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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G 15192/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22/01/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. CARMELO GUIDOTTO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. ANNA MARIA INSANGUINE per delega dell'avv.
RAFFAELE ZURLO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa;
l'Avv.
GUIDOTTO, in particolare, si riporta alle note conclusive.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 8
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15192 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. CARMELO GUIDOTTO, giusta C.F._2 procura allegata in atti opponenti
e
(C.F. ) e, per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa,
[...] congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI, giusta procura in atti opposta
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2021 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3798/2021, emesso da questo Tribunale in data
14.09.2021, notificato in data 15.10.2021, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 40.032,82, oltre interessi legali e spese della procedura, in favore di Controparte_1 quale residuo credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3735999200 del 23.03.2009, da essi concluso con Prestitempo Gruppo Deutsche Bank S.p.A..
Gli opponenti eccepivano, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per mancata prova della cessione del credito ex art. 58 TUB, nonché la prescrizione della pretesa creditoria azionata. Escludevano la mancanza delle condizioni previste dagli artt. 633 e 634 c.p.c.,
pagina 2 di 8 in ordine al presupposto della prova scritta del credito, lamentavano l'applicazione di interessi usurari e la violazione dell'art. 119 TUB, per omesso invio delle comunicazioni periodiche.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto o la declaratoria di nullità/inefficacia dello stesso.
All'udienza del 19.04.2022, stante l'assenza del Giudice titolare, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.04.2022, alla quale veniva assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
In data 25.07.2022 si costituiva in giudizio contestando l'opposizione; chiedeva Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 19.09.2022 – sostituita dal deposito di note – le parti chiedevano un rinvio per la conclusione del procedimento di mediazione ancora in corso;
la causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 13.02.2023, alla quale, visto l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 6.1.2024 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.06.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.1.2025, alla quale viene decisa.
*****
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta priva di pregio l'eccezione di omessa comunicazione della cessione e conseguente carenza di legittimazione attiva della società opposta.
Gli opponenti hanno lamentato il difetto di prova delle intervenute cessioni del credito e, in particolare, l'inidoneità dell'avviso pubblicato in G.U. a provare l'avvenuta cessione, ex art. 58
TUB.
È noto che l'onere della prova della cessione del credito incombe sul cessionario.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
pagina 3 di 8 Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. civ. Sez. III 6 febbraio
2024, n. 3405).
Ciò posto, l'opposta ha depositato l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 21 del 18/02/2017, dell'intervenuta cessione tra e Controparte_1
Deutsche Bank S.p.A., quale capogruppo di Prestitempo, efficace dal 30 dicembre 2016, nonché il contratto di cessione del 16 gennaio 2017, l'elenco crediti omissato riportante l'identificativo del credito (numero contratto 0320822952, NDG 2177501, nominativo , la visura Parte_2 camerale storica di le lettere raccomandate con relativi avvisi di ricevimento di Controparte_1 comunicazione dell'intervenuta cessione, e contestuale messa in mora, inviate agli opponenti, e il contratto firmato dagli opponenti.
Orbene, anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis,
Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017). Nella fattispecie in esame, la produzione documentale indicata consente di ritenere la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Quanto alla eccepita prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., va escluso che gli interessi in questione rientrino nell'alveo di applicazione della disposizione indicata, sulla base del seguente, condiviso, principio di diritto: “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.” (cfr. C. Cass., Sez. I, n. 18951/2013).
Né alla data di introduzione del presente giudizio risulta maturata la prescrizione decennale, il cui termine di decorrenza coincide con l'ultima rata non pagata, avuto riguardo alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 20.4.2012, notificata per compiuta giacenza.
pagina 4 di 8 È, del pari, infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi.
Tale motivo di opposizione oblitera poi del tutto il principio fissato dalla stessa giurisprudenza in tema di onere della prova, secondo cui, appunto, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, quell'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (C. Cass., SS.UU., n. 19597/2020).
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione è priva di qualsiasi effetto” (C. Cass., n. 21176/15).
La censura in esame, tenuto conto delle specifiche difese sul punto svolte dall'opposta, risulta, dunque, formulata genericamente. In ogni caso la stessa è infondata;
ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi sono sicuramente usurari, si tiene conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, in relazione agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro
e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame. Ebbene, dall'esame del d.m. di riferimento si evince il tasso soglia applicabile (16,65 %), conseguentemente, il TAEG applicato al contratto
(7,83%) e la misura degli interessi di mora (11,00%) non superano il tasso soglia.
Né la parte opponente, sulla scorta di quanto chiarito, ha provato la c.d. manifesta eccessività dei tassi moratori. Sul punto è stato affermato che “secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di riduzione ad equità è stato attribuito al giudice a tutela di un interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio, subordinatamente all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale che dovrebbe risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (C. Cass., n. 21646/2010; Cass. n.
2431/2015).
Va, infine esclusa la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: “ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti
pagina 5 di 8 emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza(anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all'irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell'esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l'allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti - quand'anche sussistente - non è idonea a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30581).
Le considerazioni esposte consentono di rigettare il motivo di opposizione in esame.
Gli opponenti hanno, infine, lamentato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c..
Le doglianze in esame non danno luogo ad alcuna nullità, e sono di seguito analiticamente esaminate.
Occorre rilevare che il creditore ha depositato il titolo (cfr. C. Cass., SS.UU., n. 13533/2001), il contratto di finanziamento n. 3735999200, nel quale il credito è individuato sin dalla stipulazione del contratto, non risultando necessaria la produzione dell'elenco delle movimentazioni contrattuali che, pure, risulta prodotto in giudizio.
Gli opponenti non hanno contestato la conclusione del contratto e hanno indirettamente confermato l'effettiva erogazione della somma mutuata, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento alle evidenze contabili contenute nei documenti prodotti, né hanno fornito la prova di avere effettuato pagamenti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli indicati nell'estratto conto.
Pertanto, l'inadempimento deve ritenersi accertato anche nel quantum.
pagina 6 di 8 L'opposta non ha depositato il piano di ammortamento, ma tale omissione non determina alcuna nullità, come recentemente affermato dai giudici di legittimità: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (C. Cass., SS.UU. n. 15130/2024).
Va parimenti esclusa la prospettata violazione dell'art. 119 TUB per le omesse comunicazioni periodiche.
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e, segnatamente, dei contratti), posto a carico dell'istituto di credito, risiede nel principio di buona fede contrattuale e il diritto dei clienti alla consegna dei documenti relativi a rapporti finanziari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119, c. 4, TUB.
Tuttavia, nei contratti di mutuo, una volta consegnato ai clienti copia del contratto di finanziamento nel quale sono indicati i tassi e le ulteriori condizioni di erogazione del credito, riportati nel documento di sintesi allegato al contratto, non si ravvisa nessun ulteriore obbligo di comunicazione, non rimanendo di conseguenza violato alcun obbligo di trasparenza.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente gli opponenti in solido vanno condannati al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00) nel seguente modo: € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 6.700,00.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15192/2021 R.G, vertente tra e (opponenti) e Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il D.I. n. 3798/2021, emesso da questo Tribunale il 14.09.2021;
2) Condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 6.700,00 a titolo di compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 22/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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