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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2558/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/05/2024 proposto da in persona del rappresentante legale p.t., sig. (difeso Parte_1 Parte_2
dagli Avv.ti Natale Polimeni e Gianni Toscano) nei confronti di , in Controparte_1 persona del suo Presidente pro-tempore, (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Dario
Adornato)
viste le note di trattazione scritta ,
così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda , accerta non dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto e l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'Avviso di addebito nr. 394 2024 00006121 73 000 del 24 aprile 2024, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione.
2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'avviso di addebito de quo, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
1 3) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle somme dovute nella misura ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa.
Parte ricorrente deduceva che:
- a seguito di attività Ispettiva, veniva notificato alla ricorrente, in data 25.05.2022, a mezzo racc.te
A/R nn. 78529045837-3 e 78529045836-2, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
RC00000/2022-378-01 del 19.05.2022, con il quale veniva contestata, in buona sostanza, la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la e la Parte_1 Controparte_2
con ogni conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio.
[...]
- In data 02.11.2022, veniva notificato dall' l'Atto di accertamento a seguito di Verbale della CP_1
Direzione Territoriale del Lavoro, avverso il quale veniva presentato apposito ricorso amministrativo in data 02.12.2022, senza ricevere ad oggi riscontro alcuno.
- In data 30.04.2024, l' notificava a mezzo pec l'Avviso di addebito nr. 394 2024 CP_1
00006121 73 000 del 24 aprile 2024, con il quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo nei confronti dell'odierna ricorrente, individuava l'importo dell'obbligazione contributiva nella misura di € 14.878,54.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato
La causa concerne la contestazione ad avviso di addebito nr. 394 2024 00006121 73 000 del 24 aprile 2024, notificato il30.4.2024 con il quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo nei confronti dell'odierna ricorrente, individuava l'importo dell'obbligazione contributiva nella misura di € 14.878,54.
Emerge che a seguito di attività Ispettiva, veniva notificato alla ricorrente, in data 25.05.2022, a mezzo racc.te A/R nn. 78529045837-3 e 78529045836-2, il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2022-378-01 del 19.05.2022, con il quale veniva contestata, in buona sostanza, la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la e la Parte_1 [...]
con ogni conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio. Controparte_2
Si legge nell'avviso di addebito che nasce da Inadempienza 3001 - SEGNALAZIONE DA ALTRI
ENTI , Diffida Prot. .CMBDR.02/11/2022.5568064 notificata il 02/11/2022 CP_1
Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.b)
Con contributi dm 10 V da giugno 2018 a maggio 2019 gestione lavoratori dipendenti .
2 Parte ricorrente asserisce che il sig. , , analogamente a tutti gli altri colleghi, nello Pt_3
svolgimento della sua attività lavorativa di pizzaiolo, era stato sempre soggetto esclusivamente agli ordini e alle direttive della società appaltatrice e/o del preposto.
Richiama pure recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., n. 389/2023 (r.g. n.
3155/2021), divenuta definitiva, che ha accertato la genuinità dell'appalto ed annullato l'ordinanza Con ingiunzione emessa dall' di Reggio Calabria nei confronti dell'odierna ricorrente.
******
Tutto ciò premesso , la causa concerne una opposizione alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito 394 2024 00006121 73 000 del 24 aprile 2024 emesso per recuperare contribuzione nel periodo da giugno 2018 al maggio 2019 con riferimento ad un lavoratore
, che risultava formalmente dipendente . con qualifica di pizzaiolo, della Persona_1 [...]
con sede legale in Roma e sede operativa in Reggio Calabria come Controparte_2
riportato dal verbale ispettivo
PRESCRIZIONE
Non risulta eccepita la prescrizione .
In ogni caso nella materia contributiva è eccezione rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie però non è maturata alla luce del termine quinquennale maggiorato del termine di 311 giorni di sospensione per emergenza Covid 19 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
MERITO
Parte ricorrente assume l'infondatezza delle somme richieste negando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il e richiamando invece la genuinità del contratto di appalto di Pt_3
servizi sottoscritto con la Controparte_2
CP_ L' invece sostiene la somministrazione illecita del essendo privo l'appalto dei Pt_3
caratteri di genuinità .
3 Deposita un verbale dell'Ispettorato del lavoro in cui si sostiene che in realtà l'appalto nascondeva una mera somministrazione di forza lavoro con gestione solo burocratica dei lavoratori da parte dell'apparente appaltatore
Va detto che in tale situazione l'onere di provare un rapporto subordinato, in capo alla Pt_1
CP_ rispetto al lavoratore , è dell' che quale creditore ha l'onere di provare i fatti Persona_1
costitutivi del proprio diritto al pagamento della contribuzione .
E' pacifica l'esistenza del contratto formale di appalto ( l'appalto risulta pattuito dal 1.10.
2017 al 30.9. 2018 ma con rinnovo tacito per eguale durata ) per il servizio di sala, servizio di cucina, servizio di pulizia ", presso la sede della - sito a Reggio Calabria (RC), via Parte_1
Quattronari n. 14 e l'assunzione formale e amministrativa del in capo alla Pt_3 [...]
Controparte_2
CP_ L' però sostiene di fatto assunto , diretto e gestito dalla società e la contribuzione non Pt_1
versata interamente dalla società di formale appartenenza .
*****
Orbene il primo dato che emerge è che si tratta di un caso in cui in una azienda - che eroga servizi, quali somministrazione di alimenti e bevande in locale ristorante/ pizzeria - il personale della sala , della cucina e delle pulizie risultava invece alle dipendenze di altra società quale appaltatore ossia la Controparte_2
In sostanza si tratta di appalto avente ad oggetto un segmento centrale della attività aziendale di ristorazione alla quale era dedita la committente e non una fase o porzione marginale o secondaria dell'attività aziendale .
Ciò determina la necessità di prova della genuinità dell'appalto ossia provare una netta e chiara differenziazione organizzativa e produttiva tra le due gestioni ( della e della Pt_1 [...]
) e con ciascuna un proprio assetto organizzativo e diverso rischio Controparte_2
economico.
In materia la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi :
<. Ai sensi dell'art. 29 del D.Igs. n. 276 del 2003, infatti, l'appalto di opere o servizi espletato con
mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui
4 dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019) ed è ravvisabile, di contro, una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest'ultimo l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che
l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020).> Cass. 9231/2021
In precedenza : < in tema di appalto di opere o servizi espletato, come nella specie, con mere prestazioni di manodopera, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha chiarito che tale appalto è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019).
Tale giurisprudenza si pone in continuità con l'elaborazione formatasi nella vigenza della legge n.
1369 del 1960 in tema di illecita intermediazione di manodopera, secondo la quale qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003, Cass. n.
8643 del 2001);
5.1. la sentenza impugnata è coerente con l'indirizzo richiamato posto che, come già evidenziato, ha ancorato la verifica della genuinità dell'appalto in oggetto all'accertamento dell' esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice ed è pervenuta al rigetto della originaria domanda sulla considerazione che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato, in sintesi, il ricorrere di tale presupposto stante la non univocità degli elementi acquisiti all'esito della prova orale. Tale decisione, non è frutto, come, invece, deduce parte ricorrente, della violazione del canone di cui all'art. 2697 cod. civ.; premesso che non può dirsi in contestazione, alla stregua di quanto rappresentato al paragrafo 4.1, la esistenza di un contratto di appalto tra il soggetto formale datore di lavoro e (….) l'onere della prova della non genuinità dello stesso non poteva che ricadere, sulla base dell'ordinario criterio dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore come del resto chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata nel vigore della legge n.
1369 del 1960 (Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998); 5 > Cass
Ord. Sez. L Num. 19412 Anno 2020.
5 CP_ La documentazione versata dall' non riporta tuttavia alcuna dichiarazione che riguardi la posizione lavorativa di ( gli informatori e nulla dicono sulla Pt_3 Tes_1 Tes_2
intromissione della soc. tramite suoi rappresentanti nella gestione della prestazione Pt_1
lavorativa del ) . Pt_3
CP_ Nei verbali di prova testimoniale depositati dall' e riferiti ad altra causa , il teste Tes_1
nulla dice sulla posizione lavorativa del e peraltro ha escluso direttive date dal sig e Pt_3 Pt_2
di contro ha dichiarato che le direttive le dava il sig che < era il direttore del ristorante e Per_2
ci dava delle direttive, ad esempio, sulle tempistiche di uscita dei piatti o su aspetti organizzativo- logistici del locale.>
Anche nella deposizione del teste , resa in altro procedimento , risulta più chiaramente Tes_3
l'assenza di gestione dei dipendenti da parte dello , avendo il teste riferito che < Per tutto ciò Pt_2
che riguardava la gestione della sala, nonché per i turni, per le ferie e, in generale, per
l'organizzazione dell'attività ricevevo le direttive dal e, prima dell'ingresso di Per_2 quest'ultimo, da Questo credo valesse anche per la cucina, dove lavorava il Parte_4
ricorrente, in quanto non vedevo altre figure che impartivano direttive.
ADR Io ho avuto il colloquio di lavoro con Quando è subentrato ho visto che Parte_4 Per_2 molti dipendenti sostenevano il colloquio di lavoro con quest'ultimo nonché si rivolgevano a lui per le visite mediche.
Contro
ADR All'interno della pizzeria c'erano solo i dipendenti della Il Sig. , in quanto Pt_5 Pt_2
titolare della pizzeria, qualche giorno a settimana veniva al locale e ci salutava e sedeva per mangiare, ma non ci impartiva alcuna direttiva;
tant'è che posso dire che all'inizio del mio lavoro credevo fosse un semplice cliente e solo dopo ho scoperto che era il titolare. ADR Posso dire che non l'ho mai visto entrare in cucina per dare direttive ai dipendenti.>. CP_ L' si limita a formulare in giudizio richieste istruttorie testimoniali chiedendo < Con opposizione ai mezzi istruttori richiesti da controparte ed eventuale ammissione a prova contraria sulle circostanze già formulate da parte ricorrente e tramite l'audizione degli ispettori verbalizzanti Co Dott.ssa e Dott.ssa dell' di Reggio Calabria;
si Tes_4 Persona_3 Persona_4 chiede, altresì, l'audizione degli stessi a conferma delle circostanze di cui al verbale di accertamento>.
Non si individuano in tale istanza circostanze specifiche e rilevanti per dimostrare in qual modo la società in realtà selezionasse il e gestisse la sua prestazione di lavoro Pt_1 Pt_3
6 La conferma del verbale ispettivo in giudizio non è necessaria poiché possono acquisirsi le risultanze documentali in esso esposte senza audizione degli ispettori che le hanno rese .
Né gli ispettori hanno accertato di persona il lavoro svolto dal , in quanto il verbale risulta Pt_3
redatto con accesso solo nel 2022 per fatti anteriori avvenuti dal 2018 al 2019 .
CP_ In definitiva l' non articolando prove specifiche che prospettino in quale modo Pt_1
esercitasse concretamente un potere direttivo , disciplinare e organizzativo sul lavoratore , Pt_3
non ottempera al suo onere di prova .
La domanda va dunque accolta .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2558/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/05/2024 proposto da in persona del rappresentante legale p.t., sig. (difeso Parte_1 Parte_2
dagli Avv.ti Natale Polimeni e Gianni Toscano) nei confronti di , in Controparte_1 persona del suo Presidente pro-tempore, (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Dario
Adornato)
viste le note di trattazione scritta ,
così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda , accerta non dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto e l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'Avviso di addebito nr. 394 2024 00006121 73 000 del 24 aprile 2024, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione.
2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'avviso di addebito de quo, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
1 3) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle somme dovute nella misura ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa.
Parte ricorrente deduceva che:
- a seguito di attività Ispettiva, veniva notificato alla ricorrente, in data 25.05.2022, a mezzo racc.te
A/R nn. 78529045837-3 e 78529045836-2, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
RC00000/2022-378-01 del 19.05.2022, con il quale veniva contestata, in buona sostanza, la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la e la Parte_1 Controparte_2
con ogni conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio.
[...]
- In data 02.11.2022, veniva notificato dall' l'Atto di accertamento a seguito di Verbale della CP_1
Direzione Territoriale del Lavoro, avverso il quale veniva presentato apposito ricorso amministrativo in data 02.12.2022, senza ricevere ad oggi riscontro alcuno.
- In data 30.04.2024, l' notificava a mezzo pec l'Avviso di addebito nr. 394 2024 CP_1
00006121 73 000 del 24 aprile 2024, con il quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo nei confronti dell'odierna ricorrente, individuava l'importo dell'obbligazione contributiva nella misura di € 14.878,54.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato
La causa concerne la contestazione ad avviso di addebito nr. 394 2024 00006121 73 000 del 24 aprile 2024, notificato il30.4.2024 con il quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo nei confronti dell'odierna ricorrente, individuava l'importo dell'obbligazione contributiva nella misura di € 14.878,54.
Emerge che a seguito di attività Ispettiva, veniva notificato alla ricorrente, in data 25.05.2022, a mezzo racc.te A/R nn. 78529045837-3 e 78529045836-2, il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2022-378-01 del 19.05.2022, con il quale veniva contestata, in buona sostanza, la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la e la Parte_1 [...]
con ogni conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio. Controparte_2
Si legge nell'avviso di addebito che nasce da Inadempienza 3001 - SEGNALAZIONE DA ALTRI
ENTI , Diffida Prot. .CMBDR.02/11/2022.5568064 notificata il 02/11/2022 CP_1
Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.b)
Con contributi dm 10 V da giugno 2018 a maggio 2019 gestione lavoratori dipendenti .
2 Parte ricorrente asserisce che il sig. , , analogamente a tutti gli altri colleghi, nello Pt_3
svolgimento della sua attività lavorativa di pizzaiolo, era stato sempre soggetto esclusivamente agli ordini e alle direttive della società appaltatrice e/o del preposto.
Richiama pure recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., n. 389/2023 (r.g. n.
3155/2021), divenuta definitiva, che ha accertato la genuinità dell'appalto ed annullato l'ordinanza Con ingiunzione emessa dall' di Reggio Calabria nei confronti dell'odierna ricorrente.
******
Tutto ciò premesso , la causa concerne una opposizione alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito 394 2024 00006121 73 000 del 24 aprile 2024 emesso per recuperare contribuzione nel periodo da giugno 2018 al maggio 2019 con riferimento ad un lavoratore
, che risultava formalmente dipendente . con qualifica di pizzaiolo, della Persona_1 [...]
con sede legale in Roma e sede operativa in Reggio Calabria come Controparte_2
riportato dal verbale ispettivo
PRESCRIZIONE
Non risulta eccepita la prescrizione .
In ogni caso nella materia contributiva è eccezione rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie però non è maturata alla luce del termine quinquennale maggiorato del termine di 311 giorni di sospensione per emergenza Covid 19 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
MERITO
Parte ricorrente assume l'infondatezza delle somme richieste negando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il e richiamando invece la genuinità del contratto di appalto di Pt_3
servizi sottoscritto con la Controparte_2
CP_ L' invece sostiene la somministrazione illecita del essendo privo l'appalto dei Pt_3
caratteri di genuinità .
3 Deposita un verbale dell'Ispettorato del lavoro in cui si sostiene che in realtà l'appalto nascondeva una mera somministrazione di forza lavoro con gestione solo burocratica dei lavoratori da parte dell'apparente appaltatore
Va detto che in tale situazione l'onere di provare un rapporto subordinato, in capo alla Pt_1
CP_ rispetto al lavoratore , è dell' che quale creditore ha l'onere di provare i fatti Persona_1
costitutivi del proprio diritto al pagamento della contribuzione .
E' pacifica l'esistenza del contratto formale di appalto ( l'appalto risulta pattuito dal 1.10.
2017 al 30.9. 2018 ma con rinnovo tacito per eguale durata ) per il servizio di sala, servizio di cucina, servizio di pulizia ", presso la sede della - sito a Reggio Calabria (RC), via Parte_1
Quattronari n. 14 e l'assunzione formale e amministrativa del in capo alla Pt_3 [...]
Controparte_2
CP_ L' però sostiene di fatto assunto , diretto e gestito dalla società e la contribuzione non Pt_1
versata interamente dalla società di formale appartenenza .
*****
Orbene il primo dato che emerge è che si tratta di un caso in cui in una azienda - che eroga servizi, quali somministrazione di alimenti e bevande in locale ristorante/ pizzeria - il personale della sala , della cucina e delle pulizie risultava invece alle dipendenze di altra società quale appaltatore ossia la Controparte_2
In sostanza si tratta di appalto avente ad oggetto un segmento centrale della attività aziendale di ristorazione alla quale era dedita la committente e non una fase o porzione marginale o secondaria dell'attività aziendale .
Ciò determina la necessità di prova della genuinità dell'appalto ossia provare una netta e chiara differenziazione organizzativa e produttiva tra le due gestioni ( della e della Pt_1 [...]
) e con ciascuna un proprio assetto organizzativo e diverso rischio Controparte_2
economico.
In materia la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi :
<. Ai sensi dell'art. 29 del D.Igs. n. 276 del 2003, infatti, l'appalto di opere o servizi espletato con
mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui
4 dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019) ed è ravvisabile, di contro, una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest'ultimo l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che
l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020).> Cass. 9231/2021
In precedenza : < in tema di appalto di opere o servizi espletato, come nella specie, con mere prestazioni di manodopera, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha chiarito che tale appalto è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019).
Tale giurisprudenza si pone in continuità con l'elaborazione formatasi nella vigenza della legge n.
1369 del 1960 in tema di illecita intermediazione di manodopera, secondo la quale qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003, Cass. n.
8643 del 2001);
5.1. la sentenza impugnata è coerente con l'indirizzo richiamato posto che, come già evidenziato, ha ancorato la verifica della genuinità dell'appalto in oggetto all'accertamento dell' esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice ed è pervenuta al rigetto della originaria domanda sulla considerazione che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato, in sintesi, il ricorrere di tale presupposto stante la non univocità degli elementi acquisiti all'esito della prova orale. Tale decisione, non è frutto, come, invece, deduce parte ricorrente, della violazione del canone di cui all'art. 2697 cod. civ.; premesso che non può dirsi in contestazione, alla stregua di quanto rappresentato al paragrafo 4.1, la esistenza di un contratto di appalto tra il soggetto formale datore di lavoro e (….) l'onere della prova della non genuinità dello stesso non poteva che ricadere, sulla base dell'ordinario criterio dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore come del resto chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata nel vigore della legge n.
1369 del 1960 (Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998); 5 > Cass
Ord. Sez. L Num. 19412 Anno 2020.
5 CP_ La documentazione versata dall' non riporta tuttavia alcuna dichiarazione che riguardi la posizione lavorativa di ( gli informatori e nulla dicono sulla Pt_3 Tes_1 Tes_2
intromissione della soc. tramite suoi rappresentanti nella gestione della prestazione Pt_1
lavorativa del ) . Pt_3
CP_ Nei verbali di prova testimoniale depositati dall' e riferiti ad altra causa , il teste Tes_1
nulla dice sulla posizione lavorativa del e peraltro ha escluso direttive date dal sig e Pt_3 Pt_2
di contro ha dichiarato che le direttive le dava il sig che < era il direttore del ristorante e Per_2
ci dava delle direttive, ad esempio, sulle tempistiche di uscita dei piatti o su aspetti organizzativo- logistici del locale.>
Anche nella deposizione del teste , resa in altro procedimento , risulta più chiaramente Tes_3
l'assenza di gestione dei dipendenti da parte dello , avendo il teste riferito che < Per tutto ciò Pt_2
che riguardava la gestione della sala, nonché per i turni, per le ferie e, in generale, per
l'organizzazione dell'attività ricevevo le direttive dal e, prima dell'ingresso di Per_2 quest'ultimo, da Questo credo valesse anche per la cucina, dove lavorava il Parte_4
ricorrente, in quanto non vedevo altre figure che impartivano direttive.
ADR Io ho avuto il colloquio di lavoro con Quando è subentrato ho visto che Parte_4 Per_2 molti dipendenti sostenevano il colloquio di lavoro con quest'ultimo nonché si rivolgevano a lui per le visite mediche.
Contro
ADR All'interno della pizzeria c'erano solo i dipendenti della Il Sig. , in quanto Pt_5 Pt_2
titolare della pizzeria, qualche giorno a settimana veniva al locale e ci salutava e sedeva per mangiare, ma non ci impartiva alcuna direttiva;
tant'è che posso dire che all'inizio del mio lavoro credevo fosse un semplice cliente e solo dopo ho scoperto che era il titolare. ADR Posso dire che non l'ho mai visto entrare in cucina per dare direttive ai dipendenti.>. CP_ L' si limita a formulare in giudizio richieste istruttorie testimoniali chiedendo < Con opposizione ai mezzi istruttori richiesti da controparte ed eventuale ammissione a prova contraria sulle circostanze già formulate da parte ricorrente e tramite l'audizione degli ispettori verbalizzanti Co Dott.ssa e Dott.ssa dell' di Reggio Calabria;
si Tes_4 Persona_3 Persona_4 chiede, altresì, l'audizione degli stessi a conferma delle circostanze di cui al verbale di accertamento>.
Non si individuano in tale istanza circostanze specifiche e rilevanti per dimostrare in qual modo la società in realtà selezionasse il e gestisse la sua prestazione di lavoro Pt_1 Pt_3
6 La conferma del verbale ispettivo in giudizio non è necessaria poiché possono acquisirsi le risultanze documentali in esso esposte senza audizione degli ispettori che le hanno rese .
Né gli ispettori hanno accertato di persona il lavoro svolto dal , in quanto il verbale risulta Pt_3
redatto con accesso solo nel 2022 per fatti anteriori avvenuti dal 2018 al 2019 .
CP_ In definitiva l' non articolando prove specifiche che prospettino in quale modo Pt_1
esercitasse concretamente un potere direttivo , disciplinare e organizzativo sul lavoratore , Pt_3
non ottempera al suo onere di prova .
La domanda va dunque accolta .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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