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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 635/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.I. ), in persona del Sindaco in carica Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. MATTEO REPETTI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv. KATIA Parte_2 C.F._1
MARRAS e MANUELA PESSANO, come da mandato in atti appellata nonché contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore , assistita e difesa dall'Avv. BRUNO BENAZZO, come da Controparte_2
mandato in atti
appellata e appellante in via incidentale e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore , assistita e difesa dall'Avv. ALAIN BARBERA, come da Controparte_4
mandato in atti
appellata e appellante in via incidentale
e in persona del Rappresentante Generale Controparte_5
per l'Italia, assistita e difesa dall'Avv. VINCENZO FLORO, come da mandato in atti
appellata
CONCLUSIONI per parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previe tutte le declaratorie del caso, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, previa sospensione della pronuncia gravata, in riforma della sentenza n. 368/2023 emessa dal Tribunale di Savona il 24.5.2023: I. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione comunale;
II. rigettare tutte le domande esperite da
Controparte siccome inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e/o in diritto e/o comunque non provate;
III. con vittoria di tutte le spese di giudizio, di entrambi i gradi,
e di ATP, incluse quelle tecniche e di CTU”
per parte appellata Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza e domanda, previa ogni declaratoria in rito e in merito ritenuta opportuna, ritenuta la propria competenza, 1. Nel merito, rigettare l'appello avanzato dal Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la
[...]
sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Savona;
2. Sempre nel merito, rigettare l'appello incidentale avanzato dalla società in quanto infondato in fatto e in diritto e CP_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Savona;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
per parte appellata e appellante incidentale CP_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame incidentalmente proposto dalla riformare integralmente la sentenza n. Parte_3 CP_1
368/2023, pronunciata dal Tribunale di Savona il 24/05/2023 nel giudizio distinto a
R.G. con il n. 3183/2021, respingendo tutte le domanda originariamente proposte nei confronti di dall'attrice. In subordine dichiarare tenuto e, quindi, CP_1
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a tenere Parte_1
indenne la conchiudente dalle predette domande risarcitorie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
per parte appellata e appellante incidentale Controparte_3
“Voglia la Corte di Appello adita, anche in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza n. 368/2023, pronunciata dal Tribunale di Savona il 24/05/2023 (R.G. con il n. 3183/2021), respingendo tutte le domande dell'attrice originariamente proposte nei confronti di dichiarando la carenza di CP_3
legittimazione passiva di in forza delle motivazioni rese in parta motiva, CP_3
dichiarando che nulla è dovuto dall'esponente a parte attrice, per le causali di cui all'atto di citazione;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei confronti dell'esponente, dichiarare la CP_1
e/o il in via solidale o come meglio ritenuto, ognuno per Pt_1 Parte_1
quanto di loro rispettiva competenza, tenuti a manlevare, garantire e/o tenere indenne
da ogni pretesa formulata da parte attrice, per le motivazioni di cui in CP_3
narrativa. Con vittoria nelle spese e nei compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata Controparte_5 “La per si riporta alla comparsa di costituzione e Controparte_5
risposta e insiste affinché l'On.le Corte adita Voglia: (i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione comunale;
(ii) rigettare tutte le domande esperite da Controparte siccome inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e/o in diritto e/o comunque non provate;
(iii) con vittoria di tutte le spese di giudizio, di entrambi i gradi, e di ATP, incluse quelle tecniche e di CTU. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Tribunale di Savona il la società e la Parte_1 CP_1
società per sentirli condannare alla rimozione delle cause del dissesto Controparte_3
idrogeologico, che determinava ingenti danni alla sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 30.000,00.
I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“La presente controversia trae origine dall'atto di citazione mediante il quale Parte_2
conveniva il la società e la società al fine di Parte_1 CP_1 Controparte_3
sentirli condannare – in solido o ciascuna nella misura percentuale loro imputabile – a rimuovere le cause del dissesto idrogeologico così come accertato in sede di ATP, fenomeno causativo di ingenti danni alla sua proprietà, nonché a risarcire i danni subiti pari ad € 30.00,00 quale importo speso per i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà, oltre all'importo di € 6.400,00 (oltre iva) quale importo per svolgere gli ulteriori lavori di ripristino, così come verificati e quantificati nella medesima CTU. L'istante premetteva di esser proprietaria della casa unifamiliare sita in via Lorenzo Caviglia n.5 (Foglio 28, particella 1226 catasto Fabbricati del
Comune di , oltre al locale ad uso autorimessa via Lorenzo Caviglia piano terra (Foglio Parte_1
28, particella 90 sub), e del locale ad uso magazzino via Lorenzo Caviglia piano terra (Foglio 28, particella 90, sub 2), confinanti a monte della collinetta con un terreno di proprietà della società fino al mese di febbraio 2019, poi passato in proprietà della La CP_1 Controparte_3 Pt_2 lamentava la presenza, sul terreno immediatamente soprastante, di un “solco erosivo”, ovvero di un canale naturale formatosi a causa dei flussi meteorici lungo la trincea di posa della condotta fognaria comunale posta a servizio delle abitazioni della località “Navarré” (Comune di , canale Parte_1 divenuto nel tempo una linea di raccolta e scorrimento degli apporti meteorici in considerazione della assenza in sito di uno schema di raccolta delle acque superficiali. Tale solco, ampliato nel tempo dalle acque meteoriche, nel suo tratto terminale situato a confine della proprietà dell'attrice
(doc. 11: n. 2 foto tratto terminale settembre 2019), dopo aver disegnato un'ampia curva, sempre seguendo la traccia originaria della condotta fognaria si innesta lungo la piccola crosa che sormonta la proprietà, dove di fatto scompare quasi totalmente. Secondo l'attrice, i flussi alluvionali che scendono all'interno di questo fossato impattano lungo il muro di delimitazione posto al confine della sua proprietà e la invadono, invece di deviare nell'apposito canale cementato presente sulla sinistra, provocando un progressivo cedimento delle fondamenta. Fra gli anni 2016 e 2017, in conseguenza della apparizione di notevoli crepe sulla facciata dell'immobile lato est (doc. 14), l'attrice faceva eseguire da terzi delle opere di consolidazione delle fondamenta. Nel corso dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile l'attrice dava incarico ad un Geologo di fiducia, il quale rilevava che “La costanza nel tempo degli apporti di acqua superficiale e sub-superficiale presso il piano di fondazione dell'abitazione di proprietà della committenza, uniti alla probabile presenza di acque sotterranee circolanti al margine della piana alluvionale, hanno creato una vasta zona di impregnazione di estensione e continuità tale da ledere la stabilità complessiva del succitato edificio, rendendo necessarie opere di consolidamento strutturale delle strutture di fondazione” (cfr. perizia di parte, doc. 21), perizia che veniva consegnata alla in qualità di originaria CP_1
proprietaria dei terreni superiori. Le opere di consolidazione non si rivelavano risolutive e a partire dal 2018, in occasione di nuovi eventi metereologici particolarmente intensi, l'immobile subiva nuovi importanti allagamenti nel giardino e nelle fondamenta appena messe in sicurezza (cfr. doc. 26), motivo per cui, anche in virtù del progressivo indebolimento del terreno e della apparizione di nuove vistose crepe, l'attrice prendeva contatti scritti con il e con la società Mentre Parte_1 CP_1 quest'ultima prendeva le distanze da ogni responsabilità, asserendo di compiere regolare manutenzione del terreno e di aver rinvenuto in esso una tubatura fognaria posizionata da soggetti sconosciuti, il comunicava all'attrice di aver dato incarico ad un geologo per attuare un Pt_1 progetto di risanamento, progetto che, però, non sarebbe più stato eseguito. L'attrice si vedeva quindi costretta a promuovere un procedimento per ATP ex art. 696bis c.p.c. che ha visto coinvolti il
la società la (nel frattempo subentrata a Parte_1 CP_1 Controparte_3 nella titolarità di alcuni fondi viciniori coinvolti) e la Lloyd's Insurance Company S.p.A., CP_1 quale compagnia di assicurazione del L'attrice asseriva che gli accertamenti compiuti Pt_1
avevano confermato le responsabilità delle società convenute – prima, ed dopo – CP_1 CP_3
per i dissesti dovuti in parte a carenze manutentive dei terreni ed in altra parte a causa della assenza di un reticolo idrografico naturale nel bacino idrologico. Secondo l'attrice, nella CTU emergeva chiaramente anche la responsabilità del quale ente deputato per legge alla Parte_1
installazione e custodia degli impianti fognari, e che, conscio già da tempo della problematica, si era impegnato a progettare un piano di risanamento idrogeologico della zona senza poi materialmente provvedervi. Si costituiva la la quale – oltre ad eccepire l'improcedibilità della CP_1
domanda per il mancato esaurimento della procedura di negoziazione assistita, ancora pendente - deduceva che nell'istruttoria tecnica tenutasi era emerso che se fossero state previste sin dall'origine fondazioni idonee a sopportare le naturali sollecitazioni derivanti dalla conformazione del sottosuolo, non si sarebbe verificato alcun danno, e che, infatti, quanto realizzato dall'attrice su progetto del proprio tecnico di fiducia era servito a porre rimedio ad un difetto di costruzione dell'edificio. Quanto alla assenza di un sistema di regimazione delle acque pluvie proveniente dal versante monte, la convenuta non negava siffatta esigenza ritenendola in parte condivisibile. CP_1
Tuttavia, secondo la tesi della convenuta, gli interventi antropici e le carenze manutentive ad essi associati, che hanno alterato il regime naturale preesistente, non sono certamente imputabili ad essa né alla sua avente causa Infatti, i consulenti tecnici a pagina 25 della relazione si Controparte_3 sono dichiarati concordi con la seguente affermazione: “sia la tubazione dei 300 mm delle acque bianche regimentanti le acque della strada sia la derivazione artificiale creata ad hoc per Per_1
raccogliere e deviare le acque a monte dei mappali 214 e 99 sono state subite dalla proprietà del mappale 621. Nessun intervento antropico è mai stato realizzato su tale ultimo mappale” (rimanda, sul punto al contraddittorio tecnico di cui a pag. 25 della CTU). Secondo la convenuta, la posa della condotta fognaria comunale a servizio delle abitazioni di località l'esistenza di un fossato Per_1
immediatamente a monte della attuale proprietà , che funge da drenaggio delle aree del CP_3
piazzale ove insistono un ricovero per cavalli e altri manufatti (di proprietà di terzi), nonché da raccolta delle acque superficiali provenienti da altri mappali ulteriormente soprastanti, sui quali vi
è la presenza di serre (con conseguenti superfici impermeabilizzate) e la pavimentazione non correttamente impermeabilizzata del tratto finale della strada vicinale Navarrè-Valle con creazione di una tubazione di scarico in PVC rappresenterebbero varie concause non attribuibili ad essa. La convenuta, infatti, asseriva che la tubazione fognaria era rimasta occulta per tutto il tempo durante il quale essa ne era stata proprietaria, in quanto il terreno, non soggetto a coltivazione e catastalmente censito quale “pascolo cespuglioso”, non era mai stato utilizzato a causa della posizione sfavorevole e delle notevoli acclività, che ne caratterizzano l'orografia, anche se, ciò nonostante, esso era stato comunque oggetto di periodiche operazioni di pulizia da rovi e sterpi.
Inoltre, l'istallazione della rete ferroviaria aveva certamente aggravato il dissesto. La convenuta, ritenendo che l'attrice le avesse attribuito una condotta omissiva - ovvero quella di non essere intervenuta per modificare artificialmente il naturale deflusso verso il basso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 913 c.c. - si riteneva “vittima”, unitamente ad per aver a Controparte_3 sua volta subito in parte quanto realizzato da terzi a monte della loro proprietà (“Non si comprende, quindi, la ragione per la quale l'attrice, di ciò pienamente consapevole, non abbia evocato nel presente giudizio, oltre al anche i proprietari del piazzale a monte”), ed in Parte_1 altra parte per aver subito l'errata posa della condotta fognaria da parte del , nei Parte_1
confronti del quale spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del Si Pt_1
costituiva il , il quale eccepiva che le conclusioni riportate dalla attrice fossero frutto Parte_1 di un manifesto travisamento dei risultati dell'istruttoria. Ed infatti, anche secondo il convenuto i
CC.TT.UU. avevano rilevato che il deflusso di acque meteoriche che interessa la proprietà Pt_2
sarebbe stato in realtà addebitabile alla cattiva regimazione delle aree poste superiormente al terreno catastalmente censito al Fg. 28, mapp. 91 (ovvero sopra al terreno di attuale proprietà della
. Inoltre, i Consulenti hanno imputato lo stato dei luoghi alle acque superficiali che Controparte_3
vengono raccolte dal tratto finale pavimentato della strada vicinale NavarrèValle. Lungo lo stesso sono presenti griglie caditoie che ne interrompono il deflusso in superficie e che le convogliano in ultimo nella tubazione in PVC di scarico. Data la pendenza del tracciato pavimentato, parte delle acque superficiali in coincidenza con eventi meteorologici intensi, non vengono peraltro raccolte dalle griglie finendo per disperdersi lungo il pendio;
ad esse va imputato l'iniziale attivazione del solco erosivo. Inoltre, sempre secondo l'interpretazione fornita dal convenuto, un secondo significativo contributo rilevato sarebbe derivato dalle portate derivanti dallo scarico del fossato presente sul piazzale soprastante (ove, tra l'altro, insistono un ricovero per cavalli e altre attività artigianali) e in cui convergono anche i deflussi di serre ad uso orticolo) che, in occasione di eventi meteorologici critici, possono assumere valori significativi”. Secondo il convenuto, la relazione dei
Consulenti era stata inequivoca nel chiarire che, “quando si parla di “interventi antropici e carenze manutentive ad essi associati” si fa riferimento non alla manutenzione del terreno prospiciente la proprietà ma a quelli posti superiormente” (pag. 4 della comparsa che richiama a sua volta Pt_2
la pag. 26 della CTU). Ed infatti, le conclusioni dei CC.TT.UU. avrebbero ricondotto i fenomeni dannosi in parte alla presenza di una tubazione di smaltimento delle portate di acque bianche derivante dalla strada inadeguata progettualmente con scelte costruttive del tutto Per_1
inappropriate; in altra parte, ad un fosso di raccolta ubicato a monte del piazzale, di fatto a chiara dimostrazione dello scopo, non giustificabile, di smaltire portate provenienti da altro bacino idrogeologico e da altre proprietà più a monte (lato sud-ovest rispetto a proprietà ), ove tra Pt_2
l'altro sono in atto pratiche agricole intensive. Sempre secondo la tesi portata avanti dal convenuto,
i Consulenti hanno rilevato che la rete fognaria, operante da oltre 40 anni, non è né la causa, né eventualmente concausa, del dissesto di cui si tratta (rimanda a pag. 20 della CTU). Semmai, la circostanza che a causa delle “piene” degli ultimi anni detta tubatura sia stata parzialmente scalzata dalla sua sede costituisce ulteriore danno derivante dalla incauta impermeabilizzazione e/o cattiva regimazione delle acque di scolo dei terreni posti più a monte rispetto al mappale attualmente di proprietà di (cfr. pag. 5 della comparsa). Infine, il asseriva che la condotta Controparte_3 Pt_1
posata circa 40/50 anni fa sul terreno attualmente di proprietà di corrisponde in Controparte_3
realtà ad un tratto del cd. “allaccio” alla rete comunale dello scarico delle acque nere delle abitazioni della soprastante frazione di Navarré. Per tale motivo, chiedeva la propria estromissione dal giudizio. In ogni caso, il chiamava in garanzia la Compagnia di Assicurazioni Pt_1 CP_5
per essere garantito e manlevato dalle richieste risarcitorie, mediante istanza di differimento che veniva autorizzata. Si costituiva la società la quale, oltre a sollevare anch'essa Controparte_3
l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della procedura di negoziazione assistita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il “solco di deflusso” delle acque si limitasse a transitare nella proprietà limitrofa, ovvero lungo i mappali nn. 91 e 621 del
Foglio 28 di proprietà della società fino al 7.02.2019, e solo da quel momento della CP_1
. Secondo la convenuta, le risultanze istruttorie rivelano che, da un lato vi sia una CP_3
responsabilità del , ed infatti, l'anomalia principale era stata individuata nel bacino Parte_1
idrologico costituito dalla porzione di versante delimitata dai crinali spartiacque laterali (come proposto nell'immagine di pagina precedente) risulti privo di un reticolo idrografico naturale e che quindi, in modo del tutto anomalo, il ruolo di collettore delle acque superficiali venga svolto dal fosso scavato dalla forza erosiva delle acque in corrispondenza del tracciato interrato della condotta fognaria comunale” (rimanda alla CTU, pag. 8); dall'altro, evidenziano che la problematica legata allo sversamento delle acque meteoriche come denunciata dalla SI necessiti di un Pt_2
accertamento più esteso ed approfondito del tracciato delle tubazioni ivi giacenti (sia fognarie, sia di acque meteoriche) al fine di individuare il punto di origine delle predette tubazioni, e pertanto le proprietà che tali elementi servono e/o i gerenti obbligati alla manutenzione degli stessi – accertamento non effettuato in sede di CTU. In via subordinata, la formulava Controparte_3 domanda di manleva nei confronti della per averle quest'ultima alienato i terreni CP_1
corrispondenti ai mappali 91 e 621 pur essendo alla data del 7.09.2019 ormai perfettamente consapevole della problematica denunciata dall'attrice. All'udienza del 17.06.2022 il Giudice, rilevando la presenza di oscillazioni giurisprudenziali in tema di domanda riconvenzionale trasversale (favorevoli al differimento Cass. n. 12662 del 2021; Cass. n. 8315 del 2011, contrarie
Cass. n. 9441 del 2022; Cass. n. 25415 del 2017), in parziale revoca autorizzava il differimento dell'udienza al fine di consentire l'espletamento delle difese alle destinatarie delle domande trasversali reciprocamente formulate. Inoltre, avendo i convenuti rilevato che i lavori ipotizzati nella CTU avrebbero dovuto essere eseguiti in luoghi appartenenti a soggetti diversi da quelli presenti in causa, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, onerandone
l'attrice in quanto soggetto maggiormente interessato. L'attrice ottemperava al provvedimento. I terzi chiamati ad integrare il contraddittorio, costituitisi in giudizio, eccepivano tutti la nullità dell'atto di chiamata in causa, sia per violazione degli artt. 269 e 163, n. 4) c.p.c., sia per
l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi esposto nell'atto di chiamata del terzo, sia per
l'insussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario. Eccepivano, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestavano le altrui pretese in quanto infondate chiedendone il rigetto. Alla medesima udienza si costituiva anche la Compagnia Controparte_5 la quale in via preliminare ed in rito eccepiva l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale da ed in quanto non risultava differita la prima CP_1 Controparte_3
udienza in ottemperanza a quanto sancito da Cass. 12/05/2021 n. 12662. Con riferimento alla domanda spiegata dal preliminarmente eccepiva l'intervenuta decadenza del ai Pt_1 Pt_1 sensi degli artt. 1913 e 1915, nonché 1 del contratto. In subordine, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto lo stesso aveva ammesso di esser “stato costretto a programmare alcuni Pt_1
lavori per evitare che la condotta venga effettivamente danneggiata e lesionata, con fuoriuscita di acque luride”, per inadempimento dello stesso ai sensi dell'art.
8.A del contratto di Pt_1 assicurazione (aggravamento del rischio), nonché per non aver messo in sicurezza l'area oggetto di causa. Eccepiva, infine l'operatività della franchigia. Nel merito, aderiva alle contestazioni effettuate dal convenuto principale nei confronti di parte Polito, chiedendo il rigetto dalla domanda attorea.
All'udienza del 24.03.2023 lo scrivente, verificato il contraddittorio, ritenendo la causa documentale
e matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni, lasciando residuare un dubbio in merito alla giurisdizione adita, trattandosi di danni derivanti da un dissesto idrogeologico.
Ed invero, si legge nella domanda che lo stato dei luoghi sarebbe imputabile ad interventi antropici
e carenze manutentive che nel tempo hanno alterato il regime naturale preesistente innescando fenomeni erosivi in corrispondenza del tracciato fognario, anch'esso incidente per come strutturato in qualità di intervento antropico, e che si renderebbero necessari non solo il ripristino della funzionalità della tubazione comunale, ma anche “l'individuazione della provenienza degli apporti nella zona del piazzale con individuazione di un nuovo e più corretto tracciato e l'interramento del tracciato della tubazione fognaria, previa realizzazione di un'opera di regimazione di forma trapezoidale e l'impermeabilizzazione del fondo”. Ed infatti, il R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. e), secondo il quale appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa […]. Si rilevava infatti che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, sussiste la giurisdizione speciale quando ricorre un comportamento attivo o omissivo dell'ente amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione e manutenzione di un'opera idraulica, o comunque nelle scelte che la pubblica amministrazione adotta o meno per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque (cfr. Cass. Civ., sez. 6, ord. 27 novembre 2020, n. 27207). Ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, infatti, non è possibile distinguere tra l'ipotesi in cui nell'esecuzione dell'opera siano state violate le regole di comune prudenza e diligenza che avrebbe dovuto osservare qualsiasi proprietario o possessore del bene e
l'ipotesi in cui vi sia una carenza sul piano deliberativo circa le misure in concreto non adottate. La presenza della colpa non può costituire criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole. Alla cognizione del giudice ordinario, quindi, competono le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque, senza coinvolgere in alcun modo la legittimità dell'operato della P.A (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021, n.18197; Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2020, n. 5719) e che, per converso, rientrano nella competenza specializzata le richieste di risarcimento danni che hanno il loro fondamento nella mancata regimazione delle acque pubbliche a seguito della realizzazione o meno di opere idrauliche tecnicamente complesse.
Sottoposta la questione rilevata di ufficio alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., queste ultime prendevano posizioni diversificate. L'attrice evidenziava che la giurisprudenza richiamata avesse ad oggetto straripamenti di torrenti e canali di acque naturali. Ed infatti, secondo l'istante, le acque piovane non ancora convogliate in invasi o cisterne non sono considerate pubbliche dal D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, contenente il regolamento per l'attuazione della legge n. 36 del 1994 in materia di risorse idriche. L'istante citava alcuni orientamenti di legittimità, che, per l'appunto, negano che le acque piovane convogliate in canali naturali o nelle reti fognarie potessero considerarsi acque pubbliche per la loro non attitudine a soddisfare interessi di carattere generale (in particolare cfr.
Cass. civ. ord. 5 settembre 2012 n. 14883; Cass. Civ. sez. III 6 febbraio 2007 n. 2566; Cass. Civ. 23 marzo 1991 n. 3182 e 16 luglio 1986 n. 4586). La convenuta , la terza chiamata CP_3 CP_5
le ulteriori terze chiamate , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, nonché le parti e , ed anche , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
aderivano alla prospettazione sollevata dal Giudice, mentre le altre parti si rimettevano. Precisate le rispettive conclusioni su tutte le questioni di rito e di merito, lo scrivente introitava la causa per la stesura della presente decisione”.
Con la sentenza n. 368/2023 del 24/05/2023 il Tribunale di Savona decideva la vertenza e riteneva fondate le domande dell'attrice. Preliminarmente, per ciò che concerne la questione sollevata d'ufficio, il Tribunale aderiva alla tesi attorea, ritenendo che le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua non potevano far parte del demanio pubblico. Invero, potevano considerarsi “corsi d'acqua” solamente quelli esistenti prima dell'alluvione, in cui venivano convogliate le acque meteoriche, e non quelli generati in via occasionale dalla potenza erosiva dell'acqua piovana;
quindi, il primo giudice superava la questione affermando che la competenza del T.R.A.P. sussisteva solo per le controversie relative ai danneggiamenti derivanti da acque pubbliche preesistenti a quelle piovane, indipendentemente dal fatto che il danno sia imputabile ad una inosservanza della P.A. delle comuni norme di diligenza, ovvero a scelte e operazioni per la progettazione di opere idrauliche.
Il Tribunale proseguiva nella disamina delle doglianze preliminari e di rito, affermando che il procedimento per accertamento tecnico preventivo determinava la non necessità del tentativo di negoziazione assistita.
In particolare, respingeva l'eccezione di improcedibilità poiché la prima domanda formulata dall'attrice era finalizzata a sentir condannare i convenuti ad eseguire i lavori di risanamento idrogeologico e, di conseguenza, non poteva essere oggetto di una negoziazione.
Per ciò che concerne le doglianze dei terzi chiamati ad integrare il contraddittorio, il
Tribunale affermava che, a norma dell'art. 102 c.p.c., non era richiesta l'indicazione dei motivi a sostegno dell'integrazione del contraddittorio, essendo detta integrazione diretta a tutelare l'attore che, nel caso concreto, aveva ottemperato all'ordine del giudice e aveva individuato i titolari dei fondi coinvolti ed indicati in CTU, senza estendere le domande originarie nei loro confronti. I convenuti neppure formulavano alcuna domanda nei confronti dei terzi, né veniva ipotizzato un litisconsorzio facoltativo.
Il coinvolgimento dei terzi si rendeva necessario perché, in caso di accoglimento della domanda, gli interventi ripristinatori avrebbero riguardato anche aree di proprietà altrui. Inoltre, trattandosi di responsabilità aquiliana, l'accertamento della responsabilità in capo a uno dei convenuti avrebbe potuto determinare la domanda di regresso ex art. 2055 c.c.
Il giudice riteneva quindi che le censure relative alla nullità dell'atto di chiamata in causa da parte dell'attrice non potevano essere accolte.
Tanto premesso, il Tribunale non concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., dato che l'attrice allegava copiosa documentazione, ulteriore rispetto a quanto prodotto in sede di ATP, mentre le convenute basavano le proprie difese sulle chiare risultanze istruttorie emerse in sede di ATP.
Il primo giudice riteneva applicabile l'art. 2051 c.c., trattandosi di omessa manutenzione degli impianti fognari e omessa progettazione di canali pluviali.
Il Tribunale aderiva alle risultanze della CTU, che accertava l'inesistenza di uno
“schema naturale di raccolta delle acque superficiali” e di un passaggio sotterraneo;
quindi, l'impianto fognario comunale non veniva correttamente interrato e assumeva la forma di un canale occasionale di deflusso delle acque meteoriche, definito “solco erosivo” in CTU, avendo assunto la consistenza di un fossato torrentizio a causa delle ingenti precipitazioni.
Non poteva essere accolta la tesi difensiva del che negava la propria Pt_1
responsabilità, considerato l'apporto di acqua che proveniva dal mappale 621 di proprietà prima della società e dopo della società Ecosavona S.r.l. CP_1
Invero, in relazione ai dissesti idrogeologici dovuti alla posa inadeguata dell'impianto fognario comunale, il Tribunale riteneva responsabile la P.A. perché si trattava di beni soggetti ad un'attività di vigilanza e controllo da parte della stessa pubblica amministrazione, che non erano soggetti ad uso generale e diretto della collettività, considerata anche l'irrilevanza degli eventuali allacci privati.
I consulenti d'ufficio affermavano che nel caso di specie non poteva ravvisarsi l'ipotesi del caso fortuito e, rispondendo alle osservazioni dei tecnici di parte, che ritenevano inidonea la tubatura fognaria comunale a costituire direttamente causa del danno, precisavano che non era la tubazione in sé ad essere il fenomeno causativo del danno, ma la sua posa. Inoltre, l'esistenza della tubatura da oltre 40/50 anni non poteva rilevare come ipotesi di caso fortuito.
Pertanto, il Tribunale riteneva responsabile il a causa Parte_1
dell'erroneo posizionamento della tubatura fognaria e dell'omessa custodia e vigilanza dell'impianto fognario comunale.
Il Tribunale riteneva responsabile altresì la società avendo contribuito CP_1
causalmente alla produzione dell'evento dannoso, secondo il criterio civilistico del
“più probabile che non”, in quanto titolare del mappale 621, a nulla rilevando che il mappale fosse divenuto di proprietà della società a partire dal 2019. Controparte_3
Detto mappale era caratterizzato dalla presenza di un fosso in cui convogliavano le acque meteoriche, contribuendo all'evento lesivo. Pertanto, il primo giudice riteneva la necessità di eseguire interventi di ripristino sul fondo e considerava la CP_1
obbligata a risarcire i danni causati all'attrice.
Per ciò che concerne le domande di manleva rivolte reciprocamente fra il
[...]
e la società il Tribunale evidenziava il mancato superamento Parte_1 CP_1
della presunzione di eguale responsabilità ex art. 2055, co. 3, c.c.
Per quanto riguarda la società il Tribunale accoglieva l'eccezione di Controparte_3
difetto di titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, non essendo proprietaria del fondo presente nel mappale 621 al momento della verificazione dei danni tra il 2016 e il 2017, in quanto subentrata a partire dal 2019. In relazione agli obblighi di fare, considerato che la situazione di dissesto non cessava, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta nei confronti di CP_1
Con riferimento all'eccezione relativa alla condotta colposa del danneggiato, il
Tribunale riteneva responsabile l'attrice ex art. 1227 c.c. nella misura del 20%, non avendo provveduto alla consolidazione delle proprie fondamenta, né all'innalzamento del muro di confine.
In accoglimento della domanda principale, il e la società Parte_1
venivano condannate alla rimozione delle cause del dissesto, Controparte_3
attraverso l'esecuzione di opere così come individuate in sede di ATP. In particolare, dovevano procedere all'“individuazione degli apporti conferiti al fosso individuato nella zona del piazzale, con definizione della legittimità degli stessi, dimensionamento dello stesso ed individuazione di un più corretto tracciato”; il doveva provvedere al ripristino della tubazione in PVC con individuazione di Pt_1
un più adeguato tracciato ed eliminazione del solco di erosione, mentre era CP_3
tenuta a migliorare il tracciato finale dello scarico tramite l'impermeabilizzazione del fondo e, insieme alla parte attrice, a rialzare il muretto di confine di almeno 30 cm.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, l'attrice provava i danni attraverso apposita documentazione e aderiva alla quantificazione effettuata dai consulenti. In particolare: euro 30.000,00, oltre IVA (euro 6.383,42), ridotto nella misura del 20% ex art. 1227 c.c., con conseguente condanna in solido del e della Parte_1
società al pagamento della somma di euro 29.106,73. Il Tribunale CP_1
riconosceva la decorrenza di interessi compensativi ad un tasso medio dell'1% annuo a partire da dicembre 2017 fino alla sentenza impugnata sulla somma devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Infine, il primo giudice esaminava la domanda di manleva formulata dal
[...]
e le eccezioni sollevate dalla ritenendo che Parte_1 Parte_4
l'eccezione di decadenza non poteva essere accolta perché tardiva.
Il Tribunale valutava inoltre che la situazione si era progressivamente formata in un arco temporale lungo e si manifestava in occasione di fenomeni meteorici significativi tra il 2016 e il 2017, non potendo tale circostanza essere considerata un aggravamento del rischio.
Inoltre, l'operatività della polizza non era esclusa dalla circostanza di non aver messo in sicurezza l'area, che non determinava nemmeno la sussistenza della colpa grave.
La domanda di manleva veniva quindi accolta con franchigia di euro 1.000,00, trattandosi di danni subiti da cose in custodia.
Le spese di lite seguivano la soccombenza per ciò che concerne la posizione del e della società mentre, in relazione alla società Parte_1 CP_1 operava il principio di soccombenza reciproca e parziaria al 50% sulla Controparte_3
domanda accolta.
Infine, il Tribunale compensava le spese tra le parti principali ed i terzi chiamati ad integrare il contraddittorio, non essendo state formulate specifiche domande nei loro confronti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendone la Parte_1
riforma.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava l'errore di fatto “ai limiti della revocazione di cui all'art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c.”. Invero, il primo giudice travisava le risultanze della CTU resa in sede di ATP e ordinava al di di Pt_1 Parte_1
eseguire i lavori di risanamento idrogeologico in solido con la società Controparte_3
senza considerare che gli interventi riguardavano anche aree poste superiormente al terreno interessato dalle doglianze di parte attrice.
Le opere indicate nella CTU (ripristino della funzionalità della tubazione in PVC, individuazione della provenienza degli apporti conferiti al fosso presente nella zona di piazza, individuazione di un tracciato più corretto) non potevano essere eseguite dal né tantomeno dalla società dovendo essi Parte_1 Controparte_3
intervenire su aree di terzi.
L'appellante rilevava che il primo giudice aveva inoltre confuso la tubazione in PVC, che raccoglieva lo scolo delle acque piovane che interessavano solo marginalmente il mappale 91, con la condotta di fibrocemento idonea a raccogliere le acque nere della frazione di affermando altresì che l'intervento domandato da parte attrice Per_1
avrebbe determinato il ripristino della tubazione lungo i fondi a salire, nonostante l'assenza di tubi lungo tale versante.
La confusione tra i diversi impianti di smaltimento di acque emergeva anche nella parte in cui il Tribunale inquadrava la responsabilità nel paradigma dell'art. 2051 c.c.
Il Tribunale ometteva di considerare che la CTU specificava che il dissesto idrogeologico era determinato dalla mancata o insufficiente regimazione delle acque, che era attribuibile ai proprietari delle aree soprastanti e che, inoltre, la rete fognaria in uso da oltre 40 anni non poteva essere considerata causa del dissesto.
Pertanto, nonostante l'indicazione puntuale nella CTU delle cause del dissesto, il primo giudice disattendeva le suddette risultanze, attribuendo la responsabilità al
[...]
per l'erroneo posizionamento dell'impianto fognario comunale. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamentava il difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare della tubatura posata da 40/50 anni sul terreno di proprietà della società Controparte_3
Con il terzo motivo di appello, riteneva la presenza di una concausa nella verificazione dell'evento lesivo, rappresentata dall'innalzamento della falda acquifera sottostante all'immobile di parte attrice.
Contestava successivamente la quantificazione dei danni subiti dalla SI.ra , non Pt_2
avendo il Tribunale considerato le peculiarità dell'immobile.
Infine, censurava i conteggi derivanti dalla decorrenza degli interessi compensativi, indicati nella sentenza impugnata nella misura pari all'1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre 2017 fino alla pronuncia della sentenza, sulla somma previamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementato fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Si costituiva in giudizio la società opponendosi all'avversario appello, CP_1
chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, censurava la mancata acquisizione agli atti di causa del fascicolo del procedimento per ATP n. 2755/2019 e la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Sul punto, specificava che le parti erano state invitate a precisare le conclusioni, avendo il primo giudice sollevato d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione.
L'attrice chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP, ma il Tribunale decideva di non istruire la causa. Con il secondo motivo, lamentava errore di fatto avendo il primo giudice travisato le risultanze della CTU.
Evidenziava che i consulenti d'ufficio accertavano la presenza di interventi antropici a monte delle proprietà delle società ed effettuati da altri soggetti CP_1 Controparte_3
non identificabili.
Ciononostante, il primo giudice attribuiva la responsabilità delle opere alla società
incorrendo così in errore. CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante incidentale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non essendo la società proprietaria della tubatura di scarico delle CP_1
“acque luride”, che attraversava perpendicolarmente il suo terreno, né tantomeno titolare della tubatura in PVC di smaltimento delle acque bianche, essendo tali condotte al servizio degli abitanti della frazione Navarrè di Vado Ligure. Neppure era proprietaria del “fossato del mappale 621”, ossia quello che raccoglie le acque del piazzale soprastante, come affermato anche dai c.t.u. rispondendo alle osservazioni del consulente di parte CP_1
Con il quarto motivo di appello incidentale, contestava l'erronea applicazione degli artt. 2051 e 2055 c.c., osservando che la responsabilità ex art. 2051 andava imputata ai custodi della tubazione in pvc, che tra l'altro neppure insisteva (se non per minima parte) sul terreno già di e del fossato di raccolta delle acque del piazzale CP_1
soprastante la proprietà già di che non era mai stato di proprietà CP_1 CP_1
Infatti aveva subito sul proprio terreno lo scolo delle acque meteoriche CP_1
provenienti dai fondi superiori, come riconosciuto dai c.t.u.
Con il quinto motivo, riteneva sussistente una concausa nella produzione dell'evento lesivo, essendo attiva una falda acquifera in corrispondenza della proprietà della SI.ra
, suscettibile di oscillazioni durante le manifestazioni meteoriche. Sul punto, Pt_2
l'appellante incidentale osservava che tra il 2016 ed il 2017 le precipitazioni si intensificavano, accentuando conseguentemente il fenomeno di oscillazione della falda. Con il sesto motivo, l'appellante incidentale contestava la formula di attualizzazione del risarcimento, non comprendendo né i conteggi né la giustificazione a sostegno di essi.
Con il settimo motivo, censurava l'errata liquidazione delle spese, avendo il primo giudice ingiustamente duplicato le spese di lite, condannando essa in solido col CP_1
e, separatamente, nonostante l'unicità della Parte_1 CP_3
causa. Inoltre, liquidava esborsi dei quali non era stata data dimostrazione, non avendo l'attrice depositato la notula. Erano state anche erroneamente duplicate le spese per il procedimento di istruzione preventiva nonostante l'omessa acquisizione del fascicolo.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e Controparte_3
chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.
Con il primo motivo, lamentava l'omessa assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e la mancata acquisizione del fascicolo di ATP.
In particolare, il primo giudice avrebbe basato la propria decisione sulle risultanze della
CTU resa in sede di ATP, senza aver acquisito l'intero fascicolo di detto procedimento;
quindi, la sentenza impugnata era fondata su produzioni di parte e la mancata concessione dei termini per depositare le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ostacolava l'attività difensiva ed istruttoria.
L'appellante incidentale osservava altresì che i consulenti tecnici d'ufficio non determinavano in maniera univoca il soggetto responsabile dei danni asseritamente contestati dall'attrice, né tantomeno accertavano la responsabilità in capo all'appellante incidentale.
Con il secondo motivo, censurava l'errore di fatto, contestando la condanna a provvedere alla maggior parte delle opere individuate in sede di ATP per rimuovere le cause del dissesto, essendo tale condanna non suffragata da elementi che attestassero la responsabilità in capo dalla società Controparte_3
Inoltre, tali opere non erano concretamente eseguibili perché non venivano puntualmente indicati gli interventi di risanamento e, ad ogni modo, detti interventi coinvolgevano aree appartenenti a terzi. I consulenti tecnici si limitavano ad individuare dei canali di scarico, ma non identificavano i soggetti che posizionavano o fruivano di tali tubazioni, né i responsabili degli asseriti “elementi antropici”.
Inoltre, considerato che l'immobile di proprietà dell'attrice si fondava su un tratto di piana alluvionale, all'interno della quale vi era una falda idrica, l'appellante incidentale evidenziava che non era possibile ritenere sussistente il nesso di causalità tra le problematiche strutturali della proprietà della SI.ra e lo sversamento di acque Pt_2
meteoriche.
L'appellante incidentale precisava che non veniva autorizzata la posa delle tubazioni sui mappali 91 e 621; che il materiale di fibrocemento della condotta fognaria faceva presumere che la costruzione fosse stata realizzata molti anni prima e non dopo l'acquisizione del terreno da parte di Controparte_3
Pertanto, l'appellante incidentale rilevava l'inapplicabilità dell'art. 913 c.c. poiché il solco d'erosione presente nel mappale 91 non aveva origine naturale e, conseguentemente, non riteneva applicabile la disciplina prevista dagli artt. 2043 e
2051 c.c.
Inoltre, in relazione alle conclusioni del Geol. Dott. secondo cui vi era una Per_2
Contr condotta fognaria comunale sul confine con la proprietà un tubo di scarico delle acque di regimazione del piazzale funzionale al mappale 102 e un'altra tubazione di regimazione delle acque che provenivano dalle proprietà a monte, l'appellante incidentale rilevava la necessità di effettuare maggiori accertamenti relativamente alle tubazioni giacenti per individuare la proprietà delle stesse. Invero, i consulenti tecnici d'ufficio omettevano di accertare le suddette circostanze.
In subordine, l'appellante incidentale attribuiva la responsabilità del dissesto idrogeologico al essendo di sua proprietà la tubazione Parte_1
interrata nel fondo di Ecosavona S.r.l. Invero, il interveniva e chiedeva Pt_1
l'autorizzazione ad ad accedere alle sue proprietà, avendo il Geol. CP_3
nella Relazione Idrogeologica redatta nell'interesse dell'amministrazione CP_15 comunale, individuato una tubazione fognaria comunale che avrebbe influito nella verificazione del dissesto idrogeologico.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante incidentale lamentava la contraddittorietà della motivazione, avendo il primo giudice rigettato la domanda di manleva relativamente all'obbligo di eseguire gli interventi volti a rimuovere la situazione perdurante di dissesto. L'appellante affermava che il giudice avrebbe dovuto condannare solo la società in quanto proprietaria del mappale in occasione CP_1
dei danni lamentati nel periodo 2016-2017.
L'appellante veniva a conoscenza delle doglianze di parte attrice solamente a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, non avendo comunicato CP_1
le contestazioni della SI.ra , tenendo pertanto una condotta non improntata ai Pt_2
principi di correttezza e buona fede.
Con il quarto motivo, censurava la liquidazione delle spese di lite, duplicate dal primo giudice, che quantificava le spese legali a favore dell'attrice per la fase di merito e per la fase di ATP, poste a carico del e dell'appellante incidentale, aggiungendo Pt_1
un ulteriore 50% a carico di Veniva censurata altresì l'indeterminatezza CP_3
dei compensi, considerata l'omessa indicazione delle fasi di liquidazione e l'omessa acquisizione del fascicolo di ATP.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario Controparte_5
appello e chiedendone il rigetto.
In particolare, contestava il travisamento delle risultanze della CTU nel punto in cui affermava inequivocabilmente che la cattiva regimazione riguardava le aree poste superiormente al mappale 91.
Pertanto, non poteva essere addebitata alcuna responsabilità per la posa della condotta di scarico, che veniva effettuata circa 40/50 anni prima sul fondo di cui è titolare attualmente la società Il regolamento per il servizio di fognatura Controparte_3
comunale attribuiva inoltre la titolarità della tubatura a soggetti privati. Infine, l'appellata aderiva alle doglianze del in punto Parte_1
quantificazione del risarcimento dei danni, non avendo il primo giudice tenuto conto dello stato dell'immobile della SI.ra . Pt_2
Censurava infine il conteggio degli interessi compensativi, ritenendo la pronuncia sul punto illegittima e incomprensibile.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e Parte_2
chiedendone il rigetto.
Censurava dapprima le doglianze contenute nell'atto di appello del Parte_1
.
[...]
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di appello, la Pt_2
affermava che la causa verteva sul solco formatosi sulla trincea di posa della condotta fognaria comunale a servizio delle abitazioni di località che, a causa dei Per_1
fenomeni meteorologici, determinava un torrente di acqua e fango.
La attribuiva al la responsabilità della verificazione Pt_2 Parte_1
dell'evento dannoso, avendo l'ente omesso una corretta manutenzione e vigilanza della condotta fognaria. Inoltre, con la nota prot. n. 8390, il Comune ammetteva le problematiche già lamentate dalla . Pt_2
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellata ne sosteneva l'infondatezza, ritenendo generico il richiamo al regolamento per il servizio di fognatura comunale e sostenendo che gli impianti fognari, una volta inseriti nelle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, che deve pertanto rispondere dei danni causalmente collegati alla cosa, mentre l'apporto causale da parte di un terzo non
è idoneo a diminuire la responsabilità del custode.
Con riferimento al terzo motivo di appello, l'appellata sosteneva che il
[...]
disattendeva le risultanze della CTU, evidenziando che, al momento Parte_1
dell'acquisto dell'immobile della , veniva eseguita una perizia per l'erogazione Pt_2
del mutuo, che nulla segnalava in relazione ai problemi legati alla falda acquifera sotterranea. Infine, contestava la censura del relativamente al quantum Parte_1
risarcitorio, non potendo essere legato al valore dell'immobile, bensì ai costi per mettere in sicurezza e ripristinare l'unità immobiliare.
La contestava altresì le doglianze avanzate dalla società Pt_2 CP_1
In relazione alla carenza di legittimazione passiva, l'appellata aderiva alla sentenza impugnata, nel punto in cui motivava adeguatamente l'obbligazione solidale in capo alla società, essendo stata proprietaria del mappale 621 al momento della verificazione dei danni.
Quanto alla presenza di concause nella determinazione dei danni all'immobile della
, l'appellata evidenziava che la CTU non rilevava alcuna concausa nella Pt_2
produzione dei danni. Invero, nel 2017 venivano eseguite opere di consolidamento delle fondazioni per risolvere i problemi connessi agli allagamenti subiti alla sua proprietà, ammontando il costo delle suddette opere ad euro 26.000,00.
Inoltre, l'appellata produceva una perizia estimativa dell'immobile relativa al 2006, in cui non veniva rilevato alcun vizio strutturale legato al terreno alluvionale.
Per ciò che concerne l'attualizzazione del danno, il Tribunale forniva indicazioni precise, in quanto la somma pari ad euro 26.000,00 veniva spesa dalla nel 2017. Pt_2
La Corte sospendeva l'esecutività della sentenza impugnata.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza delli 11/2/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello principale del è parzialmente Parte_1
fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale ha ordinato al in solido con la società Parte_1 CP_3
di “eseguire i lavori di risanamento idrogeologico nella misura indicata in parte
[...]
motiva, meglio specificati nella perizia redatta in sede di ATP, quali interventi necessari per l'eliminazione del perdurante dissesto oggetto di causa”.
I CTU hanno accertato nei terreni soprastanti la proprietà di la presenza Parte_2
“di un solco di erosione associato al percorso della tubazione fognaria” che “ha finito per costituire la via principale di scolo dei deflussi in questo tratto terminale del pendio, lungo il quale le portate raccolte assumono energie erosive e conseguente trasporto solido proporzionali all'intensità ed alla durata del singolo evento meteorico” (cfr.
CTU, pag. 8).
Specificano i CTU che manca un reticolo idrografico naturale, sicchè “il ruolo di collettore delle acque superficiali viene svolto dal fosso scavato dalla forza erosiva delle acque in corrispondenza del tracciato interrato della condotta fognaria comunale”.
Aggiungono che il “solco di che trattasi si è formato lungo la trincea di posa della condotta fognaria comunale a servizio delle abitazioni di località e si diparte Per_1
dalla quota di rilievo +125,82 (riferimento stralcio planimetrico seguente), inizialmente come una modesta erosione concentrata (senza mettere cioè a giorno la tubazione stessa), per poi approfondirsi sino a evidenziare la tubazione, a partire da quota +118 poco a valle del punto di sconnessione della tubazione in PVC (quota +122,70)”.
Per quanto riguarda i rimedi, i CTU indicano che “il tracciato della tubazione fognaria dovrà essere nuovamente e completamente interrato previa realizzazione di un'opera di regimazione in ingegneria naturalistica, di forma trapezia e di idonee dimensioni, con impiego di legname sulle sponde e di pietrame sul fondo ad aumentarne la scabrezza, al fine di gestire comunque le acque di stretta competenza della porzione di pendio a partire dal limitare del piazzale superiore sino alla crosa che fiancheggia a monte proprietà ”. Pt_2
Ora, il condotto fognario in questione è di proprietà comunale, secondo quanto accertato dai CTU, ed è posto a servizio degli abitanti della frazione di Per_1 [...]
. Pt_1
Il quindi, in quanto proprietario della fognatura in questione deve ripristinare Pt_1
l'interramento dei tubi per eliminare il solco che si è creato, anche se ciò non dipende dalla cattiva posa in opera della conduttura fognaria, ma da fatti sopravvenuti: del resto risulta dalla relazione peritale che tale impianto è stato posato circa 40/50 anni addietro, sicchè si tratta di opere di manutenzione che, ancorchè non incidenti sulle cause, possono tuttavia arrecare beneficio alla proprietà della . Pt_2 I danni oggetto di causa, infatti, derivano innanzitutto dalla presenza di un fossato torrentizio lungo la sede della condotta fognaria, generato dall'incuria del
[...]
quale soggetto istituzionalmente preposto alla manutenzione e al Parte_1
controllo della fognatura e a mettere in atto quanto necessario ad evitare che essa provochi danni a terzi.
Infatti, è configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051
c.c. in relazione a beni demaniali o patrimoniali che non siano soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come la rete fognaria comunale) e che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente pubblico (Cass. n.674 del 1999 che richiama a sua volta Cass. n. 13114 del
1995; Cass. n. 526 del 1987).
Né si può sostenere che gli apporti di acqua provenienti dal fosso superiore e dalla strada vicinale Navarrè - Valle interrompano il nesso causale: essi non possono rientrare nel caso fortuito, quali fattori assolutamente imprevedibili o inevitabili idonei ad interrompere il nesso eziologico.
La responsabilità del deriva allora dalla omessa custodia e Parte_1
vigilanza dell'impianto fognario comunale, lungo il tragitto del quale si è creato un profondo solco erosivo, che deve essere eliminato.
Ciò posto, il primo giudice ha individuato, sulla scorta della CTU, ulteriori interventi per eliminare le cause dei danni alla proprietà . Pt_2
Le cause del dissesto idrogeologico che ha provocato i danni alla proprietà sono Pt_2
state infatti così individuate dai CTU ing. e dr. : Per_3 Per_4
“Dalle attività peritali è emerso con tutta evidenza che il disordine idrogeologico attualmente esistente nei luoghi di causa discende, a parere degli scriventi, principalmente dai seguenti due fattori:
1) la presenza di una tubazione di smaltimento delle portate di acque bianche derivante dalla strada Navarré, inadeguata progettualmente con scelte costruttive del tutto inappropriate (tipologia dei materiali, collocazione fuori terra, e approssimativi interventi manutentivi nella sua gestione, ecc.), passante diagonalmente nel suo tratto finale sul mappale 91 di proprietà e che scarica la quasi totalità delle Controparte_3
proprie portate in corrispondenza di una disconnessione tra due tratti contigui presente a monte di proprietà ; Pt_2
2) lo scarico verso proprietà di un fosso di raccolta ubicato a monte del piazzale, Pt_2
di fatto a chiara dimostrazione dello scopo, non giustificabile, di smaltire portate provenienti da altro bacino idrogeologico e da altre proprietà più a monte (lato sud- ovest rispetto a proprietà ) ove tra l'altro sono in atto pratiche agricole intensive Pt_2
(serre) sul cui contributo, in termini di portate, dovrà essere effettuata una puntuale e precisa verifica in funzione delle aree attualmente impermeabilizzate”, individuando le seguenti soluzioni:
- “ripristino della funzionalità della tubazione in PVC, con individuazione di un nuovo e più adeguato tracciato, previa acquisizione dei necessari permessi ed eventualmente prevedendo la riattivazione dello scarico finale, in questo caso previo accertamento della idoneità del suo ricettore a valle (lato galleria ferroviaria)”: opera ritenuta necessaria per la regimazione delle acque superficiali raccolte dal tratto finale pavimentato impermeabilizzato della strada vicinale Navarré -Valle;
- “individuazione della provenienza degli apporti conferiti al fosso individuato nella zona di piazzale, definizione della legittimità degli stessi e, comunque, tenuto conto che probabilmente esso rappresenta anche lo scarico delle acque derivanti dalle superfici impermeabilizzate (serre), dimensionamento dello stesso e individuazione di un nuovo e più corretto tracciato rispettando anche in questo caso l'assunto precedente e l'acquisizione dei permessi necessari”: opera necessaria in relazione al deflusso di acqua proveniente dal fossato posto sul piazzale soprastante, ove insistono un ricovero per cavalli e altre attività artigianali e in cui convergono anche i deflussi di alcune serre.
I lavori in questione non appaiono però eseguibili dal (e in Parte_1
verità nemmeno da , dovendosi intervenire su aree di terzi su cui grava Controparte_3
l'obbligo di regimare lo scolo delle acque in conseguenza di interventi di impermeabilizzazione del terreno, ai sensi dell'art. 913 c.c. Sotto tali profili, dunque, il primo motivo di appello del appare fondato e va Pt_1
accolto.
Quanto al secondo motivo di appello del col quale lamenta che la condotta Pt_1
fognaria in esame fa capo alle abitazioni della soprastante frazione e quindi Per_1
non al si osserva che la Cassazione n. 6665 del 2009 ha affermato che “gli Pt_1
impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante solo in sede di eventuale regresso in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che non integri il fortuito".
Si aggiunga che il fossato in questione, che attualmente ha la funzione di linea di raccolta e scorrimento degli apporti meteorici ed è associato al percorso della condotta fognaria comunale, è stato oggetto della nota del del 10 aprile Parte_1
2019, con la quale l'ente pubblico si diceva pronto ad intervenire, così riconoscendo che si tratta di condotta comunale.
Il secondo motivo non può quindi essere accolto.
Anche il terzo motivo di appello si appalesa infondato poichè disattende le risultanze peritali.
E' pacifico che l'immobile della SI sia situato su una falda Parte_2
acquifera, ma questo fin dalla sua costruzione avvenuta negli anni 60. Inoltre, Parte_2
ha acquistato l'immobile nel maggio 2006 e la perizia eseguita per l'erogazione
[...]
del mutuo nulla rileva in merito a problemi strutturali legati alla falda sotterranea.
Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione nel computo dei danni delle effettive caratteristiche di partenza dell'abitazione della SI , si Parte_2
osserva che il quantum accertato in causa non è legato al valore dell'immobile, ma ai costi di messa in sicurezza e di ripristino dell'immobile stesso. Infine, la censura relativa al computo degli interessi compensativi calcolati nella misura dell'1% è fondata, dovendosi specificare che non occorre indicare il tasso, calcolandosi detti interessi al tasso legale via via applicabile ratione temporis.
In conclusione, accogliendosi parzialmente l'appello del va ridotto l'onere a Pt_1
suo carico di esecuzione delle opere soltanto a quelle di eliminazione del solco erosivo presente nei pressi della condotta fognaria per cui è causa, con esclusione quindi delle ulteriori opere concernenti lo scarico delle acque provenienti dalla strada vicinale
Navarrè - Valle e di quelle provenienti dal fosso di raccolta delle acque provenienti da proprietà poste superiormente al mappale 921.
Parimenti, va ridotto l'importo risarcitorio posto dal Tribunale a carico del
[...]
ad un terzo dell'importo statuito dal Tribunale, in considerazione del fatto Parte_1
che soltanto una delle tre cause individuate dai CTU è attribuibile al in quanto Pt_1
proprietario e custode della condotta fognaria di cui si è detto sopra.
compagnia assicuratrice del Controparte_5 Parte_1
, ha chiesto respingersi ogni domanda nei confronti del ma nulla ha
[...] Pt_1
eccepito in merito all'operatività della copertura assicurativa, sicchè va confermata sul punto la statuizione della sentenza gravata.
Non spetta invece al la manleva da parte della propria Parte_1
assicurazione per le spese del giudizio di appello perché avrebbe dovuto formulare detta domanda. La domanda di manleva, relativamente alle spese del giudizio di appello, è dunque da intendersi come rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, dunque, non più esaminabile.
Gli appelli incidentali svolti dalla e dalla sono tra loro CP_1 Controparte_3
connessi e si esaminano pertanto congiuntamente;
al riguardo si osserva quanto segue.
Va disatteso il primo motivo di tali appelli incidentali, in quanto la mancata acquisizione agli atti di causa del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 2755/2019 RG è superata dal fatto che la relazione peritale è stata prodotta dall'attrice ed il Tribunale ne ha tenuto conto nella decisione della causa;
quanto alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il Tribunale ha deciso la causa ritenendola sufficientemente istruita senza necessità di compiere attività istruttoria, sicchè legittimamente non ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Infatti, in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1,
c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., la richiesta della parte di concessione dei termini ex art. 183, VI° comma c.p.c., n. 3, non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione.
Comunque, se nel corso del giudizio di primo grado la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, VI° comma c.p.c. viene rigettata, l'eventuale illegittimità di tale diniego deve essere fatta valere dalla parte con l'appello attraverso le allegazioni difensive e l'introduzione delle richieste istruttorie, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito (Cass. n. 17685 del 2022).
Il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale di sono CP_1
strettamente collegati tra di loro e vanno esaminati congiuntamente, insieme al secondo motivo dell'appello incidentale di Controparte_3
Essi appaiono fondati.
Invero, la condotta fognaria di cui sopra si è dato conto è di proprietà del
[...]
sicchè gli interventi manutentivi ad essa correlati non possono fare capo Parte_1
alla società non può essere ritenuta responsabile dei Controparte_16
danni derivanti da tale conduttura.
Quanto alle altre cause che provocano i danni alla proprietà , si rileva che il Pt_2
codice civile, in ordine allo scolo delle acque, all'art. 913 prevede:
“Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”. I CTU hanno evidenziato come sul versante oggetto dell'accertamento tecnico lo scolo delle acque meteoriche non avvenga più in modo naturale, poiché a monte della proprietà già di e ora di sono stati realizzati interventi che incidono CP_1 CP_3
sul deflusso, rendendolo più gravoso per i fondi inferiori, tra i quali quello di CP_1
ora di
[...] Controparte_3
Come emerge dalla relazione dei CTU, le opere che hanno reso più gravoso il deflusso delle acque meteoriche non sono state poste in essere da o da CP_1 CP_3
ma da altri soggetti, non identificabili dagli atti di causa, sul versante collinare
[...]
superiore rispetto al terreno di proprietà di (e successivamente trasferito a CP_1
. CP_3
Al riguardo i CTU hanno affermato che sia la tubazione delle acque bianche provenienti dalla strada - Valle, sia la derivazione creata per raccogliere e Per_1
deviare le acque a monte dei mappali 214 e 99 sono state subite dalla proprietà del mappale 621, ossia dalla società e che nessun intervento antropico è mai CP_1
stato realizzato su tale ultimo mappale ed individuano gli interventi per ovviare alle cause del dissesto idrogeologico, di cui si è dato conto sopra, a pagina 27.
Il Tribunale afferma che il “fossato del mappale 621”, ossia quello che raccoglie le acque del piazzale soprastante, sarebbe stato di proprietà e oggi di CP_1 CP_3
ma la circostanza è contestata da (vedasi anche le controdeduzioni formulate CP_1
sul punto dai CTP . CP_1
D'altra parte, non è stata fornita prova alcuna del contrario.
Infatti, rispondendo all'osservazione dei CTP i CTU affermano: “Come CP_1
precisato in relazione l'evidente modificazione antropica del soprastante piazzale a seguito della realizzazione della galleria ferroviaria ha di fatto obliterato gli originari riferimenti di individuazione catastale dei vari mappali di proprietà, confini che dovranno eventualmente, se necessario, essere definiti. La sovrapposizione della mappa catastale è stata comunque necessaria per avere, come detto, “una indicazione generale” e non definisce, né esclude, in questa sede, eventuali responsabilità da parte della Proprietà”. Di fronte a tale incertezza, sarebbe stato onere di parte attrice, in base alle regole generali sull'onere della prova, fornire una chiara dimostrazione che tale fossato era di proprietà di CP_1
Inoltre, i CTU affermano che “il fosso a monte del piazzale … come dimostra la sua stessa posizione, non è funzionale allo scarico delle acque del piazzale ma è funzionale allo smaltimento delle portate che derivano da altre proprietà e, soprattutto, di competenza di altra porzione del bacino imbrifero. L'anomalia è ancor più gravosa in quanto, previa verifica di quanto qui si afferma, sembrerebbe che in esso convergano tutte le acque di competenza delle coperture impermeabilizzate (serre) ivi esistenti”.
Ed ancora, in risposta ai CCTTPP per parte “Si concorda con le CP_3
osservazioni relative alla alterazione dello schema di collettamento originariamente a presidio del versante e sulla necessità di valutare e diversificare i vari apporti idrici derivanti dalla tubazione di smaltimento di strada e dal fosso a monte del Per_1
piazzale. Di questo si è tenuto conto nella versione definitiva del presente incarico.
Come pure si condivide l'osservazione che il deflusso che ha generato l'erosione incanalata di cui si tratta prende origine principalmente da altre proprietà”.
Il danno lamentato dall'attrice è causato quindi, oltre che dal solco lungo il tracciato della condotta fognaria comunale, anche dalle acque meteoriche provenienti da monte, che scendono a valle fin sul suo terreno, ed è attribuibile ai soggetti che hanno realizzato le opere a monte della proprietà ora CP_1 CP_3
Ne discende che alcuna responsabilità va imputata a o ad bensì a CP_1 CP_3
coloro che causano il deflusso irregolare di acque sulla strada vicinale Navarrè - Valle
e che alimentano il fossato di raccolta delle acque del piazzale soprastante la proprietà già di ed ora di CP_1 CP_3
Quindi, da un lato non può essere considerata in via solidale ex art. 2055 CP_1
corresponsabile dei danni lamentati dall'attrice, dall'altro non deve CP_3
essere condannata ad eseguire opere in relazione alle quali non ha responsabilità.
Le domande formulate dall'attrice nei loro confronti devono pertanto essere respinte.
Gli ulteriori motivi di appello incidentale rimangono assorbiti. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra e il Parte_2 Parte_1
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M.
10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello indeterminabile ed esclusa per entrambi i gradi la fase istruttoria, non celebrata.
Nel rapporto processuale tra l'attrice, e sussistono giusti CP_1 Controparte_3
motivi per dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio avuto riguardo al fatto che, sebbene siano respinte le domande attoree nei loro confronti, non può dirsi che la abbia agito in maniera imprudente trattandosi di Pt_2
terreni comunque oggetto di dissesto idrico.
Per le stesse ragioni le spese di entrambi i gradi del giudizio si compensano tra CP_1
il e per le domande reciprocamente
[...] Parte_1 Controparte_3
formulate nei rapporti interni tra loro.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico del Parte_1
di e di in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
Nulla sulle spese di tenuta a manlevare il CP_5 Controparte_5 [...]
. Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 368/2023, emessa dal tribunale di Savona il 14/5/2023, in parziale accoglimento dell'appello principale, riduce l'importo della condanna risarcitoria pronunciata nei confronti del alla somma di euro Pt_1 Parte_1
9.702,34, oltre interessi compensativi da calcolarsi dal mese di dicembre 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno in base ai coefficienti ISTAT;
condanna il ad eseguire i lavori di risanamento idrogeologico Parte_1
come indicato in parte motiva, specificati nella perizia redatta in sede di ATP, e precisamente i seguenti: “il tracciato della tubazione fognaria dovrà essere nuovamente e completamente interrato previa realizzazione di un'opera di regimazione in ingegneria naturalistica, di forma trapezia e di idonee dimensioni, con impiego di legname sulle sponde e di pietrame sul fondo ad aumentarne la scabrezza, al fine di gestire comunque le acque di stretta competenza della porzione di pendio a partire dal limitare del piazzale superiore sino alla crosa che fiancheggia a monte proprietà
”; Pt_2
in accoglimento degli appelli incidentali proposti da e da CP_1 Controparte_3
rigetta le domande proposte nei confronti di e di CP_1 Controparte_3
conferma le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza gravata;
condanna il alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Parte_2
spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 5.810,00 per compensi ed € 300,00 per spese, nonché € 3.056,00 per compensi professionali ed
€ 150,00 per esborsi, con riferimento al procedimento di ATP e, quanto al presente grado, in euro 6.946,00 per compensi ed oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge;
compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra , ed Parte_2 CP_17
Controparte_3
compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra CP_17 Parte_1
ed per le domande reciprocamente formulate nei rapporti
[...] Controparte_3
interni tra loro;
pone le spese di CTU a carico di e CP_1 Controparte_3 Parte_1
, in solido tra loro.
[...]
Genova, 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO