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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10915/2024
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 29.04.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del mancato deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G
10915/2024
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
F. Paolo Troccoli n. 8/B (C.F.: ),C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Antonio LACERENZA
E
1 in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Como alla Via Belvedere
n.2/A (c.f. ),P.IVA_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 9.9.2024 e di conseguente fissazione dell'udienza di discussione ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. La causa veniva differita ai sensi dell'art. 181 e
127 ter c.p.c. e in data odierna era quindi decisa sulla base degli atti.
Alla data fissata per la discussione della causa nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. In particolare, non avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta, né il ricorso notificato, è mancata la prova dell'avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”.
L'inosservanza del principio del contraddittorio di cui all'art.101
c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente.
La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente
2 a quanto avvenuto nella specie- che il processo si sia validamente instaurato con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).
Non essendovi la costituzione del rapporto processuale, non v'è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
1) Dichiara improcedibile il ricorso.
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
3
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 29.04.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del mancato deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G
10915/2024
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
F. Paolo Troccoli n. 8/B (C.F.: ),C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Antonio LACERENZA
E
1 in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Como alla Via Belvedere
n.2/A (c.f. ),P.IVA_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 9.9.2024 e di conseguente fissazione dell'udienza di discussione ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. La causa veniva differita ai sensi dell'art. 181 e
127 ter c.p.c. e in data odierna era quindi decisa sulla base degli atti.
Alla data fissata per la discussione della causa nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. In particolare, non avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta, né il ricorso notificato, è mancata la prova dell'avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”.
L'inosservanza del principio del contraddittorio di cui all'art.101
c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente.
La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente
2 a quanto avvenuto nella specie- che il processo si sia validamente instaurato con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).
Non essendovi la costituzione del rapporto processuale, non v'è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
1) Dichiara improcedibile il ricorso.
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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