Art. 1. 1. In sede di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, il Ministero delle finanze procede d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale nei riguardi dei cittadini che ne sono sprovvisti, nati dal 1 gennaio 1971 e residenti in comuni che si avvalgono di sistemi elettronici di elaborazione dati per la gestione dei servizi anagrafici (anagrafi informatizzate).
2. A tale fine i comuni di cui al comma precedente comunicano al Ministero delle finanze, centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma, mediante invio dei supporti magnetici, i dati identificativi dei cittadini nati dal 1 gennaio 1971 residenti nei comuni stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalita' di fornitura dei dati oggetto della comunicazione e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono indicati nell'allegato 1.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 debbono essere espletati dai comuni nel piu' breve tempo possibile e comunque entro i termini di seguito indicati:
31 dicembre 1989: per i comuni compresi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano; 31 gennaio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna;
28 febbraio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Al fine di rendere noto agli interessati l'elenco dei comuni di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno emana apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il centro informativo destinatario delle predette comunicazioni effettua l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti di cui al comma 1 sulla base delle comunicazioni pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987 .
5. I cittadini nati prima del 1 gennaio 1971 residenti nei comuni indicati nel primo comma e sprovvisti del codice fiscale debbono farne richiesta presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette con le modalita' previste dal citato decreto 28 dicembre 1987, n. 539. In relazione a tali richieste, il centro informativo suddetto invia il tesserino plastificato recante l'indicazione del codice fiscale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. n. 463/1983 reca, fra l'altro, misure urgenti in materia sanitaria.
- La legge n. 37/1989 reca norme sul contenimento della spesa sanitaria.
Note all'art. 1:
- Per il contenuto del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 37/1989 si veda nelle premesse.
- Il D.M. 28 dicembre 1987, n. 539 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), concerne modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato.
2. A tale fine i comuni di cui al comma precedente comunicano al Ministero delle finanze, centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma, mediante invio dei supporti magnetici, i dati identificativi dei cittadini nati dal 1 gennaio 1971 residenti nei comuni stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalita' di fornitura dei dati oggetto della comunicazione e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono indicati nell'allegato 1.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 debbono essere espletati dai comuni nel piu' breve tempo possibile e comunque entro i termini di seguito indicati:
31 dicembre 1989: per i comuni compresi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano; 31 gennaio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna;
28 febbraio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Al fine di rendere noto agli interessati l'elenco dei comuni di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno emana apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il centro informativo destinatario delle predette comunicazioni effettua l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti di cui al comma 1 sulla base delle comunicazioni pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987 .
5. I cittadini nati prima del 1 gennaio 1971 residenti nei comuni indicati nel primo comma e sprovvisti del codice fiscale debbono farne richiesta presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette con le modalita' previste dal citato decreto 28 dicembre 1987, n. 539. In relazione a tali richieste, il centro informativo suddetto invia il tesserino plastificato recante l'indicazione del codice fiscale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. n. 463/1983 reca, fra l'altro, misure urgenti in materia sanitaria.
- La legge n. 37/1989 reca norme sul contenimento della spesa sanitaria.
Note all'art. 1:
- Per il contenuto del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 37/1989 si veda nelle premesse.
- Il D.M. 28 dicembre 1987, n. 539 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), concerne modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato.