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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria, composta dai Sigg.:
Dott. NI FE Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Giuseppe Kron Morelli Esperto
Dott. Giampaolo Plebani Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 176/25 R.G. promossa da d a appresentata e difesa Parte_1
OGGETTO: dall'avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO elettivamente domiciliato in VIA
Azione di condanna al AN EN 4 26100 CREMONA presso il difensore avv. pagamento di somme PEDERNESCHI LUCA MARIO, come da procura allegata dovute per legge o per
contratto
APPELLANTE
pagina 1 di 8 c o n t r o rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. LOMBARDI PIETRO elettivamente domiciliata in VIA VIVIANI 2
26013 CREMA presso il difensore avv. LOMBARDI PIETRO, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di ON – Sezione Specializzata
Agraria- n. 36/25.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Dell'appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 36/25 la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
ON respingeva l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto con cui – istante
[...] Controparte_1
- le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 123.629,89, a
[...]
titolo di adeguamento ISTAT dovuto in base all'art. 3 del contratto di affitto di fondi agricoli del 13.1.2017 secondo cui: “ Le parti confermano in toto tutte le
pattuizioni contrattuali al contenute nei citati accordi ex art. 45 L. 2023/82 di
cui alla lettera b) di premesse e con particolare riferimento al contratto
pagina 2 di 8 originario del 19.11.2007, che dichiarano di conoscere perfettamente,
convengono:-confermato il punto 12°) per quanto riguarda l'adeguamento del
canone di affitto in base alle variazioni annuali dell'indice medio nazionale
ISTAT e le modalità di corresponsione del canone di affitto stesso e…”
Argomentava il primo giudice che l'assunto di parte opponente – secondo cui l'ingiungente aveva errato nell'applicare alla rivalutazione dei canoni i coefficienti previsti dall'Indice Istat anzichè l'Indice relativo ai contratti agrari- era infondato in quanto: 1) la clausola n. 3 del contratto di affitto di fondi agricoli del13 gennaio 2017 richiamava espressamente la clausola n. 12
del contratto del 2007, avente ad oggetto gli stessi immobili, nella quale le parti concordavano, espressamente, l'adeguamento del canone di affitto “ in base alle variazioni annuali dell'indice medio nazionale ISTAT, senza fare alcun riferimento all'Indice speciale invocato da parte opponente per i contratti agrari;
2) il contratto di affitto agrario del 2017 era stato stipulato in deroga sicchè le considerazioni svolte dall'opponente in ordine alla natura agraria del contratto non erano pertinenti;
3) in ragione dell'oggetto dei contratti del 2007 e del 2017 ( fondi agricoli e fabbricati) era ragionevole ritenere che la comune volontà dei contraenti fosse stata quella di equiparare il contratto ad una locazione o ad un contratto di affitto non agrario.
La sentenza è stata gravata da Parte_3
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3 ottobre 2025 la Corte dava lettura del dispositivo della sentenza in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui assume che sia stato applicato un unico criterio ermeneutico, quello letterale, per interpretare il contratto.
Assume che la clausola n. 12 era ambigua in quanto la previsione della rivalutazione del canone secondo l'Indice ISTAT nazionale non faceva espresso riferimento all' ISTAT agrario, ma neppure all'Indice FOI.
Fa rilevare che l'espressione “ISTAT nazionale” contemplava anche l'Indice
NIC, IPCA, IPCA-TC sicchè un'interpretazione complesiva della volontà
delle parti non poteva che condurre a ritenere che l'Indice da queste voluto era l'Indice agrario e non quello FOI.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui si era ritenuto che trattandosi di contratto in deroga anche l'Indice Istat non poteva essere quello agrario.
L'assunto non era condivisibile in quanto la possibilità di derogare ad alcune delle norme della Legge 203/82 non snaturava la natura del contratto agrario.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che i fabbricati e i beni strumentali oggetto del contratto di pagina 4 di 8 affitto non fossero pertinenziali e posti al servizio dell'attività svolta dall'impresa agricola.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuta la natura non agraria del contratto stante la sua decorrenza dal mese di ottobre anziché dal mese di novembre
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuto che non avesse contestato la correttezza dei calcoli, ma solo l'errata applicazione dei coefficienti Istat.
I motivi tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
All'art. 3 del contratto di affitto stipulato il 13 gennaio 2017 i contraenti confermavano, espressamente, il contenuto originario del contratto originario del 19 novembre 2007 che dichiaravano di conoscere perfettamente e convenivano di confermare il punto 12° “ per quanto riguarda l'adeguamento
del canone di affitto in base alle variazioni annuali dell'indice medio
nazionale Istat…”
Assume l'appellante che la predetta clausola sarebbe ambigua in quanto pur facendo riferimento all'“indice medio nazionale Istat” non chiarisce quale indice debba essere utilizzato per l'adeguamento del canone di affitto e, in particolare, se l'Indice Foi o quello previsto per l' adeguamento dei canoni di affitto agrario, espressamente previsto dalla legge n. 203/1982.
L'assunto, tuttavia, è privo di pregio. pagina 5 di 8 Nella clausola in parola i contraenti facevano espresso riferimento all'Indice “
nazionale”, espressione che già di per sé esclude la possibilità di applicare i coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto agrario che, a norma dell'art. 10 della legge citata, vengono determinati, non a livello nazionale, quanto,
piuttosto, da una commissione tecnica provinciale, il cui funzionamento è
normato nel successivo art. 12.
In base al significato proprio dalle parole si deve, pertanto, ritenere che il riferimento, nella clausola citata, all'Indice nazionale non possa che essere inteso come riferimento all'Indice Istat Nazionale FOI quale indice che misura l'aumento del costo della vita e viene utilizzato per l'adeguamento dei canoni di locazione.
Che, nel caso di specie, possa esserci stato un fraintendimento dettato da mancata conoscenza è circostanza da escludersi poiché entrambi i contratti,
del 2007 e del 2017, furono stipulati con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria e nel contratto del 2007 le parti davano atto di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche “sia dell'accordo nel suo insieme che di
ogni patto e clausola dello stesso”.
L'interpretazione della clausola nel modo più corrispondente al suo significato letterale, con particolare riguardo al riferimento ad un indice “ nazionale”,
induce, pertanto, ad escludere, senza dubbi o perplessità circa il suo pagina 6 di 8 significato, che i contraenti avessero inteso applicare coefficienti di adeguamento del canone non previsti a livello nazionale quale quello preteso da parte appellante.
Da ultimo, mette conto rilevare che la somma azionata in via monitoria veniva contestata dall'opponente/appellante soltanto perché “ originata
dall'applicazione di un principio matematico di calcolo che ha
prodotto…un'errata quantificazione dell'aggiornamento del canone”.
Dal che discende che, nessun'altra contestazione può essere ravvisata in ordine alla somma ingiunta se non quella relativa ai coefficienti applicati per l'adeguamento dei canoni.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro
5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
NI FE
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria, composta dai Sigg.:
Dott. NI FE Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Giuseppe Kron Morelli Esperto
Dott. Giampaolo Plebani Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 176/25 R.G. promossa da d a appresentata e difesa Parte_1
OGGETTO: dall'avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO elettivamente domiciliato in VIA
Azione di condanna al AN EN 4 26100 CREMONA presso il difensore avv. pagamento di somme PEDERNESCHI LUCA MARIO, come da procura allegata dovute per legge o per
contratto
APPELLANTE
pagina 1 di 8 c o n t r o rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. LOMBARDI PIETRO elettivamente domiciliata in VIA VIVIANI 2
26013 CREMA presso il difensore avv. LOMBARDI PIETRO, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di ON – Sezione Specializzata
Agraria- n. 36/25.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Dell'appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 36/25 la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
ON respingeva l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto con cui – istante
[...] Controparte_1
- le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 123.629,89, a
[...]
titolo di adeguamento ISTAT dovuto in base all'art. 3 del contratto di affitto di fondi agricoli del 13.1.2017 secondo cui: “ Le parti confermano in toto tutte le
pattuizioni contrattuali al contenute nei citati accordi ex art. 45 L. 2023/82 di
cui alla lettera b) di premesse e con particolare riferimento al contratto
pagina 2 di 8 originario del 19.11.2007, che dichiarano di conoscere perfettamente,
convengono:-confermato il punto 12°) per quanto riguarda l'adeguamento del
canone di affitto in base alle variazioni annuali dell'indice medio nazionale
ISTAT e le modalità di corresponsione del canone di affitto stesso e…”
Argomentava il primo giudice che l'assunto di parte opponente – secondo cui l'ingiungente aveva errato nell'applicare alla rivalutazione dei canoni i coefficienti previsti dall'Indice Istat anzichè l'Indice relativo ai contratti agrari- era infondato in quanto: 1) la clausola n. 3 del contratto di affitto di fondi agricoli del13 gennaio 2017 richiamava espressamente la clausola n. 12
del contratto del 2007, avente ad oggetto gli stessi immobili, nella quale le parti concordavano, espressamente, l'adeguamento del canone di affitto “ in base alle variazioni annuali dell'indice medio nazionale ISTAT, senza fare alcun riferimento all'Indice speciale invocato da parte opponente per i contratti agrari;
2) il contratto di affitto agrario del 2017 era stato stipulato in deroga sicchè le considerazioni svolte dall'opponente in ordine alla natura agraria del contratto non erano pertinenti;
3) in ragione dell'oggetto dei contratti del 2007 e del 2017 ( fondi agricoli e fabbricati) era ragionevole ritenere che la comune volontà dei contraenti fosse stata quella di equiparare il contratto ad una locazione o ad un contratto di affitto non agrario.
La sentenza è stata gravata da Parte_3
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3 ottobre 2025 la Corte dava lettura del dispositivo della sentenza in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui assume che sia stato applicato un unico criterio ermeneutico, quello letterale, per interpretare il contratto.
Assume che la clausola n. 12 era ambigua in quanto la previsione della rivalutazione del canone secondo l'Indice ISTAT nazionale non faceva espresso riferimento all' ISTAT agrario, ma neppure all'Indice FOI.
Fa rilevare che l'espressione “ISTAT nazionale” contemplava anche l'Indice
NIC, IPCA, IPCA-TC sicchè un'interpretazione complesiva della volontà
delle parti non poteva che condurre a ritenere che l'Indice da queste voluto era l'Indice agrario e non quello FOI.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui si era ritenuto che trattandosi di contratto in deroga anche l'Indice Istat non poteva essere quello agrario.
L'assunto non era condivisibile in quanto la possibilità di derogare ad alcune delle norme della Legge 203/82 non snaturava la natura del contratto agrario.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che i fabbricati e i beni strumentali oggetto del contratto di pagina 4 di 8 affitto non fossero pertinenziali e posti al servizio dell'attività svolta dall'impresa agricola.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuta la natura non agraria del contratto stante la sua decorrenza dal mese di ottobre anziché dal mese di novembre
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuto che non avesse contestato la correttezza dei calcoli, ma solo l'errata applicazione dei coefficienti Istat.
I motivi tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
All'art. 3 del contratto di affitto stipulato il 13 gennaio 2017 i contraenti confermavano, espressamente, il contenuto originario del contratto originario del 19 novembre 2007 che dichiaravano di conoscere perfettamente e convenivano di confermare il punto 12° “ per quanto riguarda l'adeguamento
del canone di affitto in base alle variazioni annuali dell'indice medio
nazionale Istat…”
Assume l'appellante che la predetta clausola sarebbe ambigua in quanto pur facendo riferimento all'“indice medio nazionale Istat” non chiarisce quale indice debba essere utilizzato per l'adeguamento del canone di affitto e, in particolare, se l'Indice Foi o quello previsto per l' adeguamento dei canoni di affitto agrario, espressamente previsto dalla legge n. 203/1982.
L'assunto, tuttavia, è privo di pregio. pagina 5 di 8 Nella clausola in parola i contraenti facevano espresso riferimento all'Indice “
nazionale”, espressione che già di per sé esclude la possibilità di applicare i coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto agrario che, a norma dell'art. 10 della legge citata, vengono determinati, non a livello nazionale, quanto,
piuttosto, da una commissione tecnica provinciale, il cui funzionamento è
normato nel successivo art. 12.
In base al significato proprio dalle parole si deve, pertanto, ritenere che il riferimento, nella clausola citata, all'Indice nazionale non possa che essere inteso come riferimento all'Indice Istat Nazionale FOI quale indice che misura l'aumento del costo della vita e viene utilizzato per l'adeguamento dei canoni di locazione.
Che, nel caso di specie, possa esserci stato un fraintendimento dettato da mancata conoscenza è circostanza da escludersi poiché entrambi i contratti,
del 2007 e del 2017, furono stipulati con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria e nel contratto del 2007 le parti davano atto di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche “sia dell'accordo nel suo insieme che di
ogni patto e clausola dello stesso”.
L'interpretazione della clausola nel modo più corrispondente al suo significato letterale, con particolare riguardo al riferimento ad un indice “ nazionale”,
induce, pertanto, ad escludere, senza dubbi o perplessità circa il suo pagina 6 di 8 significato, che i contraenti avessero inteso applicare coefficienti di adeguamento del canone non previsti a livello nazionale quale quello preteso da parte appellante.
Da ultimo, mette conto rilevare che la somma azionata in via monitoria veniva contestata dall'opponente/appellante soltanto perché “ originata
dall'applicazione di un principio matematico di calcolo che ha
prodotto…un'errata quantificazione dell'aggiornamento del canone”.
Dal che discende che, nessun'altra contestazione può essere ravvisata in ordine alla somma ingiunta se non quella relativa ai coefficienti applicati per l'adeguamento dei canoni.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro
5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
NI FE
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