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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/12/2024, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Thaila Arianna Menabue e dell'Avv. Edoardo Vinci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Eva Baratta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 22.11.2024 hanno depositato note congiunte con cui confermano di aver raggiunto consensualmente un accordo alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarano di non volersi riconciliare tra loro e domandano per gli effetti la pronuncia di cessazione
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dalmine in data 27/05/2000 (trascritto allo Stato Civile
di detto Comune, atto n. 20 parte II serie A anno), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotare
l'emananda pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarano di revocare il contributo al mantenimento per i figli, originariamente posto a carico
della sig.ra ed a favore del sig. ; Parte_1 Controparte_1 - dichiarano che, qualora la figlia dovesse decidere di proseguire gli studi Persona_1
(recupero dell'ultimo anno per il diploma delle superiori), entrambi i genitori contribuiranno alle
spese relative alla scuola (tasse) e ai materiali scolastici da acquistare nella misura del 50%;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza il 17.06.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Dalmine in data 27.05.2000 (atto n. 20, Parte II, Serie A del registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Dalmine), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Dalmine, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.12.2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Thaila Arianna Menabue e dell'Avv. Edoardo Vinci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Eva Baratta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 22.11.2024 hanno depositato note congiunte con cui confermano di aver raggiunto consensualmente un accordo alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarano di non volersi riconciliare tra loro e domandano per gli effetti la pronuncia di cessazione
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dalmine in data 27/05/2000 (trascritto allo Stato Civile
di detto Comune, atto n. 20 parte II serie A anno), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotare
l'emananda pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarano di revocare il contributo al mantenimento per i figli, originariamente posto a carico
della sig.ra ed a favore del sig. ; Parte_1 Controparte_1 - dichiarano che, qualora la figlia dovesse decidere di proseguire gli studi Persona_1
(recupero dell'ultimo anno per il diploma delle superiori), entrambi i genitori contribuiranno alle
spese relative alla scuola (tasse) e ai materiali scolastici da acquistare nella misura del 50%;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza il 17.06.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Dalmine in data 27.05.2000 (atto n. 20, Parte II, Serie A del registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Dalmine), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Dalmine, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.12.2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti