TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5418/2024
promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALVADOR NICOLA, con elezione di domicilio in PIAZZA DON
FABIANO SCAGGIANTE n. 13/3, 30021 CAORLE (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MONTICO PAOLO, con elezione di domicilio in PIAZZA DEL POPOLO n.
51, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UA (VE), in data
12/10/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili
1 del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco loro rispetto;
B) […];
C) la SI.ra , di comune accordo, ha già provveduto a lasciare la casa Pt_1
coniugale, asportando ogni suo bene personale e/o suppellettile, per trasferirsi presso l'immobile sito a UA (VE), in Via Po n. 41, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di UA:
➢ F. 25, part. 502, sub 4, zona cens. 1, cat. A/3, cl.5, cons. 3,0 vani, sup. cat. 60
m2, rend. €. 232,41;
➢ F. 25, part. 502, sub 2, zona cens. 1, cat. C/6, cl.7, cons. 16 m2, sup. cat. 18
m2, rend. €. 56,19;
ove trasferirà la propria residenza successivamente alla firma del presente ricorso;
D) il SI. concede alla SI.ra l'utilizzo a titolo gratuito CP_1 Pt_1
dell'immobile di cui alla lett. C), accollandosi altresì le spese relative a tutte le utenze (energia elettrica,
acqua, gas e rifiuti), sino al 31/12/2025 ovvero a data antecedente,
corrispondente al trasferimento della proprietà dell'immobile stesso a favore della SI.ra ; Pt_1
E) il SI. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, CP_1
verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento una tantum, la Pt_1
somma di €. 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo bonifico bancario nel conto corrente Poste Pay intestato alla stessa, alle seguenti coordinate Iban: IT
37D3608105138266339166344.
F) le Parti, entrambe economicamente autosufficienti, dichiarano concordemente di non aver diritto e comunque di rinunciare a qualsivoglia altra somma a titolo di mantenimento nei confronti l'uno dell'altra;
G) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le Parti
2 e, in merito, i rispettivi legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere a ogni idonea operazione alla luce dell'emananda Sentenza.
*** ***
Decorsi i termini ex Legge n. 898/1970 e ss. mm. dalla data di udienza di comparizione delle Parti fissata dall'Ill.mo SI. Presidente dell'adito Tribunale
di Pordenone, previa rimessione della causa nel ruolo e fissazione di udienza di comparizione personale delle parti e trasmissione degli atti al P.M., le parti
ut supra rappresentate e difese chiedono che il Giudice deSInato, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, rimetta gli atti al
Collegio per
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le Parti a UA (VE), in data 12/10/2019 (atto n. 21, parte II,
Serie A, anno 2019), alle seguenti comuni
CONDIZIONI
H) l'abitazione coniugale, unitamente ai mobili e agli arredi, di esclusiva proprietà del SI. rimane definitivamente allo stesso intestata;
CP_1
I) in ragione del contributo fornito nel corso del matrimonio, a titolo di una
tantum, il SI. all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, trasferisce e la SI.ra accetta, l'intera proprietà Pt_1
dell'immobile sito a UA (VE), in Via Po n. 41, catastalmente censito al
Catasto Fabbricati del Comune di UA:
➢ F. 25, part. 502, sub 4, zona cens. 1, cat. A/3, cl.5, cons. 3,0 vani, sup. cat. 60
m2, rend. €. 232,41;
➢ F. 25, part. 502, sub 2, zona cens. 1, cat. C/6, cl.7, cons. 16 m2, sup. cat. 18
m2, rend. €. 56,19;
il tutto come meglio specificato nel verbale delle condizioni traslative che sarà
3 depositato nella successiva fase di divorzio;
J) il SI. all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, verserà alla SI.ra , a titolo di una tantum, la somma di €. Pt_1
10.000,00 (diecimila/00) a mezzo bonifico nel conto corrente Poste Pay
intestato alla stessa, alle seguenti coordinate Iban: IT
37D3608105138266339166344;
K) le Parti, confermano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano concordemente di non aver diritto e comunque di rinunciare a ogni altra somma a titolo di assegno divorzile e/o per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o motivo, nei confronti l'uno dell'altra, ritenendo congruo e adeguato quanto tra le stesse in accordo definito circa ogni loro rapporto economico intercorso;
L) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le Parti
e, in merito, i rispettivi legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda Sentenza”
e come da verbale di udienza del 07/04/2025 e cioè “I difensori dichiarano che dalle condizioni congiunte di cui al ricorso sia espunto il punto b), in assenza dei presupposti di legge, come osservato dal Giudice relatore”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
All'udienza di comparizione del 07/04/2025, le parti hanno confermato di non
4 volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha,
dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in UA (VE), in data
[...]
12/10/2019;
5 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 21, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5418/2024
promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALVADOR NICOLA, con elezione di domicilio in PIAZZA DON
FABIANO SCAGGIANTE n. 13/3, 30021 CAORLE (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MONTICO PAOLO, con elezione di domicilio in PIAZZA DEL POPOLO n.
51, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UA (VE), in data
12/10/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili
1 del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco loro rispetto;
B) […];
C) la SI.ra , di comune accordo, ha già provveduto a lasciare la casa Pt_1
coniugale, asportando ogni suo bene personale e/o suppellettile, per trasferirsi presso l'immobile sito a UA (VE), in Via Po n. 41, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di UA:
➢ F. 25, part. 502, sub 4, zona cens. 1, cat. A/3, cl.5, cons. 3,0 vani, sup. cat. 60
m2, rend. €. 232,41;
➢ F. 25, part. 502, sub 2, zona cens. 1, cat. C/6, cl.7, cons. 16 m2, sup. cat. 18
m2, rend. €. 56,19;
ove trasferirà la propria residenza successivamente alla firma del presente ricorso;
D) il SI. concede alla SI.ra l'utilizzo a titolo gratuito CP_1 Pt_1
dell'immobile di cui alla lett. C), accollandosi altresì le spese relative a tutte le utenze (energia elettrica,
acqua, gas e rifiuti), sino al 31/12/2025 ovvero a data antecedente,
corrispondente al trasferimento della proprietà dell'immobile stesso a favore della SI.ra ; Pt_1
E) il SI. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, CP_1
verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento una tantum, la Pt_1
somma di €. 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo bonifico bancario nel conto corrente Poste Pay intestato alla stessa, alle seguenti coordinate Iban: IT
37D3608105138266339166344.
F) le Parti, entrambe economicamente autosufficienti, dichiarano concordemente di non aver diritto e comunque di rinunciare a qualsivoglia altra somma a titolo di mantenimento nei confronti l'uno dell'altra;
G) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le Parti
2 e, in merito, i rispettivi legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere a ogni idonea operazione alla luce dell'emananda Sentenza.
*** ***
Decorsi i termini ex Legge n. 898/1970 e ss. mm. dalla data di udienza di comparizione delle Parti fissata dall'Ill.mo SI. Presidente dell'adito Tribunale
di Pordenone, previa rimessione della causa nel ruolo e fissazione di udienza di comparizione personale delle parti e trasmissione degli atti al P.M., le parti
ut supra rappresentate e difese chiedono che il Giudice deSInato, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, rimetta gli atti al
Collegio per
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le Parti a UA (VE), in data 12/10/2019 (atto n. 21, parte II,
Serie A, anno 2019), alle seguenti comuni
CONDIZIONI
H) l'abitazione coniugale, unitamente ai mobili e agli arredi, di esclusiva proprietà del SI. rimane definitivamente allo stesso intestata;
CP_1
I) in ragione del contributo fornito nel corso del matrimonio, a titolo di una
tantum, il SI. all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, trasferisce e la SI.ra accetta, l'intera proprietà Pt_1
dell'immobile sito a UA (VE), in Via Po n. 41, catastalmente censito al
Catasto Fabbricati del Comune di UA:
➢ F. 25, part. 502, sub 4, zona cens. 1, cat. A/3, cl.5, cons. 3,0 vani, sup. cat. 60
m2, rend. €. 232,41;
➢ F. 25, part. 502, sub 2, zona cens. 1, cat. C/6, cl.7, cons. 16 m2, sup. cat. 18
m2, rend. €. 56,19;
il tutto come meglio specificato nel verbale delle condizioni traslative che sarà
3 depositato nella successiva fase di divorzio;
J) il SI. all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, verserà alla SI.ra , a titolo di una tantum, la somma di €. Pt_1
10.000,00 (diecimila/00) a mezzo bonifico nel conto corrente Poste Pay
intestato alla stessa, alle seguenti coordinate Iban: IT
37D3608105138266339166344;
K) le Parti, confermano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano concordemente di non aver diritto e comunque di rinunciare a ogni altra somma a titolo di assegno divorzile e/o per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o motivo, nei confronti l'uno dell'altra, ritenendo congruo e adeguato quanto tra le stesse in accordo definito circa ogni loro rapporto economico intercorso;
L) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le Parti
e, in merito, i rispettivi legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda Sentenza”
e come da verbale di udienza del 07/04/2025 e cioè “I difensori dichiarano che dalle condizioni congiunte di cui al ricorso sia espunto il punto b), in assenza dei presupposti di legge, come osservato dal Giudice relatore”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
All'udienza di comparizione del 07/04/2025, le parti hanno confermato di non
4 volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha,
dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in UA (VE), in data
[...]
12/10/2019;
5 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 21, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6