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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 827/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che e in Parte_1 Parte_2
data 1° settembre 2007 hanno contratto a RD (SO) matrimonio concordatario trascritto nei registri di matrimonio anno 2008, numero 6, Parte II, Serie A e che dalla loro unione sono nati a Chiavenna il 26 febbraio 2009 e a Sondrio il 2 febbraio 2012, Per_1 Parte_3
pagina 1 di 3 reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Parte_3
genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare sita a Traona, Via Giuseppe Verdi n.
15 in cui continueranno a vivere con la madre.
3. I genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 Parte_3
saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4. La frequentazione tra e ed il signor sarà sostanzialmente libera e Per_1 Parte_3 Pt_2
dovrà tener conto dei desideri e delle esigenze dei ragazzi e degli impegni lavorativi dei genitori.
Indicativamente il padre, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé i ragazzi a fine settimana alternati, una sera infrasettimanale, per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale e per due settimane durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre). I coniugi, che già stanno sperimentando con successo un regime di frequentazioni elastiche, si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli.
5. Il signor si impegna a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto Pt_2
corrente della signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1
la somma mensile di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) rivalutabile annualmente Parte_3
come da indici ISTAT, oltre a rimborsare il 70% delle spese di carattere straordinario (indicate nel
Protocollo in uso al Tribunale di Sondrio) previamente concordate nell'interesse dei figli, salvo documentate ragioni di urgenza in caso di spese mediche.
6. Il signor si impegna altresì a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul Pt_2
conto corrente della signora a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile Pt_1
di euro 100,00 (cento/00) rivalutabile annualmente come da indici ISTAT. pagina 2 di 3 7. Le parti concordano che l'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli venga percepita integralmente dalla signora Pt_1
8. Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto,
preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
AR IT
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 827/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che e in Parte_1 Parte_2
data 1° settembre 2007 hanno contratto a RD (SO) matrimonio concordatario trascritto nei registri di matrimonio anno 2008, numero 6, Parte II, Serie A e che dalla loro unione sono nati a Chiavenna il 26 febbraio 2009 e a Sondrio il 2 febbraio 2012, Per_1 Parte_3
pagina 1 di 3 reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Parte_3
genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare sita a Traona, Via Giuseppe Verdi n.
15 in cui continueranno a vivere con la madre.
3. I genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 Parte_3
saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4. La frequentazione tra e ed il signor sarà sostanzialmente libera e Per_1 Parte_3 Pt_2
dovrà tener conto dei desideri e delle esigenze dei ragazzi e degli impegni lavorativi dei genitori.
Indicativamente il padre, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé i ragazzi a fine settimana alternati, una sera infrasettimanale, per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale e per due settimane durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre). I coniugi, che già stanno sperimentando con successo un regime di frequentazioni elastiche, si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli.
5. Il signor si impegna a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto Pt_2
corrente della signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1
la somma mensile di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) rivalutabile annualmente Parte_3
come da indici ISTAT, oltre a rimborsare il 70% delle spese di carattere straordinario (indicate nel
Protocollo in uso al Tribunale di Sondrio) previamente concordate nell'interesse dei figli, salvo documentate ragioni di urgenza in caso di spese mediche.
6. Il signor si impegna altresì a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul Pt_2
conto corrente della signora a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile Pt_1
di euro 100,00 (cento/00) rivalutabile annualmente come da indici ISTAT. pagina 2 di 3 7. Le parti concordano che l'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli venga percepita integralmente dalla signora Pt_1
8. Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto,
preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
AR IT
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