Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione Prima Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice onorario di pace, dott.ssa Daniela Linarello, all'esito della camera di consiglio del 1 aprile 2025 nella causa iscritta al nr.2987/2024 Ruolo G.Lav.Prev.Ass.
Promossa da
, con l'avv. Germinara Mario Parte_1
Ricorrente Nei confronti di
con i funzionari, dott.sse Valentina Amantea e Annamaria Inzitari CP_1
Resistente
ORDINANZA sull'istanza di accertamento tecnico preventivo, avanzata il 26.11.2024; sentite le parti all'odierna udienza;
ritenuto che
l'istanza si appalesa, in primo luogo, improponibile poiché è tesa ad accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92 senza che però in atti si rinvenga prova che parte ricorrente abbia mai rivendicato prima, in via amministrativa, tale provvidenza.
Difatti, l'odierna ricorrente aveva presentato domanda in data 28.04.2023 a seguito della quale era stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104, verbale mai impugnato.
In seguito, e precisamente il 02/09/2024, è stata sottoposta a visita di revisione ed è stato confermato lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104.
Orbene, trattasi di principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo il quale in sede di ricorso di ATP avverso il verbale di revisione è improcedibile la domanda tesa a richiedere ed ottenere, pur in presenza di un aggravamento delle condizioni sanitarie, l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa ( da ultimo Cass n. 27454/2023, Cass. n. 23623/2021, nonché Cass. SS. UU. n. 14561/2022).
Il verbale emesso a seguito di revisione disposta d'ufficio dalla Commissione medica non è sorretto da una domanda amministrativa ma, dalla revisione disposta ex officio del requisito sanitario circostanza che, di per sé, non è in grado di sostituirsi alla obbligatoria presentazione di una nuova domanda amministrativa, in violazione dell'art. 11 D. Lgs. 509/1998. rilevato che in ricorso è stata formulata la declaratoria reddituale rilevante ai fini dell'esenzione delle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
P. Q. M.
1. dichiara improponibile la domanda;
2. compensa le spese:
Catanzaro, 1 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
dott. Daniela Linarello