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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2024, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott. Gabriele Rendina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2152/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
, nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Nappo Vincenzo, giusta procura in atti
- ricorrente –
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso dall'avv.to De Luca Luigi De Luca, giusta procura in atti
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 28.10.2024, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in OM UV (NA) il 21.10.2023 con il signor CP_1
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.79, parte II, serie
[...] A, anno 2023) e che dall'unione nascevano i figli ed entrambi nati il 15.09.2018 in Per_1 Per_2
Genova (GE) e ato il 11.09.2023 in Massa di OM (NA), tutti e tre minorenni, ha rilevato Per_3
che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare: affido condiviso dei figli minori con collocamento residenziale presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, determinazione di un assegno di mantenimento per la stessa ed figli minori nella misura di un importo non inferiore a € 1000,00 mensili.
In data 22.05.2024 si costituiva il sig. che, pur non opponendosi alla Controparte_1 separazione, contestava l'avverso dedotto, si opponeva a qualsiasi forma di mantenimento richiesto dalla ricorrente e chiedeva la condanna della stessa alla refusione delle spese processuali.
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 28.10.2024.
Con note telematiche del 08.07.2024 le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare le conclusioni congiunte, anche mediante trattazione scritta;
il presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine con scadenza al 28.10.2024.
Con note telematiche depositate in data 02.09.2024 per l'udienza figurata del 28.10.2024 le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e dei minori ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione.
Preliminarmente il Tribunale prende atto che la sig.ra rinuncia alla dichiarazione di Parte_1 addebito.
In riferimento al regime di affido dei minori, in virtù dell'accordo delle parti, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori;
dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso. La stessa ricorrente dichiara che il padre ha buoni rapporti con i minori anche se li vede poco, pertanto non sussistono elementi che facciano dubitare dell'idoneità di entrambi i genitori alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la madre con cui hanno sinora vissuto con diritto di visita paterno come da accordo.
Il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre è determinato in € 500,00 mensili da versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT, oltre alle Parte_1 spese straordinarie concordate nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
l'AUU ammontante complessivamente ad € 900,00 continuerà invece ad essere percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
Il Tribunale prende atto che la sig.ra rinuncia alla domanda di determinazione di assegno di Pt_1 mantenimento dichiarandosi autonoma economicamente e che, stando alle dichiarazioni rese dalle parti ed alla documentazione versata in atti, ciascuna parte con l'accordo in atti hanno regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) e , nato ad [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario in OM C.F._2
UV (NA) il 21.10.2023 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OM UV (NA) (Atto n.79, parte II, serie A, anno 2023);
2) assegna la casa coniugale sita in OM UV (NA) alla via Napoli n.2 alla sig.ra Pt_1
ove la stessa vivrà unitamente alla prole;
[...]
3) dispone l'affido condiviso dei minori e entrambi nati il Persona_4 Persona_5
15.09.2018 in Genova (GE) e nato il [...] in [...], Persona_6
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita paterno secondo le modalità previste dagli accordi. Il sig. potrà prelevare e tenere con sé i CP_1
piccoli e gni sabato e alternativamente la domenica per un totale di due Per_2 Per_1 Per_3
domeniche mensili, dalle ore 09.00 alle ore 21.00, e fino alle ore 20.00 nei periodi invernali;
le parti non pongono limitazioni alla frequentazione e al prelievo dei piccoli per i restanti giorni della settimana. Il sig. potrà sin da subito far pernottare i figli presso la propria CP_1
abitazione sita in OM UV (NA) alla via San Giovanni de Matha n. 25, previo avviso alla sig.ra I minori trascorreranno con il padre le festività del 25 dicembre e 1° Parte_1
gennaio e con la sig.ra le restanti festività natalizie. Alternativamente invece, di Parte_1
anno in anno, le festività della Santa Pasqua e del lunedì in Albis;
inoltre, trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi nel mese di agosto per le vacanze estive, esclusivamente in Italia. Le parti si impegnano, per quanto possibile, a trascorre insieme ai piccoli e Per_2 Per_1 Per_3
le ricorrenze dei loro e dei propri compleanni ed onomastici;
4) determina in € 500,00 complessivi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig.
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale Controparte_1 Parte_1
o bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie, sportive mediche e scolastiche concordate nella misura del 50% sono a carico di entrambi i genitori;
5) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 29.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott. Gabriele Rendina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2152/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
, nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Nappo Vincenzo, giusta procura in atti
- ricorrente –
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso dall'avv.to De Luca Luigi De Luca, giusta procura in atti
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 28.10.2024, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in OM UV (NA) il 21.10.2023 con il signor CP_1
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.79, parte II, serie
[...] A, anno 2023) e che dall'unione nascevano i figli ed entrambi nati il 15.09.2018 in Per_1 Per_2
Genova (GE) e ato il 11.09.2023 in Massa di OM (NA), tutti e tre minorenni, ha rilevato Per_3
che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare: affido condiviso dei figli minori con collocamento residenziale presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, determinazione di un assegno di mantenimento per la stessa ed figli minori nella misura di un importo non inferiore a € 1000,00 mensili.
In data 22.05.2024 si costituiva il sig. che, pur non opponendosi alla Controparte_1 separazione, contestava l'avverso dedotto, si opponeva a qualsiasi forma di mantenimento richiesto dalla ricorrente e chiedeva la condanna della stessa alla refusione delle spese processuali.
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 28.10.2024.
Con note telematiche del 08.07.2024 le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare le conclusioni congiunte, anche mediante trattazione scritta;
il presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine con scadenza al 28.10.2024.
Con note telematiche depositate in data 02.09.2024 per l'udienza figurata del 28.10.2024 le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e dei minori ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione.
Preliminarmente il Tribunale prende atto che la sig.ra rinuncia alla dichiarazione di Parte_1 addebito.
In riferimento al regime di affido dei minori, in virtù dell'accordo delle parti, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori;
dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso. La stessa ricorrente dichiara che il padre ha buoni rapporti con i minori anche se li vede poco, pertanto non sussistono elementi che facciano dubitare dell'idoneità di entrambi i genitori alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la madre con cui hanno sinora vissuto con diritto di visita paterno come da accordo.
Il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre è determinato in € 500,00 mensili da versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT, oltre alle Parte_1 spese straordinarie concordate nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
l'AUU ammontante complessivamente ad € 900,00 continuerà invece ad essere percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
Il Tribunale prende atto che la sig.ra rinuncia alla domanda di determinazione di assegno di Pt_1 mantenimento dichiarandosi autonoma economicamente e che, stando alle dichiarazioni rese dalle parti ed alla documentazione versata in atti, ciascuna parte con l'accordo in atti hanno regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) e , nato ad [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario in OM C.F._2
UV (NA) il 21.10.2023 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OM UV (NA) (Atto n.79, parte II, serie A, anno 2023);
2) assegna la casa coniugale sita in OM UV (NA) alla via Napoli n.2 alla sig.ra Pt_1
ove la stessa vivrà unitamente alla prole;
[...]
3) dispone l'affido condiviso dei minori e entrambi nati il Persona_4 Persona_5
15.09.2018 in Genova (GE) e nato il [...] in [...], Persona_6
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita paterno secondo le modalità previste dagli accordi. Il sig. potrà prelevare e tenere con sé i CP_1
piccoli e gni sabato e alternativamente la domenica per un totale di due Per_2 Per_1 Per_3
domeniche mensili, dalle ore 09.00 alle ore 21.00, e fino alle ore 20.00 nei periodi invernali;
le parti non pongono limitazioni alla frequentazione e al prelievo dei piccoli per i restanti giorni della settimana. Il sig. potrà sin da subito far pernottare i figli presso la propria CP_1
abitazione sita in OM UV (NA) alla via San Giovanni de Matha n. 25, previo avviso alla sig.ra I minori trascorreranno con il padre le festività del 25 dicembre e 1° Parte_1
gennaio e con la sig.ra le restanti festività natalizie. Alternativamente invece, di Parte_1
anno in anno, le festività della Santa Pasqua e del lunedì in Albis;
inoltre, trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi nel mese di agosto per le vacanze estive, esclusivamente in Italia. Le parti si impegnano, per quanto possibile, a trascorre insieme ai piccoli e Per_2 Per_1 Per_3
le ricorrenze dei loro e dei propri compleanni ed onomastici;
4) determina in € 500,00 complessivi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig.
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale Controparte_1 Parte_1
o bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie, sportive mediche e scolastiche concordate nella misura del 50% sono a carico di entrambi i genitori;
5) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 29.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca