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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg2501 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2501 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
E
L' rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025 05/02/2025 Pt_1
e , premettendo di aver
[...] Parte_2
contratto matrimonio in Napoli l'01/08/2002 e che dalla loro unione
1 non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-1) I coniugi vivranno separati.
Il godimento della casa coniugale, sita in Napoli alla via Aniello Falcone n°133, scala A, interno 2, riportata nel N.C.E.U. di Napoli, alla sezione AVV, Foglio
14, Particella 24, sub.4, resta attribuito in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
-2) Quest'ultima, riconoscendo di trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto al coniuge, si obbliga, quale “una tantum”, al trasferimento in favore del sig. del diritto di abitazione dell'unità immobiliare Parte_2
sita in Napoli alla via A. Falcone n°133, scala A, int.3, censita nel N.C.E.U. di
Napoli, alla sezione AVV, Foglio 14, particella 24, sub.5.
Le parti si obbligano, pertanto, a stipulare, entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione della separazione, l'atto notarile di attribuzione del diritto di abitazione in favore dell'ing. a rogito di Notaio scelto dal Parte_2
medesimo ing. Parte_2
Le spese del suindicato atto saranno poste interamente a carico dello stesso ing.
Parte_2
-3) Le parti non prevedono la corresponsione di alcun titolo di mantenimento a favore dell'altro coniuge, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti.
-4) Gli istanti convengono altresì che successivamente all'omologazione della separazione alla dott.ssa verrà trasferito l'intero importo giacente sul Parte_1
c/c innanzi indicato intrattenuto presso la filiale di Napoli Controparte_2
2 via Cilea, mentre all'ing. verrà versato quanto giacente sul c/c Parte_2
intrattenuto presso la banca Fideuram, filiale di Napoli-Riviera di Chiaia.
-5) Le spese del presente procedimento saranno ripartite in quote uguali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.45, parte I, s., sez. O, reg. Atti Matrimonio anno
2002);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2501 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
E
L' rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025 05/02/2025 Pt_1
e , premettendo di aver
[...] Parte_2
contratto matrimonio in Napoli l'01/08/2002 e che dalla loro unione
1 non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-1) I coniugi vivranno separati.
Il godimento della casa coniugale, sita in Napoli alla via Aniello Falcone n°133, scala A, interno 2, riportata nel N.C.E.U. di Napoli, alla sezione AVV, Foglio
14, Particella 24, sub.4, resta attribuito in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
-2) Quest'ultima, riconoscendo di trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto al coniuge, si obbliga, quale “una tantum”, al trasferimento in favore del sig. del diritto di abitazione dell'unità immobiliare Parte_2
sita in Napoli alla via A. Falcone n°133, scala A, int.3, censita nel N.C.E.U. di
Napoli, alla sezione AVV, Foglio 14, particella 24, sub.5.
Le parti si obbligano, pertanto, a stipulare, entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione della separazione, l'atto notarile di attribuzione del diritto di abitazione in favore dell'ing. a rogito di Notaio scelto dal Parte_2
medesimo ing. Parte_2
Le spese del suindicato atto saranno poste interamente a carico dello stesso ing.
Parte_2
-3) Le parti non prevedono la corresponsione di alcun titolo di mantenimento a favore dell'altro coniuge, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti.
-4) Gli istanti convengono altresì che successivamente all'omologazione della separazione alla dott.ssa verrà trasferito l'intero importo giacente sul Parte_1
c/c innanzi indicato intrattenuto presso la filiale di Napoli Controparte_2
2 via Cilea, mentre all'ing. verrà versato quanto giacente sul c/c Parte_2
intrattenuto presso la banca Fideuram, filiale di Napoli-Riviera di Chiaia.
-5) Le spese del presente procedimento saranno ripartite in quote uguali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.45, parte I, s., sez. O, reg. Atti Matrimonio anno
2002);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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