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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice , Federica Porcelli, a seguito del 26 marzo 2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10859/2023
TRA elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), in via Matteotti n.275, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonino Licciardello, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Simona Attaguile, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 90 del 22.1.2024, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali dell'Azienda; CP_1
Resistente
e nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – , come da CP_2 CP_1
procura generale in atti;
Resistente
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato – conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato il 20.10.2023, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, esponendo di essere stato assunto nell'ambito della emergenza sanitaria da
COVID-19, in attuazione della normativa regionale e nazionale in tale contesto emanata, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con l' il 28.1.2021, CP_3 decorrente dal 1.2.2021, con profilo professionale di “assistente tecnico perito informatico”, reiteratamente prorogato, fino alla cessazione avvenuta il 28.2.2023, di fatto avente le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.
Ha precisato che, dal 1.2.2021 al 28.2.2023, aveva svolto mansioni di addetto alla registrazione dei vaccini covid presso il PVO di Biancavilla e di essere estato assegnato successivamente, dal
16.3.2022 al 28.2.2023, alla ove aveva svolto attività amministrative Parte_2
ordinarie, non più afferenti alle esigenze emergenziali, svolgendo la propria attività lavorativa per 30 ore settimanali, dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20, per 5 giorni a settimana, sulla base di un Cont piano turni gestito dal dott. e dal Dipartimento di Prevenzione dell' Persona_1
Ha dedotto l'insussistenza di alcuna propria autonomia nello svolgimento della prestazione, Cont riferendo di essersi dovuto conformare alle direttive provenienti dal personale medico dell' al rispetto di un preciso orario di lavoro, all'obbligo di utilizzo del badge e di indossare cartellino identificativo, all'obbligo di comunicazione di assenza per malattia, di essere stato sottoposto al potere di controllo e disciplinare, di aver percepito una retribuzione fissa e proporzionata alle ore svolte, di aver avuto un indirizzo di posta elettronica aziendale e aver utilizzato gli strumenti di lavoro dell'Ente.
Ha specificato che dal mese di marzo 2022 non aveva più svolto lavoro connesso all'emergenza pandemica, ma aveva operato nei locali dell' (c.d. Controparte_4 [...]
, occupandosi di incombenze ordinarie del datore di lavoro, ricevendo direttive Parte_2
sempre dal Dott. . Persona_1
Cont Ha riferito di aver inoltrato all' con pec del 24.4.2023, lettera di diffida e impugnazione del contratto intercorso.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto che le prestazioni rese erano state di fatto svolte in regime di lavoro subordinato, essendo egli stato assoggettato alle direttive datoriali del dott. , ed inserito nell'organizzazione datoriale. Persona_1
Cont Ha affermato la sussistenza, nel rapporto di lavoro intercorso con l' degli indici della subordinazione, deducendo che pertanto alla prestazione resa, formalmente qualificata come collaborazione coordinata e continuativa, doveva ritenersi applicabile l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015
e quindi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
2 Sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha dedotto la nullità del termine apposto al contratto per violazione del D.Lgs. 81/2015 e della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, essendosi esso protratto oltre 12 mesi in violazione dell'art. 19, avendo comunque superato il termine di 24 mesi complessivi, essendo state disposte più di 4 proroghe, in difetto di consenso del lavoratore, in violazione dell'art. 21, evidenziando inoltre l'abuso del ricorso al contratto a termine da parte datoriale sotto il profilo della natura strutturale e non temporanea delle esigenze alla base del ricorso ad esso per l'assunzione del personale.
Ha invocato quindi, in conseguenza delle dedotte violazioni, il proprio diritto alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e all'indennizzo previsto dall'art. 28
D.lgs. 81/2015. In subordine e nell'ipotesi di mancata conversione del contratto in alternativa, ha chiesto il pagamento di un indennizzo pari a 15 mensilità della retribuzione;
oltre al versamento dei contributivi previdenziali ed assistenziali alla stregua di ogni lavoratore subordinato per tutti i periodi di durata del rapporto;
in via gradata, ai sensi dell'art. 2126 c.c. ha chiesto sia il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo lavorato sia un risarcimento per il danno e infine la ricostruzione della carriera.
Parte ricorrente ha poi concluso chiedendo: « - accertarsi e dichiararsi che tra la parte
Cont ricorrente e l' resistente si è costituito, a far data dal 01/02/2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
e comunque accertarsi e dichiararsi che i contratti di co.co.co. intercorsi fra le parti, incluse le successive proroghe disposte, hanno natura subordinata e disporne la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per violazione delle norme di cui al
D.Lgs. 81/2015;
Cont
- condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro e comunque alla riammissione in servizio della parte
Cont ricorrente;
in alternativa alla ripresa del rapporto di lavoro, condannare l al pagamento di un indennizzo pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Cont
- condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente mediante il pagamento di una indennità omnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o quell'altra cifra giusta ed equa compresa nel range tra 2,5 e 12 mensilità, ai sensi dell'art.28 Dlgs 81/2015); Cont
- condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali alla stregua di ogni lavoratore subordinato per tutti i periodi di durata del rapporto.
3 - In via gradata, ed ove non si ritenessero applicabili le norme sopra invocate, si chiede comunque anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. sia il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo lavorato sia un risarcimento per il danno patito (da violazione di legge e da interruzione immotivata del rapporto) da quantificarsi, anche in via equitativa ed analogica in 12 mensilità dell'ultima retribuzione. Cont
- Condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostruire la carriera del ricorrente per il periodo in esame, considerando unico e ininterrotto il rapporto con ogni conseguente diritto per mensilità aggiuntive, T.F.R. ex art.2120 c.c. e tutto quanto maturato in relazione alla durata del rapporto, da quantificarsi mediante CTU sulla base dei prospetti paga in atti.
- Con interessi, rivalutazione, spese e compensi di lite».
Con memoria depositata in data 13.2.2024 si è costituita tardivamente in giudizio l' CP
, deducendo che il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra parte ricorrente e
[...]
l'azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, essendo infatti avvenuta la procedura di reclutamento in via d'urgenza e non avendo la stessa carattere di tipo comparativo/concorsuale, in quanto erano stati selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile, c.d. click day.
Ha aggiunto che il rapporto di lavoro instaurato era del tutto coerente col nomen juris di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, evidenziando che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti a semplice verifica da parte del Responsabile della Struttura di allocazione;
che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
che il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che all'eventuale inadempimento del lavoratore avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale;
che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Ha eccepito che, che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, il rapporto potendo produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c.
Ha rimarcato l'infondatezza delle richieste di parte ricorrente a fronte della norma generale di cui al secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo 165/2001, ai sensi della quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
4 pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse.
Ha evidenziato che l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, e che l' non aveva esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività CP_1
prestata agli obiettivi da raggiungere, essendo insussistenti vincoli gerarchici e disciplinari, ossia i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
Ha dedotto che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, chiedendo, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Infine, precisato di aver sempre regolarmente versato all' i contributi per il lavoratore CP_2
co.co.co., ha concluso chiedendo di «respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in
Cont favore della ricorrente, con quelli dell' nei confronti della stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da CP_2
lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_2
All'udienza del 14.2.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.4.2024, all'esito della quale, ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, è stato disposto rinvio per discussione e decisione al 26.3.2025.
Sostituita l'udienza del 26.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate nel termine assegnato da parte ricorrente e dall'Asp, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
2. Esaminando, in primo luogo, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Istituto previdenziale, osserva il Tribunale che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata
5 dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha agito per far valere le pretese connesse all'accertamento della nullità del contratto di co.co.co stipulato con l' resistente e alla CP_1
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ne discende dunque il corretto radicarsi della giurisdizione presso questo giudice e l'infondatezza dell'eccezione formulata, atteso che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra.
3. Venendo al merito, parte ricorrente lamenta che, a fronte della formale qualificazione contrattuale come collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto di lavoro intercorso con
Cont l' resistente è stato invero di natura subordinata, chiedendone di conseguenza la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per violazione delle norme di cui al D.lgs. 81/2015.
Il ricorrente, invocando l'applicazione dell'art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2015, ai sensi del quale “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”, e sul presupposto che “la natura e tipologia del contratto impongono di qualificarlo non come di collaborazione ma come di lavoro subordinato a termine,” (pag.4 del ricorso) lamenta inoltre l'illegittimità dell'apposizione del termine, chiedendo la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Ciò premesso occorre dare atto che le questioni al vaglio di questa giudice sono state già oggetto di precedenti pronunce dell'intestato Tribunale, alla cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024 n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3295/2024, 3296/24, 3299/24 est. Dott.ssa Renda, 587/2025 est. Dott.ssa
Nicosia).
In particolare, l'intestato Tribunale ha ritenuto che «Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
6 comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “….non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del
2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio
2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n.
30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016,
n. 5072).
7 Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22
d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U.
5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs.
368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3,
Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre
2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la
8 costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”.
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone» (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est.
Dott.ssa Renda).
Inoltre, come precisato nelle citate sentenze, “Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017,
Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed
9 inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est. Dott.ssa Renda).
5. Va altresì rilevato che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non sarebbe stata comunque sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante in merito all'asserito configurarsi del rapporto di lavoro secondo le modalità della subordinazione, evidenziandosi la genericità dell'articolato, che si configura come inidoneo a provare che il lavoratore non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione Parte_1
nel fornire le proprie energie lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza della subordinazione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi, in particolare in merito alla “acquisizione quotidiana di ordini e direttive” e “sottoposizione al potere di controllo e disciplinare per il caso di ritardi, errori o omissioni” non meglio esplicitati, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che il ricorrente, per tutto il periodo in contestazione, era “comandato” nel rendere le proprie prestazioni, in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate – in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione - possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Va dunque evidenziata la genericità dell'articolato di prova e l'inidoneità probatoria dello stesso, non essendo possibile appurare a monte il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali il ricorrente sarebbe stato sottomesso sì da poter escludere che lo stesso era assoggettato ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009,
n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436).
Alle medesime considerazioni resta esposto l'articolato diretto ad dimostrare la sottoposizione del ricorrente a un “obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro”, tenuto conto delle previsioni contrattuali sul punto stabilite tra le parti e della fisiologica esigenza di coordinamento insita nei rapporti di collaborazione.
A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va
10 ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. Cont La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)” (ancora, in motivazione,
Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto l'indennizzo, in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. In considerazione di quanto esposto, le domande di cui al ricorso vanno rigettate, ivi inclusa quella volta ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali.
7. Le spese di lite nei confronti dell' , tenuto conto della sua posizione processuale di terzo CP_2
rispetto al contenzioso oggetto di causa, restano compensate per intero.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e, per l'effetto, CP
restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022 alla luce dei minimi, tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, del carattere seriale del contenzioso de quo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
11 - rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l' CP CP_2
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.108,00 per compensi,
[...]
oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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