Articolo 8 della Legge 27 febbraio 1955, n. 53
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 marzo 1955
Art. 8.
Gli impiegati di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli transitori, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potranno essere riassunti in servizio ai sensi dell' art. 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e gli impiegati avventizi non potranno essere riassunti alle dipendenze dello Stato, salvo che per pubblico concorso.
In caso di nuova assunzione nella stessa o in altra Amministrazione dello Stato, il servizio degli impiegati e salariati, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potra' essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza ne' ad alcun altro effetto, salvo che non vengano dai suddetti restituite le indennita' riscosse ai sensi del precedente art. 5.
Entrata in vigore il 24 marzo 1955