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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7004-1/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Ermelinda Inchingolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7004/2016-1 promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Mauro De Carlo
- opponente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Maggiano
-
- opposto -
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Foggia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5 novembre 2024, svoltasi in modalità c.d. cartolare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
pagina 1 di 7 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato la - Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1055/2016 (R.G. 215/2016), provvisoriamente esecutivo, emesso in data 1.6.2016 dal Tribunale di Foggia su ricorso di CP_1
chiedendone la revoca.
[...]
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito che ha specificamente Controparte_1 contestato le avverse deduzioni ed eccezioni.
Espletata l'attività istruttoria dinanzi ai precedenti G.I. mediante svolgimento della CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sulla scrittura Controparte_1 privata del 20.12.2009, con provvedimento del 27 dicembre 2019, vagliatane la ritualità e l'ammissibilità, è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, su istanza dell'opposto, avverso la dichiarazione di remissione di debito del 20.12.2009 in favore della Controparte_2
Il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato pertanto sospeso ai sensi degli artt. 225 e 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della pronuncia incidentale.
Aperto l'intestato sub-procedimento, alla udienza del 23 marzo 2021, alla presenza delle parti e del P.M. in sede, sono stati espletati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.
Sono indi state assunte le prove orali ammesse e, alla udienza del 5.11.2024, svoltasi nella modalità della c.d. trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note autorizzate;
la causa è stata quindi riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La querela di falso è infondata e va pertanto rigettata.
Prive di pregio sono innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Premesso, infatti che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso, ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (Cass. 2020/n. 15823; Cass. 2021/n. 6711), va osservato che nel caso come quello di specie, in cui sia già stato utilizzato il disconoscimento cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento (v. Cass. 4728/2007); ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso in esame.
Inoltre, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della querela di falso opposta dalla convenuta anche ai sensi dell'art. 221, 2° comma c.p.c. Controparte_3
pagina 2 di 7 L'istanza con la quale è stata proposta la querela di falso contiene infatti sufficienti elementi astrattamente idonei a comprovare la ritenuta falsità della dichiarazione di remissione di debito, sia per la produzione documentale posta a corredo della stessa, che per l'articolazione di prove testimoniali ( in seguito ammesse).
Del resto, per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità,
"l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità", non potendo essere dedotti nuovi elementi successivamente alla proposizione della querela stessa (cfr. Cass. n. 6383/1988; Cass. n. 8230/1990), laddove tale obbligo di allegazione, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, "può essere assolto non soltanto con l'indicazione della prova testimoniale ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni" (vedi Cass. n.
1537/2001 e n. 4720/2019).
Appare, inoltre, sufficientemente dedotto da parte attrice che la proposizione della querela di falso afferisce alla dichiarazione di remissione di debito del 20.12.2009 - di cui il querelante ritiene l'abusivo riempimento in assenza di alcun accordo intercorso tra le parti - e come tale è ammissibile.
E' noto infatti al Collegio che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. 2019/n. 21587).
Solo infatti nella prima ipotesi “il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora invece il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare l'inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. 2010/n. 18989; Cass. 23401/2024).
Nel caso in esame parte attrice, sostenendo che la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta su fogli in bianco rilasciati al momento dell'adesione di alla , Controparte_1 Parte_1 assume che alcun patto di riempimento sarebbe mai intercorso con la convenuta e dunque può formare oggetto della querela di falso esperita.
In definitiva, ad avviso di questo Collegio, gli elementi fin qui indicati giustificano l'ammissibilità della querela di falso nell'intestato procedimento. Superate le questioni preliminari, nel merito, gli esiti dell'attività istruttoria condotta conducono tuttavia al rigetto della domanda.
Premesso infatti che, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, (ex multis, cfr. Cass. 2126/2019), nel caso di specie tale prova non può ritenersi pagina 3 di 7 raggiunta, non avendo le risultanze istruttorie (in particolare la prova testimoniale assunta) corroborato quanto dedotto da parte attrice.
Preliminarmente va precisato che l'attore, con la proposizione della querela di falso, non ha negato che la sottoscrizione gli appartiene;
ha piuttosto dedotto, anche indirettamente attraverso il contenuto delle circostanze di prova testimoniale, che detta firma è stata da lui apposta prima del riempimento abusivo
(dunque su fogli in bianco), negando quindi non l'autenticità della propria sottoscrizione, quanto la non riconducibilità del contenuto del documento alla volontà negoziale del sottoscrittore.
In tale ipotesi di riempimento “absque pactis” l'onere probatorio che, pur nell'autenticità della sottoscrizione grava sul sottoscrittore, inerisce alla falsità materiale del documento e, come la Suprema Corte ha osservato “… [il sottoscrittore] ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis” (Cass. 18.2.2004, n. 3155, m. 570241), ossia il riempimento sia non solo successivo ma anche abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso”.
Tanto premesso, a supporto della tesi difensiva del querelante di aver sottoscritto un foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito dalla società convenuta, l'attore ha offerto l'unica dichiarazione testimoniale di , padre di Controparte_4 Controparte_1
Nessun altro dei testi citati dalle rispettive difese ha dichiarato infatti di aver assistito alla redazione della scrittura ovvero alla sottoscrizione del documento.
ha dichiarato, infatti, che “nel mese di luglio 2007” il figlio aderiva alla cooperativa Controparte_4
e che il giorno 1.7.2007, presso un ufficio in Termoli, entrambi incontravano sia il dott. PT
, commercialista della sia il sig. , legale Parte_2 Controparte_3 Parte_3 rappresentante della medesima società. In quell'ufficio – riferisce testualmente il padre dell'attore “(…) mio figlio sottoscrisse un foglio in bianco e lo consegnò a (v. verb. ud. 21.6.2022). Parte_3
Aggiunge il teste, infine, che in quella occasione il figlio sottoscriveva anche il contratto di affitto della imbarcazione “Michela”, data in comodato gratuito alla che la utilizzava ininterrottamente per PT il biennio 2008-2009 per l'allevamento di cozze.
Pur prescindendo dalla valutazione di scarsa attendibilità del teste in quanto legato all'attore da un significativo legame familiare, la testimonianza offerta da non può assumere rilevanza Controparte_4 soprattutto per la genericità delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del foglio in bianco da parte del querelante.
Il teste, infatti, ha solo ricordato il dato della sottoscrizione da parte del figlio di un foglio in bianco avvenuta alcuni anni prima (luglio 2007) presso un ufficio non specificato in Termoli, alla presenza del legale rappresentante della cooperativa e del commercialista della PT Parte_3 PT
, non esplicitando affatto il motivo della sottoscrizione del foglio in bianco, né chi Parte_2 avesse fornito il foglio a e, soprattutto, non riferendo nulla che potesse condurre a Controparte_1 riconoscere quel foglio sottoscritto in bianco nel documento querelato. In definitiva il teste non ha dimostrato in alcun modo che l'atto oggetto del presente giudizio di falso sarebbe stato formato mediante l'abusivo riempimento proprio di quel foglio.
Ma vi è di più.
La versione offerta da risulta contrapposta a quella resa dal dott. , Controparte_4 Parte_2 indifferente, ex consulente contabile della (anni 2007-2012) – e, secondo la Controparte_5
pagina 4 di 7 ricostruzione di – presente nell'ufficio ubicato in Termoli il giorno in cui sarebbe Controparte_4 avvenuta la sottoscrizione del foglio in bianco da parte del querelante cui è seguita la consegna di quel medesimo foglio al legale rappresentante della società convenuta, sig. . Parte_3
Vanno infatti adeguatamente valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese da , della cui Testimone_1 attendibilità questo Collegio non ha motivo di dubitare, trattandosi di persona terza ed estranea ad entrambe le parti in causa, il quale ha riferito testualmente che: “In mia presenza non Controparte_1 ha firmato alcun foglio bianco da consegnare alla società (…) Non ero presente quando il ha CP_1 dichiarato di voler rimettere il debito della cooperativa nei suoi confronti. Ricordo però che il CP_1
e il Presidente della Cooperativa si sono recati insieme al mio studio e mi hanno consegnato il documento che mi viene mostrato. Non ricordo quando questo documento mi sia stato consegnato.
Ribadisco che non ero presente al momento della dichiarazione di remissione fatta dal quindi CP_1 non so se il Presidente della Cooperativa abbia dichiarato di volerne profittare. Posso solo dire che il documento contenente la remissione del debito mi è stato consegnato da entrambi ma non ricordo quando ho provveduto ad annotare la remissione del debito nelle scritture contabili della società, ma non ricordo relativamente a quale anno. Avevo due sedi del mio studio, una a Cagnano Varano dove tenevo la contabilità della società e l'altro a Foggia. Non ho mai avuto studio a Termoli” PT
(verb. ud. 4.10.2022).
Circa le sedi dello studio del dott. ha riferito anche la teste , Parte_2 Testimone_2 collaboratrice di studio e attuale titolare dello studio professionale in Cagnano Varano, confermando la circostanza riferita dal dott. nel corso della prova testimoniale (v. ud. 27.6.2023) Parte_2
Non vi è dubbio che nel necessario giudizio di bilanciamento delle prove orali acquisite, devono essere, in particolare, valorizzate come maggiormente credibili le deposizioni di e Testimone_1 Tes_3 per i motivi innanzi esposti potendo quindi concludersi che nel corso del giudizio non è emersa
[...] affatto la prova diretta della sottoscrizione del foglio firmato in bianco da - prova che Controparte_1 secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova grava sull'opponente.
Inoltre, l'istruttoria compiuta, orale e documentale, non ha confermato neppure la circostanza dell'abusivo riempimento del foglio sottoscritto in bianco da ovvero dell'assenza di Controparte_1 un preventivo accordo di riempimento tra le parti.
Sul punto vanno innanzitutto richiamate le dichiarazioni del teste sopra riportate che Parte_2 comprovano, al contrario, l'esistenza di un accordo tra le parti in causa in ordine all'utilizzo della dichiarazione remissoria consegnata al consulente contabile per le annotazioni di sopravvenienze in bilancio.
Inoltre va osservato che gli unici testi escussi da parte attrice, (genitore di Controparte_4 CP_1
e (fratello dell'attore) – della cui attendibilità va comunque dubitato per il
[...] Testimone_4 rapporto di stretta parentela con parte attrice - hanno reso dichiarazioni del tutto generiche anche in merito al regolare funzionamento ed utilizzo della imbarcazione da parte della società convenuta nel biennio 2008-2009 in ogni caso compatibili con il contenuto della scrittura remissoria del 20.12.2009 che dà atto di importanti interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sulla imbarcazione
“Michela” e tali da giustificare la rinuncia al corrispettivo da parte del venditore. Se è vero, infatti, che il teste riferisce di aver lavorato ininterrottamente sulla Testimone_4 imbarcazione fino al mese di Aprile 2009 (presupponendone il regolare utilizzo per l'attività di pesca), è pur vero che lo stesso teste nulla dichiara sullo stato della nave “Michela” nel periodo successivo fino al mese di dicembre 2009 (epoca della dichiarazione remissoria) in cui potrebbero essere state verosimilmente effettuate le necessarie riparazioni.
pagina 5 di 7 Sul punto, in ogni caso, va valorizzata la testimonianza di , soggetto terzo del tutto Testimone_5 estraneo alle parti, titolare di un cantiere navale cui si rivolgeva la per la Controparte_2 manutenzione della imbarcazione per cui è causa, il quale riferisce in maniera dettagliata delle importanti lavorazioni effettuate sulla barca “Michela” prima dell'anno 2010 e del periodo di fermo della nave per alcuni mesi presso il cantiere navale dichiarando testualmente: ”abbiamo sostituito i motori, ho fatto i basamenti nuovi e abbiamo dovuto modificare le linee d'assi non compatibili con i nuovi propulsori, abbiamo aggiunto un motore ausiliario, montato a bordo, ma non fornito il motore, abbiamo fatto un nuovo boccaporto per accedere a questo motore. I lavori sono durati 5, 6 mesi. E' stato anche rifatto l'impianto idraulico, ma non me ne sono occupato io. Preciso che i lavori sono stati fatti mentre la barca era ricoverata presso il mio cantiere. Preciso che i motori non sono stati forniti da me ma che mi sono occupato solo del montaggio dei basamenti dei motori” (v. verb. ud. 7.5.2024).
Infine, nessun indice di falsità del documento in atti, seppur indiziario, è altresì desumibile dalla documentazione depositata in giudizio dal querelante. Con riferimento, infatti, ai ruolini di equipaggio della imbarcazione nave “Michela” per gli anni 2007-2008 e 2009, va osservato che non viene esplicitato dal querelante, se non genericamente, quali sarebbero i criteri di registrazione delle sporadiche “vidimazioni” presenti sui ruolini, mentre per quanto concerne le fatture di acquisto del carburante per gli anni 2008 -2009, le stesse denotano pause di rifornimento (nei periodi decorrenti dal
3/9/2008 al 3/11/2008; dal 2/2/2009 al 15/4/2009 e dal 30.09.2009 al 18.11.2009) assolutamente compatibili con il fermo della imbarcazione verosimilmente per interventi manutentivi.
Le possibili incongruenze contenutistiche della dichiarazione remissoria individuate dal querelante con riferimento alla dichiarazione di vendita della imbarcazione datata 30.09.2008, non trascritta, e successivamente “posta nel nulla” da quella del 10.2.2009 non richiamata nella dichiarazione remissoria – non assumono alcun valore dirimente essendo pacificamente allegato in atti che il rapporto di compravendita tra le parti si sarebbe effettivamente svolto alle condizioni contrattuali contenute nella dichiarazione di vendita del 30.09.2008 per tipologia di bene trasferito e prezzo di trasferimento, e che la successiva dichiarazione di vendita del 10.2.2009 sarebbe stata giustificata – come comprovato dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice - dalla Controparte_4 preesistenza di formalità pregiudizievoli al trasferimento del bene mobile registrato ( iscrizione di ipoteca sul natante) in seguito cancellate.
Conclusivamente la querela di falso va rigettata.
Essendo la sentenza sulla querela di falso c.d. incidentale una sentenza definitiva “poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata” (Cass. n. 7243/17), deve procedersi alla regolamentazione delle spese di lite. Queste ultime seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta secondo i parametri di cui allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, con applicazione dei parametri medi per le quattro fasi di giudizio.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 226 c.p.c., deve condannarsi al Controparte_1 pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
p.q.m.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di nella causa iscritta al n. 7004-1/2016 Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 R.G., sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite e con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra eccezione e richiesta, così provvede:
a) rigetta la querela di falso;
b) letto e applicato l'art. 226 c.p.c. ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda alla restituzione del documento impugnato di falso facendo menzione della presente sentenza sull' originale;
c) letto e applicato l'art. 226 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento della pena pecuniaria nella misura di €. 20,00; d) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si Controparte_1 liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) assegna alle parti il termine di cui all'art. 297 c.p.c. per dare impulso alla prosecuzione del procedimento sospeso recante RG 7004/2016.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, del 6 giugno 2025.
Il Giudice rel./ est. La Presidente dott.ssa Ermelinda Inchingolo dott.ssa Filomena Mari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Ermelinda Inchingolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7004/2016-1 promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Mauro De Carlo
- opponente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Maggiano
-
- opposto -
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Foggia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5 novembre 2024, svoltasi in modalità c.d. cartolare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
pagina 1 di 7 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato la - Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1055/2016 (R.G. 215/2016), provvisoriamente esecutivo, emesso in data 1.6.2016 dal Tribunale di Foggia su ricorso di CP_1
chiedendone la revoca.
[...]
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito che ha specificamente Controparte_1 contestato le avverse deduzioni ed eccezioni.
Espletata l'attività istruttoria dinanzi ai precedenti G.I. mediante svolgimento della CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sulla scrittura Controparte_1 privata del 20.12.2009, con provvedimento del 27 dicembre 2019, vagliatane la ritualità e l'ammissibilità, è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, su istanza dell'opposto, avverso la dichiarazione di remissione di debito del 20.12.2009 in favore della Controparte_2
Il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato pertanto sospeso ai sensi degli artt. 225 e 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della pronuncia incidentale.
Aperto l'intestato sub-procedimento, alla udienza del 23 marzo 2021, alla presenza delle parti e del P.M. in sede, sono stati espletati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.
Sono indi state assunte le prove orali ammesse e, alla udienza del 5.11.2024, svoltasi nella modalità della c.d. trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note autorizzate;
la causa è stata quindi riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La querela di falso è infondata e va pertanto rigettata.
Prive di pregio sono innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Premesso, infatti che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso, ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (Cass. 2020/n. 15823; Cass. 2021/n. 6711), va osservato che nel caso come quello di specie, in cui sia già stato utilizzato il disconoscimento cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento (v. Cass. 4728/2007); ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso in esame.
Inoltre, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della querela di falso opposta dalla convenuta anche ai sensi dell'art. 221, 2° comma c.p.c. Controparte_3
pagina 2 di 7 L'istanza con la quale è stata proposta la querela di falso contiene infatti sufficienti elementi astrattamente idonei a comprovare la ritenuta falsità della dichiarazione di remissione di debito, sia per la produzione documentale posta a corredo della stessa, che per l'articolazione di prove testimoniali ( in seguito ammesse).
Del resto, per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità,
"l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità", non potendo essere dedotti nuovi elementi successivamente alla proposizione della querela stessa (cfr. Cass. n. 6383/1988; Cass. n. 8230/1990), laddove tale obbligo di allegazione, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, "può essere assolto non soltanto con l'indicazione della prova testimoniale ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni" (vedi Cass. n.
1537/2001 e n. 4720/2019).
Appare, inoltre, sufficientemente dedotto da parte attrice che la proposizione della querela di falso afferisce alla dichiarazione di remissione di debito del 20.12.2009 - di cui il querelante ritiene l'abusivo riempimento in assenza di alcun accordo intercorso tra le parti - e come tale è ammissibile.
E' noto infatti al Collegio che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. 2019/n. 21587).
Solo infatti nella prima ipotesi “il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora invece il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare l'inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. 2010/n. 18989; Cass. 23401/2024).
Nel caso in esame parte attrice, sostenendo che la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta su fogli in bianco rilasciati al momento dell'adesione di alla , Controparte_1 Parte_1 assume che alcun patto di riempimento sarebbe mai intercorso con la convenuta e dunque può formare oggetto della querela di falso esperita.
In definitiva, ad avviso di questo Collegio, gli elementi fin qui indicati giustificano l'ammissibilità della querela di falso nell'intestato procedimento. Superate le questioni preliminari, nel merito, gli esiti dell'attività istruttoria condotta conducono tuttavia al rigetto della domanda.
Premesso infatti che, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, (ex multis, cfr. Cass. 2126/2019), nel caso di specie tale prova non può ritenersi pagina 3 di 7 raggiunta, non avendo le risultanze istruttorie (in particolare la prova testimoniale assunta) corroborato quanto dedotto da parte attrice.
Preliminarmente va precisato che l'attore, con la proposizione della querela di falso, non ha negato che la sottoscrizione gli appartiene;
ha piuttosto dedotto, anche indirettamente attraverso il contenuto delle circostanze di prova testimoniale, che detta firma è stata da lui apposta prima del riempimento abusivo
(dunque su fogli in bianco), negando quindi non l'autenticità della propria sottoscrizione, quanto la non riconducibilità del contenuto del documento alla volontà negoziale del sottoscrittore.
In tale ipotesi di riempimento “absque pactis” l'onere probatorio che, pur nell'autenticità della sottoscrizione grava sul sottoscrittore, inerisce alla falsità materiale del documento e, come la Suprema Corte ha osservato “… [il sottoscrittore] ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis” (Cass. 18.2.2004, n. 3155, m. 570241), ossia il riempimento sia non solo successivo ma anche abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso”.
Tanto premesso, a supporto della tesi difensiva del querelante di aver sottoscritto un foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito dalla società convenuta, l'attore ha offerto l'unica dichiarazione testimoniale di , padre di Controparte_4 Controparte_1
Nessun altro dei testi citati dalle rispettive difese ha dichiarato infatti di aver assistito alla redazione della scrittura ovvero alla sottoscrizione del documento.
ha dichiarato, infatti, che “nel mese di luglio 2007” il figlio aderiva alla cooperativa Controparte_4
e che il giorno 1.7.2007, presso un ufficio in Termoli, entrambi incontravano sia il dott. PT
, commercialista della sia il sig. , legale Parte_2 Controparte_3 Parte_3 rappresentante della medesima società. In quell'ufficio – riferisce testualmente il padre dell'attore “(…) mio figlio sottoscrisse un foglio in bianco e lo consegnò a (v. verb. ud. 21.6.2022). Parte_3
Aggiunge il teste, infine, che in quella occasione il figlio sottoscriveva anche il contratto di affitto della imbarcazione “Michela”, data in comodato gratuito alla che la utilizzava ininterrottamente per PT il biennio 2008-2009 per l'allevamento di cozze.
Pur prescindendo dalla valutazione di scarsa attendibilità del teste in quanto legato all'attore da un significativo legame familiare, la testimonianza offerta da non può assumere rilevanza Controparte_4 soprattutto per la genericità delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del foglio in bianco da parte del querelante.
Il teste, infatti, ha solo ricordato il dato della sottoscrizione da parte del figlio di un foglio in bianco avvenuta alcuni anni prima (luglio 2007) presso un ufficio non specificato in Termoli, alla presenza del legale rappresentante della cooperativa e del commercialista della PT Parte_3 PT
, non esplicitando affatto il motivo della sottoscrizione del foglio in bianco, né chi Parte_2 avesse fornito il foglio a e, soprattutto, non riferendo nulla che potesse condurre a Controparte_1 riconoscere quel foglio sottoscritto in bianco nel documento querelato. In definitiva il teste non ha dimostrato in alcun modo che l'atto oggetto del presente giudizio di falso sarebbe stato formato mediante l'abusivo riempimento proprio di quel foglio.
Ma vi è di più.
La versione offerta da risulta contrapposta a quella resa dal dott. , Controparte_4 Parte_2 indifferente, ex consulente contabile della (anni 2007-2012) – e, secondo la Controparte_5
pagina 4 di 7 ricostruzione di – presente nell'ufficio ubicato in Termoli il giorno in cui sarebbe Controparte_4 avvenuta la sottoscrizione del foglio in bianco da parte del querelante cui è seguita la consegna di quel medesimo foglio al legale rappresentante della società convenuta, sig. . Parte_3
Vanno infatti adeguatamente valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese da , della cui Testimone_1 attendibilità questo Collegio non ha motivo di dubitare, trattandosi di persona terza ed estranea ad entrambe le parti in causa, il quale ha riferito testualmente che: “In mia presenza non Controparte_1 ha firmato alcun foglio bianco da consegnare alla società (…) Non ero presente quando il ha CP_1 dichiarato di voler rimettere il debito della cooperativa nei suoi confronti. Ricordo però che il CP_1
e il Presidente della Cooperativa si sono recati insieme al mio studio e mi hanno consegnato il documento che mi viene mostrato. Non ricordo quando questo documento mi sia stato consegnato.
Ribadisco che non ero presente al momento della dichiarazione di remissione fatta dal quindi CP_1 non so se il Presidente della Cooperativa abbia dichiarato di volerne profittare. Posso solo dire che il documento contenente la remissione del debito mi è stato consegnato da entrambi ma non ricordo quando ho provveduto ad annotare la remissione del debito nelle scritture contabili della società, ma non ricordo relativamente a quale anno. Avevo due sedi del mio studio, una a Cagnano Varano dove tenevo la contabilità della società e l'altro a Foggia. Non ho mai avuto studio a Termoli” PT
(verb. ud. 4.10.2022).
Circa le sedi dello studio del dott. ha riferito anche la teste , Parte_2 Testimone_2 collaboratrice di studio e attuale titolare dello studio professionale in Cagnano Varano, confermando la circostanza riferita dal dott. nel corso della prova testimoniale (v. ud. 27.6.2023) Parte_2
Non vi è dubbio che nel necessario giudizio di bilanciamento delle prove orali acquisite, devono essere, in particolare, valorizzate come maggiormente credibili le deposizioni di e Testimone_1 Tes_3 per i motivi innanzi esposti potendo quindi concludersi che nel corso del giudizio non è emersa
[...] affatto la prova diretta della sottoscrizione del foglio firmato in bianco da - prova che Controparte_1 secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova grava sull'opponente.
Inoltre, l'istruttoria compiuta, orale e documentale, non ha confermato neppure la circostanza dell'abusivo riempimento del foglio sottoscritto in bianco da ovvero dell'assenza di Controparte_1 un preventivo accordo di riempimento tra le parti.
Sul punto vanno innanzitutto richiamate le dichiarazioni del teste sopra riportate che Parte_2 comprovano, al contrario, l'esistenza di un accordo tra le parti in causa in ordine all'utilizzo della dichiarazione remissoria consegnata al consulente contabile per le annotazioni di sopravvenienze in bilancio.
Inoltre va osservato che gli unici testi escussi da parte attrice, (genitore di Controparte_4 CP_1
e (fratello dell'attore) – della cui attendibilità va comunque dubitato per il
[...] Testimone_4 rapporto di stretta parentela con parte attrice - hanno reso dichiarazioni del tutto generiche anche in merito al regolare funzionamento ed utilizzo della imbarcazione da parte della società convenuta nel biennio 2008-2009 in ogni caso compatibili con il contenuto della scrittura remissoria del 20.12.2009 che dà atto di importanti interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sulla imbarcazione
“Michela” e tali da giustificare la rinuncia al corrispettivo da parte del venditore. Se è vero, infatti, che il teste riferisce di aver lavorato ininterrottamente sulla Testimone_4 imbarcazione fino al mese di Aprile 2009 (presupponendone il regolare utilizzo per l'attività di pesca), è pur vero che lo stesso teste nulla dichiara sullo stato della nave “Michela” nel periodo successivo fino al mese di dicembre 2009 (epoca della dichiarazione remissoria) in cui potrebbero essere state verosimilmente effettuate le necessarie riparazioni.
pagina 5 di 7 Sul punto, in ogni caso, va valorizzata la testimonianza di , soggetto terzo del tutto Testimone_5 estraneo alle parti, titolare di un cantiere navale cui si rivolgeva la per la Controparte_2 manutenzione della imbarcazione per cui è causa, il quale riferisce in maniera dettagliata delle importanti lavorazioni effettuate sulla barca “Michela” prima dell'anno 2010 e del periodo di fermo della nave per alcuni mesi presso il cantiere navale dichiarando testualmente: ”abbiamo sostituito i motori, ho fatto i basamenti nuovi e abbiamo dovuto modificare le linee d'assi non compatibili con i nuovi propulsori, abbiamo aggiunto un motore ausiliario, montato a bordo, ma non fornito il motore, abbiamo fatto un nuovo boccaporto per accedere a questo motore. I lavori sono durati 5, 6 mesi. E' stato anche rifatto l'impianto idraulico, ma non me ne sono occupato io. Preciso che i lavori sono stati fatti mentre la barca era ricoverata presso il mio cantiere. Preciso che i motori non sono stati forniti da me ma che mi sono occupato solo del montaggio dei basamenti dei motori” (v. verb. ud. 7.5.2024).
Infine, nessun indice di falsità del documento in atti, seppur indiziario, è altresì desumibile dalla documentazione depositata in giudizio dal querelante. Con riferimento, infatti, ai ruolini di equipaggio della imbarcazione nave “Michela” per gli anni 2007-2008 e 2009, va osservato che non viene esplicitato dal querelante, se non genericamente, quali sarebbero i criteri di registrazione delle sporadiche “vidimazioni” presenti sui ruolini, mentre per quanto concerne le fatture di acquisto del carburante per gli anni 2008 -2009, le stesse denotano pause di rifornimento (nei periodi decorrenti dal
3/9/2008 al 3/11/2008; dal 2/2/2009 al 15/4/2009 e dal 30.09.2009 al 18.11.2009) assolutamente compatibili con il fermo della imbarcazione verosimilmente per interventi manutentivi.
Le possibili incongruenze contenutistiche della dichiarazione remissoria individuate dal querelante con riferimento alla dichiarazione di vendita della imbarcazione datata 30.09.2008, non trascritta, e successivamente “posta nel nulla” da quella del 10.2.2009 non richiamata nella dichiarazione remissoria – non assumono alcun valore dirimente essendo pacificamente allegato in atti che il rapporto di compravendita tra le parti si sarebbe effettivamente svolto alle condizioni contrattuali contenute nella dichiarazione di vendita del 30.09.2008 per tipologia di bene trasferito e prezzo di trasferimento, e che la successiva dichiarazione di vendita del 10.2.2009 sarebbe stata giustificata – come comprovato dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice - dalla Controparte_4 preesistenza di formalità pregiudizievoli al trasferimento del bene mobile registrato ( iscrizione di ipoteca sul natante) in seguito cancellate.
Conclusivamente la querela di falso va rigettata.
Essendo la sentenza sulla querela di falso c.d. incidentale una sentenza definitiva “poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata” (Cass. n. 7243/17), deve procedersi alla regolamentazione delle spese di lite. Queste ultime seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta secondo i parametri di cui allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, con applicazione dei parametri medi per le quattro fasi di giudizio.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 226 c.p.c., deve condannarsi al Controparte_1 pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
p.q.m.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di nella causa iscritta al n. 7004-1/2016 Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 R.G., sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite e con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra eccezione e richiesta, così provvede:
a) rigetta la querela di falso;
b) letto e applicato l'art. 226 c.p.c. ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda alla restituzione del documento impugnato di falso facendo menzione della presente sentenza sull' originale;
c) letto e applicato l'art. 226 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento della pena pecuniaria nella misura di €. 20,00; d) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si Controparte_1 liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) assegna alle parti il termine di cui all'art. 297 c.p.c. per dare impulso alla prosecuzione del procedimento sospeso recante RG 7004/2016.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, del 6 giugno 2025.
Il Giudice rel./ est. La Presidente dott.ssa Ermelinda Inchingolo dott.ssa Filomena Mari
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