TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]3/10 16044 CICAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TORRE CARLO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA BARACCHI 15 16047 MOCONESI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TORRE CARLO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in NEIRONE il 27/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 385 /2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NEIRONE il 27/06/2010 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
• La figlia nata a [...] il 16\05\2009, è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con prevalente collocazione abitativa presso la madre;
• Il padre avrà diritto di vedere la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali;
le festività seguiranno il regime dell'alternanza: il padre trascorrerà con la figlia, durante l'estate, un periodo di due settimane, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
• A titolo di concorso al mantenimento della figlia il signor verserà alla Per_1 Pt_2 signora la somma di €. 200.00= (duecento/00) mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT Pt_1 del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, dell'insegnante privata di sostegno, di abbonamento ai mezzi di trasporto) oltre al 50% delle spese sportive e ricreative, preventivamente concordate e documentate.
• I coniugi risultano economicamente indipendenti e quindi si impegnano a non richiedere alcun assegno di mantenimento di uno nei confronti dell'altro • I coniugi danno atto di non avere beni mobili e/o denari da dividersi e quindi di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni altra questione derivante dal proprio rapporto di coniugio;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010,
Numero 1, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]3/10 16044 CICAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TORRE CARLO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA BARACCHI 15 16047 MOCONESI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TORRE CARLO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in NEIRONE il 27/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 385 /2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NEIRONE il 27/06/2010 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
• La figlia nata a [...] il 16\05\2009, è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con prevalente collocazione abitativa presso la madre;
• Il padre avrà diritto di vedere la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali;
le festività seguiranno il regime dell'alternanza: il padre trascorrerà con la figlia, durante l'estate, un periodo di due settimane, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
• A titolo di concorso al mantenimento della figlia il signor verserà alla Per_1 Pt_2 signora la somma di €. 200.00= (duecento/00) mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT Pt_1 del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, dell'insegnante privata di sostegno, di abbonamento ai mezzi di trasporto) oltre al 50% delle spese sportive e ricreative, preventivamente concordate e documentate.
• I coniugi risultano economicamente indipendenti e quindi si impegnano a non richiedere alcun assegno di mantenimento di uno nei confronti dell'altro • I coniugi danno atto di non avere beni mobili e/o denari da dividersi e quindi di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni altra questione derivante dal proprio rapporto di coniugio;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010,
Numero 1, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba