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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43633/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 43633/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in Controparte_1
atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
chiedendo la revoca dell'Ingiunzione (23.2.2018) con la quale gli veniva richiesta in qualità di erede di titolare della ditta individuale CA LE A. GA la restituzione Persona_1
della somma di euro 92.962,28, a causa dell'indebita percezione dei contributi comunitari all'olio di oliva per il periodo dicembre 1992 - settembre 1994.
Eccepiva di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate nonché l'assenza di prova dell'erogazione.
Si costituiva l' contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda è infondata.
Con il provvedimento impugnato (23.2.2018; prot. 15095) l' visti i verbali redatti da CP_1
AGENCONTROL con i quali si contestava alla ditta CA LE GA di RO
GA l'indebita percezione di contributi comunitari nel settore dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva nonché la nota (2114 del 1997) con la quale l' informava la ditta del mancato CP_2
pagina1 di 3 riconoscimento del diritto all'aiuto per un importo pari a 92962,28, e chiedeva la restituzione della somma contestata e la sentenza con la quale il TAR Lazio (3752/2000) definiva per rinuncia della
CA LE GA il ricorso nei confronti del suddetto provvedimento;
visto quanto precede ingiungeva all'odierno attore e a il versamento della Controparte_3 Controparte_4
suddetta somma.
Ciò stante è priva di fondamento la censura relativa all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Infatti L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione Cass., n. 3791 del
2003; Cass., n. 28749 del 2008).
Nel caso in esame l'attore non ha provato e ancor prima neanche allegato il valore dei beni ereditari anzi deducendo che il patrimonio immobiliare sarebbe stato oggetto di pignoramento prima della morte del de cuius nell'ambito di procedura esecutiva.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
La normativa comunitaria richiamata dall'attore (Reg. 2988/95) la quale stabilisce che Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità prevede espressamente che Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2 (art. 3).
Nel caso in esame si applica quindi legittimamente la prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).
Risulta dagli atti che la CA LE GA rinunciava all'impugnativa in sede giudiziale del provvedimento dell' (n. 2114 del 1997) con il quale veniva disposto il mancato CP_2
riconoscimento del diritto all'aiuto per il periodo dicembre 1992 – settembre 1994 chiedendone la restituzione, come espressamente statuto dal Giudice amministrativo (TAR Lazio, dep. 9.5.2000).
Con successiva nota del 20.5.2010 (2775) non contestata l' chiedeva nuovamente in CP_1
restituzione la somma.
Per cui il termine prescrizionale non si è compiuto tenuto conto del fatto che esso decorre ovviamente dal passaggio in giudicato della richiamata sentenza del TAR (9.5.2001) (C.S., n. 2538 del 2008).
Inammissibile e infondato si rivela anche il motivo di censura riguardante l'asserita mancanza di prova dell'erogazione.
pagina2 di 3 L'atto presupposto dell'Ingiunzione odiernamente impugnata ovvero il richiamato provvedimento dell' (n. 2114 del 1997) si è consolidato per effetto della rinuncia all'impugnativa giudiziale CP_2
(cfr. sentenza TAR) per cui è incontestabile il diritto alla restituzione di . CP_1
In tale contesto deve confermarsi il provvedimento che non ha dato ingresso alle istanze istruttorie dell'attore (16.4.2020) per le ragioni ivi esposte ancor più esplicitamente rilevandosi la totale irrilevanza degli atti del processo penale che avrebbe riguardato nell'odierna Persona_1
sede in cui la pretesa dell' si fonda su un atto definitivo. CP_1
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella ausa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da condannandolo al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in euro 10300,00, per Controparte_1
compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 43633/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in Controparte_1
atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
chiedendo la revoca dell'Ingiunzione (23.2.2018) con la quale gli veniva richiesta in qualità di erede di titolare della ditta individuale CA LE A. GA la restituzione Persona_1
della somma di euro 92.962,28, a causa dell'indebita percezione dei contributi comunitari all'olio di oliva per il periodo dicembre 1992 - settembre 1994.
Eccepiva di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate nonché l'assenza di prova dell'erogazione.
Si costituiva l' contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda è infondata.
Con il provvedimento impugnato (23.2.2018; prot. 15095) l' visti i verbali redatti da CP_1
AGENCONTROL con i quali si contestava alla ditta CA LE GA di RO
GA l'indebita percezione di contributi comunitari nel settore dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva nonché la nota (2114 del 1997) con la quale l' informava la ditta del mancato CP_2
pagina1 di 3 riconoscimento del diritto all'aiuto per un importo pari a 92962,28, e chiedeva la restituzione della somma contestata e la sentenza con la quale il TAR Lazio (3752/2000) definiva per rinuncia della
CA LE GA il ricorso nei confronti del suddetto provvedimento;
visto quanto precede ingiungeva all'odierno attore e a il versamento della Controparte_3 Controparte_4
suddetta somma.
Ciò stante è priva di fondamento la censura relativa all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Infatti L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione Cass., n. 3791 del
2003; Cass., n. 28749 del 2008).
Nel caso in esame l'attore non ha provato e ancor prima neanche allegato il valore dei beni ereditari anzi deducendo che il patrimonio immobiliare sarebbe stato oggetto di pignoramento prima della morte del de cuius nell'ambito di procedura esecutiva.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
La normativa comunitaria richiamata dall'attore (Reg. 2988/95) la quale stabilisce che Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità prevede espressamente che Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2 (art. 3).
Nel caso in esame si applica quindi legittimamente la prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).
Risulta dagli atti che la CA LE GA rinunciava all'impugnativa in sede giudiziale del provvedimento dell' (n. 2114 del 1997) con il quale veniva disposto il mancato CP_2
riconoscimento del diritto all'aiuto per il periodo dicembre 1992 – settembre 1994 chiedendone la restituzione, come espressamente statuto dal Giudice amministrativo (TAR Lazio, dep. 9.5.2000).
Con successiva nota del 20.5.2010 (2775) non contestata l' chiedeva nuovamente in CP_1
restituzione la somma.
Per cui il termine prescrizionale non si è compiuto tenuto conto del fatto che esso decorre ovviamente dal passaggio in giudicato della richiamata sentenza del TAR (9.5.2001) (C.S., n. 2538 del 2008).
Inammissibile e infondato si rivela anche il motivo di censura riguardante l'asserita mancanza di prova dell'erogazione.
pagina2 di 3 L'atto presupposto dell'Ingiunzione odiernamente impugnata ovvero il richiamato provvedimento dell' (n. 2114 del 1997) si è consolidato per effetto della rinuncia all'impugnativa giudiziale CP_2
(cfr. sentenza TAR) per cui è incontestabile il diritto alla restituzione di . CP_1
In tale contesto deve confermarsi il provvedimento che non ha dato ingresso alle istanze istruttorie dell'attore (16.4.2020) per le ragioni ivi esposte ancor più esplicitamente rilevandosi la totale irrilevanza degli atti del processo penale che avrebbe riguardato nell'odierna Persona_1
sede in cui la pretesa dell' si fonda su un atto definitivo. CP_1
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella ausa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da condannandolo al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in euro 10300,00, per Controparte_1
compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3