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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 148 2022 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Massimo Aiello il quale discute causa riportandosi al ricorso ed alle note difensive del 6.3.2024 ed insiste quindi in tutte le difese già svolte.
Per l' è comparso l'Avv. Contarino in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste in CP_1
atti e discute a causa riportandosi alle difese di cui ai propri scritti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 148/2022 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante p.tempore rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 dall'Avv. Massimo Aiello giusta procura in atti;
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone.
opposto Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 19.01.2022 innanzi all'intestato Tribunale, la società stante proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. ° 598 2021 00012161 05 000 del 24/11/2021, notificato tramite pec in data 10/12/2021, con cui l' Controparte_3
, Sede di Siracusa, ha richiesto, a seguito del controllo della sua posizione
[...]
contributiva per il periodo Novembre 2018- Dicembre 2020, il pagamento della somma complessiva di € 10.233,41 in riferimento al preteso omesso versamento di contributi previdenziali e correlative sanzioni;
esponeva che “con verbale di accertamento del
10.12.2020 rilevato presunte irregolarità in riferimento alla posizione di alcuni dipendenti nel periodo 2018-2020, consistenti nell'erroneo inquadramento di due di essi, con addebito della contribuzione superiore dovuta in relazione al preteso livello superiore e recupero dei benefici contributivi fruiti per la relativa assunzione, e nella nullità del rapporto di lavoro subordinato di altri tre dipendenti, evidenziando al riguardo, giusta emissione di diffida ad adempiere;
Segnatamente gli illeciti erano riferiti ai dipendenti e Parte_3 Per_1
atteso che gli ispettori hanno imputato alla società datrice, oltre alla presunta
[...]
indicazione di due diversi CCNL di riferimento, l'erroneo inquadramento all'interno di un profilo non adeguato alle mansioni dagli stessi effettivamente svolte, individuabile a loro dire nel terzo livello con profilo di contabile. Per tal motivo hanno ritenuto di dover procedere al recupero dell'incentivo riconosciuto dal programma Occupazione Mezzogiorno di cui al
Decreto Direttoriale ANPAL n. 2 del 2/1/2018 all'atto dell'assunzione, così come
l'agevolazione contributiva riconosciuta per la proroga del contratto ai sensi del D.L.
104/2020; con riferimento a , e , i Parte_4 Persona_2 Parte_5
funzionari contestavano la regolarità stessa del rapporto di lavoro subordinato, affermando non sussistere le caratteristiche della subordinazione nei riguardi della prima, sussistere un rapporto con altra società, la per il secondo ed infine non sussistere Parte_6
gli estremi di alcun rapporto per la terza;
eccepiva Insussistenza irregolarità evidenziate nel verbale per i rapporti dei dipendenti SIg. e poiché la Parte_3 Persona_3
valutazione, operata dagli ispettori, esulava dai relativi poteri in assenza di una ipotetica pretesa avanzata al riguardo dai dipendenti interessati, posto che nessuna contestazione dagli stessi risultava essere stata mossa in relazione al rispettivo inquadramento e la Validità rapporto di lavoro subordinato della dipendente SI.ra , Persona_4 Per_2
e ” chiedeva l'accoglimento del ricorso.
[...] Parte_5
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie deducendo la legittimità dell'operato dell'istituto ed, in merito alle irregolarità dei rapporti di lavoro di e rappresentava che “erano stati addebitati alla Parte_3 Persona_3
i contributi dovuti sulle differenze retributive scaturenti dal corretto Parte_7
inquadramento al III livello (anziché al V) del CCNL Commercio e Terziario. Contrariamente
a quanto affermato da parte avversa, l'inquadramento ad un livello inferiore a quello previsto costituisce violazione di legge e del contratto collettivo nazionale, che legittima l'Ente previdenziale al recupero dei benefici contributivi fruiti;
in merito all'annullamento dei rapporti di lavoro di , e Persona_4 Controparte_4 Parte_5
[... rappresentava che: dipendente part-time dal 14/11/2018 della società Persona_4
in cui due soci entrambi al 50% sono la cognata Parte_7 Persona_5
Pa ed il fratello ed i soci della , datore di lavoro Controparte_5 Parte_7
della ricorrente, e erano stati dipendenti della società Persona_5 Controparte_5
a socio unico, il cui socio unico era;
Parte_8 Persona_4
per quanto emerso dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai diversi Persona_2
soggetti intervistati e dai riscontri effettuati alle stesse, è emerso che il sig. Per_2
sebbene assunto dalla non ha mai prestato attività
[...] Parte_7
lavorativa per quest'ultima, occupandosi invece della gestione del sito internet della società
e quindi espletando le proprie mansioni alle sue dipendenze;
Con Parte_6 riferimento a , l'annullamento del rapporto di lavoro quanto al periodo dal Parte_5
26/11/2020 al 26/02/2021, discende dal fatto che la stessa: - non era presente il 10/12/2020 quando i verbalizzanti hanno effettuato l'accesso ispettivo presso la sede legale ed operativa della società, a Siracusa, in via Francofonte n.
4 - non era presente il 15 febbraio 2021, quando CP_ è stata invitata presso la sede di Siracusa - non era presente neppure il 24 febbraio 2021,
CP_ quando è stata nuovamente invitata a presentarsi presso la sede , pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento assegnato per delega al Giudice onorario Dott. Paolo Marescalco subiva diversi rinvii.
All'udienza odierna la causa, istruita a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
In punto di diritto il decidente osserva: Preliminarmente va dichiarata tempestivamente proposta l'opposizione atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 10.12.2021 ed il ricorso è stato depositato il 19.01.2022.
Ciò posto nel merito il decidente osserva:
CP_ L'avviso di addebito opposto scaturisce dall'azione di recupero promossa dall' per inosservanza degli obblighi contributivi per il periodo 2018/2020 a seguito di accertamento ispettivo.
La società opponente censura gli ispettori laddove hanno contestato errato inquadramento dei lavoratori e poichè esulava dai loro poteri ed in assenza di una ipotetica pretesa Pt_3 Per_1
avanzata al riguardo dai dipendenti interessati, posto che nessuna contestazione dagli stessi risultava essere stata mossa in relazione al rispettivo inquadramento.
L'eccezione è priva di pregio giuridico.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa ( cfr. 2778/2024 Consiglio di Stato) ha ritenuto di includere nel campo di applicazione dell'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi (…) “l'art. 14 non ha inteso introdurre una ulteriore limitazione alla propria applicazione, da aggiungere “ai casi in cui la fattispecie sia già oggetto di sanzione amministrativa e penale”, id est le ipotesi in cui per il lavoratore sia prevista una forma di tutela. Al contrario, la scelta di includere tra le “irregolarità” che possono formare oggetto del “Provvedimento di disposizione” anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati. Pertanto, i datori di lavoro che versano in una situazione di irregolarità contributiva, al fine di evitare il recupero delle agevolazioni contributive, devono procedere alla regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie, anche con istanza di dilazione, per non incorrere nel disconoscimento dei benefici”.
Pertanto, richiamata la superiore pronuncia, l'operato degli ispettori in ordine al contestato inquadramento dei lavoratori avvenuto in violazione delle disposizioni contrattuali, per e Giunta, è da ritenere legittimo posto che assolve ad un interesse di natura Pt_3 pubblicistica ossia l'effettiva applicazione dei contratti collettivi.
In ordine al disconoscimento del rapporto subordinato ad opera dell' convenuto si CP_3
osserva che dai verbali ispettivi versati in atti solo risulta essere alle dipendenze della Pt_3
società opponente.
Infatti ha dichiarato agli ispettori “ nel periodo in cui io lavoravo per Persona_5 Pt_6
so che lavorava per la L.&C. un ragazza di nome perché la incrociavo in Parte_7 Pt_3 ufficio, oltre a lei non c'era nessun altro dipendente che lavorava per la L.&C. , Parte_7 ovviamente quando c'ero io…” (cfr. verbale ispettivo Dichiarazioni ) Per_5
Anche ha riferito agli ispettori “Conosco il sig. frequentava per Per_1 Persona_2
un paio di mesi questo ufficio, era un avvocato, lui si occupava di gestione del sito internet
/ un'altra ditta) su sentenze e udienze legali. In ogni caso non ha mai lavorato per la Pt_6
L.&C. ma per la . Ribadisco che oltre a me ed alla signora Parte_7 Parte_6
nessun altro ha mai lavorato ha mai lavorato per la L.&C. Parte_3 Parte_7 ovviamente da quando cui sono io e cioè da giugno 2020” ( cfr. dichiarazione ad Per_1
ispettori).
La ha dichiarato agli ispettori di lavorare per la società istante dal 2018, oltre a lei Pt_3
lavoravano anche e Per_1 Persona_4
Tuttavia, con riferimento a quest'ultima ha dichiarato “…nel periodo in cui lavorava qui lavorava in orari di lavoro in cui io non ero presente ci si alternava”, dunque le e Pt_3
non si potevano vedere o incontrare. Per_4
In caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, la S.C con ordinanza n. 2439/19, ha statuito che “l'esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente”.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui la rivendicazione da parte del datore di lavoro riguardi il diritto a godere di benefici o sgravi contributivi, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Privi di valore probatorio devono ritenersi i CUD versati in atti, in assenza di ulteriori elementi probatori, perché provenienti dalla stessa parte datoriale.
Ed ancora, poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti (vedasi anche
Cassazione n. 1157/2018; 8445/20).
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi assolto dall'Istituto intimante opposto, attore in senso sostanziale, la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata atteso che a fronte degli elementi probatori raccolti dalle parti deve ritenersi maggiormente attendibile quanto emerso dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso;
Condanna al pagamento in favore dell' Pt_1 Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.tempore delle spese del giudizio
[...] che liquida in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa10.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 148 2022 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Massimo Aiello il quale discute causa riportandosi al ricorso ed alle note difensive del 6.3.2024 ed insiste quindi in tutte le difese già svolte.
Per l' è comparso l'Avv. Contarino in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste in CP_1
atti e discute a causa riportandosi alle difese di cui ai propri scritti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 148/2022 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante p.tempore rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 dall'Avv. Massimo Aiello giusta procura in atti;
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone.
opposto Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 19.01.2022 innanzi all'intestato Tribunale, la società stante proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. ° 598 2021 00012161 05 000 del 24/11/2021, notificato tramite pec in data 10/12/2021, con cui l' Controparte_3
, Sede di Siracusa, ha richiesto, a seguito del controllo della sua posizione
[...]
contributiva per il periodo Novembre 2018- Dicembre 2020, il pagamento della somma complessiva di € 10.233,41 in riferimento al preteso omesso versamento di contributi previdenziali e correlative sanzioni;
esponeva che “con verbale di accertamento del
10.12.2020 rilevato presunte irregolarità in riferimento alla posizione di alcuni dipendenti nel periodo 2018-2020, consistenti nell'erroneo inquadramento di due di essi, con addebito della contribuzione superiore dovuta in relazione al preteso livello superiore e recupero dei benefici contributivi fruiti per la relativa assunzione, e nella nullità del rapporto di lavoro subordinato di altri tre dipendenti, evidenziando al riguardo, giusta emissione di diffida ad adempiere;
Segnatamente gli illeciti erano riferiti ai dipendenti e Parte_3 Per_1
atteso che gli ispettori hanno imputato alla società datrice, oltre alla presunta
[...]
indicazione di due diversi CCNL di riferimento, l'erroneo inquadramento all'interno di un profilo non adeguato alle mansioni dagli stessi effettivamente svolte, individuabile a loro dire nel terzo livello con profilo di contabile. Per tal motivo hanno ritenuto di dover procedere al recupero dell'incentivo riconosciuto dal programma Occupazione Mezzogiorno di cui al
Decreto Direttoriale ANPAL n. 2 del 2/1/2018 all'atto dell'assunzione, così come
l'agevolazione contributiva riconosciuta per la proroga del contratto ai sensi del D.L.
104/2020; con riferimento a , e , i Parte_4 Persona_2 Parte_5
funzionari contestavano la regolarità stessa del rapporto di lavoro subordinato, affermando non sussistere le caratteristiche della subordinazione nei riguardi della prima, sussistere un rapporto con altra società, la per il secondo ed infine non sussistere Parte_6
gli estremi di alcun rapporto per la terza;
eccepiva Insussistenza irregolarità evidenziate nel verbale per i rapporti dei dipendenti SIg. e poiché la Parte_3 Persona_3
valutazione, operata dagli ispettori, esulava dai relativi poteri in assenza di una ipotetica pretesa avanzata al riguardo dai dipendenti interessati, posto che nessuna contestazione dagli stessi risultava essere stata mossa in relazione al rispettivo inquadramento e la Validità rapporto di lavoro subordinato della dipendente SI.ra , Persona_4 Per_2
e ” chiedeva l'accoglimento del ricorso.
[...] Parte_5
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie deducendo la legittimità dell'operato dell'istituto ed, in merito alle irregolarità dei rapporti di lavoro di e rappresentava che “erano stati addebitati alla Parte_3 Persona_3
i contributi dovuti sulle differenze retributive scaturenti dal corretto Parte_7
inquadramento al III livello (anziché al V) del CCNL Commercio e Terziario. Contrariamente
a quanto affermato da parte avversa, l'inquadramento ad un livello inferiore a quello previsto costituisce violazione di legge e del contratto collettivo nazionale, che legittima l'Ente previdenziale al recupero dei benefici contributivi fruiti;
in merito all'annullamento dei rapporti di lavoro di , e Persona_4 Controparte_4 Parte_5
[... rappresentava che: dipendente part-time dal 14/11/2018 della società Persona_4
in cui due soci entrambi al 50% sono la cognata Parte_7 Persona_5
Pa ed il fratello ed i soci della , datore di lavoro Controparte_5 Parte_7
della ricorrente, e erano stati dipendenti della società Persona_5 Controparte_5
a socio unico, il cui socio unico era;
Parte_8 Persona_4
per quanto emerso dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai diversi Persona_2
soggetti intervistati e dai riscontri effettuati alle stesse, è emerso che il sig. Per_2
sebbene assunto dalla non ha mai prestato attività
[...] Parte_7
lavorativa per quest'ultima, occupandosi invece della gestione del sito internet della società
e quindi espletando le proprie mansioni alle sue dipendenze;
Con Parte_6 riferimento a , l'annullamento del rapporto di lavoro quanto al periodo dal Parte_5
26/11/2020 al 26/02/2021, discende dal fatto che la stessa: - non era presente il 10/12/2020 quando i verbalizzanti hanno effettuato l'accesso ispettivo presso la sede legale ed operativa della società, a Siracusa, in via Francofonte n.
4 - non era presente il 15 febbraio 2021, quando CP_ è stata invitata presso la sede di Siracusa - non era presente neppure il 24 febbraio 2021,
CP_ quando è stata nuovamente invitata a presentarsi presso la sede , pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento assegnato per delega al Giudice onorario Dott. Paolo Marescalco subiva diversi rinvii.
All'udienza odierna la causa, istruita a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
In punto di diritto il decidente osserva: Preliminarmente va dichiarata tempestivamente proposta l'opposizione atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 10.12.2021 ed il ricorso è stato depositato il 19.01.2022.
Ciò posto nel merito il decidente osserva:
CP_ L'avviso di addebito opposto scaturisce dall'azione di recupero promossa dall' per inosservanza degli obblighi contributivi per il periodo 2018/2020 a seguito di accertamento ispettivo.
La società opponente censura gli ispettori laddove hanno contestato errato inquadramento dei lavoratori e poichè esulava dai loro poteri ed in assenza di una ipotetica pretesa Pt_3 Per_1
avanzata al riguardo dai dipendenti interessati, posto che nessuna contestazione dagli stessi risultava essere stata mossa in relazione al rispettivo inquadramento.
L'eccezione è priva di pregio giuridico.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa ( cfr. 2778/2024 Consiglio di Stato) ha ritenuto di includere nel campo di applicazione dell'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi (…) “l'art. 14 non ha inteso introdurre una ulteriore limitazione alla propria applicazione, da aggiungere “ai casi in cui la fattispecie sia già oggetto di sanzione amministrativa e penale”, id est le ipotesi in cui per il lavoratore sia prevista una forma di tutela. Al contrario, la scelta di includere tra le “irregolarità” che possono formare oggetto del “Provvedimento di disposizione” anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati. Pertanto, i datori di lavoro che versano in una situazione di irregolarità contributiva, al fine di evitare il recupero delle agevolazioni contributive, devono procedere alla regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie, anche con istanza di dilazione, per non incorrere nel disconoscimento dei benefici”.
Pertanto, richiamata la superiore pronuncia, l'operato degli ispettori in ordine al contestato inquadramento dei lavoratori avvenuto in violazione delle disposizioni contrattuali, per e Giunta, è da ritenere legittimo posto che assolve ad un interesse di natura Pt_3 pubblicistica ossia l'effettiva applicazione dei contratti collettivi.
In ordine al disconoscimento del rapporto subordinato ad opera dell' convenuto si CP_3
osserva che dai verbali ispettivi versati in atti solo risulta essere alle dipendenze della Pt_3
società opponente.
Infatti ha dichiarato agli ispettori “ nel periodo in cui io lavoravo per Persona_5 Pt_6
so che lavorava per la L.&C. un ragazza di nome perché la incrociavo in Parte_7 Pt_3 ufficio, oltre a lei non c'era nessun altro dipendente che lavorava per la L.&C. , Parte_7 ovviamente quando c'ero io…” (cfr. verbale ispettivo Dichiarazioni ) Per_5
Anche ha riferito agli ispettori “Conosco il sig. frequentava per Per_1 Persona_2
un paio di mesi questo ufficio, era un avvocato, lui si occupava di gestione del sito internet
/ un'altra ditta) su sentenze e udienze legali. In ogni caso non ha mai lavorato per la Pt_6
L.&C. ma per la . Ribadisco che oltre a me ed alla signora Parte_7 Parte_6
nessun altro ha mai lavorato ha mai lavorato per la L.&C. Parte_3 Parte_7 ovviamente da quando cui sono io e cioè da giugno 2020” ( cfr. dichiarazione ad Per_1
ispettori).
La ha dichiarato agli ispettori di lavorare per la società istante dal 2018, oltre a lei Pt_3
lavoravano anche e Per_1 Persona_4
Tuttavia, con riferimento a quest'ultima ha dichiarato “…nel periodo in cui lavorava qui lavorava in orari di lavoro in cui io non ero presente ci si alternava”, dunque le e Pt_3
non si potevano vedere o incontrare. Per_4
In caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, la S.C con ordinanza n. 2439/19, ha statuito che “l'esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente”.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui la rivendicazione da parte del datore di lavoro riguardi il diritto a godere di benefici o sgravi contributivi, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Privi di valore probatorio devono ritenersi i CUD versati in atti, in assenza di ulteriori elementi probatori, perché provenienti dalla stessa parte datoriale.
Ed ancora, poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti (vedasi anche
Cassazione n. 1157/2018; 8445/20).
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi assolto dall'Istituto intimante opposto, attore in senso sostanziale, la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata atteso che a fronte degli elementi probatori raccolti dalle parti deve ritenersi maggiormente attendibile quanto emerso dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso;
Condanna al pagamento in favore dell' Pt_1 Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.tempore delle spese del giudizio
[...] che liquida in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa10.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Bologna