TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3236/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11:58 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per , l'avv. FORLIN NADIA. Parte_1
Per , l'avv. VINCI EMANUELA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di parte appellante si riporta agli atti, e in particolare al ricorso, alla nota di trattazione scritta del 15.2.2024 e alla conclusionale depositata. Si riporta ai motivi di appello e insiste per il loro accoglimento. Quanto alla CTU espletata in primo grado evidenzia in ogni caso che comunque la manovra di sorpasso dell'appellato era illegittima.
Il difensore di parte appellata si richiama alla comparsa di costituzione, alle note di trattazione scritta e alla nota conclusiva depositate. Precisa le conclusioni come in nota conclusiva. Contesta l'appello avversario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:20.
***
Alle ore 18:30 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3236/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3236/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. FORLIN NADIA
- appellante - contro
(c.f. , Parte_2 C.F._1
Con l'avv. VINCI EMANUELA
- appellato -
In punto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione in appello notificato il 26.5.2023 il agiva Parte_3 nei confronti di per ottenere la riforma integrale – previa sospensione dell'esecutività - Parte_2 della sentenza n. 396/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 17.4.2023 a definizione del procedimento R.G. 4444/2022.
Allegava:
- che in data 14.5.2022 alle 11:10 in località , Via Schiavonesca Nuova, Parte_1 all'altezza dell'intersezione con Via Tagliamento, in centro abitato, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il motociclo Honda, targato EG04302, condotto dal sig. , Parte_2 procedente in direzione Montebelluna e un mezzo agricolo;
2 - che in particolare nell'occasione alla guida del proprio ciclomotore superava una fila di Pt_2 veicoli in colonna andando a collidere con la ruota posteriore sinistra della motrice di un trattore che si accingeva a svoltare, senza neppure rendersi conto se l'indicatore segnaletico di direzione del mezzo pesante fosse stato azionato;
- che sul posto interveniva la Polizia locale, che eseguiva rilievi e assumeva le dichiarazioni dei presenti, notificando poi a il 31.5.2022 verbale di accertamento n. 896 con cui gli veniva Pt_2 contestata la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 del Codice della Strada, per aver sorpassato in violazione della normativa codicistica, e veniva applicata allo stesso la sanzione amministrativa pecuniaria di € 167,00, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con ritiro in pari data della patente e invio alla di CP_1
Treviso;
- che proponeva opposizione avanti al G.d.P. avverso il verbale;
Pt_2
- che nell'ambito del giudizio di primo grado veniva disposta C.T.U. dinamico ricostruttiva del sinistro e all'esito, con la sentenza oggi appellata, ritenuta la mancanza di prove della responsabilità di e ritenuta, in particolare, la traiettoria del motociclista la conseguenza di una manovra Pt_2 imprudente e pericolosa del trattore, il Giudice accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite e ponendo le spese di C.T.U. a carico del Pt_1
Contestava quindi la sentenza di primo grado per i seguenti MOTIVI:
i) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011: travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, inadeguatezza della motivazione e violazione di legge, per aver il Giudice accolto il ricorso in base alla ritenuta mancanza di prove certe della responsabilità di Pt_2 erroneamente richiamando nella motivazione le osservazioni del C.T.P. anziché le conclusioni del C.T.U. e a fronte di dichiarazioni con cui lo stesso riconosceva la propria Pt_2 responsabilità. Contestava, inoltre, a fronte di ciò, la mancanza di specifica motivazione da parte del Giudice atta a giustificare la scelta di disattendere le conclusioni del C.T.U.;
ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: risultare la responsabilità di dalla documentazione in atti e dalle stesse Pt_2 ammissioni dell'appellato.
Chiedeva, quindi, previa sospensiva della sentenza impugnata, la sua riforma in accoglimento dell'appello, con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con costi di
C.T.U. a carico dell'appellato.
- Si costituiva l'appellato, , il 30.6.2023 nel sub procedimento per sospensiva e il Parte_2
29.9.2023 nel procedimento principale, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza allegando:
3 - inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per non aver l'appellato chiaramente indicato le doglianze e i punti della sentenza da queste attinti e per non aver adeguatamente confutato la motivazione data dal Giudice di primo grado;
- essere comunque l'appello infondato nel merito;
- che, quanto al primo motivo, il Giudice di Pace correttamente valutava la responsabilità del motociclista in relazione ala sanzione irrogata e non – come invece affermato dall'appellante – alla causazione del sinistro, tema rimasto estraneo al giudizio e al quesito rivolto al C.T.U.;
- avere il Giudice legittimamente sposato la tesi del C.T.P., errando solo nel riferirla al C.T.U., che peraltro tale tesi non smentiva in sede di relazione finale;
- che, quanto al secondo motivo di appello, dalla C.T.U. – oltre ad emergere una condotta del trattorista violativa dell'art. 154, comma 1, C.d.S. - emergevano le reali posizioni e velocità dei veicoli coinvolti e il fatto che la moto mai superava la linea di mezzeria con conseguente inapplicabilità dell'art. 148, comma 12, C.d.S. non avendo posto in essere manovra di sorpasso ma di mero superamento, ferma in ogni caso l'addebitabilità al trattorista delle eventuali violazioni imputabili alla moto consistenti in mera manovra di emergenza;
- che la manovra di sorpasso dei precedenti veicoli posta in essere dal motociclista era in tratto non prossimo all'intersezione e quindi con linea tratteggiata;
- difettare comunque in capo a l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. 689/1981 essendo Pt_2 stata la sua manovra determinata da forza maggiore.
- Il Giudice con ordinanza del 13.7.2023 emessa nell'ambito dell'apposito sub procedimento rigettava la sospensiva proposta dall'appellante.
- Con ordinanza del 10.3.2024 il Giudice, preso atto della mancata formulazione di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per note conclusive.
***
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato
- L'eccezione è priva di fondamento.
- In tema di ammissibilità dell'impugnazione, si osserva che l'art. 342 c.p.c. non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata.
- In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre a individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata.
4 - Elementi che sussistono nel caso di specie.
- L'eccezione, quindi, deve essere disattesa, essendo stati chiaramente individuati dall'appellante le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta e confuta le ragioni addotte dal primo giudice:
l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge - che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione - e la soluzione alternativa prospettata.
***
Nel merito: fondatezza di entrambi i motivi di appello
- Con il verbale di contestazione n. 896, Registro 310/2022, del 31.5.2022 il Comando di Polizia Locale del Comune di riteneva integrata dall'odierno appellato la violazione Parte_3 dell'art. 148, commi 12 e 16, C.d.S. perché “il conducente del veicolo indicato (n.d.r. Motociclo Honda targa
EG04302) circolava in data 14/5/22 ore 11:10 ca in Via Schiavonesca nuova con direzione Montebelluna. Giunto in corrispondenza dell'incrocio con Via Tagliamento eseguiva una manovra di sorpasso di più veicoli. Poi per evitare una collisione con veicolo che svoltava a sx su Via Tagliamento continuava la corsa spostandosi sul senso opposto di marcia collidendo con lo stesso. Violazione emersa a seguito del sinistro occorso in data 14/05/2022 ore 11:10 nonché dai rilievi
e dichiarazioni assunte dalle parti.” (doc. 2 appellante).
- L'art. 148, comma 12 C.d.S. prevede che “È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.”
Il comma 16 della stessa norma – anch'esso richiamato nel verbale di contestazione – prevede le relative sanzioni.
- Preliminarmente, alla luce del dato testuale, non è accoglibile la tesi proposta dalla difesa dell'appellato per cui la norma risulterebbe violata solo in caso di invasione dell'opposta corsia, sussistendo altrimenti un mero “superamento”.
A conferma di ciò si evidenzia che la fattispecie del sorpasso può solo eventualmente concorrere con quella della circolazione contromano (Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1683).
- L'art 148, comma 1, C.d.S., infatti, definisce il “sorpasso” come “la manovra mediante la quale un veicolo supera
5 un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, senza richiedere per l'integrazione della fattispecie il superamento della linea di mezzeria.
Tale interpretazione – che smentisce la tesi dell'appellato per cui nel caso in cui si resti all'interno della propria corsia si tratterebbe solo di “superamento” e non di “sorpasso” – è confermata anche dal dato testuale del comma 12 dell'art. 148 C.d.S. laddove la lett. c) contempla espressamente come ipotesi di sorpasso eccezionalmente consentito anche in prossimità e corrispondenza delle intersezioni, quello effettuato nei confronti di veicolo a due ruote e non a motore e che non richieda di spostarsi sulla corsia destinata all'opposto senso di marcia.
- Ciò chiarito, nel caso di specie, dalla relazione di incidente stradale prodotta sub 2 in primo grado dall'appellante, emerge che al momento dell'arrivo della Polizia Municipale, i veicoli erano già stati rimossi dalla condizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Nessun estraneo in grado di testimoniare veniva reperito.
Il verbalizzante, tuttavia, acquisiva due foto dei veicoli incidentati scattate da un motociclista sopravvenuto prima che i veicoli fossero spostati (doc. 2 fascicolo appellante primo grado, pagg. 13 e
14).
- Nella relazione è stata riportata poi la dichiarazione di resa il 31.5.2022 che affermava: “io Pt_2 arrivavo con la moto da verso Montebelluna e ho visto la colonna di macchine davanti a me, però tra le macchine Pt_1
e la metà continua c'era spazio, circa 1 metro, e ho proceduto vicino alle macchine senza oltrepassare la linea continua, quando sono arrivato dal trattore, ho girato la testa verso il cassone, ho visto che era vuoto, ho rialzato la testa verso davanti e ho visto che il trattore svoltava a sinistra e io per cercare di evitarlo ho seguito la sua traiettoria verso sinistra andando a collidere contro la gomma posteriore della motrice. Io la freccia non l'ho vista e non so se fosse accesa. La velocità non era elevata, procedevo a 30-40 km/h. Il conducente del trattore, non ha guardato indietro e non si è fermato quando io ero sotto il trattore”.
- Risulta, quindi, che ha espressamente ammesso nella dichiarazione rilasciata – oltre che di Pt_2 essersi distratto in fase di sorpasso – di essere ancora in fase di sorpasso in corrispondenza dell'incrocio dove poi si è verificato il sinistro, tanto da aver dovuto sterzare a sinistra nel tentativo, non riuscito, di evitare la collisione con il mezzo che in corrispondenza dell'intersezione stava svoltando.
- Che il motociclista fosse ancora in fase di sorpasso in prossimità e poi in corrispondenza dell'intersezione è confermato anche dalla relazione del C.T.U. nominato in primo grado, per. ind.
dove si dà atto che “dalla ricostruzione planimetrica ed in relazione alle velocità dei veicoli Controparte_2 coinvolti, è possibile identificare che, circa 1 secondo prima di iniziare la svolta a sinistra da parte del conducente del complesso veicolare A+C (n.d.r. trattore +rimorchio), il motociclista era visibile in quanto in sorpasso stabilizzato”
(doc. 3 appellante, pag. 6).
6 - Quindi, per quanto qui di rilievo, al momento della svolta – e quindi in corrispondenza con l'intersezione - il motociclista era visibile al trattorista perché in fase di “sorpasso stabilizzato”.
- La manovra di sorpasso della fila di veicoli posta in essere da quindi, se pur eventualmente Pt_2 iniziata prima dell'intersezione si è protratta, in violazione dell'art. 148, comma 12, C.d.S., in prossimità
e in corrispondenza della stessa.
- Il perito concludeva “La posizione iniziale del motociclista non è certificabile in mancanza di elementi tecnici (al di qua o al di la della linea di mezzeria) tuttavia risulta ininfluente in quanto la manovra di sorpasso era comunque illecita”
(doc. 3 appellante, pag. 8).
*
- Ciò chiarito, entrambi i motivi di appello risultano quindi fondati e vanno accolti con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
- A fronte di quanto sopra, infatti, la sentenza appellata ha erroneamente accolto il ricorso contro il verbale di contestazione ritenendo mancanti prove certe della responsabilità di , laddove, invece, Pt_2 alla luce di quanto in atti e delle stesse dichiarazioni confessorie del trasgressore, lo stesso era sicuramente in fase di sorpasso in prossimità di intersezione stradale in chiara violazione del disposto dell'art. 148, comma 12, C.d.S.
- Peraltro, la sentenza risulta errata anche nella parte in cui il Giudice ha riportato nella stessa uno stralcio delle osservazioni del perito di parte, erroneamente attribuendole al C.T.U., così di fatto discostandosi dagli esiti della perizia disposta, senza adeguatamente motivare sul punto (sentenza, pag. 1: “con ciò avvalorando la perizia del CTU che ha dichiarato “La traiettoria impostata dal motociclista è conseguenza della manovra imprudente e pericolosa eseguita dal trattorista (…). È una manovra di salvataggio”) in difformità allo specifico onere di motivazione gravante sul Giudice in tale ipotesi (Cass. Civ., Ordinanza n. 20/2021 del 11 gennaio 2021).
- Infine, rispetto alla tesi di parte appellata per cui difetterebbe l'elemento soggettivo della contravvenzione perché il motociclista sarebbe stato costretto a invadere l'opposta corsia solo nel tentativo di evitare la collusione con il trattore - che nel frattempo aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra - va peraltro osservato da un lato che, come sopra esposto, la manovra di sorpasso richiede il mero superamento dei veicoli ed è integrata anche laddove il mezzo rimanga nella propria corsia, con conseguente riferibilità dell'elemento soggettivo non tanto all'ultima fase della manovra (quando il motociclista per tentare di schivare il trattore invadeva l'opposta corsia) ma già alla fase precedente in cui lo stesso superava una fila di veicoli fino a trovarsi affiancato al rimorchio in prossimità dell'intersezione.
- In secondo luogo, e in conseguenza di quanto sopra, va ulteriormente osservato che la manovra di emergenza cui lamenta di essere stato costretto dal trattore, è stata determinata proprio dal Pt_2
7 concretizzarsi del rischio che la fattispecie di cui all'art. 148, comma 12, C.d.S. mirava ad evitare: il sorpasso di veicoli in prossimità di intersezioni stradali è pericoloso, e quindi vietato, proprio per la possibilità di interferenza con manovre di svolta, come avvenuto nel caso in esame.
- La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata con conseguente conferma del verbale di contestazione annullato.
***
Sulle spese di lite
- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod. ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria in considerazione dell'attività effettivamente espletata.
- In considerazione dell'integrale modifica della sentenza di primo grado, vengono poste definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Parte_2
- Viene confermata la compensazione delle spese disposta in primo grado essendosi la Pubblica
Amministrazione costituita in giudizio mediante un proprio funzionario, con conseguente impossibilità per il Giudice di attribuire a quest'ultimo diritti o onorari (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 15641/20).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3236/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in totale riforma Parte_3 della sentenza n. 396/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 17.4.2023 a definizione del procedimento R.G. 4444/2022, rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_2 conferma il verbale di contestazione n. 896, Registro 310/2022, del 31.5.2022 del Comando di Polizia
Locale del Comune di Parte_3
- pone le spese di C.T.U., come liquidate in primo grado, totalmente a carico di;
Parte_2
- condanna a rifondere al di le spese di lite del Parte_2 Pt_1 Parte_3 presente grado di giudizio che liquida in € 91,50 per anticipazioni, oltre a € 562,00 per compensi, oltre
15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 08/04/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
8 Treviso, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
9