CASS
Sentenza 3 marzo 2022
Sentenza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR DO, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 06/05/2021 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione atti al Tribunale di Salerno RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2021 il Tribunale di Salerno ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di DO RR per i reati di cui agli art. 256, comma 2 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinti per prescrizione, e con successivo provvedimento del 6 maggio 2021 ha ordinato la confisca e rimozione o smaltimento della vasca in sequestro. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento di confisca. Precisa che all'omessa pronuncia sulla confisca era possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di giudicato, con lo strumento dell'art. 676 cod. proc. pen. Pertanto, il provvedimento si Penale Sent. Sez. 3 Num. 7608 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/11/2021 configurava come un'inammissibile integrazione, a posteriori, del contenuto decisorio della sentenza di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, perché il Giudice ha disposto una confisca al di fuori della sentenza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Cass., Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01 e n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01). L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata Così deciso, il 12 novembre 2021
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione atti al Tribunale di Salerno RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2021 il Tribunale di Salerno ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di DO RR per i reati di cui agli art. 256, comma 2 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinti per prescrizione, e con successivo provvedimento del 6 maggio 2021 ha ordinato la confisca e rimozione o smaltimento della vasca in sequestro. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento di confisca. Precisa che all'omessa pronuncia sulla confisca era possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di giudicato, con lo strumento dell'art. 676 cod. proc. pen. Pertanto, il provvedimento si Penale Sent. Sez. 3 Num. 7608 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/11/2021 configurava come un'inammissibile integrazione, a posteriori, del contenuto decisorio della sentenza di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, perché il Giudice ha disposto una confisca al di fuori della sentenza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Cass., Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01 e n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01). L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata Così deciso, il 12 novembre 2021