CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 282/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte LI FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 376 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 282/2025 la società I.C.A. - Imposte LI FF - S.p.A., rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore, Rag. Difensore_1, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) per conto del Comune di Lanciano, impugnava la sentenza n. 293/2024 del 14.03.2024, depositata il 12.08.2024, con la quale la Corte di Giustizia di Primo Grado di Chieti accoglieva parzialmente, compensando le spese processuali, il ricorso, avverso l'avviso d'accertamento esecutivo e l'atto di irrogazione sanzioni amministrative tributarie n. 376 del 18/7/2023, di complessivi euro 1.275,00
(imposta 938,85, sanzioni 281,66, interessi 46,23, spese di notifica 7,83).
In primo grado la Signora Resistente_1 invocava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omesso adeguamento alle statuizioni contenute in una precedente sentenza emessa dalla CGT di Chieti,
n. 103/2021, ai fini IMU anno 2014, il riconoscimento del diritto di compensazione per crediti di diversa natura esistenti con il Comune, il riconoscimento di una riduzione per il valore non significativo degli immobili presupposti alla tassazione e per le condizioni economiche personali.
Sulla costituzione dell'odierna appellante, la quale sosteneva la legittimità dell'avviso di accertamento, il giudice di prime cure emetteva la sentenza oggi impugnata, della quale la società I.C.A. S.p.A. chiedeva la riforma per erronea valutazione in merito ai valori contenuti nell'accertamento, corrispondenti a quelli stabiliti con la sentenza n. 103/2021.
I Giudici di prime cure, avevano ritenuto che “l'imposta – come determinata dall'Ufficio – deve essere ridotta, per ciascun singolo terreno (foglio 59, particelle 559 e 560; foglio 65, particelle 212, 217, 218, 219, 220, 225
e 227), nella misura indicata dal ricorrente e quindi, complessivamente, da € 938,85 ad € 669,13, con conseguente rideterminazione proporzionale delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati”.
Tali determinazioni non sarebbero condivisibili per evidente errore materiale, perché le motivazioni della sentenza sono chiaramente rivolte al riconoscimento del valore IMU stabilito già per l'anno 2014, che, secondo l'appellante, non è di euro 669,13, ma di € 895,51, valore che sarebbe stato definitivamente stabilito per l'anno 2014 dalla sentenza n. 103/2021, mai depositata nella versione integrale, con la conseguenza che il giudizio oggi appellato è stato fondato esclusivamente sulle affermazioni contenute nel ricorso della contribuente.
Si costituiva la Signora Resistente_1, senza avvalersi dell'assistenza del difensore, chiedendo dichiararsi:
1) l'inammissibilità dell'appello per tardività essendo decorso il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 12.08.2024, al Comune di Lanciano, titolare del potere impositivo relativamente all'IMU; l'appellata evidenzia, inoltre, che in data 18/10/2024, ben 133 giorni prima della notifica dell'appello avvenuta il 28.02.2025, l'appellante inviava con posta elettronica certificata, una rettifica dell'accertamento, citando espressamente la sentenza 293/2014 cui riteneva di adeguarsi e ciò ben oltre
60 giorni prima di questo appello.
2) l'acquiescenza dell'ente a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e l'avvenuto pagamento dell'imposta, con conseguente affidamento della contribuente, poiché la società aveva accettato in via definitiva non solo per l'anno 2018, oggetto di causa, ma anche per quello successivo, la somma stabilita dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con sentenza;
3) la correttezza della sentenza impugnata, per effettiva differenza fra la sentenza del 2021 e quella oggi appellata, atteso che i terreni che concorrevano a formare l'imposta del 2014 erano molti di più, rispetto a quelli del 2018, essendo stati considerati edificabili anche alcuni terreni poi retrocessi ad agricoli nel 2016, con deliberazione 8/2016;
4) la temerarietà del comportamento processuale dell'appellante da sanzionare con un risarcimento e la condanna alle spese di lite..
Con successiva memoria, l'appellante respingeva tutte le eccezioni di controparte esposte nelle controdeduzioni ed insisteva per l'accoglimento dell'appello e la condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali per ambedue i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da considerare ammissibile e, pertanto, va respinta l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata sostenendo che l'appello fosse stato presentato oltre il termine breve previsto dalla legge di 60 giorni, decorrenti da una presunta notifica effettuata lo stesso 12.08.2024 al Comune di Lanciano, oppure dall'invio successivo della sentenza effettuata sempre al Comune di Lanciano dalla contribuente in data 15.10.2024 alle ore 16,05, mail riscontrata dal Comune di Lanciano il giorno successivo, 13.10.2024 alle ore 8,28 con attestazione di avvenuta registrazione al numero 61038 di protocollo.
La legittimazione passiva relativamente al presente giudizio di appello, oltre che per il giudizio di primo grado, spetta esclusivamente alla società I.C.A. - Imposte LI FF - S.p.A. e non all'ente comunale, che, per quanto sia l'unico titolare del potere impositivo in materia di Imposta Municipale Unica e, quindi, sia il soggetto passivo sostanziale del rapporto tributario, in caso di delega dell'attività di accertamento e riscossione IMU al concessionario, si spoglia della legittimazione passiva in giudizio.
Pertanto, nel nostro caso, in virtù del contratto di servizio, che delega sia l'accertamento dell'imposta, che la sua riscossione, la legittimazione processuale, cioè la capacità di stare in giudizio come convenuto/ resistente in caso di ricorso del contribuente e di appellante o appellato in secondo grado, spetta alla società concessionaria per gli atti che sono stati direttamente emessi dalla stessa nell'esercizio delle funzioni delegate.
E da ciò, inevitabilmente, consegue, che la sentenza impugnata, al fine di fare decorrere il termine breve di
60 giorni per proporre appello andava notificata non all'ente impositore (Comune di Lanciano), ma al concessionario dell'accertamento e della riscossione, società I.C.A. - Imposte LI FF - S.p.A..
Quanto alla reclamata acquiescenza, si osserva che l'avvenuto pagamento e l'accettazione del pagamento da parte della società, non preclude, alla parte soccombente nel giudizio di primo grado, di proporre appello per far valere le ragioni non riconosciute dal giudice di prime cure.
Anche il presunto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, non può valere quale comportamento concludente in termini di acquiescenza alla decisione di primo grado, in quanto l'autotutela
(disciplinata dall'art.
2-quater del D.P.R. 322/1998, come modificato e integrato nel tempo) è un potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di ritirare, annullare o revocare i propri atti, anche se definitivi, per ragioni di legittimità o di merito (ad esempio, a seguito del riconoscimento di un errore). È un'azione unilaterale dell'ente impositore.
L'acquiescenza (prevista, ad esempio, dall'art. 33 del D.Lgs. 546/1992, in materia di processo tributario), invece, è l'accettazione, espressa o per fatti concludenti, da parte del contribuente (o dell'amministrazione), di una decisione giurisdizionale, rinunciando al diritto di impugnarla (ad esempio, non presentando appello entro i termini previsti).
Ne consegue che l'annullamento in autotutela è un atto dell'amministrazione stessa che riconosce l'invalidità del proprio avviso originario, non un atto che implica l'accettazione della sentenza del giudice di primo grado e l'amministrazione, annullando l'atto, esercita un proprio potere di riesame che è distinto e non incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio (o con le implicazioni della sentenza di primo grado, che potrebbe essere a suo favore o contro). Non si configura quindi acquiescenza alla sentenza, ma piuttosto un'azione che incide direttamente sull'oggetto del contenzioso. Nel merito, questo Collegio ritiene infondato l'appello atteso che nessun errore nello stabilire che la somma da pagare fosse di 669 euro, corrispondente all'importo che la sentenza del 2021, relativa all'IMU 2014, aveva disposto che fosse saldato dalla contribuente in aggiunta alla somma già versata pari ad euro 364,04.
Invero, nel 2014, i terreni imponibili erano in numero maggiore rispetto a quelli del 2018, considerato che, all'epoca erano considerati edificabili anche alcuni terreni poi retrocessi ad agricoli nel 2016, con deliberazione 8/2016 e che nella massa delle unità immobiliari da sottoporre a tassazione ve ne erano alcuni poi, successivamente e prima del 2018, venduti. Detti terreni vengono individuati nei mappali 142, 289,
291, 292, 293, 414, 447, 89, il cui valore, da scomputare dall'imponibile indicato complessivamente nella sentenza emessa dalla CGT di Chieti, n. 103/202, è coerente con quello ritenuto congruo nella sentenza impugnata pari ad € 669,22. Nella tabella del ricorso per IMU 2018, è facilmente verificabile che il valore dei terreni con cui si arriva a 669,13 euro totali è ottenuto con valori identici a quelli accettati nel ricorso imu
2014.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno patito dalla contribuente per la lite temeraria condotta dall'appellante, questo Collegio, ritiene non ricorrere le condizioni previste dall'art. 96 c.p.c., non essendosi realizzati i presupposti previsti dalla norma quale la totale soccombenza della parte, per rigetto della prima eccezione sull'inammissibilità dell'appello per tardività, l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave dell'appellante (consapevole infondatezza della pretesa o mancanza di normale diligenza), e la prova del danno, da cui far conseguire il risarcimento.
L'appello, pertanto, va respinto e le spese vanno compensate, anche in ragione del non accoglimento delle eccezioni preliminari relative alla presunta inammissibilità dell'appello, all'acquiescenza dell'ente a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e l'avvenuto pagamento dell'imposta, con conseguente affidamento della contribuente.
P.Q.M.
respinge l'appello e compensa le spese processuali.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 282/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte LI FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 376 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 282/2025 la società I.C.A. - Imposte LI FF - S.p.A., rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore, Rag. Difensore_1, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) per conto del Comune di Lanciano, impugnava la sentenza n. 293/2024 del 14.03.2024, depositata il 12.08.2024, con la quale la Corte di Giustizia di Primo Grado di Chieti accoglieva parzialmente, compensando le spese processuali, il ricorso, avverso l'avviso d'accertamento esecutivo e l'atto di irrogazione sanzioni amministrative tributarie n. 376 del 18/7/2023, di complessivi euro 1.275,00
(imposta 938,85, sanzioni 281,66, interessi 46,23, spese di notifica 7,83).
In primo grado la Signora Resistente_1 invocava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omesso adeguamento alle statuizioni contenute in una precedente sentenza emessa dalla CGT di Chieti,
n. 103/2021, ai fini IMU anno 2014, il riconoscimento del diritto di compensazione per crediti di diversa natura esistenti con il Comune, il riconoscimento di una riduzione per il valore non significativo degli immobili presupposti alla tassazione e per le condizioni economiche personali.
Sulla costituzione dell'odierna appellante, la quale sosteneva la legittimità dell'avviso di accertamento, il giudice di prime cure emetteva la sentenza oggi impugnata, della quale la società I.C.A. S.p.A. chiedeva la riforma per erronea valutazione in merito ai valori contenuti nell'accertamento, corrispondenti a quelli stabiliti con la sentenza n. 103/2021.
I Giudici di prime cure, avevano ritenuto che “l'imposta – come determinata dall'Ufficio – deve essere ridotta, per ciascun singolo terreno (foglio 59, particelle 559 e 560; foglio 65, particelle 212, 217, 218, 219, 220, 225
e 227), nella misura indicata dal ricorrente e quindi, complessivamente, da € 938,85 ad € 669,13, con conseguente rideterminazione proporzionale delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati”.
Tali determinazioni non sarebbero condivisibili per evidente errore materiale, perché le motivazioni della sentenza sono chiaramente rivolte al riconoscimento del valore IMU stabilito già per l'anno 2014, che, secondo l'appellante, non è di euro 669,13, ma di € 895,51, valore che sarebbe stato definitivamente stabilito per l'anno 2014 dalla sentenza n. 103/2021, mai depositata nella versione integrale, con la conseguenza che il giudizio oggi appellato è stato fondato esclusivamente sulle affermazioni contenute nel ricorso della contribuente.
Si costituiva la Signora Resistente_1, senza avvalersi dell'assistenza del difensore, chiedendo dichiararsi:
1) l'inammissibilità dell'appello per tardività essendo decorso il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 12.08.2024, al Comune di Lanciano, titolare del potere impositivo relativamente all'IMU; l'appellata evidenzia, inoltre, che in data 18/10/2024, ben 133 giorni prima della notifica dell'appello avvenuta il 28.02.2025, l'appellante inviava con posta elettronica certificata, una rettifica dell'accertamento, citando espressamente la sentenza 293/2014 cui riteneva di adeguarsi e ciò ben oltre
60 giorni prima di questo appello.
2) l'acquiescenza dell'ente a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e l'avvenuto pagamento dell'imposta, con conseguente affidamento della contribuente, poiché la società aveva accettato in via definitiva non solo per l'anno 2018, oggetto di causa, ma anche per quello successivo, la somma stabilita dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con sentenza;
3) la correttezza della sentenza impugnata, per effettiva differenza fra la sentenza del 2021 e quella oggi appellata, atteso che i terreni che concorrevano a formare l'imposta del 2014 erano molti di più, rispetto a quelli del 2018, essendo stati considerati edificabili anche alcuni terreni poi retrocessi ad agricoli nel 2016, con deliberazione 8/2016;
4) la temerarietà del comportamento processuale dell'appellante da sanzionare con un risarcimento e la condanna alle spese di lite..
Con successiva memoria, l'appellante respingeva tutte le eccezioni di controparte esposte nelle controdeduzioni ed insisteva per l'accoglimento dell'appello e la condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali per ambedue i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da considerare ammissibile e, pertanto, va respinta l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata sostenendo che l'appello fosse stato presentato oltre il termine breve previsto dalla legge di 60 giorni, decorrenti da una presunta notifica effettuata lo stesso 12.08.2024 al Comune di Lanciano, oppure dall'invio successivo della sentenza effettuata sempre al Comune di Lanciano dalla contribuente in data 15.10.2024 alle ore 16,05, mail riscontrata dal Comune di Lanciano il giorno successivo, 13.10.2024 alle ore 8,28 con attestazione di avvenuta registrazione al numero 61038 di protocollo.
La legittimazione passiva relativamente al presente giudizio di appello, oltre che per il giudizio di primo grado, spetta esclusivamente alla società I.C.A. - Imposte LI FF - S.p.A. e non all'ente comunale, che, per quanto sia l'unico titolare del potere impositivo in materia di Imposta Municipale Unica e, quindi, sia il soggetto passivo sostanziale del rapporto tributario, in caso di delega dell'attività di accertamento e riscossione IMU al concessionario, si spoglia della legittimazione passiva in giudizio.
Pertanto, nel nostro caso, in virtù del contratto di servizio, che delega sia l'accertamento dell'imposta, che la sua riscossione, la legittimazione processuale, cioè la capacità di stare in giudizio come convenuto/ resistente in caso di ricorso del contribuente e di appellante o appellato in secondo grado, spetta alla società concessionaria per gli atti che sono stati direttamente emessi dalla stessa nell'esercizio delle funzioni delegate.
E da ciò, inevitabilmente, consegue, che la sentenza impugnata, al fine di fare decorrere il termine breve di
60 giorni per proporre appello andava notificata non all'ente impositore (Comune di Lanciano), ma al concessionario dell'accertamento e della riscossione, società I.C.A. - Imposte LI FF - S.p.A..
Quanto alla reclamata acquiescenza, si osserva che l'avvenuto pagamento e l'accettazione del pagamento da parte della società, non preclude, alla parte soccombente nel giudizio di primo grado, di proporre appello per far valere le ragioni non riconosciute dal giudice di prime cure.
Anche il presunto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, non può valere quale comportamento concludente in termini di acquiescenza alla decisione di primo grado, in quanto l'autotutela
(disciplinata dall'art.
2-quater del D.P.R. 322/1998, come modificato e integrato nel tempo) è un potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di ritirare, annullare o revocare i propri atti, anche se definitivi, per ragioni di legittimità o di merito (ad esempio, a seguito del riconoscimento di un errore). È un'azione unilaterale dell'ente impositore.
L'acquiescenza (prevista, ad esempio, dall'art. 33 del D.Lgs. 546/1992, in materia di processo tributario), invece, è l'accettazione, espressa o per fatti concludenti, da parte del contribuente (o dell'amministrazione), di una decisione giurisdizionale, rinunciando al diritto di impugnarla (ad esempio, non presentando appello entro i termini previsti).
Ne consegue che l'annullamento in autotutela è un atto dell'amministrazione stessa che riconosce l'invalidità del proprio avviso originario, non un atto che implica l'accettazione della sentenza del giudice di primo grado e l'amministrazione, annullando l'atto, esercita un proprio potere di riesame che è distinto e non incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio (o con le implicazioni della sentenza di primo grado, che potrebbe essere a suo favore o contro). Non si configura quindi acquiescenza alla sentenza, ma piuttosto un'azione che incide direttamente sull'oggetto del contenzioso. Nel merito, questo Collegio ritiene infondato l'appello atteso che nessun errore nello stabilire che la somma da pagare fosse di 669 euro, corrispondente all'importo che la sentenza del 2021, relativa all'IMU 2014, aveva disposto che fosse saldato dalla contribuente in aggiunta alla somma già versata pari ad euro 364,04.
Invero, nel 2014, i terreni imponibili erano in numero maggiore rispetto a quelli del 2018, considerato che, all'epoca erano considerati edificabili anche alcuni terreni poi retrocessi ad agricoli nel 2016, con deliberazione 8/2016 e che nella massa delle unità immobiliari da sottoporre a tassazione ve ne erano alcuni poi, successivamente e prima del 2018, venduti. Detti terreni vengono individuati nei mappali 142, 289,
291, 292, 293, 414, 447, 89, il cui valore, da scomputare dall'imponibile indicato complessivamente nella sentenza emessa dalla CGT di Chieti, n. 103/202, è coerente con quello ritenuto congruo nella sentenza impugnata pari ad € 669,22. Nella tabella del ricorso per IMU 2018, è facilmente verificabile che il valore dei terreni con cui si arriva a 669,13 euro totali è ottenuto con valori identici a quelli accettati nel ricorso imu
2014.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno patito dalla contribuente per la lite temeraria condotta dall'appellante, questo Collegio, ritiene non ricorrere le condizioni previste dall'art. 96 c.p.c., non essendosi realizzati i presupposti previsti dalla norma quale la totale soccombenza della parte, per rigetto della prima eccezione sull'inammissibilità dell'appello per tardività, l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave dell'appellante (consapevole infondatezza della pretesa o mancanza di normale diligenza), e la prova del danno, da cui far conseguire il risarcimento.
L'appello, pertanto, va respinto e le spese vanno compensate, anche in ragione del non accoglimento delle eccezioni preliminari relative alla presunta inammissibilità dell'appello, all'acquiescenza dell'ente a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e l'avvenuto pagamento dell'imposta, con conseguente affidamento della contribuente.
P.Q.M.
respinge l'appello e compensa le spese processuali.