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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio
Composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 447 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Salerno, Via Parte_1 C.F._1
Posidonia n. 135, presso lo studio dell'Avv. Michele G. Penna, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Salerno, Via Posidonia n. 135, presso lo studio dell'Avv. Michele G. Penna, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate;
per il Pubblico Ministero: come da comunicazione del 15 settembre 2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11/8/2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in data 28/11/2014 in Laatzen (Germania), trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Agropoli (SA) - registro Atti di matrimonio anno 2014 - atto n. 23 - parte
2^, Serie c, assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia. Rappresentavano che dalla loro unione era nato ad [...] il [...] BU RD, con certificata disabilità, in quanto affetto da sindrome di down.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dalla trascrizione dell'accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita avvenuta in data 19/11/2020 presso il Comune di Agropoli (SA) al Nr. 65 P. 2 s: C Anno 2020, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 11/8/2025.
L'art. 6 del D.L. n. 132/2014 ai fini della presentazione della domanda di divorzio richiama anche agli accordi di separazione raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, prevedendo che "per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti e lo stato di separazione protrattosi da lungo tempo hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e sui provvedimenti relativi al figlio minore , nato a [...] - Germania Persona_1
2 il 03/12/2014, affetto da sindrome di Down, e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nell'accordo di negoziazione assistita trascritto presso il comune di Agropoli in data 19/11/2025, richiamate nel ricorso congiunto depositato l'11/8/2025, così come di seguito integralmente riportate: “1. I coniugi vivranno separatamente;
2. La sig.ra risiederà preso l'attuale Parte_1 casa coniugale in Agropoli alla via Angrisani n. 3, nel mentre il sig. stabilità altrove la propria Controparte_2 residenza;
3. Il figlio minorenne, come in narrativa identificato, risiederà presso la madre, sig.ra Persona_1 [...]
in Agropoli (SA) alla Via Angrisani n. 3; con la sottoscrizione del presente atto la signora Parte_1 Parte_1 provvederà a spostare la propria residenza dal civico n. 4 al civico n. 3 ove realmente risiede ed a volturare l'utenza di energia elettrica;
4. È riconosciuta facoltà al padre, sig. , di avere con se il minore nei fine settimana (sabato Controparte_1
e domenica) alternati con la madre, sig.ra , nella fascia orario ricompresa tra le ore 13.30 (ovvero dopo il Parte_1 padre del minore) e le ore 20.00 (ovvero prima della cena del minore), nonché nei giorni infrasettimanali di Martedì e
Giovedì sempre nella medesima fascia orario prevista per il fine settimana spettante al padre, nel mentre il minore resterà con la madre, sig.ra , in tutti gli altri giorni ed orari;
5. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il Parte_1 sig. terrà con sé il minore la vigilia ed il giorno di Natale sempre nella fascia oraria ricompresa tra Controparte_1 le ore 13.30 (ovvero dopo il pranzo del minore) e le ore 20.00 (ovvero prima della cena del minore);
6. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua nella fascia oraria ricompresa tra le ore 13.30
(ovvero dopo il pranzo del minore) e le ore 20.00 (ovvero prima della cena del minore) e con la madre il giorno del Lunedì dell'Angelo e viceversa rispettando gli orari sopra richiamati;
6. Nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre, sig. due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con Controparte_1 la madre rispettando le fasce orarie di cui sopra ovvero prenderà il minore la mattina dopo colazione, lo riaccompagnerà prima di pranzo e lo prenderà subito dopo e fino alle 20:00 prima di cena;
7. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore i genitori terranno il piccolo uno a pranzo ed uno a cena ovvero potranno liberamente concordare il criterio dell'alternanza annuale;
8. Il minore resterà con la mamma quando ricorre il suo compleanno e la Festa della
Mamma ovvero col papà nel giorno del suo compleanno e della Festa del Papà;
9. Il sig. si impegna Controparte_1
e, quindi, riconosce fin da subito, l'onere di corrispondere alla sig.ra , un contributo mensile di euro 300,00 Parte_1
a titolo di mantenimento per il figlio minore, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, termine perentorio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
10. Il sig. Controparte_1 riconosce e si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra , un contributo mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1 contributo al pagamento di parte del pigione connesso all'abitazione coniugale risultante in locazione a nome della sig.ra
[...]
; 11. È altresì posto a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 Controparte_1
(mediche non supportate dal SSN e scolastiche), nonché il 50% delle spese straordinarie afferenti attività ludico-sportivw o altro, purché previamente concordate per iscritto e debitamente documentate;
12. I sigg.ri e Parte_1 CP_1
3 manifestano reciproca volontà di non volere percepire alcuna somma a titolo di mantenimento;
13. Non CP_1 sussistono altre questioni di natura patrimoniale pendenti tra le parti;
in tal senso si rappresenta che l'abitazione sita in
Agropoli alla via Angrisani n. 4 – NFC del comune di Agropoli, fg. 19, part. 618, sub 10, cat. A/3 – sebbene acquistata in regime di comunione legale per una quota pari al 50%, risulta nella piena titolarità del signor Controparte_1 per averla acquistata insieme alla sorella con le somme ottenute a titolo di risarcimento danni (escluse Controparte_3 dalla comunione legale) per la morte della loro madre . Persona_2
La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 28/11/2014 in Laatzen -
Germania fra e , alle condizioni di cui in parte Parte_1 Controparte_1 motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio
Composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 447 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Salerno, Via Parte_1 C.F._1
Posidonia n. 135, presso lo studio dell'Avv. Michele G. Penna, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Salerno, Via Posidonia n. 135, presso lo studio dell'Avv. Michele G. Penna, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate;
per il Pubblico Ministero: come da comunicazione del 15 settembre 2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11/8/2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in data 28/11/2014 in Laatzen (Germania), trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Agropoli (SA) - registro Atti di matrimonio anno 2014 - atto n. 23 - parte
2^, Serie c, assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia. Rappresentavano che dalla loro unione era nato ad [...] il [...] BU RD, con certificata disabilità, in quanto affetto da sindrome di down.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dalla trascrizione dell'accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita avvenuta in data 19/11/2020 presso il Comune di Agropoli (SA) al Nr. 65 P. 2 s: C Anno 2020, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 11/8/2025.
L'art. 6 del D.L. n. 132/2014 ai fini della presentazione della domanda di divorzio richiama anche agli accordi di separazione raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, prevedendo che "per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti e lo stato di separazione protrattosi da lungo tempo hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e sui provvedimenti relativi al figlio minore , nato a [...] - Germania Persona_1
2 il 03/12/2014, affetto da sindrome di Down, e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nell'accordo di negoziazione assistita trascritto presso il comune di Agropoli in data 19/11/2025, richiamate nel ricorso congiunto depositato l'11/8/2025, così come di seguito integralmente riportate: “1. I coniugi vivranno separatamente;
2. La sig.ra risiederà preso l'attuale Parte_1 casa coniugale in Agropoli alla via Angrisani n. 3, nel mentre il sig. stabilità altrove la propria Controparte_2 residenza;
3. Il figlio minorenne, come in narrativa identificato, risiederà presso la madre, sig.ra Persona_1 [...]
in Agropoli (SA) alla Via Angrisani n. 3; con la sottoscrizione del presente atto la signora Parte_1 Parte_1 provvederà a spostare la propria residenza dal civico n. 4 al civico n. 3 ove realmente risiede ed a volturare l'utenza di energia elettrica;
4. È riconosciuta facoltà al padre, sig. , di avere con se il minore nei fine settimana (sabato Controparte_1
e domenica) alternati con la madre, sig.ra , nella fascia orario ricompresa tra le ore 13.30 (ovvero dopo il Parte_1 padre del minore) e le ore 20.00 (ovvero prima della cena del minore), nonché nei giorni infrasettimanali di Martedì e
Giovedì sempre nella medesima fascia orario prevista per il fine settimana spettante al padre, nel mentre il minore resterà con la madre, sig.ra , in tutti gli altri giorni ed orari;
5. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il Parte_1 sig. terrà con sé il minore la vigilia ed il giorno di Natale sempre nella fascia oraria ricompresa tra Controparte_1 le ore 13.30 (ovvero dopo il pranzo del minore) e le ore 20.00 (ovvero prima della cena del minore);
6. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua nella fascia oraria ricompresa tra le ore 13.30
(ovvero dopo il pranzo del minore) e le ore 20.00 (ovvero prima della cena del minore) e con la madre il giorno del Lunedì dell'Angelo e viceversa rispettando gli orari sopra richiamati;
6. Nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre, sig. due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con Controparte_1 la madre rispettando le fasce orarie di cui sopra ovvero prenderà il minore la mattina dopo colazione, lo riaccompagnerà prima di pranzo e lo prenderà subito dopo e fino alle 20:00 prima di cena;
7. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore i genitori terranno il piccolo uno a pranzo ed uno a cena ovvero potranno liberamente concordare il criterio dell'alternanza annuale;
8. Il minore resterà con la mamma quando ricorre il suo compleanno e la Festa della
Mamma ovvero col papà nel giorno del suo compleanno e della Festa del Papà;
9. Il sig. si impegna Controparte_1
e, quindi, riconosce fin da subito, l'onere di corrispondere alla sig.ra , un contributo mensile di euro 300,00 Parte_1
a titolo di mantenimento per il figlio minore, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, termine perentorio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
10. Il sig. Controparte_1 riconosce e si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra , un contributo mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1 contributo al pagamento di parte del pigione connesso all'abitazione coniugale risultante in locazione a nome della sig.ra
[...]
; 11. È altresì posto a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 Controparte_1
(mediche non supportate dal SSN e scolastiche), nonché il 50% delle spese straordinarie afferenti attività ludico-sportivw o altro, purché previamente concordate per iscritto e debitamente documentate;
12. I sigg.ri e Parte_1 CP_1
3 manifestano reciproca volontà di non volere percepire alcuna somma a titolo di mantenimento;
13. Non CP_1 sussistono altre questioni di natura patrimoniale pendenti tra le parti;
in tal senso si rappresenta che l'abitazione sita in
Agropoli alla via Angrisani n. 4 – NFC del comune di Agropoli, fg. 19, part. 618, sub 10, cat. A/3 – sebbene acquistata in regime di comunione legale per una quota pari al 50%, risulta nella piena titolarità del signor Controparte_1 per averla acquistata insieme alla sorella con le somme ottenute a titolo di risarcimento danni (escluse Controparte_3 dalla comunione legale) per la morte della loro madre . Persona_2
La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 28/11/2014 in Laatzen -
Germania fra e , alle condizioni di cui in parte Parte_1 Controparte_1 motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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