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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 996/2021, avverso la sentenza n. 37/2021, pronunziata dal Tribunale di Nola, pubblicata l'08/01/2021, notificata in data 10/02/2021, pendente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
US ES (NA) il 15/11/1961 e residente in [...], (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Morisco
(C.F.: ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio, in Ottaviano (NA) alla Via Pappalardo n. 27, giusta procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del 5.1.2024;
APPELLANTI
E società a responsabilità limitata con Controparte_2
socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Viale Brenta n. 18/B, 20139 Milano, Capitale Sociale €
10.000,00 interamente versato - iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, e Codice Fiscale , iscritta al numero 35363.1 P.IVA_1
nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la BA d'LI ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della BA d'LI del 07/06/2017, e per essa (nuova denominazione sociale assunta da CP_3
in virtù del verbale di assemblea straordinaria per Notar CP_4
di Roma, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Verona in Persona_1
data 25.06.2019), con sede in Verona Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona n. , partita IVA n. P.IVA_2
, giusta procura per Notaio di Milano P.IVA_3 Persona_2
del 20/07/2017 rep. 60850 racc. 11358, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Lagani (C.F.: ), in virtù di CodiceFiscale_4
procura generale alle liti per Notar del Persona_3
28.11.2017 rep. 70988 Racc. 24429, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto professionista sito in Napoli alla Via Riviera di
Chiaia n. 207;
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
29.1.2025, gli appellanti si riportavano alle conclusioni rese nell'atto d'appello, scritto con il quale avevano chiesto: “A. NEL MERITO -
pag. 2/28 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della Sentenza
n.37/2021 emessa il 07/01/2021 e pubblicata l'08/01/2021 dal
Tribunale di Nola (NA) – G.M. dott.ssa Dora Tagliafierro e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di revocazione proposta dalla con ogni provvedimento Controparte_2
consequenziale; - accertare e dichiarare l'assoluta efficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale per notar del Persona_4
23/11/2013, Rep. 72656 - Racc. 30925 nei confronti della
[...]
Controparte_2
DELLE SPESE - condannare l'appellata CP_5 [...]
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore degli appellanti e , con Parte_1 CP_1
attribuzione in favore del sottoscritto difensore distrattario.”.
nelle note depositate in data 23.01.2025 Controparte_2
ex art. 127 ter c.p.c., così concludeva: “1) In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n.
134, considerato che l'appello spiegato da controparte non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
2) Nel merito rigettare
l'appello spiegato da controparte, in quanto completamente infondato sia in fatto che in diritto, oltre che non provato, per tutti i motivi esposti
e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
37/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data 08.01.2021; 3) In ogni
pag. 3/28 caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 26.06.2018, la Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, e
[...] Parte_1 [...]
, deducendo che: - i coniugi convenuti, in data 23.9.2008, CP_1
avevano sottoscritto fideiussione omnibus a garanzia dei crediti vantati dalla nei confronti della società CP_6 Parte_2
la predetta banca vantava un credito di complessivi euro 290.444,15, nei confronti della debitrice principale e dei garanti, in forza della concessione di due mutui di cui uno ipotecario e ed uno chirografario, stipulati nel 2008; in virtù delle suindicate ragioni di credito, la banca aveva chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Nola, del decreto ingiuntivo n. 1604/2018, con cui era stato ingiunto a
, nonché a Parte_3 Parte_4
e Controparte_7 CP_1 Parte_1 CP_8
in qualità di fideiussori, di pagare in solido la somma di euro
[...]
290.444,15 e per la nei limiti di euro 40.775,25 Parte_2
oltre gli interessi come da domanda e spese della procedura;
[...]
in data 14.7.2017, nell'ambito di un'operazione di Controparte_9
cartolarizzazione, aveva conferito alla un Controparte_2
portafoglio di crediti, tra i quali quello di cui al giudizio in corso;
-
e giusta atto per Notar Parte_1 CP_1 Per_4
del 23.11.2013 num. Rep. 72656/30925 e trascritto il
[...]
pag. 4/28 02.12.2013 reg. gen. 51545 – reg. part. n. 35378, avevano costituito in fondo patrimoniale diversi beni immobili, compromettendo la garanzia patrimoniale generica.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice, così Controparte_2
concludeva: “- nel merito, accertare e dichiarare che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da unitamente Parte_1
al coniuge per Notar del 23.11.2013 CP_1 Persona_4
num. Rep. 72656/30925 e trascritto il 02.12.2013 reg. gen. 51545-reg. part. n. 35378 è revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in palese pregiudizio delle ragioni di credito dell'attrice creditrice e, per
l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti della esponente BA;
-per
l'effetto, ordinare al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio
RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità; -condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa e delle spese processuali comprese le spese generali”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Parte_1
, i quali, nel sollecitare il rigetto della domanda, invocavano CP_1
la carenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., deducendo: -
l'insussistenza del credito, avendo essi disconosciuto la conformità all'originale delle copie delle fideiussioni versate in atti, nonché
l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, come pure la nullità, nonché la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; -
l'insussistenza dell'eventus damni, per non avere gli attori dedotto e provato l'incapienza patrimoniale dei convenuti;
-l'insussistenza della pag. 5/28 scientia damni, avendo i coniugi agito all'unico scopo di destinare i beni inseriti nel fondo patrimoniale al soddisfacimento degli interessi della famiglia, non per sottrarre gli stessi alla garanzia patrimoniale.
I convenuti chiedevano, in ogni caso, che venisse disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al n. RG 5735/2018, pendente innanzi al Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'opposizione, da essi spiegata, avverso il decreto ingiuntivo n.
1604/2018, ottenuto nei loro confronti da CP_6
Il Tribunale di Nola, definendo il giudizio, pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “I. accoglie la domanda proposta ex art.2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficacie, nei confronti della società attrice , l'atto di Controparte_2
costituzione del fondo patrimoniale per notaio Persona_4
stipulato in data 23.11.2013, numero di repertorio 72656, numero di raccolta 30925, registrato a Pagani il 27.11.2013 al numero 8011 II. condanna i convenuti a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio, che liquida in €.1.214,00 per esborsi, €.7.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, nelle aliquote previste”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essi notificata in data
10.02.2021 ai fini della decorrenza del termine cd. breve ex art. 325
c.p.c., e interponeva appello, con atto Parte_1 CP_1
tempestivamente notificato in data 1.3.2021, con il quale, censurandola pag. 6/28 per le ragioni appresso specificamente esaminate, sollecitavano l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
La nel costituirsi in giudizio, resisteva Controparte_2
all'avverso gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito contestandone la fondatezza.
Con ordinanza del 2.7.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.1.2024, poi sostituita dal deposito di scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Nelle note depositate in data 9.1.2024, gli appellanti sollecitavano la
Corte a disporre un rinvio della causa in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente innanzi al
Tribunale di Nola, G.I. dott.ssa Valeria Ferraro, identificato dal R.G. n.
5735/2018, nel quale si controverteva della sussistenza della ragione di credito a tutela della quale era stata proposta l'azione revocatoria.
La Corte, preso atto dell'istanza ed anche per esigenze di ruolo, rinviava la causa in prosieguo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.1.2025, di cui successivamente veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, prodotte dalle parti le rispettive note, la causa, con ordinanza del 20.2.2025, veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Depositati dalle parti gli scritti finali, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
pag. 7/28 § 3.
Il Tribunale di Nola riteneva sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, consistenti: 1) nell'esistenza di un credito, ancorché litigioso, 2) nell'eventus damni (e, cioè, il danno derivante dal compimento dell'atto dispositivo) nonché, 3) per gli atti a titolo gratuito (come nel caso di specie), nella scientia fraudis.
Il primo Giudice riteneva, infatti, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, che possano essere oggetto di revocatoria ordinaria anche gli atti compiuti per pregiudicare il soddisfacimento di crediti litigiosi, vale a dire contestati in separato giudizio, rilevando che, proprio in ragione di ciò, non occorreva sospendere il giudizio in attesa che venisse definito quello nel quale si controverteva del credito sotteso alla domanda.
A riprova della sussistenza della ragione di credito che l'attrice aveva inteso tutelare, il Giudice rilevava come i convenuti “ e Pt_1 CP_1
ebbero a sottoscrivere fideiussione a garanzia dei mutui contratti dalla società . Parte_2
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui riteneva sussistente nei loro confronti una ragione di credito, ancorché litigiosa, per avere essi sottoscritto una fideiussione a garanzia dei debiti contratti dalla società . Parte_2
Sul punto, rimarcavano che il Giudice non aveva valorizzato la circostanza per cui, nel giudizio di primo grado, avevano disconosciuto pag. 8/28 le sottoscrizioni, ad essi apparentemente riferibili, apposte sulla scrittura fideiussoria datata 23/09/2008 prodotta in atti dalla parte attrice. Di conseguenza, in mancanza della verificazione giudiziale delle sottoscrizioni disconosciute, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere infondata l'azione revocatoria esperita dalla parte attrice per l'insussistenza del primo e fondamentale requisito della stessa.
Gli istanti deducevano che, nel caso di specie, il credito era inesistente, non già “eventuale” o “litigioso”, in quanto “l'unico documento dal quale originerebbe il presunto credito è rappresentato dalla scrittura fideiussoria che è stata disconosciuta dai presunti debitori”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova rilevare come gli appellanti non abbiano efficacemente contrastato l'affermazione del primo Giudice a mente della quale, ai fini del positivo esperimento dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'attore deduca e provi di essere titolare di una ragione di credito ancorché non oggetto di accertamento giudiziale definitivo.
Del resto, costituisce orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, quello a mente del quale” L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si
pag. 9/28 tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016).
Ciò posto, si deve, poi, rimarcare che, nella comparsa conclusionale depositata in data 18.4.2025, gli appellanti giungevano finanche a revocare il disconoscimento da essi inizialmente invocato a fondamento della sollevata eccezione di inesistenza del credito.
Ed invero, al fine di potersi avvalere delle risultanze della CTU grafologica disposta nell'ambito del giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Nola, G.I. dott.ssa Valeria Ferraro, identificato dal R.G. n.
5735/2018, avente ad oggetto l'opposizione da essi proposta avverso il sopra indicato decreto ingiuntivo n. 1604/2018, - CTU che aveva accertato l'autenticità delle firme apposte in calce alle fideiussioni - gli istanti asserivano che l'esito di tale accertamento peritale era coerente con le loro difese. Sostenevano, infatti, di non avere mai specificamente contestato la riferibilità ad essi appellanti delle firme apposte sulla fideiussione, spiegandosi l'autenticità delle stesse in ragione dei pregressi rapporti bancari con l CP_6
Quanto precede induce a ritenere definitivamente rinunciata, da parte degli appellanti, l'eccezione, sottesa al primo motivo, di inesistenza del credito per essere in ipotesi false le firme sulla fideiussione.
Del resto, la pretestuosità di tale disconoscimento emerge, con tutta evidenza, dall'esito dell'accertamento peritale disposto nel suddetto pag. 10/28 giudizio di primo grado pendente dinanzi al Tribunale di Nola, del quale entrambe le parti hanno depositato agli atti una copia, da ritenersi utilizzabile siccome redatto in data 20.01.2022 e, quindi, in epoca successiva all'instaurazione del presente procedimento di impugnazione.
Ed invero, il CTU nominato in quel procedimento riconosceva l'autenticità delle firme in verifica, incluse quelle riferibili agli odierni appellanti, apposte in calce al negozio fideiussorio che l'odierna appellata aveva prodotto anche nel presente giudizio, a fondamento della domanda revocatoria, a dimostrazione della sua ragione di credito verso i convenuti.
Né, peraltro, giova agli appellanti valorizzare il passaggio della medesima CTU nella quale l'ausiliare, in risposta ad altro quesito ad esso posto, riferiva che la sola indicazione del luogo e della data di apposizione delle sottoscrizioni, riportate a penna a latere delle firme apposte a pag. 4 del contratto di fideiussione, e precisamente la locuzione “Ottaviano 23/09/08”, sarebbe stata vergata “in tempi molto più recenti rispetto al 2008, verosimilmente in un periodo che precede all'incirca di tre anni l'effettuazione delle analisi”.
Invero, da tale affermazione del CTU, che, sul punto, valorizzava gli esiti di un'indagine affidata ad un esperto del quale era stato autorizzato ad avvalersi, non può certo trarsi la conclusione, auspicata dagli appellanti, di una declaratoria della nullità del documento (i.e.: della fideiussione) in quanto oggetto di falsificazione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia ragione di credito vantata dall'attrice.
pag. 11/28 All'accoglimento di tale conclusione, infatti, osta, anzitutto, la palese contraddittorietà dei due assunti difensivi svolti dagli appellanti, dal momento che gli stessi, mentre attraverso il primo motivo di appello, avevano inteso sostenere la non autenticità delle firme apposte in calce alla fideiussione, con la deduzione di cui si tratta, fermo il riconoscimento della paternità delle firme, intendevano far valere la dedotta falsità materiale del documento (siccome non redatto, come risulterebbe dallo stesso, in data 23.09.2008, ma in epoca ampiamente successiva, vale a dire nel 2018, al fine di precostituire una prova da utilizzare per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, in danno, tra gli altri, degli odierni appellanti).
Quanto precede già di per sé mina in radice l'attendibilità intrinseca dell'assunto difensivo, avendo gli istanti inteso sostenere, ad un tempo, che il documento in esame rechi firme false ovvero costituisca l'abusivo utilizzo di uno scritto in parte autentico (quantomeno in relazione alla paternità delle sottoscrizioni).
Tra l'altro non risulta nemmeno sufficientemente chiaro, nella prospettazione degli appellanti, se il dedotto abusivo utilizzo sia avvenuto in violazione di un pregresso patto esistente tra le parti (del quale, invero, non si fa menzione) oppure sine pactis (come parrebbe doversi desumere dal complesso delle argomentazioni svolte). Tale distinzione non è priva di pregio, posto che, come noto, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ipotesi che pag. 12/28 ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione.
Quanto precede porta ad osservare che l'estensione dell'oggetto dell'indagine peritale, disposta dal G.I. titolare del fascicolo identificato dal R.G. n. 5735/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Nola, alla verifica della compatibilità tra l'eventuale apposizione in tempi diversi delle firme oggetto di verificazione rispetto a quella della locuzione
“Ottaviano 23/09/08”, esuli dal thema dedicendum. Infatti, deve rilevarsi, nemmeno con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1604/2018 emesso e pubblicato in data 15/06/2018 dal
Tribunale di Nola, da cui è scaturito appunto il giudizio identificato dal
R.G. n. 5735/2018, gli odierni appellanti avevano proposto querela di falso avverso il documento consacrante il negozio fideiussorio, avendo, con il predetto scritto difensivo, svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle proposte nel resistere all'azione revocatoria e trasfuse nell'atto di appello in esame (cfr. copia dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, allegata alla produzione telematica di parte di primo grado degli odierni appellanti).
Pertanto, non avendo gli opponenti, nel menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto, avverso la fideiussione de qua, una querela di falso in via incidentale, ogni indagine peritale sull'ipotizzata falsità materiale della scrittura risulta ultronea.
In aggiunta, occorre, poi, rimarcare che, anche nel merito, tale deduzione risulti, prima facie, non meritevole di considerazione, ove si pag. 13/28 ponga mente al dato per cui la data, oggetto dell'accertamento compiuto in sede peritale, non è l'unica che figura sul documento.
Quindi, anche ad ammettere che effettivamente la locuzione “Ottaviano
23/09/08” non veniva apposta in tale epoca ma successivamente, la datazione della fideiussione emerge con certezza da una serie di ulteriori elementi, quali: il timbro postale apposto sulla prima pagina della fideiussione recante la data del 23.09.2008, il timbro apposto dalla recante la data del 23.09.2008, Controparte_10
l'atto di fusione per incorporazione del 19.10.2010 per Notar Per_5
di Torino e le lettere di costituzione in mora dei fideiussori del
[...]
9.12.2011.
In particolare, il timbro postale, apposto sulla prima pagina della fideiussione, risulta chiaramente leggibile e riporta la data del
23.9.2008, che coincide con la data apposta dalla BA e con la data indicata nelle altre pagine della fideiussione.
Il documento impiegato per la stipulazione del negozio di fideiussione, inoltre, reca in basso, su ciascuno dei fogli da cui è composto, la seguente dicitura: ” fideiussione omnibus limitata – Ed. 07/2008 ..”.
Ancora, la fideiussione risulta essere stata rilasciata in favore della società che, come pure documentato in Controparte_10
atti, è stata fusa per incorporazione in con atto del Controparte_9
19.10.2010 per Notar di Torino. Persona_5
Ne segue che mai la fideiussione potrebbe essere stata rilasciata in epoca successiva al 19.10.2010, a partire dalla quale Controparte_10
a cessato giuridicamente di esistere.
[...]
pag. 14/28 Infine, l'attrice ha prodotto in primo grado le lettere di costituzione in mora, datate 9.12.2011, con le quali intimava, tra gli altri, agli odierni appellanti, nella loro qualità di fideiussori in forza di atto di fideiussione rilasciato in data 23.9.2008 in favore di Controparte_10
il pagamento del saldo debitore esistente in capo alla
[...]
società . Parte_2
Le esaminate risultanze, unitariamente valorizzate, provano chiaramente l'anteriorità del negozio fideiussorio rispetto alle suddette date del 19.10.2010 e del 9.12.2011 e la collocazione temporale dello stesso al 23.9.2008, come inequivocamente attestato dai menzionati timbri.
§ 6.
Il Giudice di primo grado, esaminando, poi, il requisito dell'eventus damni, premetteva che, a tal fine, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza, non fosse richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Osservava, altresì, che spettava al convenuto in revocatoria dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Poste tali premesse, rilevava che, a conforto della sussistenza del suddetto requisito, deponeva la circostanza per cui, mediante l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, i convenuti avevano conferito beni pag. 15/28 personali realizzando un patrimonio di destinazione idoneo a modificare in maniera significativa la garanzia patrimoniale generica diretta al soddisfacimento delle ragioni dei creditori personali di ciascuno. Soggiungeva che, nel caso di specie, i convenuti non avevano dedotto e provato la presenza nel proprio patrimonio di beni sufficienti ad onorare il credito anche a seguito della costituzione del fondo.
Inoltre, sebbene uno dei due rapporti, e precisamente il mutuo ipotecario, fosse garantito da ipoteca – circostanza che, in linea di principio, avrebbe dovuto indurre a ritenere superfluo l'esercizio dell'azione revocatoria, disponendo il creditore di un diritto, la garanzia ipotecaria, capace di impedire quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'eventus damni -, il Giudice osservava, tuttavia, che una consistente parte del credito (quella afferente la garanzia prestata per il soddisfacimento del mutuo chirografario) risultava del tutto sprovvista di tale garanzia ipotecaria.
Di conseguenza asseriva che, almeno in ordine a tale rapporto, permaneva in capo al creditore, il rischio di una maggiore difficoltà di realizzazione conseguente alla modifica della consistenza patrimoniale derivante dalla costituzione del fondo da parte dei debitori.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, e Parte_1 CP_1
censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente il cd. eventus damni, nonostante la banca, originariamente titolare del credito ceduto, fosse garantita da ipoteca pag. 16/28 sull'immobile sito in Terzigno al Corso A. Volta n. 177, di cui essi erano comproprietari.
Al riguardo, gli appellanti deducevano che il credito, a tutela del quale l'attrice aveva agito in giudizio, “originava dalla stipulazione, tra la
e l' di un contratto di mutuo ipotecario e Parte_2 CP_6
di un contratto di mutuo chirografario, dai quali sarebbero residuati rispettivamente importi dovuti alla banca pari ad Euro 249.668,90 ed
Euro 40.775,25”, sicché l'esercizio dell'azione revocatoria, tenuto conto dell'iscrizione di ipoteca anteriormente alla stipula dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, doveva ritenersi mezzo eccedente rispetto allo scopo non essendoci pericolo di infruttuosità dell'esecuzione.
§ 8.
Il motivo è inammissibile, in quanto, come appare evidente dalla sua formulazione, con esso non è stata interamente censurata la ratio decidendi sottesa al sopra riportato capo di sentenza.
Invero, come si è dinanzi evidenziato, il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'eventus damni, valorizzando il fatto che l'attrice era titolare anche di una ragione di credito che, traendo origine da un mutuo chirografario, non era assistita da garanzia ipotecaria.
Nell'impugnare la sentenza, invece, gli istanti si limitavano a ribadire che la carenza dell'eventus damni discendeva dall'essere il credito, sotteso alla revocatoria, garantito da ipoteca, senza curarsi di prendere specifica posizione in ordine al rilievo che il Giudice aveva dato alla pag. 17/28 questione dell'esistenza del credito, pure tutelato dalla domanda, nascente dal mutuo chirografario.
Quindi, essendo tale ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la motivazione della sentenza e non essendo la stessa stata in alcun modo attinta dal motivo di appello, la censura deve ritenersi inammissibile.
§ 9.
Il primo Giudice riteneva, infine, sussistente l'elemento psicologico, osservando che, nel caso di specie, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, quale doveva intendersi il negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, per la relativa declaratoria di inefficacia doveva ritenersi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni), ovvero la previsione di un mero danno potenziale.
Nel caso di specie, il Giudice rilevava che “i convenuti coniugi erano.. ben consci sia della propria posizione debitoria, sia di quella della la quale ultima era già in difficoltà economiche, tanto da Parte_2
essere posta in liquidazione nel 2013 (come da visura in atti) ed alla cui compagine sociale apparteneva il (poi nominatone Parte_1
liquidatore). L'elemento psicologico di cui all'azione pauliana, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, sussiste, nel caso sottoposto all'attenzione di questo giudicante, senza che possa invocarsi, da parte dei convenuti, la sussistenza di un interesse della famiglia alla costituzione del fondo di cui sopra, quale unica finalità della stipula, declinata dai convenuti al fine di elidere la rilevanza della predetta
pag. 18/28 consapevolezza”. Ed invero, soggiungeva il Giudice, “La finalità concreta perseguita dagli stipulanti ed il relativo atteggiamento psicologico, invero, emergono tanto più chiaramente ove si consideri il lunghissimo lasso temporale intercorso tra il matrimonio e la stipula dell'atto costitutivo del fondo, da un lato, e la vicinanza temporale tra la stipula di quest'ultimo e la successiva messa in liquidazione della debitrice principale in favore della quale veniva prestata la garanzia dagli odierni convenuti, dall'altro”.
§ 10.
Con il terzo motivo d'appello, gli istanti censuravano il capo di sentenza appena riportato, lamentando che dalla scansione temporale dei fatti emergeva che essi avevano agito senza alcuna intenzione di arrecare pregiudizio alla creditrice. Al riguardo, deducevano che, quando stipulavano l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in data
23.11.2013, erano consapevoli del fatto che la banca creditrice godeva della garanzia rappresentata dall'ipoteca concessale cinque anni prima, al momento della stipula del mutuo.
§ 11.
Il motivo è infondato.
Invero, nella specie, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di primo grado, ricorrono una pluralità di indici – il lungo tempo trascorso tra la celebrazione del matrimonio, da parte dei convenuti, e la stipulazione, da parte degli stessi, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, l'avere i convenuti fatto confluire nel fondo la totalità dei pag. 19/28 beni immobili di cui erano titolari, l'essere l'atto di costituzione del fondo stato compiuto in una data, (23.11.2013), in cui Pt_1
(legale rappresentante, liquidatore della debitrice principale
[...]
e quotista per il 50%), e erano già fideiussori delle CP_1
obbligazioni contratte dalla e la stessa era già in Parte_2
una grave situazione economica comprovata dal fatto che presentava una forte diminuzione del fatturato con una perdita di utile pari ad euro -598.380 e che a distanza di pochi mesi dall'atto dispositivo
(23.11.2013) in data 07.06.2013, sarebbe stata Parte_2
posta in liquidazione e presentava debiti per euro 941.442,00 – che, complessivamente apprezzati, inducono a ritenere sussistente, in capo ai disponenti, la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
Né, al cospetto di tali univoche circostanze, rileva, in senso contrario, la mera garanzia offerta dal vincolo ipotecario, sia in quanto la stessa tutelava solo uno dei due rapporti intrattenuti con la banca, sia considerando che la finalità di destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze familiari, asseritamente sottesa alla stipulazione del negozio costitutivo, risulta, invero, oggettivamente inverosimile alla stregua di tutti i rilievi dinanzi svolti.
In ogni caso, anche ad ammettere che tale sia stato realmente l'intento perseguito dai disponenti, essi, in quanto garanti, ed il anche Pt_1
socio della debitrice principale, non potevano ragionevolmente ignorare che, attraverso la costituzione in fondo patrimoniale della totalità del loro patrimonio immobiliare, avrebbero, quantomeno, reso pag. 20/28 meno agevole per la banca il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
§ 12.
Alcuna statuizione deve essere adottata in relazione al quarto motivo di gravame, atteso che esso non configura una censura del capo relativo alle spese di lite, quanto una semplice richiesta che, nell'ipotesi
(non verificatasi nella specie) di riforma della sentenza impugnata, venga ad essere nuovamente regolato anche il regime delle spese processuali.
§ 13.
Da ultimo, gli appellanti, reiterando argomentazioni difensive già svolte in primo grado, deducevano che l'insussistenza della pretesa creditoria dell'appellata conseguiva all'inesistenza della garanzia fideiussoria richiamata dall'attrice, non avendo essi sottoscritto alcuna scrittura in data 23/09/2008.
A conforto di tale rilievo osservavano che, essendo il mutuo accordato alla dalla in data 24/07/2018 stato Parte_2 CP_6
assistito da una ipoteca volontaria per la somma di euro 500.000,00 concessa, tra gli altri, anche da essi appellanti, risultava inverosimile che, a distanza di soli due mesi, essi avessero inteso rilasciare anche una fideiussione omnibus.
Sostenevano, poi, di avere, in primo grado, disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura fideiussoria datata
23/09/2008 prodotta dall'attrice e che, non avendo l'attrice depositato pag. 21/28 l'originale del documento, il G.I. non aveva dato ingresso all'istanza di verificazione avanzata dall'attrice.
Ribadivano di avere contestato l'autenticità intrinseca del documento, in ragione del rilievo per cui, nella pagina 4 dello stesso, ove erano riportati, da un lato, luogo e data delle sottoscrizioni, dall'altro le sottoscrizioni stesse, appariva evidente come le une e le altre fossero state apposte in tempi diversi.
In ragione di ciò, la scrittura doveva ritenersi priva del requisito della data certa e, di conseguenza, non poteva costituire prova del credito.
§ 14.
Riguardo a tali considerazioni, la Corte evidenzia che debbono essere interamente ribaditi i rilievi svolti in relazione al primo motivo di appello e che, quindi, alla luce di essi, la contestazione di sussistenza della ragione di credito, formulata dagli appellanti, vada disattesa.
§ 15.
Gli appellanti sostenevano, poi, che la fideiussione omnibus prodotta in atti dalla controparte, redatta secondo un modello prestampato della banca, era da considerarsi affetta da nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Premesso che, a loro avviso, il contratto di fideiussione era conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, rilevavano che la BA d'LI (all'esito dell'istruttoria svolta - ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 14 - proprio nei riguardi dell'ABI, su parere pag. 22/28 conforme dell'AGCM), aveva dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni omnibus contenevano disposizioni che, applicate in modo uniforme dalle associate, erano in contrasto con la L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), disponendo, pertanto, che l'ABI modificasse lo schema contrattuale da diffondere al sistema bancario.
Deducevano che, non avendo l'ABI ottemperato alle prescrizioni di
BA d'LI, andava riconosciuta la nullità dei contratti stipulati successivamente.
Sostenevano, quindi, che la nullità della fideiussione omnibus, posta a fondamento delle ragioni di credito e dell'azione revocatoria, determinava la liberazione dei presunti garanti da ogni obbligo nei confronti della banca e della relativa cessionaria ed il conseguente rigetto della domanda.
§ 16.
La Corte osserva che tale deduzione, volta a paralizzare la domanda revocatoria attraverso la proposizione in via riconvenzionale dell'eccezione di nullità della fideiussione siccome in ipotesi posta in essere in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale, sia inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c..
Sul punto merita rammentare che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie analoga, nella quale un convenuto in revocatoria si era difeso invocando la nullità delle fideiussioni prestate a favore pag. 23/28 dell'istituto di credito, per abuso di credito, la S.C., - nel confermare la sentenza di appello, che, confermando a sua volta la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali -, abbia rilevato come fosse corretta la decisione del giudice di appello, in base alla quale “ il rapporto tra azione di nullità
(delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, detta relazione non impedisce la proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., in quanto questa può essere proposta anche al fine di tutelare crediti eventuali o litigiosi, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15275 del 2023, pag. 5 della motivazione).
Quindi, secondo il richiamato precedente, l'esperimento dell'azione revocatoria da parte della banca non poteva ritenersi precluso e, comunque, impedito dalla domanda di accertamento della nullità proposta, in via di domanda riconvenzionale, o anche solo in via di eccezione riconvenzionale, da parte del convenuto.
Applicando il richiamato principio, deve ritenersi che, anche nel caso al vaglio di questo Collegio, l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione, proposta in primo grado dai convenuti, non impedisca l'esercizio dell'azione revocatoria da parte dell'attrice.
§ 17.
pag. 24/28 Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione all'ultima eccezione, con la quale gli appellanti, reiterando una difesa già svolta in primo grado, sostenevano la carenza del requisito del credito in ragione della decadenza ex art. 1957 c.c., dell'attrice, dalla garanzia fideiussoria, non avendo la originaria titolare del rapporto, CP_6
proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine decadenziale di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Invero, anche sul punto, è sufficiente rilevare che l'eccezione sia inammissibile, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., non dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, trattandosi di questione da far valere, come in concreto accaduto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo dal quale trae origine il credito sotteso alla domanda revocatoria (cfr. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 7, 8).
§ 18.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello pag. 25/28 scaglione relativo alle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'ammontare del credito a tutela del quale veniva proposta la domanda di revocatoria, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputare adeguati alla natura ed oggetto della lite, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equa l'applicazione dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza in Parte_1 CP_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra di loro, Parte_1 CP_1
alla rifusione, in favore di delle spese CP_2 Controparte_2
processuali del grado di appello, che si liquidano in euro
17.179,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 26/28 c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott. Alessia Pasquariello)
pag. 27/28 pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 996/2021, avverso la sentenza n. 37/2021, pronunziata dal Tribunale di Nola, pubblicata l'08/01/2021, notificata in data 10/02/2021, pendente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
US ES (NA) il 15/11/1961 e residente in [...], (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Morisco
(C.F.: ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio, in Ottaviano (NA) alla Via Pappalardo n. 27, giusta procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del 5.1.2024;
APPELLANTI
E società a responsabilità limitata con Controparte_2
socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Viale Brenta n. 18/B, 20139 Milano, Capitale Sociale €
10.000,00 interamente versato - iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, e Codice Fiscale , iscritta al numero 35363.1 P.IVA_1
nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la BA d'LI ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della BA d'LI del 07/06/2017, e per essa (nuova denominazione sociale assunta da CP_3
in virtù del verbale di assemblea straordinaria per Notar CP_4
di Roma, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Verona in Persona_1
data 25.06.2019), con sede in Verona Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona n. , partita IVA n. P.IVA_2
, giusta procura per Notaio di Milano P.IVA_3 Persona_2
del 20/07/2017 rep. 60850 racc. 11358, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Lagani (C.F.: ), in virtù di CodiceFiscale_4
procura generale alle liti per Notar del Persona_3
28.11.2017 rep. 70988 Racc. 24429, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto professionista sito in Napoli alla Via Riviera di
Chiaia n. 207;
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
29.1.2025, gli appellanti si riportavano alle conclusioni rese nell'atto d'appello, scritto con il quale avevano chiesto: “A. NEL MERITO -
pag. 2/28 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della Sentenza
n.37/2021 emessa il 07/01/2021 e pubblicata l'08/01/2021 dal
Tribunale di Nola (NA) – G.M. dott.ssa Dora Tagliafierro e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di revocazione proposta dalla con ogni provvedimento Controparte_2
consequenziale; - accertare e dichiarare l'assoluta efficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale per notar del Persona_4
23/11/2013, Rep. 72656 - Racc. 30925 nei confronti della
[...]
Controparte_2
DELLE SPESE - condannare l'appellata CP_5 [...]
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore degli appellanti e , con Parte_1 CP_1
attribuzione in favore del sottoscritto difensore distrattario.”.
nelle note depositate in data 23.01.2025 Controparte_2
ex art. 127 ter c.p.c., così concludeva: “1) In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n.
134, considerato che l'appello spiegato da controparte non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
2) Nel merito rigettare
l'appello spiegato da controparte, in quanto completamente infondato sia in fatto che in diritto, oltre che non provato, per tutti i motivi esposti
e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
37/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data 08.01.2021; 3) In ogni
pag. 3/28 caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 26.06.2018, la Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, e
[...] Parte_1 [...]
, deducendo che: - i coniugi convenuti, in data 23.9.2008, CP_1
avevano sottoscritto fideiussione omnibus a garanzia dei crediti vantati dalla nei confronti della società CP_6 Parte_2
la predetta banca vantava un credito di complessivi euro 290.444,15, nei confronti della debitrice principale e dei garanti, in forza della concessione di due mutui di cui uno ipotecario e ed uno chirografario, stipulati nel 2008; in virtù delle suindicate ragioni di credito, la banca aveva chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Nola, del decreto ingiuntivo n. 1604/2018, con cui era stato ingiunto a
, nonché a Parte_3 Parte_4
e Controparte_7 CP_1 Parte_1 CP_8
in qualità di fideiussori, di pagare in solido la somma di euro
[...]
290.444,15 e per la nei limiti di euro 40.775,25 Parte_2
oltre gli interessi come da domanda e spese della procedura;
[...]
in data 14.7.2017, nell'ambito di un'operazione di Controparte_9
cartolarizzazione, aveva conferito alla un Controparte_2
portafoglio di crediti, tra i quali quello di cui al giudizio in corso;
-
e giusta atto per Notar Parte_1 CP_1 Per_4
del 23.11.2013 num. Rep. 72656/30925 e trascritto il
[...]
pag. 4/28 02.12.2013 reg. gen. 51545 – reg. part. n. 35378, avevano costituito in fondo patrimoniale diversi beni immobili, compromettendo la garanzia patrimoniale generica.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice, così Controparte_2
concludeva: “- nel merito, accertare e dichiarare che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da unitamente Parte_1
al coniuge per Notar del 23.11.2013 CP_1 Persona_4
num. Rep. 72656/30925 e trascritto il 02.12.2013 reg. gen. 51545-reg. part. n. 35378 è revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in palese pregiudizio delle ragioni di credito dell'attrice creditrice e, per
l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti della esponente BA;
-per
l'effetto, ordinare al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio
RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità; -condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa e delle spese processuali comprese le spese generali”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Parte_1
, i quali, nel sollecitare il rigetto della domanda, invocavano CP_1
la carenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., deducendo: -
l'insussistenza del credito, avendo essi disconosciuto la conformità all'originale delle copie delle fideiussioni versate in atti, nonché
l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, come pure la nullità, nonché la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; -
l'insussistenza dell'eventus damni, per non avere gli attori dedotto e provato l'incapienza patrimoniale dei convenuti;
-l'insussistenza della pag. 5/28 scientia damni, avendo i coniugi agito all'unico scopo di destinare i beni inseriti nel fondo patrimoniale al soddisfacimento degli interessi della famiglia, non per sottrarre gli stessi alla garanzia patrimoniale.
I convenuti chiedevano, in ogni caso, che venisse disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al n. RG 5735/2018, pendente innanzi al Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'opposizione, da essi spiegata, avverso il decreto ingiuntivo n.
1604/2018, ottenuto nei loro confronti da CP_6
Il Tribunale di Nola, definendo il giudizio, pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “I. accoglie la domanda proposta ex art.2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficacie, nei confronti della società attrice , l'atto di Controparte_2
costituzione del fondo patrimoniale per notaio Persona_4
stipulato in data 23.11.2013, numero di repertorio 72656, numero di raccolta 30925, registrato a Pagani il 27.11.2013 al numero 8011 II. condanna i convenuti a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio, che liquida in €.1.214,00 per esborsi, €.7.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, nelle aliquote previste”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essi notificata in data
10.02.2021 ai fini della decorrenza del termine cd. breve ex art. 325
c.p.c., e interponeva appello, con atto Parte_1 CP_1
tempestivamente notificato in data 1.3.2021, con il quale, censurandola pag. 6/28 per le ragioni appresso specificamente esaminate, sollecitavano l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
La nel costituirsi in giudizio, resisteva Controparte_2
all'avverso gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito contestandone la fondatezza.
Con ordinanza del 2.7.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.1.2024, poi sostituita dal deposito di scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Nelle note depositate in data 9.1.2024, gli appellanti sollecitavano la
Corte a disporre un rinvio della causa in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente innanzi al
Tribunale di Nola, G.I. dott.ssa Valeria Ferraro, identificato dal R.G. n.
5735/2018, nel quale si controverteva della sussistenza della ragione di credito a tutela della quale era stata proposta l'azione revocatoria.
La Corte, preso atto dell'istanza ed anche per esigenze di ruolo, rinviava la causa in prosieguo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.1.2025, di cui successivamente veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, prodotte dalle parti le rispettive note, la causa, con ordinanza del 20.2.2025, veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Depositati dalle parti gli scritti finali, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
pag. 7/28 § 3.
Il Tribunale di Nola riteneva sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, consistenti: 1) nell'esistenza di un credito, ancorché litigioso, 2) nell'eventus damni (e, cioè, il danno derivante dal compimento dell'atto dispositivo) nonché, 3) per gli atti a titolo gratuito (come nel caso di specie), nella scientia fraudis.
Il primo Giudice riteneva, infatti, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, che possano essere oggetto di revocatoria ordinaria anche gli atti compiuti per pregiudicare il soddisfacimento di crediti litigiosi, vale a dire contestati in separato giudizio, rilevando che, proprio in ragione di ciò, non occorreva sospendere il giudizio in attesa che venisse definito quello nel quale si controverteva del credito sotteso alla domanda.
A riprova della sussistenza della ragione di credito che l'attrice aveva inteso tutelare, il Giudice rilevava come i convenuti “ e Pt_1 CP_1
ebbero a sottoscrivere fideiussione a garanzia dei mutui contratti dalla società . Parte_2
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui riteneva sussistente nei loro confronti una ragione di credito, ancorché litigiosa, per avere essi sottoscritto una fideiussione a garanzia dei debiti contratti dalla società . Parte_2
Sul punto, rimarcavano che il Giudice non aveva valorizzato la circostanza per cui, nel giudizio di primo grado, avevano disconosciuto pag. 8/28 le sottoscrizioni, ad essi apparentemente riferibili, apposte sulla scrittura fideiussoria datata 23/09/2008 prodotta in atti dalla parte attrice. Di conseguenza, in mancanza della verificazione giudiziale delle sottoscrizioni disconosciute, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere infondata l'azione revocatoria esperita dalla parte attrice per l'insussistenza del primo e fondamentale requisito della stessa.
Gli istanti deducevano che, nel caso di specie, il credito era inesistente, non già “eventuale” o “litigioso”, in quanto “l'unico documento dal quale originerebbe il presunto credito è rappresentato dalla scrittura fideiussoria che è stata disconosciuta dai presunti debitori”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova rilevare come gli appellanti non abbiano efficacemente contrastato l'affermazione del primo Giudice a mente della quale, ai fini del positivo esperimento dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'attore deduca e provi di essere titolare di una ragione di credito ancorché non oggetto di accertamento giudiziale definitivo.
Del resto, costituisce orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, quello a mente del quale” L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si
pag. 9/28 tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016).
Ciò posto, si deve, poi, rimarcare che, nella comparsa conclusionale depositata in data 18.4.2025, gli appellanti giungevano finanche a revocare il disconoscimento da essi inizialmente invocato a fondamento della sollevata eccezione di inesistenza del credito.
Ed invero, al fine di potersi avvalere delle risultanze della CTU grafologica disposta nell'ambito del giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Nola, G.I. dott.ssa Valeria Ferraro, identificato dal R.G. n.
5735/2018, avente ad oggetto l'opposizione da essi proposta avverso il sopra indicato decreto ingiuntivo n. 1604/2018, - CTU che aveva accertato l'autenticità delle firme apposte in calce alle fideiussioni - gli istanti asserivano che l'esito di tale accertamento peritale era coerente con le loro difese. Sostenevano, infatti, di non avere mai specificamente contestato la riferibilità ad essi appellanti delle firme apposte sulla fideiussione, spiegandosi l'autenticità delle stesse in ragione dei pregressi rapporti bancari con l CP_6
Quanto precede induce a ritenere definitivamente rinunciata, da parte degli appellanti, l'eccezione, sottesa al primo motivo, di inesistenza del credito per essere in ipotesi false le firme sulla fideiussione.
Del resto, la pretestuosità di tale disconoscimento emerge, con tutta evidenza, dall'esito dell'accertamento peritale disposto nel suddetto pag. 10/28 giudizio di primo grado pendente dinanzi al Tribunale di Nola, del quale entrambe le parti hanno depositato agli atti una copia, da ritenersi utilizzabile siccome redatto in data 20.01.2022 e, quindi, in epoca successiva all'instaurazione del presente procedimento di impugnazione.
Ed invero, il CTU nominato in quel procedimento riconosceva l'autenticità delle firme in verifica, incluse quelle riferibili agli odierni appellanti, apposte in calce al negozio fideiussorio che l'odierna appellata aveva prodotto anche nel presente giudizio, a fondamento della domanda revocatoria, a dimostrazione della sua ragione di credito verso i convenuti.
Né, peraltro, giova agli appellanti valorizzare il passaggio della medesima CTU nella quale l'ausiliare, in risposta ad altro quesito ad esso posto, riferiva che la sola indicazione del luogo e della data di apposizione delle sottoscrizioni, riportate a penna a latere delle firme apposte a pag. 4 del contratto di fideiussione, e precisamente la locuzione “Ottaviano 23/09/08”, sarebbe stata vergata “in tempi molto più recenti rispetto al 2008, verosimilmente in un periodo che precede all'incirca di tre anni l'effettuazione delle analisi”.
Invero, da tale affermazione del CTU, che, sul punto, valorizzava gli esiti di un'indagine affidata ad un esperto del quale era stato autorizzato ad avvalersi, non può certo trarsi la conclusione, auspicata dagli appellanti, di una declaratoria della nullità del documento (i.e.: della fideiussione) in quanto oggetto di falsificazione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia ragione di credito vantata dall'attrice.
pag. 11/28 All'accoglimento di tale conclusione, infatti, osta, anzitutto, la palese contraddittorietà dei due assunti difensivi svolti dagli appellanti, dal momento che gli stessi, mentre attraverso il primo motivo di appello, avevano inteso sostenere la non autenticità delle firme apposte in calce alla fideiussione, con la deduzione di cui si tratta, fermo il riconoscimento della paternità delle firme, intendevano far valere la dedotta falsità materiale del documento (siccome non redatto, come risulterebbe dallo stesso, in data 23.09.2008, ma in epoca ampiamente successiva, vale a dire nel 2018, al fine di precostituire una prova da utilizzare per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, in danno, tra gli altri, degli odierni appellanti).
Quanto precede già di per sé mina in radice l'attendibilità intrinseca dell'assunto difensivo, avendo gli istanti inteso sostenere, ad un tempo, che il documento in esame rechi firme false ovvero costituisca l'abusivo utilizzo di uno scritto in parte autentico (quantomeno in relazione alla paternità delle sottoscrizioni).
Tra l'altro non risulta nemmeno sufficientemente chiaro, nella prospettazione degli appellanti, se il dedotto abusivo utilizzo sia avvenuto in violazione di un pregresso patto esistente tra le parti (del quale, invero, non si fa menzione) oppure sine pactis (come parrebbe doversi desumere dal complesso delle argomentazioni svolte). Tale distinzione non è priva di pregio, posto che, come noto, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ipotesi che pag. 12/28 ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione.
Quanto precede porta ad osservare che l'estensione dell'oggetto dell'indagine peritale, disposta dal G.I. titolare del fascicolo identificato dal R.G. n. 5735/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Nola, alla verifica della compatibilità tra l'eventuale apposizione in tempi diversi delle firme oggetto di verificazione rispetto a quella della locuzione
“Ottaviano 23/09/08”, esuli dal thema dedicendum. Infatti, deve rilevarsi, nemmeno con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1604/2018 emesso e pubblicato in data 15/06/2018 dal
Tribunale di Nola, da cui è scaturito appunto il giudizio identificato dal
R.G. n. 5735/2018, gli odierni appellanti avevano proposto querela di falso avverso il documento consacrante il negozio fideiussorio, avendo, con il predetto scritto difensivo, svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle proposte nel resistere all'azione revocatoria e trasfuse nell'atto di appello in esame (cfr. copia dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, allegata alla produzione telematica di parte di primo grado degli odierni appellanti).
Pertanto, non avendo gli opponenti, nel menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto, avverso la fideiussione de qua, una querela di falso in via incidentale, ogni indagine peritale sull'ipotizzata falsità materiale della scrittura risulta ultronea.
In aggiunta, occorre, poi, rimarcare che, anche nel merito, tale deduzione risulti, prima facie, non meritevole di considerazione, ove si pag. 13/28 ponga mente al dato per cui la data, oggetto dell'accertamento compiuto in sede peritale, non è l'unica che figura sul documento.
Quindi, anche ad ammettere che effettivamente la locuzione “Ottaviano
23/09/08” non veniva apposta in tale epoca ma successivamente, la datazione della fideiussione emerge con certezza da una serie di ulteriori elementi, quali: il timbro postale apposto sulla prima pagina della fideiussione recante la data del 23.09.2008, il timbro apposto dalla recante la data del 23.09.2008, Controparte_10
l'atto di fusione per incorporazione del 19.10.2010 per Notar Per_5
di Torino e le lettere di costituzione in mora dei fideiussori del
[...]
9.12.2011.
In particolare, il timbro postale, apposto sulla prima pagina della fideiussione, risulta chiaramente leggibile e riporta la data del
23.9.2008, che coincide con la data apposta dalla BA e con la data indicata nelle altre pagine della fideiussione.
Il documento impiegato per la stipulazione del negozio di fideiussione, inoltre, reca in basso, su ciascuno dei fogli da cui è composto, la seguente dicitura: ” fideiussione omnibus limitata – Ed. 07/2008 ..”.
Ancora, la fideiussione risulta essere stata rilasciata in favore della società che, come pure documentato in Controparte_10
atti, è stata fusa per incorporazione in con atto del Controparte_9
19.10.2010 per Notar di Torino. Persona_5
Ne segue che mai la fideiussione potrebbe essere stata rilasciata in epoca successiva al 19.10.2010, a partire dalla quale Controparte_10
a cessato giuridicamente di esistere.
[...]
pag. 14/28 Infine, l'attrice ha prodotto in primo grado le lettere di costituzione in mora, datate 9.12.2011, con le quali intimava, tra gli altri, agli odierni appellanti, nella loro qualità di fideiussori in forza di atto di fideiussione rilasciato in data 23.9.2008 in favore di Controparte_10
il pagamento del saldo debitore esistente in capo alla
[...]
società . Parte_2
Le esaminate risultanze, unitariamente valorizzate, provano chiaramente l'anteriorità del negozio fideiussorio rispetto alle suddette date del 19.10.2010 e del 9.12.2011 e la collocazione temporale dello stesso al 23.9.2008, come inequivocamente attestato dai menzionati timbri.
§ 6.
Il Giudice di primo grado, esaminando, poi, il requisito dell'eventus damni, premetteva che, a tal fine, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza, non fosse richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Osservava, altresì, che spettava al convenuto in revocatoria dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Poste tali premesse, rilevava che, a conforto della sussistenza del suddetto requisito, deponeva la circostanza per cui, mediante l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, i convenuti avevano conferito beni pag. 15/28 personali realizzando un patrimonio di destinazione idoneo a modificare in maniera significativa la garanzia patrimoniale generica diretta al soddisfacimento delle ragioni dei creditori personali di ciascuno. Soggiungeva che, nel caso di specie, i convenuti non avevano dedotto e provato la presenza nel proprio patrimonio di beni sufficienti ad onorare il credito anche a seguito della costituzione del fondo.
Inoltre, sebbene uno dei due rapporti, e precisamente il mutuo ipotecario, fosse garantito da ipoteca – circostanza che, in linea di principio, avrebbe dovuto indurre a ritenere superfluo l'esercizio dell'azione revocatoria, disponendo il creditore di un diritto, la garanzia ipotecaria, capace di impedire quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'eventus damni -, il Giudice osservava, tuttavia, che una consistente parte del credito (quella afferente la garanzia prestata per il soddisfacimento del mutuo chirografario) risultava del tutto sprovvista di tale garanzia ipotecaria.
Di conseguenza asseriva che, almeno in ordine a tale rapporto, permaneva in capo al creditore, il rischio di una maggiore difficoltà di realizzazione conseguente alla modifica della consistenza patrimoniale derivante dalla costituzione del fondo da parte dei debitori.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, e Parte_1 CP_1
censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente il cd. eventus damni, nonostante la banca, originariamente titolare del credito ceduto, fosse garantita da ipoteca pag. 16/28 sull'immobile sito in Terzigno al Corso A. Volta n. 177, di cui essi erano comproprietari.
Al riguardo, gli appellanti deducevano che il credito, a tutela del quale l'attrice aveva agito in giudizio, “originava dalla stipulazione, tra la
e l' di un contratto di mutuo ipotecario e Parte_2 CP_6
di un contratto di mutuo chirografario, dai quali sarebbero residuati rispettivamente importi dovuti alla banca pari ad Euro 249.668,90 ed
Euro 40.775,25”, sicché l'esercizio dell'azione revocatoria, tenuto conto dell'iscrizione di ipoteca anteriormente alla stipula dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, doveva ritenersi mezzo eccedente rispetto allo scopo non essendoci pericolo di infruttuosità dell'esecuzione.
§ 8.
Il motivo è inammissibile, in quanto, come appare evidente dalla sua formulazione, con esso non è stata interamente censurata la ratio decidendi sottesa al sopra riportato capo di sentenza.
Invero, come si è dinanzi evidenziato, il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'eventus damni, valorizzando il fatto che l'attrice era titolare anche di una ragione di credito che, traendo origine da un mutuo chirografario, non era assistita da garanzia ipotecaria.
Nell'impugnare la sentenza, invece, gli istanti si limitavano a ribadire che la carenza dell'eventus damni discendeva dall'essere il credito, sotteso alla revocatoria, garantito da ipoteca, senza curarsi di prendere specifica posizione in ordine al rilievo che il Giudice aveva dato alla pag. 17/28 questione dell'esistenza del credito, pure tutelato dalla domanda, nascente dal mutuo chirografario.
Quindi, essendo tale ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la motivazione della sentenza e non essendo la stessa stata in alcun modo attinta dal motivo di appello, la censura deve ritenersi inammissibile.
§ 9.
Il primo Giudice riteneva, infine, sussistente l'elemento psicologico, osservando che, nel caso di specie, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, quale doveva intendersi il negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, per la relativa declaratoria di inefficacia doveva ritenersi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni), ovvero la previsione di un mero danno potenziale.
Nel caso di specie, il Giudice rilevava che “i convenuti coniugi erano.. ben consci sia della propria posizione debitoria, sia di quella della la quale ultima era già in difficoltà economiche, tanto da Parte_2
essere posta in liquidazione nel 2013 (come da visura in atti) ed alla cui compagine sociale apparteneva il (poi nominatone Parte_1
liquidatore). L'elemento psicologico di cui all'azione pauliana, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, sussiste, nel caso sottoposto all'attenzione di questo giudicante, senza che possa invocarsi, da parte dei convenuti, la sussistenza di un interesse della famiglia alla costituzione del fondo di cui sopra, quale unica finalità della stipula, declinata dai convenuti al fine di elidere la rilevanza della predetta
pag. 18/28 consapevolezza”. Ed invero, soggiungeva il Giudice, “La finalità concreta perseguita dagli stipulanti ed il relativo atteggiamento psicologico, invero, emergono tanto più chiaramente ove si consideri il lunghissimo lasso temporale intercorso tra il matrimonio e la stipula dell'atto costitutivo del fondo, da un lato, e la vicinanza temporale tra la stipula di quest'ultimo e la successiva messa in liquidazione della debitrice principale in favore della quale veniva prestata la garanzia dagli odierni convenuti, dall'altro”.
§ 10.
Con il terzo motivo d'appello, gli istanti censuravano il capo di sentenza appena riportato, lamentando che dalla scansione temporale dei fatti emergeva che essi avevano agito senza alcuna intenzione di arrecare pregiudizio alla creditrice. Al riguardo, deducevano che, quando stipulavano l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in data
23.11.2013, erano consapevoli del fatto che la banca creditrice godeva della garanzia rappresentata dall'ipoteca concessale cinque anni prima, al momento della stipula del mutuo.
§ 11.
Il motivo è infondato.
Invero, nella specie, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di primo grado, ricorrono una pluralità di indici – il lungo tempo trascorso tra la celebrazione del matrimonio, da parte dei convenuti, e la stipulazione, da parte degli stessi, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, l'avere i convenuti fatto confluire nel fondo la totalità dei pag. 19/28 beni immobili di cui erano titolari, l'essere l'atto di costituzione del fondo stato compiuto in una data, (23.11.2013), in cui Pt_1
(legale rappresentante, liquidatore della debitrice principale
[...]
e quotista per il 50%), e erano già fideiussori delle CP_1
obbligazioni contratte dalla e la stessa era già in Parte_2
una grave situazione economica comprovata dal fatto che presentava una forte diminuzione del fatturato con una perdita di utile pari ad euro -598.380 e che a distanza di pochi mesi dall'atto dispositivo
(23.11.2013) in data 07.06.2013, sarebbe stata Parte_2
posta in liquidazione e presentava debiti per euro 941.442,00 – che, complessivamente apprezzati, inducono a ritenere sussistente, in capo ai disponenti, la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
Né, al cospetto di tali univoche circostanze, rileva, in senso contrario, la mera garanzia offerta dal vincolo ipotecario, sia in quanto la stessa tutelava solo uno dei due rapporti intrattenuti con la banca, sia considerando che la finalità di destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze familiari, asseritamente sottesa alla stipulazione del negozio costitutivo, risulta, invero, oggettivamente inverosimile alla stregua di tutti i rilievi dinanzi svolti.
In ogni caso, anche ad ammettere che tale sia stato realmente l'intento perseguito dai disponenti, essi, in quanto garanti, ed il anche Pt_1
socio della debitrice principale, non potevano ragionevolmente ignorare che, attraverso la costituzione in fondo patrimoniale della totalità del loro patrimonio immobiliare, avrebbero, quantomeno, reso pag. 20/28 meno agevole per la banca il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
§ 12.
Alcuna statuizione deve essere adottata in relazione al quarto motivo di gravame, atteso che esso non configura una censura del capo relativo alle spese di lite, quanto una semplice richiesta che, nell'ipotesi
(non verificatasi nella specie) di riforma della sentenza impugnata, venga ad essere nuovamente regolato anche il regime delle spese processuali.
§ 13.
Da ultimo, gli appellanti, reiterando argomentazioni difensive già svolte in primo grado, deducevano che l'insussistenza della pretesa creditoria dell'appellata conseguiva all'inesistenza della garanzia fideiussoria richiamata dall'attrice, non avendo essi sottoscritto alcuna scrittura in data 23/09/2008.
A conforto di tale rilievo osservavano che, essendo il mutuo accordato alla dalla in data 24/07/2018 stato Parte_2 CP_6
assistito da una ipoteca volontaria per la somma di euro 500.000,00 concessa, tra gli altri, anche da essi appellanti, risultava inverosimile che, a distanza di soli due mesi, essi avessero inteso rilasciare anche una fideiussione omnibus.
Sostenevano, poi, di avere, in primo grado, disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura fideiussoria datata
23/09/2008 prodotta dall'attrice e che, non avendo l'attrice depositato pag. 21/28 l'originale del documento, il G.I. non aveva dato ingresso all'istanza di verificazione avanzata dall'attrice.
Ribadivano di avere contestato l'autenticità intrinseca del documento, in ragione del rilievo per cui, nella pagina 4 dello stesso, ove erano riportati, da un lato, luogo e data delle sottoscrizioni, dall'altro le sottoscrizioni stesse, appariva evidente come le une e le altre fossero state apposte in tempi diversi.
In ragione di ciò, la scrittura doveva ritenersi priva del requisito della data certa e, di conseguenza, non poteva costituire prova del credito.
§ 14.
Riguardo a tali considerazioni, la Corte evidenzia che debbono essere interamente ribaditi i rilievi svolti in relazione al primo motivo di appello e che, quindi, alla luce di essi, la contestazione di sussistenza della ragione di credito, formulata dagli appellanti, vada disattesa.
§ 15.
Gli appellanti sostenevano, poi, che la fideiussione omnibus prodotta in atti dalla controparte, redatta secondo un modello prestampato della banca, era da considerarsi affetta da nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Premesso che, a loro avviso, il contratto di fideiussione era conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, rilevavano che la BA d'LI (all'esito dell'istruttoria svolta - ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 14 - proprio nei riguardi dell'ABI, su parere pag. 22/28 conforme dell'AGCM), aveva dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni omnibus contenevano disposizioni che, applicate in modo uniforme dalle associate, erano in contrasto con la L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), disponendo, pertanto, che l'ABI modificasse lo schema contrattuale da diffondere al sistema bancario.
Deducevano che, non avendo l'ABI ottemperato alle prescrizioni di
BA d'LI, andava riconosciuta la nullità dei contratti stipulati successivamente.
Sostenevano, quindi, che la nullità della fideiussione omnibus, posta a fondamento delle ragioni di credito e dell'azione revocatoria, determinava la liberazione dei presunti garanti da ogni obbligo nei confronti della banca e della relativa cessionaria ed il conseguente rigetto della domanda.
§ 16.
La Corte osserva che tale deduzione, volta a paralizzare la domanda revocatoria attraverso la proposizione in via riconvenzionale dell'eccezione di nullità della fideiussione siccome in ipotesi posta in essere in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale, sia inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c..
Sul punto merita rammentare che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie analoga, nella quale un convenuto in revocatoria si era difeso invocando la nullità delle fideiussioni prestate a favore pag. 23/28 dell'istituto di credito, per abuso di credito, la S.C., - nel confermare la sentenza di appello, che, confermando a sua volta la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali -, abbia rilevato come fosse corretta la decisione del giudice di appello, in base alla quale “ il rapporto tra azione di nullità
(delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, detta relazione non impedisce la proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., in quanto questa può essere proposta anche al fine di tutelare crediti eventuali o litigiosi, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15275 del 2023, pag. 5 della motivazione).
Quindi, secondo il richiamato precedente, l'esperimento dell'azione revocatoria da parte della banca non poteva ritenersi precluso e, comunque, impedito dalla domanda di accertamento della nullità proposta, in via di domanda riconvenzionale, o anche solo in via di eccezione riconvenzionale, da parte del convenuto.
Applicando il richiamato principio, deve ritenersi che, anche nel caso al vaglio di questo Collegio, l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione, proposta in primo grado dai convenuti, non impedisca l'esercizio dell'azione revocatoria da parte dell'attrice.
§ 17.
pag. 24/28 Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione all'ultima eccezione, con la quale gli appellanti, reiterando una difesa già svolta in primo grado, sostenevano la carenza del requisito del credito in ragione della decadenza ex art. 1957 c.c., dell'attrice, dalla garanzia fideiussoria, non avendo la originaria titolare del rapporto, CP_6
proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine decadenziale di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Invero, anche sul punto, è sufficiente rilevare che l'eccezione sia inammissibile, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., non dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, trattandosi di questione da far valere, come in concreto accaduto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo dal quale trae origine il credito sotteso alla domanda revocatoria (cfr. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 7, 8).
§ 18.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello pag. 25/28 scaglione relativo alle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'ammontare del credito a tutela del quale veniva proposta la domanda di revocatoria, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputare adeguati alla natura ed oggetto della lite, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equa l'applicazione dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza in Parte_1 CP_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra di loro, Parte_1 CP_1
alla rifusione, in favore di delle spese CP_2 Controparte_2
processuali del grado di appello, che si liquidano in euro
17.179,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 26/28 c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott. Alessia Pasquariello)
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