Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3802/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 29.01.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioiello e Parte_1 dall'Avv. Marianna Gambardella in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Calabria n. 9
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
, in persona del p.t. Controparte_2 CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
esponendo: che, in data 09/03/2023, aveva proposto domanda di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs.
286/1998, nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro;
che la predetta domanda, con conseguente fotosegnalamento, era stata formalizzata il 03/10/2023; che l'istante, in attesa di regolarizzare il permesso di soggiorno, aveva intrapreso un significativo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia;
che la richiesta di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs.
286/1998, non aveva avuto alcun riscontro;
che la condotta della parte resistente configurava gli estremi del cd. "silenzio inadempimento"; che sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ed il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Chiedeva di “accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173; per l'effetto di quanto sopra ordinare al Ministero dell'Interno - Questura di
, l'emissione del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del CP_1
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173”, con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata con atto notificato in data 27.05.2024 non si costituiva in giudizio e va quindi dichiarata contumace.
Parte ricorrente, con note in data 25.01.2025, rappresentava che, nelle more del giudizio, il ricorrente aveva ottenuto l'invocato permesso di soggiorno e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza dell'intervenuto rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno oggetto di causa.
In detta situazione, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr. Cass.95/9781;
Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva infatti il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100 c.p.c.
Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pagina 2 di 4 pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse).
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 18.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Francesca Iervolino
Dott. Andrea Luce
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