Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01822/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Franceschet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituti -OMISSIS- - Attività Scolastiche e Ricreative, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Capodiferro, Angelo Ravizzoli, Luca Capodiferro, Patrizia Primi, Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
e/o per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia, previa adozione in via cautelare della sospensione ovvero di ogni altro provvedimento idoneo
- del provvedimento pubblicato in data 12.06.2024 sul registro elettronico di non ammissione alla classe IV Liceo Scientifico Sportivo “-OMISSIS-” presso l’Istituto -OMISSIS-;
- del verbale n. 5 del Consiglio della Classe relativo allo scrutinio finale, redatto in data 10.6.2024, conosciuto in data 05.7.2024, riportante le votazioni assegnate e la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- dei registri scolastici elettronici e delle schede sui quali sono state annotate le valutazioni circa il rendimento del minore;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione all’anno successivo (-OMISSIS- liceo scientifico sportivo) ovvero, in subordine, per l’eventuale ammissione agli esami di riparazione, propedeutici all’ammissione all’anno successivo presso il liceo scientifico sportivo -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituti -OMISSIS- - Attivita' Scolastiche e Ricreative e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto depositato il 17 febbraio 2026, il ricorrente (che, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, continua ad essere rappresentato legittimamente in questa sede dai genitori costituitisi “ab origine” in forza del principio di ultrattività della rappresentanza processuale: cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. V, 21 gennaio 2026, n. 303; 22 dicembre 2023, n. 3166) ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto dai procuratori del resistente Istituti F. Cavallotti;
Rilevato che:
- l’atto di rinuncia non è stato notificato alle parti resistenti;
Considerato, tuttavia, che:
- la previsione di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
- come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3631; T.A.R. Lombardia, Milano, V, 28 maggio 2024, n. 1624);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che la natura in rito della decisione e la peculiarità della controversia giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di merito tra tutte le parti (in conformità per altro al consenso prestato dal resistente Istituti F. Cavallotti), ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare contenuta nella relativa ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PA | NO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.