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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2243 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._4
dall'Avv. Diego Galluzzo per procura in calce all'atto di appello
Appellanti
1 (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore dott.ssa , CP_2
rappresentata e difesa da (c.f. , iscritta Controparte_3 P.IVA_2
nella Sezione Speciale dell'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo
al n. 11/2019, giusta delibera del 17.1.2019, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate pro tempore Avv. Giuseppe Seidita, per mandato speciale del
06.02.2019 (rep. n. 653 – racc. n. 382) in autentica Notaio Dott. , e, per Persona_1
essa, dall'Avv. Valentina Novara per procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.3.2021
Appellata
CP_4
Appellato contumace
Conclusioni degli appellanti:
preliminarmente, sospendere il presente giudizio sino a definizione del giudizio di appello introdotto da avverso la sentenza che non ha riconosciuto Controparte_1
il credito a favore di e che ha accertato un credito di € 83.069,47 Controparte_1
di contro per il medesimo titolo, posto che il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio sulla revocatoria è stato introdotto a tutela di tale credito, ad oggi,
ritenuto inesistente;
accertare e dichiarare infondate tutte le domande formulate da Controparte_5
e, per tale ragione, rigettarle;
accertare e dichiarare ammissibile il presente appello;
2 in riforma della sentenza appellata, così giudicare, nel merito in via principale respingere tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado da
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed accertare e dichiarare Controparte_1
che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
e che le vendite de quibus non sono state simulate;
accertare e dichiarare che non vanta, nei confronti Controparte_1
di , il credito per cui è stata esperita l'azione revocatoria oggetto della Parte_1
presente causa;
accertare e dichiarare che le vendite de quibus siano state poste
solvendi causa per estinguere pregressi debiti scaduti che soffriva Parte_1
nei confronti di e e che, pertanto, sussistono i Parte_2 Parte_3
presupposti di cui all'art. 2901 comma terzo c.c.;
accertare e dichiarare che non sussistono gli elementi del consilium fraudis e della
partecipatio fraudis e dell'eventus damni ex art. 2901 c.c.;
condannare alla refusione delle spese legali del Controparte_1
giudizio di primo grado a favore degli odierni appellanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario delle spese pari al 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte.
Conclusioni dell'appellata:
nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, anche ex art. 348 c.p.c., ed infondato e pertanto rigettare l'atto di appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
quest'ultimi sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la Parte_3
potestà genitoriale sul figlio minore , e conseguentemente Parte_1
3 confermare la sentenza n. 726, pubblicata dal Tribunale di Agrigento in data
23.05.2019, oggi impugnata, statuendo come per legge;
con condanna degli appellanti alle spese anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 726 del 23.5.2019, il Tribunale di Agrigento, pronunciandosi su:
-la domanda formulata da affermatasi titolare nei Controparte_1
confronti di del credito di € 73.005,48, oltre interessi, -di cui € Parte_1
53.493,63 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 658 acceso il 16.5.2007 ed € 19.511,85 quale saldo debitore del conto corrente con apertura di credito n. 1443 del 3.10.2008-, il cui pagamento era stato ingiunto con decreto monitorio del Tribunale di Agrigento n. 570/2015, per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due compravendite immobiliari del 31.1.2014 con le quali erano stati trasferiti al nipote minorenne,
[...]
, e alla madre di costui, due immobili siti in Agrigento, Parte_1 Parte_3
via Metello n. 12;
-la domanda avanzata da con comparsa di intervento volontario del CP_4
20.11.2018, la quale rivendicava la titolarità del credito di € 110.606,32, accertato dal
Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1185 del 5.12.2012 definitivamente confermata dalla pronuncia della Corte di Appello di Palermo n. 1136 del 29.5.2018;
ha così provveduto:
- ha affermato l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato da CP_4
[...]
4 - ha dichiarato l'inefficacia relativa del trasferimento immobiliare disposto per atto pubblico notarile del 31.1.2014 rogato dal notaio , rep. n. 18039, Persona_2
raccolta n. 6822, con il quale aveva alienato, al prezzo di € Parte_1
91.300,00, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Agrigento, Via Metello n. 12,
censito al catasto fabbricati al foglio 147, particella 680, sub. 28 in favore del minore e la proprietà della distinta particella 680 sub. 27 in favore di Parte_1
al prezzo di € 96.400,00; Parte_3
- ha condannato , e sotto il Parte_1 Parte_2 Parte_3
vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese di lite.
Hanno proposto impugnazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
questi ultimi in proprio e nella qualità di genitori del minore
[...] [...]
, lamentando l'erroneo apprezzamento dei presupposti operativi dell'actio Parte_1
pauliana. Sostengono gli appellanti che deve piuttosto nel concreto:
- escludersi la sussistenza del credito tutelando, atteso che, nel pendente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2015, il consulente tecnico d'ufficio
-ricalcolato il saldo di entrambi i rapporti di conto corrente, previa espunzione dei costi illegittimamente applicati dall'istituto bancario- ne aveva rideterminato il saldo in complessivi € 81.147,25 a favore del correntista;
- sussumersi gli atti di alienazione all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c.,
trovando i trasferimenti immobiliari la loro causa nell'adempimento di debiti scaduti contratti da , a partire dal 2010, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
per i pagamenti di imposte, tasse e fornitori da costoro effettuati Parte_4
per suo conto per la complessiva somma di € 156.632,21. Evidenziano che controprova
5 fattuale dell'assunto si trae dalle modalità di corresponsione del prezzo delle cessioni,
realizzata in massima parte in modo rateale sulla scorta di prospetti allegati all'atto di compravendita -riportanti tutti i pagamenti effettuati dai congiunti per suo conto- e solo in vi residuale a mezzo assegno bancario;
- escludersi la ricorrenza dell'eventus damni, attesa l'insussistenza del credito, nonché
dell'elemento soggettivo, non potendo né il debitore né gli acquirenti essere consapevoli di arrecare alcun pregiudizio quando i debiti soddisfatti attraverso i trasferimenti immobiliari risalivano al 2010, ossia a un momento antecedente al sorgere del presunto credito dell'istituto di credito.
Gli appellanti hanno, infine, lamentato l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta Controparte_1
all'accoglimento del gravame. Nonostante la regolare notifica dell'appello, CP_4
è, invece, rimasta contumace.
[...]
In sede di precisazione delle conclusioni, con note del 25.9.2024, gli appellanti hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.
1131 del 30.12.2020, aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
revocando quest'ultimo e rideterminando il saldo dei due rapporti di conto corrente con apertura di credito in complessivi € 83.069,47 a credito del correntista. Pendente il giudizio di appello avverso la suddetta pronuncia, gli appellanti hanno sollevato istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo in attesa della definizione di quello, considerato parallelo e presupposto.
6 L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità insegna che integra adeguato presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria “una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi,
coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi
restitutori. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza
di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si
riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
definitivamente accertata (Cass., n. 20002/2008; n. 1893/12; n. 5619/2016;
23208/2016).” (Cass. civ., Sez. VI-III, 19/2/2020, n. 4212). Poiché anche il credito eventuale, e dunque il credito litigioso, è idoneo ad abilitare il creditore alla proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, “il giudizio promosso con l'indicata azione non è
soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di
pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui
conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del
giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente
logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte
da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela
dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza
negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 ed altre
7 successive conformi).” (Cass. civ., sez. VI-III, 5/2/2019, n. 3369; Cass. civ., Sez. VI-
III, 19/2/2020, n. 4212). Va escluso, pertanto, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria del processo.
Può quindi accedersi al merito delle ragioni di impugnazione, procedendo nella disamina nel rispetto dell'ordine stabilito dall'appellante
Quanto al primo motivo di appello, è agevole osservare che
[...]
affermatasi creditrice dell'importo di € 73.005,48, ha prodotto i Controparte_1
contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati il 16.5.2007 (rapporto n. 658)
e il 3.10.2019 (rapporto n. 1443), nonché la lettera di revoca degli affidamenti del
12.5.2014 contenente indicazione espressa dei rispettivi saldi debitori (docc. fascicolo di parte appellata). Come sopra rammentato, per insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di
credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo
preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria (…)”
(Cass. civ., sez. III, 17/6/2024, n. 16819), sicché non è ostativa alla proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c. la circostanza che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -con il quale la banca aveva ottenuto la condanna al pagamento del saldo negativo scaturente dai suddetti conti- il Tribunale abbia rideterminato i saldi a favore del correntista, atteso che la pronuncia è impugnata e risulta ancora pendente il giudizio di appello.
Neppure il secondo motivo di gravame è meritevole di accoglimento.
8 Il principio, fissato dall'art. 2901, comma 3, c.c., della non sottoponibilità ad azione revocatoria degli atti integranti adempimento di un debito scaduto, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riferimento a negozi riconducibili ad atti discrezionali, dunque non dovuti, per i quali l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento deve essere eseguito (Cass. civ., sez.
III, 19/2/2020, n. 4244; Cass. civ., Sez. I, 10/12/2008, n. 28981).
Nel caso in esame, i debiti asseritamente gravanti in capo ad a favore Parte_1
di e hanno natura di obbligazioni pecuniarie. Il Parte_2 Parte_3
ricorso a un trasferimento immobiliare per l'estinzione di tali obbligazioni costituisce,
dunque, una datio in solutum, ossia una modalità di adempimento diversa rispetto alla prestazione dedotta in obbligazione, che rimane pur sempre il pagamento di una somma di denaro. A ciò occorre aggiungere che quando la giurisprudenza di legittimità
afferma che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l'alienazione di un bene, eseguita per reperire la liquidità
occorrente all'adempimento del debito, si riferisce esclusivamente all'ipotesi -neppure allegata dagli appellanti nel caso di specie- in cui il terzo acquirente provi che il trasferimento rappresenta il solo mezzo per raggiungere tale fine. Solo in questo caso,
infatti, la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria e diretta con un atto dovuto, sì da escluderne il carattere pregiudizievole per i creditori (Cass. civ., Sez. VI-
III, 15/5/2020, n. 8992; Cass. civ., Sez. III, 19/4/2016).
Infine, non può non evidenziarsi il difetto, a monte, della dimostrazione dell'esistenza di alcuna posizione debitoria di nei confronti dei congiunti Parte_1
9 acquirenti degli immobili, non potendosi riconoscere alcuna efficacia probatoria ai prospetti contenuti negli allegati al contratto di compravendita trattandosi di meri elenchi formati dalle parti, ai quali il richiamo in un atto notarile non conferisce più
incisiva pregnanza probatoria.
Conclusivamente, dunque, deve negarsi l'ascrivibilità del trasferimento immobiliare oggetto del giudizio alla definizione di atto dovuto accolta dall'art. 2901, comma 3
c.c..
Quanto al terzo motivo di impugnazione, è opportuno premettere che l'actio pauliana,
rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica offerta al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., è incardinata, ex art. 2901 c.c.,
intorno alle due precondizioni fattuali dell'esistenza di un credito non soddisfatto e del compimento di un atto di disposizione del patrimonio a opera del debitore e al ricorrere di due presupposti:
-uno di carattere oggettivo -eventus damni- rappresentato dal pregiudizio alle ragioni di credito indotto dall'atto dispositivo;
-l'altro soggettivo -scientia, partecipatio e consilium fraudis- della consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore disponente e, per gli atti a titolo oneroso, anche al terzo acquirente.
Nel caso in esame ricorrono entrambi gli elementi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale “il presupposto oggettivo dell'azione
revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto
dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma
10 anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel
soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di
dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che
il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/0272015, n. 1902/15).” (Cass. civ., sez. VI-
III, 18/6/2019, n. 16221; Cass. civ., sez. III, n. 19207/2018; Cass. civ.. sez III,
27/10/2015. n. 21808). Ebbene, dalle visure prodotte dall'istituto di credito emerge che, alienando gli immobili con il contratto di compravendita del 31.1.2014,
[...]
si è spogliato di tutti i propri beni immobili, ad eccezione di un Parte_1
appezzamento di terreno sito in Agrigento, contrada Cava, di cui risultava comproprietario con la moglie, bene poi donato al figlio nel 7.2.2015 Parte_2
(doc. n. 5, fascicolo di parte appellata). Né può riconoscersi forza dirimente a quanto dedotto dagli appellanti in ordine all'insussistenza del credito, essendo il relativo accertamento, come già ricordato, oggetto di un giudizio in atto pendente, sicché, in mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un patrimonio immobiliare residuo utile al soddisfacimento del credito, non può che ritenersi configurato l'eventus damni.
Quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è
costante nell'affermare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di
disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio
è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché,
per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la
11 cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore” (Cass.
civ. sez. III, 12/2/2020, n. 3375 e, conforme, Cass. civ., sez. VI 18/6/2019, n. 16221),
mentre solo nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia stato compiuto antecedentemente al sorgere del credito occorre dimostrare la dolosa preordinazione del trasferimento in pregiudizio alle ragioni creditorie.
Il rapporto di anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione ex art. 2901 c.c. va poi stabilito avendo riguardo all'insorgenza dell'obbligazione e non alla sua esigibilità.
Nel caso la nascita del credito coincide con la stipula dei contratti di conto corrente con apertura di credito nn. 658 e 1443, avvenuta rispettivamente il 16.5.2007 e il
3.10.2008, date entrambe antecedenti all'atto dispositivo (31.1.2014), irrilevante essendo l'utilizzazione di somme o la revoca del finanziamento (Cass. civ., sez. III,
18.1.2023, n. 1414).
Ciò stabilito, va ulteriormente rammentato che la scientia damni si configura ogni qualvolta si dimostri la consapevolezza, apprezzabile anche in termini di conoscibilità
con l'uso dell'ordinaria diligenza, del “danno che ragionevolmente può derivare alle
ragioni creditorie dal compimento dell'atto” dispositivo (Cass. civ., 2.4.2021 n. 9192
e, in termini, Cass. civ., 30.6.2015; Cass. civ., 7.7.2007 n. 15310) e la prova di tale consapevolezza sia in capo al debitore sia in capo al terzo può essere offerta con ogni mezzo, anche tramite presunzioni semplici (ex multis Cass. civ., 9/6/2020, n. 10928
Cass. civ. 18.6.2019 n. 16221; Cass. civ., sez. II, 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ., sez.
II, 18/1/2007, n. 1068).
A questi consolidati principi si è attenuto il Giudice di primo grado che, del tutto correttamente, ha desunto la prova della consapevolezza, in capo al debitore e ai terzi,
12 del pregiudizio che l'atto dispositivo era suscettibile di arrecare al creditore da numerosi e convergenti elementi fattuali, idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale contemplato dagli artt. 2927 e 2929 c.c..
Depongono, invero, nel senso della scientia damni del debitore:
- la circostanza che nel periodo -l'anno 2010- nel quale sarebbero sorti i debiti nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
era già titolare di una posizione creditoria nei confronti di;
[...] Parte_1
- la vicinanza temporale tra la stipula del contratto di compravendita -31.1.2014- e la revoca degli affidamenti concessi dalla banca motivata dalla “riscontrata gestione
anomala del rapporto in oggetto (conto immobilizzato e con saldo contabile
frequentemente negativo)” (lettera del 12.5.2014, doc. n. 9, fascicolo di parte appellata), a riprova della preesistente esposizione debitoria;
- la sussistenza di ingenti debiti di , segnatamente quello di € Parte_5
110.606,32 accertato in favore di con sentenza n. 1185/2012 del CP_4
Tribunale di Agrigento, confermata con sentenza n. 1136/2018 dalla Corte di Appello
di Palermo;
- il trasferimento contestuale di più beni immobili, considerato che “in tema di azione
revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante
vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi “in re ipsa” l'esistenza e
la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti
arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo
13 dell'azione pauliana” (Cass. civ., sez. III, 25/7/2013, n. 18034 e conformi, ex multis,
Cass. civ., 27/3/2007, n. 7507; Cass. civ., n. 5972/2005).
Ancora, la partecipatio fraudis dei terzi si deduce, in primo luogo, dal rapporto di parentela esistente tra gli stipulanti-acquirenti e , padre di Parte_1 [...]
, suocero di e nonno di , nonchè: Parte_2 Parte_3 Parte_1
- dalla consapevolezza della complessiva esposizione debitoria di , Parte_1
dimostrata dal fatto che -secondo quanto dedotto dagli stessi appellanti- il figlio e la
RA sono intervenuti per onorare i debiti su costui gravanti a titolo di imposte, tasse e forniture;
- dalle eccentriche modalità di pagamento indicate nell'atto pubblico di compravendita,
individuate con un rinvio a dei prospetti riepilogativi allegati al contratto (doc. n. 4,
fascicolo di parte appellata).
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la pronuncia di primo grado confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate, in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa in € 6.900,00 di cui € 2.050,00
per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.450,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata,
di CP_4
rigetta l'appello proposto da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del figlio
[...]
minore , con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
e a il 21.11.2019 avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 CP_4
di Agrigento n. 726 del 23.5.2019;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.900,00 Controparte_1
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2243 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._4
dall'Avv. Diego Galluzzo per procura in calce all'atto di appello
Appellanti
1 (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore dott.ssa , CP_2
rappresentata e difesa da (c.f. , iscritta Controparte_3 P.IVA_2
nella Sezione Speciale dell'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo
al n. 11/2019, giusta delibera del 17.1.2019, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate pro tempore Avv. Giuseppe Seidita, per mandato speciale del
06.02.2019 (rep. n. 653 – racc. n. 382) in autentica Notaio Dott. , e, per Persona_1
essa, dall'Avv. Valentina Novara per procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.3.2021
Appellata
CP_4
Appellato contumace
Conclusioni degli appellanti:
preliminarmente, sospendere il presente giudizio sino a definizione del giudizio di appello introdotto da avverso la sentenza che non ha riconosciuto Controparte_1
il credito a favore di e che ha accertato un credito di € 83.069,47 Controparte_1
di contro per il medesimo titolo, posto che il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio sulla revocatoria è stato introdotto a tutela di tale credito, ad oggi,
ritenuto inesistente;
accertare e dichiarare infondate tutte le domande formulate da Controparte_5
e, per tale ragione, rigettarle;
accertare e dichiarare ammissibile il presente appello;
2 in riforma della sentenza appellata, così giudicare, nel merito in via principale respingere tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado da
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed accertare e dichiarare Controparte_1
che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
e che le vendite de quibus non sono state simulate;
accertare e dichiarare che non vanta, nei confronti Controparte_1
di , il credito per cui è stata esperita l'azione revocatoria oggetto della Parte_1
presente causa;
accertare e dichiarare che le vendite de quibus siano state poste
solvendi causa per estinguere pregressi debiti scaduti che soffriva Parte_1
nei confronti di e e che, pertanto, sussistono i Parte_2 Parte_3
presupposti di cui all'art. 2901 comma terzo c.c.;
accertare e dichiarare che non sussistono gli elementi del consilium fraudis e della
partecipatio fraudis e dell'eventus damni ex art. 2901 c.c.;
condannare alla refusione delle spese legali del Controparte_1
giudizio di primo grado a favore degli odierni appellanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario delle spese pari al 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte.
Conclusioni dell'appellata:
nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, anche ex art. 348 c.p.c., ed infondato e pertanto rigettare l'atto di appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
quest'ultimi sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la Parte_3
potestà genitoriale sul figlio minore , e conseguentemente Parte_1
3 confermare la sentenza n. 726, pubblicata dal Tribunale di Agrigento in data
23.05.2019, oggi impugnata, statuendo come per legge;
con condanna degli appellanti alle spese anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 726 del 23.5.2019, il Tribunale di Agrigento, pronunciandosi su:
-la domanda formulata da affermatasi titolare nei Controparte_1
confronti di del credito di € 73.005,48, oltre interessi, -di cui € Parte_1
53.493,63 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 658 acceso il 16.5.2007 ed € 19.511,85 quale saldo debitore del conto corrente con apertura di credito n. 1443 del 3.10.2008-, il cui pagamento era stato ingiunto con decreto monitorio del Tribunale di Agrigento n. 570/2015, per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due compravendite immobiliari del 31.1.2014 con le quali erano stati trasferiti al nipote minorenne,
[...]
, e alla madre di costui, due immobili siti in Agrigento, Parte_1 Parte_3
via Metello n. 12;
-la domanda avanzata da con comparsa di intervento volontario del CP_4
20.11.2018, la quale rivendicava la titolarità del credito di € 110.606,32, accertato dal
Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1185 del 5.12.2012 definitivamente confermata dalla pronuncia della Corte di Appello di Palermo n. 1136 del 29.5.2018;
ha così provveduto:
- ha affermato l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato da CP_4
[...]
4 - ha dichiarato l'inefficacia relativa del trasferimento immobiliare disposto per atto pubblico notarile del 31.1.2014 rogato dal notaio , rep. n. 18039, Persona_2
raccolta n. 6822, con il quale aveva alienato, al prezzo di € Parte_1
91.300,00, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Agrigento, Via Metello n. 12,
censito al catasto fabbricati al foglio 147, particella 680, sub. 28 in favore del minore e la proprietà della distinta particella 680 sub. 27 in favore di Parte_1
al prezzo di € 96.400,00; Parte_3
- ha condannato , e sotto il Parte_1 Parte_2 Parte_3
vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese di lite.
Hanno proposto impugnazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
questi ultimi in proprio e nella qualità di genitori del minore
[...] [...]
, lamentando l'erroneo apprezzamento dei presupposti operativi dell'actio Parte_1
pauliana. Sostengono gli appellanti che deve piuttosto nel concreto:
- escludersi la sussistenza del credito tutelando, atteso che, nel pendente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2015, il consulente tecnico d'ufficio
-ricalcolato il saldo di entrambi i rapporti di conto corrente, previa espunzione dei costi illegittimamente applicati dall'istituto bancario- ne aveva rideterminato il saldo in complessivi € 81.147,25 a favore del correntista;
- sussumersi gli atti di alienazione all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c.,
trovando i trasferimenti immobiliari la loro causa nell'adempimento di debiti scaduti contratti da , a partire dal 2010, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
per i pagamenti di imposte, tasse e fornitori da costoro effettuati Parte_4
per suo conto per la complessiva somma di € 156.632,21. Evidenziano che controprova
5 fattuale dell'assunto si trae dalle modalità di corresponsione del prezzo delle cessioni,
realizzata in massima parte in modo rateale sulla scorta di prospetti allegati all'atto di compravendita -riportanti tutti i pagamenti effettuati dai congiunti per suo conto- e solo in vi residuale a mezzo assegno bancario;
- escludersi la ricorrenza dell'eventus damni, attesa l'insussistenza del credito, nonché
dell'elemento soggettivo, non potendo né il debitore né gli acquirenti essere consapevoli di arrecare alcun pregiudizio quando i debiti soddisfatti attraverso i trasferimenti immobiliari risalivano al 2010, ossia a un momento antecedente al sorgere del presunto credito dell'istituto di credito.
Gli appellanti hanno, infine, lamentato l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta Controparte_1
all'accoglimento del gravame. Nonostante la regolare notifica dell'appello, CP_4
è, invece, rimasta contumace.
[...]
In sede di precisazione delle conclusioni, con note del 25.9.2024, gli appellanti hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.
1131 del 30.12.2020, aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
revocando quest'ultimo e rideterminando il saldo dei due rapporti di conto corrente con apertura di credito in complessivi € 83.069,47 a credito del correntista. Pendente il giudizio di appello avverso la suddetta pronuncia, gli appellanti hanno sollevato istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo in attesa della definizione di quello, considerato parallelo e presupposto.
6 L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità insegna che integra adeguato presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria “una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi,
coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi
restitutori. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza
di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si
riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
definitivamente accertata (Cass., n. 20002/2008; n. 1893/12; n. 5619/2016;
23208/2016).” (Cass. civ., Sez. VI-III, 19/2/2020, n. 4212). Poiché anche il credito eventuale, e dunque il credito litigioso, è idoneo ad abilitare il creditore alla proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, “il giudizio promosso con l'indicata azione non è
soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di
pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui
conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del
giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente
logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte
da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela
dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza
negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 ed altre
7 successive conformi).” (Cass. civ., sez. VI-III, 5/2/2019, n. 3369; Cass. civ., Sez. VI-
III, 19/2/2020, n. 4212). Va escluso, pertanto, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria del processo.
Può quindi accedersi al merito delle ragioni di impugnazione, procedendo nella disamina nel rispetto dell'ordine stabilito dall'appellante
Quanto al primo motivo di appello, è agevole osservare che
[...]
affermatasi creditrice dell'importo di € 73.005,48, ha prodotto i Controparte_1
contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati il 16.5.2007 (rapporto n. 658)
e il 3.10.2019 (rapporto n. 1443), nonché la lettera di revoca degli affidamenti del
12.5.2014 contenente indicazione espressa dei rispettivi saldi debitori (docc. fascicolo di parte appellata). Come sopra rammentato, per insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di
credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo
preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria (…)”
(Cass. civ., sez. III, 17/6/2024, n. 16819), sicché non è ostativa alla proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c. la circostanza che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -con il quale la banca aveva ottenuto la condanna al pagamento del saldo negativo scaturente dai suddetti conti- il Tribunale abbia rideterminato i saldi a favore del correntista, atteso che la pronuncia è impugnata e risulta ancora pendente il giudizio di appello.
Neppure il secondo motivo di gravame è meritevole di accoglimento.
8 Il principio, fissato dall'art. 2901, comma 3, c.c., della non sottoponibilità ad azione revocatoria degli atti integranti adempimento di un debito scaduto, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riferimento a negozi riconducibili ad atti discrezionali, dunque non dovuti, per i quali l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento deve essere eseguito (Cass. civ., sez.
III, 19/2/2020, n. 4244; Cass. civ., Sez. I, 10/12/2008, n. 28981).
Nel caso in esame, i debiti asseritamente gravanti in capo ad a favore Parte_1
di e hanno natura di obbligazioni pecuniarie. Il Parte_2 Parte_3
ricorso a un trasferimento immobiliare per l'estinzione di tali obbligazioni costituisce,
dunque, una datio in solutum, ossia una modalità di adempimento diversa rispetto alla prestazione dedotta in obbligazione, che rimane pur sempre il pagamento di una somma di denaro. A ciò occorre aggiungere che quando la giurisprudenza di legittimità
afferma che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l'alienazione di un bene, eseguita per reperire la liquidità
occorrente all'adempimento del debito, si riferisce esclusivamente all'ipotesi -neppure allegata dagli appellanti nel caso di specie- in cui il terzo acquirente provi che il trasferimento rappresenta il solo mezzo per raggiungere tale fine. Solo in questo caso,
infatti, la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria e diretta con un atto dovuto, sì da escluderne il carattere pregiudizievole per i creditori (Cass. civ., Sez. VI-
III, 15/5/2020, n. 8992; Cass. civ., Sez. III, 19/4/2016).
Infine, non può non evidenziarsi il difetto, a monte, della dimostrazione dell'esistenza di alcuna posizione debitoria di nei confronti dei congiunti Parte_1
9 acquirenti degli immobili, non potendosi riconoscere alcuna efficacia probatoria ai prospetti contenuti negli allegati al contratto di compravendita trattandosi di meri elenchi formati dalle parti, ai quali il richiamo in un atto notarile non conferisce più
incisiva pregnanza probatoria.
Conclusivamente, dunque, deve negarsi l'ascrivibilità del trasferimento immobiliare oggetto del giudizio alla definizione di atto dovuto accolta dall'art. 2901, comma 3
c.c..
Quanto al terzo motivo di impugnazione, è opportuno premettere che l'actio pauliana,
rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica offerta al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., è incardinata, ex art. 2901 c.c.,
intorno alle due precondizioni fattuali dell'esistenza di un credito non soddisfatto e del compimento di un atto di disposizione del patrimonio a opera del debitore e al ricorrere di due presupposti:
-uno di carattere oggettivo -eventus damni- rappresentato dal pregiudizio alle ragioni di credito indotto dall'atto dispositivo;
-l'altro soggettivo -scientia, partecipatio e consilium fraudis- della consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore disponente e, per gli atti a titolo oneroso, anche al terzo acquirente.
Nel caso in esame ricorrono entrambi gli elementi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale “il presupposto oggettivo dell'azione
revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto
dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma
10 anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel
soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di
dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che
il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/0272015, n. 1902/15).” (Cass. civ., sez. VI-
III, 18/6/2019, n. 16221; Cass. civ., sez. III, n. 19207/2018; Cass. civ.. sez III,
27/10/2015. n. 21808). Ebbene, dalle visure prodotte dall'istituto di credito emerge che, alienando gli immobili con il contratto di compravendita del 31.1.2014,
[...]
si è spogliato di tutti i propri beni immobili, ad eccezione di un Parte_1
appezzamento di terreno sito in Agrigento, contrada Cava, di cui risultava comproprietario con la moglie, bene poi donato al figlio nel 7.2.2015 Parte_2
(doc. n. 5, fascicolo di parte appellata). Né può riconoscersi forza dirimente a quanto dedotto dagli appellanti in ordine all'insussistenza del credito, essendo il relativo accertamento, come già ricordato, oggetto di un giudizio in atto pendente, sicché, in mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un patrimonio immobiliare residuo utile al soddisfacimento del credito, non può che ritenersi configurato l'eventus damni.
Quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è
costante nell'affermare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di
disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio
è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché,
per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la
11 cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore” (Cass.
civ. sez. III, 12/2/2020, n. 3375 e, conforme, Cass. civ., sez. VI 18/6/2019, n. 16221),
mentre solo nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia stato compiuto antecedentemente al sorgere del credito occorre dimostrare la dolosa preordinazione del trasferimento in pregiudizio alle ragioni creditorie.
Il rapporto di anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione ex art. 2901 c.c. va poi stabilito avendo riguardo all'insorgenza dell'obbligazione e non alla sua esigibilità.
Nel caso la nascita del credito coincide con la stipula dei contratti di conto corrente con apertura di credito nn. 658 e 1443, avvenuta rispettivamente il 16.5.2007 e il
3.10.2008, date entrambe antecedenti all'atto dispositivo (31.1.2014), irrilevante essendo l'utilizzazione di somme o la revoca del finanziamento (Cass. civ., sez. III,
18.1.2023, n. 1414).
Ciò stabilito, va ulteriormente rammentato che la scientia damni si configura ogni qualvolta si dimostri la consapevolezza, apprezzabile anche in termini di conoscibilità
con l'uso dell'ordinaria diligenza, del “danno che ragionevolmente può derivare alle
ragioni creditorie dal compimento dell'atto” dispositivo (Cass. civ., 2.4.2021 n. 9192
e, in termini, Cass. civ., 30.6.2015; Cass. civ., 7.7.2007 n. 15310) e la prova di tale consapevolezza sia in capo al debitore sia in capo al terzo può essere offerta con ogni mezzo, anche tramite presunzioni semplici (ex multis Cass. civ., 9/6/2020, n. 10928
Cass. civ. 18.6.2019 n. 16221; Cass. civ., sez. II, 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ., sez.
II, 18/1/2007, n. 1068).
A questi consolidati principi si è attenuto il Giudice di primo grado che, del tutto correttamente, ha desunto la prova della consapevolezza, in capo al debitore e ai terzi,
12 del pregiudizio che l'atto dispositivo era suscettibile di arrecare al creditore da numerosi e convergenti elementi fattuali, idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale contemplato dagli artt. 2927 e 2929 c.c..
Depongono, invero, nel senso della scientia damni del debitore:
- la circostanza che nel periodo -l'anno 2010- nel quale sarebbero sorti i debiti nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
era già titolare di una posizione creditoria nei confronti di;
[...] Parte_1
- la vicinanza temporale tra la stipula del contratto di compravendita -31.1.2014- e la revoca degli affidamenti concessi dalla banca motivata dalla “riscontrata gestione
anomala del rapporto in oggetto (conto immobilizzato e con saldo contabile
frequentemente negativo)” (lettera del 12.5.2014, doc. n. 9, fascicolo di parte appellata), a riprova della preesistente esposizione debitoria;
- la sussistenza di ingenti debiti di , segnatamente quello di € Parte_5
110.606,32 accertato in favore di con sentenza n. 1185/2012 del CP_4
Tribunale di Agrigento, confermata con sentenza n. 1136/2018 dalla Corte di Appello
di Palermo;
- il trasferimento contestuale di più beni immobili, considerato che “in tema di azione
revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante
vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi “in re ipsa” l'esistenza e
la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti
arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo
13 dell'azione pauliana” (Cass. civ., sez. III, 25/7/2013, n. 18034 e conformi, ex multis,
Cass. civ., 27/3/2007, n. 7507; Cass. civ., n. 5972/2005).
Ancora, la partecipatio fraudis dei terzi si deduce, in primo luogo, dal rapporto di parentela esistente tra gli stipulanti-acquirenti e , padre di Parte_1 [...]
, suocero di e nonno di , nonchè: Parte_2 Parte_3 Parte_1
- dalla consapevolezza della complessiva esposizione debitoria di , Parte_1
dimostrata dal fatto che -secondo quanto dedotto dagli stessi appellanti- il figlio e la
RA sono intervenuti per onorare i debiti su costui gravanti a titolo di imposte, tasse e forniture;
- dalle eccentriche modalità di pagamento indicate nell'atto pubblico di compravendita,
individuate con un rinvio a dei prospetti riepilogativi allegati al contratto (doc. n. 4,
fascicolo di parte appellata).
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la pronuncia di primo grado confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate, in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa in € 6.900,00 di cui € 2.050,00
per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.450,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata,
di CP_4
rigetta l'appello proposto da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del figlio
[...]
minore , con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
e a il 21.11.2019 avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 CP_4
di Agrigento n. 726 del 23.5.2019;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.900,00 Controparte_1
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15