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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 04.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1795/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Sergio Piccione, che la rappresenta e difende assieme all'avv. Nunzio Ferrante giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, del ruolo professionale
Resistente
Asp n. 5 Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina
Resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento invalidità civile 100%, assegno mensile, esenzione da ticket sanitario
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 20/03/2024, chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 4005/23, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni obbligatorie in suo favore limitatamente nella misura del 73%.
Nell'odierno giudizio, la ricorrente chiedeva pertanto che fosse riconosciuto il proprio diritto alla pensione d'invalidità civile o in subordine dell'assegno d'invalidità, o l'esenzione al ticket sanitario dalla domanda amministrativa o da altra data accertanda, con vittoria di spese anche della fase sommaria da distrarsi.
Si costituiva l' resistente, deducendo l'inammissibilità della domanda ed il difetto di CP_1
interesse ad agire, chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa e il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per la concessione del beneficio assistenziale.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Asp, ritualmente intimata.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, la ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetta, anche alla luce della relazione di parte del dott. , depositata in atti. Persona_1
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_2
, il quale riconosceva come l'interessata fosse affetta da plurime patologie, ma non
[...] riscontrava i requisiti sanitari necessari per la concessione della pensione e dell'assegno d'invalidità, riconoscendo la ricorrente invalida civile nella misura del 73%.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione del dott. la paziente è portatrice di patologie Persona_3
invalidanti che comportano un'invalidità del 86% a decorrere da febbraio 2023; in particolare presenta “Artropatia degenerativa polidistrettuale a moderata incidenza Parte_1
funzionale. Connettivite indifferenziata associata ad interstiziopatia polmonare secondaria e
a sindrome fibromialgica. Cardiopatia ipertensiva valutabile alla II^ classe funzionale
N.Y.H.A. Sindrome depressiva endoreattiva di moderata entità”.
3. Decisione e spese.
La ricorrente non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione della pensione d'invalidità, pertanto il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Riguardo al presente giudizio, in relazione al riconoscimento solo della prestazione di assegno d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese metà di entrambe le fasi;
il resto segue la soccombenza e va posto a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, CP_2 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta che presenta una percentuale invalidità pari al 86% dal mese di Parte_1 febbraio 2023 e pertanto accoglie il ricorso limitatamente al riconoscimento dei presupposti sanitari per l'assegno di invalidità, con riconoscimento dell'esenzione parziale dalle spese sanitarie;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1347,50 per la presente fase CP_2
ed euro 584,25 per la fase di a.t.p.- già compensate - per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali al 15%, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. . Persona_3
Messina, 05.12.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando