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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 172/2024, promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
De Mari Marino n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Theofilo Dolce (C.F.
). C.F._2
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
G. Felissent n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Papa Centurrino (C.F.
). C.F._4
- Appellata / Appellante Incidentale -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
- (P. IVA Controparte_3 CP_4 Controparte_5
), con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Giovanni Bottazzoli (C.F. ) e Mariachiara Brunetti C.F._5
(C.F. ). C.F._6
- Terza Chiamata Appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1028/2023 del Giudice di Pace di
Treviso, pubblicata il 31.08.2023. Restituzione somme e risarcimento danni.
Conclusioni delle Parti:
Come da atti e verbali di causa, e come precisate all'udienza del
09.01.2025. Per l'appellante, come da nota del 07.11.2024. Per l'appellata
, come da comparsa del 24.04.2024. Per la terza chiamata, come da CP_2 comparsa del 07.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E SINTESI DELLE POSIZIONI Con atto di citazione, il Sig. proponeva appello avverso la CP_1 sentenza n. 1028/2023 del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere la condanna della GE. alla Controparte_2 restituzione della somma di € 3.650,00, versata a titolo di compenso per un incarico professionale (redazione CILA) ritenuto non adempiuto, oltre al risarcimento del danno. L'appellante lamentava:
a) La nullità della sentenza per difetto sostanziale di motivazione, ravvisando un mero "copia-incolla" di testi esterni.
b) La violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per non aver il Giudice considerato l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito di diffida ad adempiere.
c) La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver erroneamente qualificato l'obbligazione come "di mezzi" anziché "di risultato" e per aver mal valutato le prove.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza, l'accertamento della risoluzione contrattuale e la condanna della GE. alla restituzione e al risarcimento. CP_2
Si costituiva la GE. , contestando l'appello e chiedendone il Controparte_2 rigetto. Sosteneva la correttezza del proprio operato, l'imputabilità dei ritardi alla necessità di una SCIA in sanatoria per abusi preesistenti (nota a e alla CP_1 pandemia, e l'impossibilità di depositare la CILA per fatto e colpa del Sig. CP_1
(lavori abusivi, tinteggiatura non conforme). Proponeva, altresì, appello incidentale per la condanna del al pagamento di € 1.050,00 per due certificazioni APE. CP_1
In subordine, chiedeva la manleva da parte di Controparte_3
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale. Controparte_3
Contestava l'operatività della polizza, sia per possibile mancata dichiarazione di circostanze note all'assicurata al momento della stipula, sia perché la polizza non coprirebbe la restituzione di compensi.
All'udienza del 16.05.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta in riserva dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da è fondato e merita accoglimento CP_1 nei termini che seguono. L'appello incidentale proposto da è Controparte_2 infondato e va rigettato.
1. Sulla Nullità della Sentenza per Difetto di Motivazione
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la violazione degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è fondato. Sebbene la tecnica del "copia-incolla"
2 da fonti esterne non sia di per sé causa di nullità, essa lo diventa qualora, come nel caso di specie, non permetta di individuare un iter logico-giuridico autonomo e specifico, attribuibile all'organo giudicante, che connetta le affermazioni generali alla fattispecie concreta. L'esame della sentenza impugnata rivela che larga parte della motivazione è costituita dalla riproduzione pedissequa di stralci di articoli, peraltro datati e non sempre di fonte dottrinale o giurisprudenziale, senza una rielaborazione critica né un'applicazione puntuale alle risultanze istruttorie e alle specifiche questioni dibattute. Tale modalità redazionale si traduce in una motivazione solo apparente, che non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione e viola l'obbligo del Giudice di esporre una valutazione personale ed effettiva del caso. La censura, pertanto, coglie nel segno e giustificherebbe di per sé la riforma, imponendo a questo Tribunale una rivalutazione integrale del merito.
2. Sulla Qualificazione dell'Obbligazione e sull'Inadempimento
Il Giudice di Pace ha erroneamente fondato la propria decisione sull'assunto che l'obbligazione assunta dalla GE. fosse "di mezzi". Tale qualificazione CP_2 non può essere condivisa. L'incarico conferito alla professionista aveva ad oggetto la redazione e il deposito di una CILA, ossia un progetto tecnico finalizzato a rendere possibile l'esecuzione di specifici lavori edili. La giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, qualifica l'obbligazione del professionista
(architetto, ingegnere o geometra) incaricato di redigere un progetto edilizio come obbligazione "di risultato". Il professionista, infatti, non si impegna a profondere una generica diligenza, ma a fornire un elaborato concretamente utilizzabile per lo scopo prefissato dal committente. L'irrealizzabilità o l'inadeguatezza del progetto, così come il mancato compimento degli atti necessari al suo utilizzo (come il deposito), integrano inadempimento.
Nel caso di specie, è pacifico che la GE. non ha mai depositato la . CP_2 Pt_1
Ella adduce, a giustificazione, la necessità di una previa SCIA in sanatoria e, successivamente, la condotta del che avrebbe reso la inidonea. CP_1 Pt_1
Tuttavia, emerge dagli atti che, ancora in data 02.05.2021, la professionista si dichiarava disponibile a portare a termine l'incarico, riconoscendo implicitamente, a quella data, la possibilità di adempiere.
Successivamente, diffidata ad adempiere entro 15 giorni con PEC del 10.05.2021
(ricevuta il 13.05.2021), ella è rimasta inerte. Il termine è scaduto il 28.05.2021, determinando la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454, co. 3,
c.c..
3 Le giustificazioni addotte dalla GE. non sono sufficienti a escludere il CP_2 suo inadempimento nel momento in cui esso è divenuto definitivo con la scadenza del termine della diffida. La necessità della SCIA in sanatoria (peraltro pagata dal precedente proprietario) era nota da tempo e avrebbe dovuto essere gestita diligentemente. Quanto agli abusi contestati al non è stata fornita prova CP_1 certa che essi si siano verificati prima della scadenza del termine della diffida o che fossero tali da rendere assolutamente impossibile l'adempimento (o, quantomeno, una comunicazione formale al cliente sulle ragioni ostative). La rinuncia all'incarico, intervenuta solo ad agosto 2021, è palesemente tardiva e inefficace, essendo intervenuta quando il vincolo contrattuale era già venuto meno per effetto della risoluzione di diritto.
Pertanto, va accertato il grave inadempimento della GE. e dichiarata CP_2
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.
3. Sulla Domanda di Restituzione e Risarcimento
La risoluzione del contratto comporta, ex art. 1458 c.c., l'obbligo di restituire le prestazioni eseguite. È pacifico, e riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, che il Sig. abbia versato alla GE. la somma di € 3.650,00. Tale CP_1 CP_2 somma deve, pertanto, essere restituita, oltre agli interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ulteriore, essa non può trovare accoglimento. L'appellante ha lamentato la perdita di agevolazioni fiscali e il disagio abitativo. Tuttavia, tali danni non sono stati provati né nell'an né nel quantum. Non è stato dimostrato con certezza quali specifici bonus fiscali si sarebbero potuti ottenere, né che l'unico impedimento sia stato l'inadempimento della , né è stato quantificato il presunto disagio o il mancato risparmio CP_2 energetico. La valutazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del danno stesso, che qui manca. La domanda risarcitoria va, quindi, rigettata.
4. Sull'Appello Incidentale
L'appello incidentale, volto a ottenere il pagamento di € 1.050,00 per le APE, è infondato. A prescindere dalla tardiva e generica richiesta istruttoria (peraltro volta a sentire un teste la cui incapacità era stata eccepita), la GE. non ha CP_2 superato né l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (essendo prassi che le
APE siano a carico del venditore, salvo prova contraria) né, soprattutto, l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c., essendo l'incarico risalente al
2018 e la richiesta di pagamento formulata solo in via riconvenzionale nel 2022.
L'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
5. Sulla Domanda di Manleva verso Controparte_3
4 La domanda di manleva, riproposta dalla GE. , è assorbita dal rigetto CP_2
Con dell'appello incidentale e dalla natura della condanna nell'appello principale. ha correttamente eccepito che la propria polizza non copre la restituzione dei compensi professionali, che è l'unica conseguenza economica (oltre alle spese) della presente pronuncia. Poiché la GE. non è condannata al CP_2 risarcimento di danni a terzi derivanti da errore professionale, ma alla restituzione di quanto indebitamente percepito a fronte di un contratto risolto per suo inadempimento, la copertura assicurativa invocata non è operativa per tale voce.
La domanda di manleva deve, quindi, essere respinta.
6. Sulle Spese di Lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. La
GE. , risultando integralmente soccombente sia rispetto Controparte_2 all'appello principale (salvo per il rigetto della domanda risarcitoria, che non modifica la sostanza della soccombenza sulla questione contrattuale) sia rispetto al proprio appello incidentale, deve essere condannata a rifondere al Sig. CP_1 le spese di entrambi i gradi. In virtù del principio di causalità, la GE.
[...]
deve essere altresì condannata a rifondere le spese sostenute da CP_2 [...] in entrambi i gradi, avendone reso necessaria la chiamata in causa CP_3 con una domanda di manleva rivelatasi infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale CP_1 proposto da avverso la sentenza n. 1028/2023 del Giudice di Pace Controparte_2 di Treviso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
o Dichiara la risoluzione di diritto, per grave inadempimento della
GE. , del contratto di prestazione d'opera professionale Controparte_2 intercorso con il Sig. CP_1
o Condanna a restituire a la Controparte_2 CP_1 somma di € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
o Rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore proposta da CP_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_2
3. Rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di Controparte_3
5 4. Condanna a rifondere a le spese Controparte_2 CP_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1200,00 per compesi professionali e per il presente grado in € 18ì00,00 oltre contributo unificato di entrembi i gradi , rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Condanna a rifondere a le Controparte_2 Controparte_3 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in €
1000,00 e per il presente grado in € 1500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 172/2024, promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
De Mari Marino n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Theofilo Dolce (C.F.
). C.F._2
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
G. Felissent n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Papa Centurrino (C.F.
). C.F._4
- Appellata / Appellante Incidentale -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
- (P. IVA Controparte_3 CP_4 Controparte_5
), con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Giovanni Bottazzoli (C.F. ) e Mariachiara Brunetti C.F._5
(C.F. ). C.F._6
- Terza Chiamata Appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1028/2023 del Giudice di Pace di
Treviso, pubblicata il 31.08.2023. Restituzione somme e risarcimento danni.
Conclusioni delle Parti:
Come da atti e verbali di causa, e come precisate all'udienza del
09.01.2025. Per l'appellante, come da nota del 07.11.2024. Per l'appellata
, come da comparsa del 24.04.2024. Per la terza chiamata, come da CP_2 comparsa del 07.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E SINTESI DELLE POSIZIONI Con atto di citazione, il Sig. proponeva appello avverso la CP_1 sentenza n. 1028/2023 del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere la condanna della GE. alla Controparte_2 restituzione della somma di € 3.650,00, versata a titolo di compenso per un incarico professionale (redazione CILA) ritenuto non adempiuto, oltre al risarcimento del danno. L'appellante lamentava:
a) La nullità della sentenza per difetto sostanziale di motivazione, ravvisando un mero "copia-incolla" di testi esterni.
b) La violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per non aver il Giudice considerato l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito di diffida ad adempiere.
c) La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver erroneamente qualificato l'obbligazione come "di mezzi" anziché "di risultato" e per aver mal valutato le prove.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza, l'accertamento della risoluzione contrattuale e la condanna della GE. alla restituzione e al risarcimento. CP_2
Si costituiva la GE. , contestando l'appello e chiedendone il Controparte_2 rigetto. Sosteneva la correttezza del proprio operato, l'imputabilità dei ritardi alla necessità di una SCIA in sanatoria per abusi preesistenti (nota a e alla CP_1 pandemia, e l'impossibilità di depositare la CILA per fatto e colpa del Sig. CP_1
(lavori abusivi, tinteggiatura non conforme). Proponeva, altresì, appello incidentale per la condanna del al pagamento di € 1.050,00 per due certificazioni APE. CP_1
In subordine, chiedeva la manleva da parte di Controparte_3
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale. Controparte_3
Contestava l'operatività della polizza, sia per possibile mancata dichiarazione di circostanze note all'assicurata al momento della stipula, sia perché la polizza non coprirebbe la restituzione di compensi.
All'udienza del 16.05.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta in riserva dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da è fondato e merita accoglimento CP_1 nei termini che seguono. L'appello incidentale proposto da è Controparte_2 infondato e va rigettato.
1. Sulla Nullità della Sentenza per Difetto di Motivazione
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la violazione degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è fondato. Sebbene la tecnica del "copia-incolla"
2 da fonti esterne non sia di per sé causa di nullità, essa lo diventa qualora, come nel caso di specie, non permetta di individuare un iter logico-giuridico autonomo e specifico, attribuibile all'organo giudicante, che connetta le affermazioni generali alla fattispecie concreta. L'esame della sentenza impugnata rivela che larga parte della motivazione è costituita dalla riproduzione pedissequa di stralci di articoli, peraltro datati e non sempre di fonte dottrinale o giurisprudenziale, senza una rielaborazione critica né un'applicazione puntuale alle risultanze istruttorie e alle specifiche questioni dibattute. Tale modalità redazionale si traduce in una motivazione solo apparente, che non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione e viola l'obbligo del Giudice di esporre una valutazione personale ed effettiva del caso. La censura, pertanto, coglie nel segno e giustificherebbe di per sé la riforma, imponendo a questo Tribunale una rivalutazione integrale del merito.
2. Sulla Qualificazione dell'Obbligazione e sull'Inadempimento
Il Giudice di Pace ha erroneamente fondato la propria decisione sull'assunto che l'obbligazione assunta dalla GE. fosse "di mezzi". Tale qualificazione CP_2 non può essere condivisa. L'incarico conferito alla professionista aveva ad oggetto la redazione e il deposito di una CILA, ossia un progetto tecnico finalizzato a rendere possibile l'esecuzione di specifici lavori edili. La giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, qualifica l'obbligazione del professionista
(architetto, ingegnere o geometra) incaricato di redigere un progetto edilizio come obbligazione "di risultato". Il professionista, infatti, non si impegna a profondere una generica diligenza, ma a fornire un elaborato concretamente utilizzabile per lo scopo prefissato dal committente. L'irrealizzabilità o l'inadeguatezza del progetto, così come il mancato compimento degli atti necessari al suo utilizzo (come il deposito), integrano inadempimento.
Nel caso di specie, è pacifico che la GE. non ha mai depositato la . CP_2 Pt_1
Ella adduce, a giustificazione, la necessità di una previa SCIA in sanatoria e, successivamente, la condotta del che avrebbe reso la inidonea. CP_1 Pt_1
Tuttavia, emerge dagli atti che, ancora in data 02.05.2021, la professionista si dichiarava disponibile a portare a termine l'incarico, riconoscendo implicitamente, a quella data, la possibilità di adempiere.
Successivamente, diffidata ad adempiere entro 15 giorni con PEC del 10.05.2021
(ricevuta il 13.05.2021), ella è rimasta inerte. Il termine è scaduto il 28.05.2021, determinando la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454, co. 3,
c.c..
3 Le giustificazioni addotte dalla GE. non sono sufficienti a escludere il CP_2 suo inadempimento nel momento in cui esso è divenuto definitivo con la scadenza del termine della diffida. La necessità della SCIA in sanatoria (peraltro pagata dal precedente proprietario) era nota da tempo e avrebbe dovuto essere gestita diligentemente. Quanto agli abusi contestati al non è stata fornita prova CP_1 certa che essi si siano verificati prima della scadenza del termine della diffida o che fossero tali da rendere assolutamente impossibile l'adempimento (o, quantomeno, una comunicazione formale al cliente sulle ragioni ostative). La rinuncia all'incarico, intervenuta solo ad agosto 2021, è palesemente tardiva e inefficace, essendo intervenuta quando il vincolo contrattuale era già venuto meno per effetto della risoluzione di diritto.
Pertanto, va accertato il grave inadempimento della GE. e dichiarata CP_2
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.
3. Sulla Domanda di Restituzione e Risarcimento
La risoluzione del contratto comporta, ex art. 1458 c.c., l'obbligo di restituire le prestazioni eseguite. È pacifico, e riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, che il Sig. abbia versato alla GE. la somma di € 3.650,00. Tale CP_1 CP_2 somma deve, pertanto, essere restituita, oltre agli interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ulteriore, essa non può trovare accoglimento. L'appellante ha lamentato la perdita di agevolazioni fiscali e il disagio abitativo. Tuttavia, tali danni non sono stati provati né nell'an né nel quantum. Non è stato dimostrato con certezza quali specifici bonus fiscali si sarebbero potuti ottenere, né che l'unico impedimento sia stato l'inadempimento della , né è stato quantificato il presunto disagio o il mancato risparmio CP_2 energetico. La valutazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del danno stesso, che qui manca. La domanda risarcitoria va, quindi, rigettata.
4. Sull'Appello Incidentale
L'appello incidentale, volto a ottenere il pagamento di € 1.050,00 per le APE, è infondato. A prescindere dalla tardiva e generica richiesta istruttoria (peraltro volta a sentire un teste la cui incapacità era stata eccepita), la GE. non ha CP_2 superato né l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (essendo prassi che le
APE siano a carico del venditore, salvo prova contraria) né, soprattutto, l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c., essendo l'incarico risalente al
2018 e la richiesta di pagamento formulata solo in via riconvenzionale nel 2022.
L'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
5. Sulla Domanda di Manleva verso Controparte_3
4 La domanda di manleva, riproposta dalla GE. , è assorbita dal rigetto CP_2
Con dell'appello incidentale e dalla natura della condanna nell'appello principale. ha correttamente eccepito che la propria polizza non copre la restituzione dei compensi professionali, che è l'unica conseguenza economica (oltre alle spese) della presente pronuncia. Poiché la GE. non è condannata al CP_2 risarcimento di danni a terzi derivanti da errore professionale, ma alla restituzione di quanto indebitamente percepito a fronte di un contratto risolto per suo inadempimento, la copertura assicurativa invocata non è operativa per tale voce.
La domanda di manleva deve, quindi, essere respinta.
6. Sulle Spese di Lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. La
GE. , risultando integralmente soccombente sia rispetto Controparte_2 all'appello principale (salvo per il rigetto della domanda risarcitoria, che non modifica la sostanza della soccombenza sulla questione contrattuale) sia rispetto al proprio appello incidentale, deve essere condannata a rifondere al Sig. CP_1 le spese di entrambi i gradi. In virtù del principio di causalità, la GE.
[...]
deve essere altresì condannata a rifondere le spese sostenute da CP_2 [...] in entrambi i gradi, avendone reso necessaria la chiamata in causa CP_3 con una domanda di manleva rivelatasi infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale CP_1 proposto da avverso la sentenza n. 1028/2023 del Giudice di Pace Controparte_2 di Treviso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
o Dichiara la risoluzione di diritto, per grave inadempimento della
GE. , del contratto di prestazione d'opera professionale Controparte_2 intercorso con il Sig. CP_1
o Condanna a restituire a la Controparte_2 CP_1 somma di € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
o Rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore proposta da CP_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_2
3. Rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di Controparte_3
5 4. Condanna a rifondere a le spese Controparte_2 CP_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1200,00 per compesi professionali e per il presente grado in € 18ì00,00 oltre contributo unificato di entrembi i gradi , rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Condanna a rifondere a le Controparte_2 Controparte_3 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in €
1000,00 e per il presente grado in € 1500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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