Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2017, n. 23651
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Sentenza 10 ottobre 2017

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La disciplina introdotta dall'art. 4, comma 8 bis, del d.l. n. 2 del 2010 conv. con modif. in l. n. 42 del 2010, nella parte in cui preclude la possibilità di esercizio dell'azione esecutiva e l'attrazione del credito alla procedura commissariale (nel fornire l’interpretazione autentica del primo periodo del comma 3 dell'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel senso che la gestione commissariale - istituita con quest’ultimo d.l. - assume con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze esecutive pubblicate successivamente alla medesima data), non si pone in conflitto con le disposizioni dell'art. 1 n. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con l'art. 6, paragrafo 1, di essa, siccome interpretati dalla sentenza della Corte EDU 24 settembre 2013 n. 43892/04, resa sul caso Perrino c. Italia con la conseguenza che non sussiste il requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'indicata disciplina nazionale per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad un credito vantato verso il Comune di Roma e riconosciuto con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore del citato art. 4, comma 8 bis).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2017, n. 23651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23651
    Data del deposito : 10 ottobre 2017

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