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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3044 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1398/2019 pubblicata in data 17 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli Nord, vertente
TRA
), nella qualità di erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1
), in persona dell'amministratrice Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla Via Aniello Parte_3
Palumbo n.157 preso lo studio dell'Avv. Rosario Vasca che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellanti
E
CONDOMINIO VIA ROMA 49 DI MELITO DI NAPOLI ( , in persona P.IVA_2
dell'Amministratore pro-tempore, , elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli (NA) alla Via Privata Maffettone n. 6 e rappresentato e difeso dall'Avv. Russo
Stefania come da procura in atti appellato
NONCHÉ
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via C.
1 Poerio n. 9 e rappresentata e difesa dall'Avv. Cozzarelli Maria Dolores come da procura in atti appellata
NONCHÉ
( , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n.
35 e rappresentata e difesa dall'Avv. Formica Giuseppe dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/25 novembre 2015
[...]
e la convenivano in giudizio dinanzi al Per_1 Controparte_4
Tribunale di Napoli Nord il Condominio di Via Roma 49 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno da allagamento avvenuto in data 26 febbraio
2014 nell'immobile di proprietà di e condotto in locazione dalla Persona_1
suindicata società. Nel richiedere la somma di € 15.005,00 − in aggiunta di spese e interessi − e con vittoria delle spese di lite, gli attori deducevano a fondamento della domanda che a seguito di una rottura idrica condominiale si era verificato un allagamento che aveva prodotto danni alla struttura e al contenuto dell'immobile.
Precisando che l'immobile faceva parte del Condominio alla via Roma nn. 51/53 di
Melito di Napoli e che lo stesso fosse assicurato per detti danni con la
[...]
(poi , evidenziavano come, nonostante la regolare denuncia CP_5 CP_2 presentata all'assicurazione e la richiesta risarcitoria inoltrata al Condominio, alcuna offerta risarcitoria fosse loro mai pervenuta.
Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto tanto per la genericità della stessa quanto per la carenza della legittimazione passiva del Condominio. Precisava che eventuali lesioni di un'area o di una porzione di fabbricato o di un impianto non
2 afferissero alle pertinenze del Condomino e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia dell' quale impresa assicuratrice del Condomino, CP_2
e dell' nella qualità di cessionario di ramo d'azienda della Controparte_3
CP_2
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità Controparte_2
e l'infondatezza nel merito della domanda, evidenziando sia la carenza di legittimazione passiva del Condominio, sia l'assenza della prova dei danni lamentati e del nesso causale tra il danno e il guasto.
Si costituiva anche l' che, previa contestazione della pretesa attorea, CP_3
eccepiva la genericità della domanda e l'impossibilità di ricondurre i danni lamentati alla rottura di impianti di proprietà o pertinenza del Condominio.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2019 pronunciava la sentenza n.1398/2019 con cui rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali, anche nei confronti dei terzi chiamati.
In particolare, il Tribunale, dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda e verificato la legittimazione delle Parti, accertava l'infondatezza della domanda non avendo parte attrice dimostrato che «il prospettato allagamento po[tesse] essere ascritto al
Condominio» e né tantomeno che la stessa parte avesse «minuziosamente dimostrato» tanto la tipologia del danno quanto l'esatto ammontare dello stesso. Riteneva infatti che le dichiarazioni del testimone fossero generiche e inadatte ad Testimone_1
«ascrivere alle parti condominiali la perdita riscontrata», con l'ulteriore conseguenza che
«la perdita potesse provenire da un cattivo collegamento del tubo [menzionato dal testimone] alla parete o […] da un'usura di questo».
Avverso tale sentenza , quale erede di e la Parte_1 Persona_1 [...]
con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.6.2019, Controparte_4
proponevano appello invocandone l'integrale riforma avendo il giudice di prime cure effettuato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e impedito l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la conseguente non corretta valutazione dell'an debeatur e impossibilità di commisurarne il quantum.
3 Gli appellanti concludevano chiedendo tanto di «ammettere la richiesta CTU tecnica al fine di accertare le cause e le conseguenze dell'allagamento» quanto di riformare la sentenza impugnata con la conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenziali per una somma di € 15.000,00 oltre spese, diritti, interessi e onorari e relativa condanna alle spese.
Si costituivano il procedendo a ribadire il proprio Controparte_6
difetto di legittimazione passiva ed evidenziando come il giudice di prime cure avesse giustamente disatteso la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio vista l'«ineludibile lacunosità della dichiarazione testimoniale resa dall'unico testimone escusso» e l'assenza del «nesso eziologico tra danno subito e responsabilità pretesa», nonché l' che reiterava anch'essa l'eccezione di Controparte_2 carenza della propria legittimazione passiva e l'incongruenza delle «dichiarazioni testimoniali tale da rendere la domanda del tutto sfornita di elementi probatori» tanto circa il nesso eziologico tra l'evento e altre eventuali cause quanto sulla corretta quantificazione dei danni.
In ultimo si costituiva l' che affermava come dalla testimonianza resa CP_3 fosse emerso «in modo inconfutabile» che «l'allagamento [fosse] derivato dalla rottura di un tubo dell'impianto privato degli istanti e non certamente condominiale» e condivideva la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto «del tutto irrilevante». Ribadiva inoltre come, sebbene in passato gli fosse stato comunicato che l'avente diritto non avrebbe agito per i danni, quando poi era stata convenuta in giudizio in garanzia, fossero rimaste disattese tutte le richieste di sopralluogo per la valutazione della natura e dell'entità dei danni formulate da parte della assicurazione verso i presunti danneggiati. Infine, reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Condominio e dell'assicurazione e impugnava la quantificazione dei danni in quanto «basata su mere cartule di parte».
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, all'udienza del 12 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posto che per cessazione dal servizio del consigliere relatore Dr. Erminia Baldini, giusto decreto del Ministro della
Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023, il relativo ruolo era scoperto e trattandosi di una causa di risalente iscrizione a ruolo, rientrante nell'obiettivo di
4 smaltimento del PNRR, premessa la sostituzione del precedente relatore, dr.ssa
Erminia Baldini, con la nomina in sua vece della dr.ssa Assunta d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., previa riduzione a cinquantacinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico motivo gli appellanti lamentano la contraddittorietà della decisione assunta in violazione di legge, evidenziando come il giudice di prime cure abbia totalmente disatteso l'attività istruttoria condotta e rigettato la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, ritenendo «dimostrato l'”an”»
a seguito della duplice deposizione del testimone assumono che «il giudicante [abbia] disatte[so] la richiesta di C.T.U. finalizzata a ricercare le cause dello stesso nonché l'entità dei medesimi danni». Sostenendo che l'attore non abbia potuto dimostrare tali elementi tecnici e che il testimone non abbia potuto specificare i dettagli perché carenti delle competenze tecniche necessarie, rilevano inoltre la violazione del principio di difesa per avere il Tribunale «impedito l'effettuazione della richiesta di CTU tecnica».
Condividendo a pieno la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure e riconducendo la vicenda fattuale all'ipotesi della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., dalla verifica effettuata non si evince una lettura fuorviante da parte del
Tribunale delle dichiarazioni rese dal testimone . Invero, pur se la Testimone_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, permane la necessità dell'«accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno» (cfr.
Cass., 14 marzo 2023, n. 7415) che, nel caso in esame, manca del tutto. Ed è proprio per tali ragioni che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea;
egli ha, infatti, correttamente ritenuto che l'attore non fosse stato in grado di provare il «nesso eziologico tra il riferito allagamento e le parti condominiali».
Ancor di più, in tale sede si conferma l'eccessiva genericità delle dichiarazioni rese dal testimone, già evidenziata dal Tribunale e che fa sorgere non poche perplessità: infatti, se in un primo momento ha dichiarato che l'acqua fuoriuscisse da un tubo, in un secondo momento ha, invece, affermato che fuoriuscisse dalla parete e non dal
5 sifone del rubinetto, per poi far nuovamente menzione del tubo quale collegamento tra lavandino e parete, considerato poi quale elemento presumibilmente interessato dalla perdita.
Inoltre, nel caso di specie, pur volendo considerare quale area interessata dalla perdita quella più vicina all'impianto idrico di proprietà condominiale, la c.d. braga
(ergo quell'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale), che avrebbe verosimilmente comportato la fuoriuscita dell'acqua «dalla parete», non appare comunque scalfibile la decisione impugnata.
Ferma restando l'assenza di prova del nesso causale, nella medesima direzione si colloca anche la giurisprudenza più recente che, affrontando il tema della braga, ne evidenzia ab origine la natura privata perché idonea a raccogliere gli scarichi
(nell'ipotesi di acque nere) o a convogliare le acque (nell'ipotesi di acque bianche) di pertinenza del singolo appartamento. Infatti, così come l'art. 1117, co. 1, n. 3, c.c. prevede quale proprietà comune «le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune […] gli impianti idrici e fognari […] e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza», allo stesso modo il testimone ha esplicitamente riportato che l'acqua fuoriuscisse «da un tubo posto tra il muro e il lavandino» (cfr. verbale udienza 23 febbraio 2018), ergo quel tubo di collegamento tra la parte finale della braga e il sifone del lavandino seppure, nel corso della successiva udienza del 1°.6.2018, abbia invece ricordato che l'acqua fuoriusciva dalla parete e non dal sifone senza però essere in grado di riconoscere nei rilievi fotografici sottopostigli in visione lo stato dei luoghi al momento del fatto in quanto “c'era un tubo che collegava il lavandino alla parete che dalla foto non si evince”.
Considerando poi che il dato normativo «fissa il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialità e lo individua "fino al punto di diramazione"»
(Cfr. Cass., 17 gennaio 2018, n. 1027), da quanto prospettato è incontestabile che il tratto investito dalla perdita fosse di proprietà privata e non condominiale. Tale affermazione è ancor più rafforzata dal fatto che se la braga è solitamente intesa quale elemento idoneo all'uso e al godimento solo del singolo condominio (cfr. Cass.,
6 17 gennaio 2018, n. 1027; Cass., 13 maggio 2022, n. 15302), il tratto successivo e susseguente alla stessa non può essere inteso affatto di proprietà condominiale, ancor di più se considerassimo che il suddetto si trova all'interno dell'immobile del singolo condomino. Invero, pur accogliendo una concezione della responsabilità ex art. 2051
c.c. maggiormente risalente che prevede «una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa» (Cfr. Cass., 3 settembre 2010, n. 19045), la braga non può essere intesa quale parte comune dal momento che «la presunzione di condomini[alità] dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, […] servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini» (Cfr. Cass., 26 ottobre 2018, n. 27248).
Tale ricostruzione trova piena conferma, nel caso di specie, dalle dichiarazioni del testimone dalle quali si evince chiaramente come a seguito della chiusura della chiave di arresto l'acqua ha smesso di scorrere, con la logica conseguenza che si trattasse di una perdita dell'impianto di proprietà privata e non di quello condominiale;
in caso contrario e qualora la perdita avesse interessato la «cosa comune» ovvero la colonna condominiale verticale, con la chiusura del solo impianto idrico privato, l'acqua non avrebbe affatto smesso di scorrere.
Appare, poi, indispensabile la valutazione di ulteriori elementi che, considerati complessivamente nel quadro probatorio a disposizione, piuttosto che contribuire a formare chiarezza, destano particolare incertezza. Nello specifico, non vi è traccia di alcuna riparazione effettuata a livello condominiale e dagli atti risulta allegata un'unica fattura della da cui si desumono le spese sostenute dalla Controparte_7 parte attrice per porre rimedio verosimilmente alla perdita: un «niples x rame ottone» da collocare nei pressi della parete (rectius dopo la diramazione dell'impianto condominiale), una «cannetta rigida» per collegare il niple al sifone e del «teflon» quale nastro sigillante idraulico per scongiurare il rischio di ulteriori perdite, peraltro, con un intervento eseguito solo in data 21.5.2014 laddove l'allagamento sarebbe avvenuto
7 in data 26.2.2014. In conclusione, da quanto emerge dagli atti è ben chiaro come il problema sia rientrato con delle operazioni di manutenzione dell'impianto idrico di proprietà di e non a seguito di più impegnativi interventi interessanti la Parte_1 condotta verticale con necessaria rottura del muro e il suo conseguente ripristino a seguito della sostituzione del tratto di tubazione danneggiata;
si può quindi agevolmente condividere la posizione prospettata dal giudice di prime cure con perdite che potessero provenire «da un cattivo collegamento d[el] tubo alla parete o […] da una usura di quest'ultimo».
In ultimo, in merito alla doglianza del mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio è bene ribadire come la consulenza tecnica d'ufficio è un «mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito» sottoposto al potere discrezionale dello stesso con un eventuale diniego «implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte» (cfr. Cass., 11 ottobre 2022, n. 29612; Cass., 13 gennaio 2020, n.
326; Cass., 5 luglio 2007, n. 15219;). In tale contesto, avendo ritenuto del tutto assente la prova dell'an debeatur a causa della mancata dimostrazione del nesso eziologico tra l'allagamento e l'area di proprietà condominiale, il giudice di prime cure non ha ritenuto necessario procedere a una consulenza tecnica d'ufficio. Peraltro, il notevole tempo trascorso rispetto al lamentato allagamento e l'avvenuta riparazione della relativa causa avrebbero vanificato qualsiasi tentativo in tal senso che, invece, gli odierni appellanti ben avrebbero potuto consentire che venisse effettuato da parte dell'assicurazione che, pur resasi disponibile a eseguire una perizia presso l'immobile, è stata costretta a chiudere la pratica attesa l'impossibilità di visionarlo
(cfr. in atti).
Ed ancora l'odierna parte appellante si è limitata a far determinare dal proprio consulente di parte i danni all'immobile previa quantificazione del costo della merce danneggiata e dei lavori da effettuare per il ripristino dello status quo ante piuttosto che procedere a fare accertare anche la causa del lamentato allagamento.
Concludendo, alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto e delle ricostruzioni effettuate dal giudice di prime cure e condivise dalla Corte adita, emerge chiaramente che è da confermare l'estraneità del Condominio e, quindi, delle
8 compagnie assicurative all'allagamento lamentato da parte attrice a causa della mancanza di prove del nesso causale tra l'allagamento del 26 febbraio 2014 e parti di proprietà condominiale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla nei confronti Parte_1 Parte_2 del Condominio Via Roma 49, della e della Controparte_3 [...] avverso la sentenza n. 1398/2019 pronunciata il 17 maggio 2019 Controparte_2
dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuna parte appellata che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3044 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1398/2019 pubblicata in data 17 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli Nord, vertente
TRA
), nella qualità di erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1
), in persona dell'amministratrice Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla Via Aniello Parte_3
Palumbo n.157 preso lo studio dell'Avv. Rosario Vasca che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellanti
E
CONDOMINIO VIA ROMA 49 DI MELITO DI NAPOLI ( , in persona P.IVA_2
dell'Amministratore pro-tempore, , elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli (NA) alla Via Privata Maffettone n. 6 e rappresentato e difeso dall'Avv. Russo
Stefania come da procura in atti appellato
NONCHÉ
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via C.
1 Poerio n. 9 e rappresentata e difesa dall'Avv. Cozzarelli Maria Dolores come da procura in atti appellata
NONCHÉ
( , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n.
35 e rappresentata e difesa dall'Avv. Formica Giuseppe dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/25 novembre 2015
[...]
e la convenivano in giudizio dinanzi al Per_1 Controparte_4
Tribunale di Napoli Nord il Condominio di Via Roma 49 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno da allagamento avvenuto in data 26 febbraio
2014 nell'immobile di proprietà di e condotto in locazione dalla Persona_1
suindicata società. Nel richiedere la somma di € 15.005,00 − in aggiunta di spese e interessi − e con vittoria delle spese di lite, gli attori deducevano a fondamento della domanda che a seguito di una rottura idrica condominiale si era verificato un allagamento che aveva prodotto danni alla struttura e al contenuto dell'immobile.
Precisando che l'immobile faceva parte del Condominio alla via Roma nn. 51/53 di
Melito di Napoli e che lo stesso fosse assicurato per detti danni con la
[...]
(poi , evidenziavano come, nonostante la regolare denuncia CP_5 CP_2 presentata all'assicurazione e la richiesta risarcitoria inoltrata al Condominio, alcuna offerta risarcitoria fosse loro mai pervenuta.
Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto tanto per la genericità della stessa quanto per la carenza della legittimazione passiva del Condominio. Precisava che eventuali lesioni di un'area o di una porzione di fabbricato o di un impianto non
2 afferissero alle pertinenze del Condomino e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia dell' quale impresa assicuratrice del Condomino, CP_2
e dell' nella qualità di cessionario di ramo d'azienda della Controparte_3
CP_2
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità Controparte_2
e l'infondatezza nel merito della domanda, evidenziando sia la carenza di legittimazione passiva del Condominio, sia l'assenza della prova dei danni lamentati e del nesso causale tra il danno e il guasto.
Si costituiva anche l' che, previa contestazione della pretesa attorea, CP_3
eccepiva la genericità della domanda e l'impossibilità di ricondurre i danni lamentati alla rottura di impianti di proprietà o pertinenza del Condominio.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2019 pronunciava la sentenza n.1398/2019 con cui rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali, anche nei confronti dei terzi chiamati.
In particolare, il Tribunale, dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda e verificato la legittimazione delle Parti, accertava l'infondatezza della domanda non avendo parte attrice dimostrato che «il prospettato allagamento po[tesse] essere ascritto al
Condominio» e né tantomeno che la stessa parte avesse «minuziosamente dimostrato» tanto la tipologia del danno quanto l'esatto ammontare dello stesso. Riteneva infatti che le dichiarazioni del testimone fossero generiche e inadatte ad Testimone_1
«ascrivere alle parti condominiali la perdita riscontrata», con l'ulteriore conseguenza che
«la perdita potesse provenire da un cattivo collegamento del tubo [menzionato dal testimone] alla parete o […] da un'usura di questo».
Avverso tale sentenza , quale erede di e la Parte_1 Persona_1 [...]
con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.6.2019, Controparte_4
proponevano appello invocandone l'integrale riforma avendo il giudice di prime cure effettuato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e impedito l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la conseguente non corretta valutazione dell'an debeatur e impossibilità di commisurarne il quantum.
3 Gli appellanti concludevano chiedendo tanto di «ammettere la richiesta CTU tecnica al fine di accertare le cause e le conseguenze dell'allagamento» quanto di riformare la sentenza impugnata con la conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenziali per una somma di € 15.000,00 oltre spese, diritti, interessi e onorari e relativa condanna alle spese.
Si costituivano il procedendo a ribadire il proprio Controparte_6
difetto di legittimazione passiva ed evidenziando come il giudice di prime cure avesse giustamente disatteso la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio vista l'«ineludibile lacunosità della dichiarazione testimoniale resa dall'unico testimone escusso» e l'assenza del «nesso eziologico tra danno subito e responsabilità pretesa», nonché l' che reiterava anch'essa l'eccezione di Controparte_2 carenza della propria legittimazione passiva e l'incongruenza delle «dichiarazioni testimoniali tale da rendere la domanda del tutto sfornita di elementi probatori» tanto circa il nesso eziologico tra l'evento e altre eventuali cause quanto sulla corretta quantificazione dei danni.
In ultimo si costituiva l' che affermava come dalla testimonianza resa CP_3 fosse emerso «in modo inconfutabile» che «l'allagamento [fosse] derivato dalla rottura di un tubo dell'impianto privato degli istanti e non certamente condominiale» e condivideva la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto «del tutto irrilevante». Ribadiva inoltre come, sebbene in passato gli fosse stato comunicato che l'avente diritto non avrebbe agito per i danni, quando poi era stata convenuta in giudizio in garanzia, fossero rimaste disattese tutte le richieste di sopralluogo per la valutazione della natura e dell'entità dei danni formulate da parte della assicurazione verso i presunti danneggiati. Infine, reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Condominio e dell'assicurazione e impugnava la quantificazione dei danni in quanto «basata su mere cartule di parte».
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, all'udienza del 12 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posto che per cessazione dal servizio del consigliere relatore Dr. Erminia Baldini, giusto decreto del Ministro della
Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023, il relativo ruolo era scoperto e trattandosi di una causa di risalente iscrizione a ruolo, rientrante nell'obiettivo di
4 smaltimento del PNRR, premessa la sostituzione del precedente relatore, dr.ssa
Erminia Baldini, con la nomina in sua vece della dr.ssa Assunta d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., previa riduzione a cinquantacinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico motivo gli appellanti lamentano la contraddittorietà della decisione assunta in violazione di legge, evidenziando come il giudice di prime cure abbia totalmente disatteso l'attività istruttoria condotta e rigettato la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, ritenendo «dimostrato l'”an”»
a seguito della duplice deposizione del testimone assumono che «il giudicante [abbia] disatte[so] la richiesta di C.T.U. finalizzata a ricercare le cause dello stesso nonché l'entità dei medesimi danni». Sostenendo che l'attore non abbia potuto dimostrare tali elementi tecnici e che il testimone non abbia potuto specificare i dettagli perché carenti delle competenze tecniche necessarie, rilevano inoltre la violazione del principio di difesa per avere il Tribunale «impedito l'effettuazione della richiesta di CTU tecnica».
Condividendo a pieno la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure e riconducendo la vicenda fattuale all'ipotesi della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., dalla verifica effettuata non si evince una lettura fuorviante da parte del
Tribunale delle dichiarazioni rese dal testimone . Invero, pur se la Testimone_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, permane la necessità dell'«accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno» (cfr.
Cass., 14 marzo 2023, n. 7415) che, nel caso in esame, manca del tutto. Ed è proprio per tali ragioni che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea;
egli ha, infatti, correttamente ritenuto che l'attore non fosse stato in grado di provare il «nesso eziologico tra il riferito allagamento e le parti condominiali».
Ancor di più, in tale sede si conferma l'eccessiva genericità delle dichiarazioni rese dal testimone, già evidenziata dal Tribunale e che fa sorgere non poche perplessità: infatti, se in un primo momento ha dichiarato che l'acqua fuoriuscisse da un tubo, in un secondo momento ha, invece, affermato che fuoriuscisse dalla parete e non dal
5 sifone del rubinetto, per poi far nuovamente menzione del tubo quale collegamento tra lavandino e parete, considerato poi quale elemento presumibilmente interessato dalla perdita.
Inoltre, nel caso di specie, pur volendo considerare quale area interessata dalla perdita quella più vicina all'impianto idrico di proprietà condominiale, la c.d. braga
(ergo quell'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale), che avrebbe verosimilmente comportato la fuoriuscita dell'acqua «dalla parete», non appare comunque scalfibile la decisione impugnata.
Ferma restando l'assenza di prova del nesso causale, nella medesima direzione si colloca anche la giurisprudenza più recente che, affrontando il tema della braga, ne evidenzia ab origine la natura privata perché idonea a raccogliere gli scarichi
(nell'ipotesi di acque nere) o a convogliare le acque (nell'ipotesi di acque bianche) di pertinenza del singolo appartamento. Infatti, così come l'art. 1117, co. 1, n. 3, c.c. prevede quale proprietà comune «le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune […] gli impianti idrici e fognari […] e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza», allo stesso modo il testimone ha esplicitamente riportato che l'acqua fuoriuscisse «da un tubo posto tra il muro e il lavandino» (cfr. verbale udienza 23 febbraio 2018), ergo quel tubo di collegamento tra la parte finale della braga e il sifone del lavandino seppure, nel corso della successiva udienza del 1°.6.2018, abbia invece ricordato che l'acqua fuoriusciva dalla parete e non dal sifone senza però essere in grado di riconoscere nei rilievi fotografici sottopostigli in visione lo stato dei luoghi al momento del fatto in quanto “c'era un tubo che collegava il lavandino alla parete che dalla foto non si evince”.
Considerando poi che il dato normativo «fissa il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialità e lo individua "fino al punto di diramazione"»
(Cfr. Cass., 17 gennaio 2018, n. 1027), da quanto prospettato è incontestabile che il tratto investito dalla perdita fosse di proprietà privata e non condominiale. Tale affermazione è ancor più rafforzata dal fatto che se la braga è solitamente intesa quale elemento idoneo all'uso e al godimento solo del singolo condominio (cfr. Cass.,
6 17 gennaio 2018, n. 1027; Cass., 13 maggio 2022, n. 15302), il tratto successivo e susseguente alla stessa non può essere inteso affatto di proprietà condominiale, ancor di più se considerassimo che il suddetto si trova all'interno dell'immobile del singolo condomino. Invero, pur accogliendo una concezione della responsabilità ex art. 2051
c.c. maggiormente risalente che prevede «una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa» (Cfr. Cass., 3 settembre 2010, n. 19045), la braga non può essere intesa quale parte comune dal momento che «la presunzione di condomini[alità] dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, […] servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini» (Cfr. Cass., 26 ottobre 2018, n. 27248).
Tale ricostruzione trova piena conferma, nel caso di specie, dalle dichiarazioni del testimone dalle quali si evince chiaramente come a seguito della chiusura della chiave di arresto l'acqua ha smesso di scorrere, con la logica conseguenza che si trattasse di una perdita dell'impianto di proprietà privata e non di quello condominiale;
in caso contrario e qualora la perdita avesse interessato la «cosa comune» ovvero la colonna condominiale verticale, con la chiusura del solo impianto idrico privato, l'acqua non avrebbe affatto smesso di scorrere.
Appare, poi, indispensabile la valutazione di ulteriori elementi che, considerati complessivamente nel quadro probatorio a disposizione, piuttosto che contribuire a formare chiarezza, destano particolare incertezza. Nello specifico, non vi è traccia di alcuna riparazione effettuata a livello condominiale e dagli atti risulta allegata un'unica fattura della da cui si desumono le spese sostenute dalla Controparte_7 parte attrice per porre rimedio verosimilmente alla perdita: un «niples x rame ottone» da collocare nei pressi della parete (rectius dopo la diramazione dell'impianto condominiale), una «cannetta rigida» per collegare il niple al sifone e del «teflon» quale nastro sigillante idraulico per scongiurare il rischio di ulteriori perdite, peraltro, con un intervento eseguito solo in data 21.5.2014 laddove l'allagamento sarebbe avvenuto
7 in data 26.2.2014. In conclusione, da quanto emerge dagli atti è ben chiaro come il problema sia rientrato con delle operazioni di manutenzione dell'impianto idrico di proprietà di e non a seguito di più impegnativi interventi interessanti la Parte_1 condotta verticale con necessaria rottura del muro e il suo conseguente ripristino a seguito della sostituzione del tratto di tubazione danneggiata;
si può quindi agevolmente condividere la posizione prospettata dal giudice di prime cure con perdite che potessero provenire «da un cattivo collegamento d[el] tubo alla parete o […] da una usura di quest'ultimo».
In ultimo, in merito alla doglianza del mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio è bene ribadire come la consulenza tecnica d'ufficio è un «mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito» sottoposto al potere discrezionale dello stesso con un eventuale diniego «implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte» (cfr. Cass., 11 ottobre 2022, n. 29612; Cass., 13 gennaio 2020, n.
326; Cass., 5 luglio 2007, n. 15219;). In tale contesto, avendo ritenuto del tutto assente la prova dell'an debeatur a causa della mancata dimostrazione del nesso eziologico tra l'allagamento e l'area di proprietà condominiale, il giudice di prime cure non ha ritenuto necessario procedere a una consulenza tecnica d'ufficio. Peraltro, il notevole tempo trascorso rispetto al lamentato allagamento e l'avvenuta riparazione della relativa causa avrebbero vanificato qualsiasi tentativo in tal senso che, invece, gli odierni appellanti ben avrebbero potuto consentire che venisse effettuato da parte dell'assicurazione che, pur resasi disponibile a eseguire una perizia presso l'immobile, è stata costretta a chiudere la pratica attesa l'impossibilità di visionarlo
(cfr. in atti).
Ed ancora l'odierna parte appellante si è limitata a far determinare dal proprio consulente di parte i danni all'immobile previa quantificazione del costo della merce danneggiata e dei lavori da effettuare per il ripristino dello status quo ante piuttosto che procedere a fare accertare anche la causa del lamentato allagamento.
Concludendo, alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto e delle ricostruzioni effettuate dal giudice di prime cure e condivise dalla Corte adita, emerge chiaramente che è da confermare l'estraneità del Condominio e, quindi, delle
8 compagnie assicurative all'allagamento lamentato da parte attrice a causa della mancanza di prove del nesso causale tra l'allagamento del 26 febbraio 2014 e parti di proprietà condominiale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla nei confronti Parte_1 Parte_2 del Condominio Via Roma 49, della e della Controparte_3 [...] avverso la sentenza n. 1398/2019 pronunciata il 17 maggio 2019 Controparte_2
dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuna parte appellata che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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