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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Spano e Maurizio Parte_1
Valentini, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marcello Raho, Salvatore Graziuso, Maria Teresa Petrucci, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
fatto e diritto Con atto depositato in data 10.3.2023, l'opponente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0004356222000 di euro 7.604,68, notificatole dall' in data 30.1.2023, avente ad oggetto i contributi assertivamente CP_1 dovuti alla gestione commercianti da marzo 2017 a dicembre 2021, oltre somme aggiuntive e sanzioni, eccependo la nullità di detto avviso di addebito per difetto di motivazione, l'infondatezza e la prescrizione della pretesa contributiva azionata, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. b, L.n. 388/2000, chiedendo al giudice del lavoro adito di: “- in rito: dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- ancora in rito: dichiarare prescritto la pretesa creditoria dell'istituto per il periodo antecedente al gennaio
2018; - nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo; - in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell'Istituto rapportandolo alle previsioni di legge e le sanzioni secondo il regime dell'omissione contributiva”. L' costituitosi ha così concluso: “… 2) in via preliminare, dichiarare CP_1 inammissibile l'opposizione in quanto tardiva;
3) nel merito, in via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata assolvendo così l' dalle domande tutte ex adverso proposte e condannando parte CP_1 ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nell'avviso medesimo, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
4) nel merito, in via subordinata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare quale diversa maggiore o minor somma sia dovuta dall'opponente in favore dell' in relazione ai periodi contributivi di cui all'avviso di addebito opposto;
…”. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 1 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è, da dichiarare inammissibile la doglianza di parte opponente che involge l'asserita nullità dell'avviso di addebito per cui è causa, perché carente di specifiche indicazioni in ordine alle ragioni della pretesa creditoria azionata, avendo essa ad oggetto un vizio formale dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 30.1.2023, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 10.3.2023, data di deposito del ricorso giudiziale.
Come precisato da Cass., 5 marzo 2013, n. 5444 e Cass., 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Cassazione civile, sez. lav., 10.8.2023, n. 24439, ha, inoltre, condivisibilmente precisato e riepilogato quanto segue:
“11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' CP_1
12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass., Sez. Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione
2 personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
13. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, come la Corte territoriale ha fatto, la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da questa Corte (Cass. n. 5360 del 2012), stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
14. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, come del resto ha fatto la Corte territoriale, con apprezzamento insindacabile in questa sede.
15. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
16. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”. In merito al significato di “partecipazione personale al lavoro aziendale”, è poi ulteriormente utile da rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per essa deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, Cass. ord. n. 35181 del 2021). La verifica della sussistenza dei requisiti che vengono in rilievo è, poi, compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. Cass. 20.4.2002, n. 5763; Cass. 6.11.2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11.7.2012, n. 11685).
3 Tanto premesso, la pretesa contributiva azionata dall' come specificato nella CP_1 relativa memoria di costituzione, consegue alla iscrizione della “nella Gestione Pt_1 previdenziale dei Commercianti d'ufficio a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbali di accertamento del 20.1.2021” e fa leva sul fatto che “l'accesso ispettivo, svolto sia presso la società ERRECI SRL, presso la quale la risultava assunta Pt_1 con decorrenza 6.2.2017, sia presso la società della quale era socia CP_2 amministratrice insieme al fratello (che risulta aver instaurato analogo contenzioso), ha accertato che la non ha mai svolto attività di lavoratrice dipendente presso la Pt_1 società ERRECI SRL (della quale il padre era socio amministratore) e che l'attività effettivamente svolta dalla ( ) nell'ambito della in ambito aziendale Pt_1 CP_2 presentava i connotati propri dell'attività di lavoro autonomo”, sicché, “per tale motivo, le funzionarie verbalizzanti hanno disposto il disconoscimento dell'attività di lavoro dipendente prestata dalla signora nei confronti della società ERRECI SRL e Parte_1 hanno iscritto la stessa, con decorrenza 1.3.2017, alla Gestione Commercianti, ai sensi della legge n. 662 del 1996”. Ciò posto, ai fini della ricostruzione delle modalità e delle caratteristiche dell'attività lavorativa disimpegnata dalla presso l'albergo Koinè di proprietà della Pt_1 precitata alcun valido contributo probatorio può trarsi dalle dichiarazioni rese CP_2 dai testimoni escussi, essendo le stesse (volte a negare lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nell'ambito di detta struttura ricettizia da parte della opponente) in lapidario e del tutto significativo contrasto con quanto dichiarato dalla stessa in sede di Pt_1 accertamento ispettivo e con quanto, in termini convergenti, in tale sede riferito da _1
(fratello della opponente) e dai dipendenti di
[...] Controparte_3 [...]
, , (vds file Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Contr
“dich lavoratori , allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Al contrario, piena valenza probatoria assurgono, in chiave ricostruttiva, le indicazioni sulle proprie vicende lavorative promananti dalla (vds. verbale del Pt_1
10.3.2021 in atti), giacché fornite dalla diretta interessata e in prossimità temporale con lo svolgersi dei fatti e, quindi, scevre da condizionamenti legati allo svolgersi del presente giudizio, che giova, pertanto, qui richiamare: Contr
“Sono socia della da molti anni, … io e mio fratello in quanto _1 amministratori, gestiamo l'attività dell'albergo. Io mi occupo del settore amministrativo della società, controllo sui costi, fatture, curo i rapporti con i fornitori insieme a mio fratello e i rapporti con i tour operator. Io e mio fratello gestiamo l'attività dividendoci i compiti in base alle competenze di ognuno. Al piano terra è ubicato l'ufficio amministrativo dove io e mio fratello abbiamo una postazione per la nostra attività lavorativa. In amministrazione lavoriamo solo io e mio fratello. In azienda lavoro anche mio padre. che svolge la mansioni di direttore con un regolare contratto Controparte_4 di lavoro subordinato. … i dipendenti vengono selezionati da mio padre , Controparte_4 da mio fratello e a volte anche da me. I dipendenti per qualsiasi richiesta _1 fanno riferimento a mio padre, a me e a Anche la busta paga viene consegnata _1 ai dipendenti da me o da mio padre o da ”. Per_1
In relazione a quanto evincibile dalle dichiarazioni dappresso virgolettate, sulla cui affidabilità non vi è, come detto, ragione di dubitare, dunque, traspare come la Pt_1 continuativamente presente presso gli uffici amministrativi della struttura ricettizia che viene in rilievo, si sia occupata, unitamente al fratello di “controllo sui costi, _1
4 fatture, … rapporti con i fornitori … rapporti con i tour operator”, nonché, unitamente allo stesso e al padre , della selezione dei dipendenti e della direzione _1 CP_4 dell'attività di questi ultimi ( “I dipendenti per qualsiasi richiesta fanno Parte_1 riferimento a mio padre, a me e a ; “ho sempre ricevuto le direttive e _1 CP_3 le indicazioni sul lavoro da o dall'altra titolare, ”; _1 Parte_2 [...] Contr
“lavoro durante le stagioni estive per la società da circa 10 anni … le Tes_4 direttive di lavoro le ricevo sempre da ed . ed lavorano al _1 Pt_1 _1 Pt_1 piano terra dell'hotel Koinè …”; : “ho iniziato a lavorare per la società Tes_5 Contr dall'anno 2010 … sicuramente negli ultimi anni ho sempre ritenuto … miei titolari
e in quanto è con loro che mi rapporto per qualsiasi problema lavorativo Pt_1 _1
… i titolari ed li ho visiti in occasione della firma dei contratti e della _1 Pt_1 consegna della busta paga. Hanno un loro ufficio, hanno una postazione in una stanza
… preciso meglio e sono i punti di riferimento dei dipendenti e in Pt_1 _1 particolare sono loro che danno le direttive ai dipendenti, perché comandano”). Venendo su tali basi in rilievo una continuativa e sistematica partecipazione alla gestione dell'attività aziendale praticata dalla (come detto correlata, oltre che CP_2 all'espletamento di compiti di natura contabile, alla personale cura dei rapporti con fornitori, tour operator e dipendenti e, quindi, evidentemente rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e al suo raggiungimento operativo), è, correlativamente, da ritenere che le funzioni di amministrazioni della presso la Pt_1 medesima compagine societaria abbiano assunto minore rilevanza rispetto all'attività lavorativa dalla stessa prestata presso un'impresa di natura tipicamente commerciale. Né vale ad escludere che la abbia partecipato personalmente al suddetto Pt_1 lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la circostanza che la stessa sia stata assunta nell'arco temporale che viene in rilievo alle dipendenze della s.r.l. Erreci Gruppomoda. A tale ultimo riguardo, non può, infatti, non evidenziarsi come dalle pressoché convergenti indicazioni fornite dai numerosi dipendenti della predetta Erreci Gruppomoda ascoltati nel corso dell'accertamento ispettivo (vds. file “verbale 1 acc e dich erreci”, allegato alla memoria di costituzione dell' sia, al contrario, CP_1 specificatamente risultato che la in realtà non vi svolse alcuna attività lavorativa Pt_1
(cfr. dichiarazioni di “… sicuramente non lavorano e Persona_2 _1
. e sono i figli di ma non li ho mai visiti Parte_1 Pt_1 _1 Controparte_4 lavorare in azienda Erreci Gruppomoda”; : “… non lavorano i figli Testimone_6 del sig. che si chiamano e . Da quando lavoro in azienda li avrò CP_4 _1 Pt_1 visti 2-3 volte;
venivano per trovare il padre, sicuramente non vanivano per lavorare”; nonché, fra le altre, cfr. dichiarazioni di Testimone_7 Testimone_8
, , Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 _13
, ).
[...] Testimone_14
Dovendosi, in conclusione, ritenere la sussistenza, in capo alla dei requisiti Pt_1 cui si correla l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in relazione al periodo marzo 2017-dicembre 2021, la domanda attorea, volta a paralizzare la richiesta di pagamento della relativa contribuzione da parte dell' non può, dunque, che essere disattesa. CP_1
A fronte di quanto precede, ugualmente da disattendere è l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata dalla parte opponente, avendo l' fornito CP_1 dimostrazione di aver tempestivamente interrotto il relativo termine quinquennale, per il
5 tramite della notifica alla in data 5.8.2021, di apposita diffida ad adempiere agli Pt_1 obblighi contributivi scaturenti dal verbale unico di accertamento e notificazione del 2.8.2021 (parimenti notificatole), che qui rilevano. Sugli obblighi di contribuzione per cui è causa, è, infine, da ritenere applicabile, in coerenza con la quantificazione operata dall' il regime sanzionatorio di cui all'art. CP_1
116, co. 8, lett. b) L.n. 388/00, dovendosi, sotto tale profilo, rilevare che la mancata comunicazione in via telematica dell'inizio attività commerciale da cui discende l'obbligo contributivo di cui si discute valga a dare luogo ad un'ipotesi di evasione contributiva, laddove, in materia di previdenza, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi - che, dunque, qui non ricorre - del solo mancato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è in conclusione da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 10.3.2023, da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la CP_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
6
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Spano e Maurizio Parte_1
Valentini, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marcello Raho, Salvatore Graziuso, Maria Teresa Petrucci, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
fatto e diritto Con atto depositato in data 10.3.2023, l'opponente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0004356222000 di euro 7.604,68, notificatole dall' in data 30.1.2023, avente ad oggetto i contributi assertivamente CP_1 dovuti alla gestione commercianti da marzo 2017 a dicembre 2021, oltre somme aggiuntive e sanzioni, eccependo la nullità di detto avviso di addebito per difetto di motivazione, l'infondatezza e la prescrizione della pretesa contributiva azionata, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. b, L.n. 388/2000, chiedendo al giudice del lavoro adito di: “- in rito: dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- ancora in rito: dichiarare prescritto la pretesa creditoria dell'istituto per il periodo antecedente al gennaio
2018; - nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo; - in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell'Istituto rapportandolo alle previsioni di legge e le sanzioni secondo il regime dell'omissione contributiva”. L' costituitosi ha così concluso: “… 2) in via preliminare, dichiarare CP_1 inammissibile l'opposizione in quanto tardiva;
3) nel merito, in via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata assolvendo così l' dalle domande tutte ex adverso proposte e condannando parte CP_1 ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nell'avviso medesimo, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
4) nel merito, in via subordinata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare quale diversa maggiore o minor somma sia dovuta dall'opponente in favore dell' in relazione ai periodi contributivi di cui all'avviso di addebito opposto;
…”. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 1 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è, da dichiarare inammissibile la doglianza di parte opponente che involge l'asserita nullità dell'avviso di addebito per cui è causa, perché carente di specifiche indicazioni in ordine alle ragioni della pretesa creditoria azionata, avendo essa ad oggetto un vizio formale dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 30.1.2023, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 10.3.2023, data di deposito del ricorso giudiziale.
Come precisato da Cass., 5 marzo 2013, n. 5444 e Cass., 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Cassazione civile, sez. lav., 10.8.2023, n. 24439, ha, inoltre, condivisibilmente precisato e riepilogato quanto segue:
“11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' CP_1
12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass., Sez. Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione
2 personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
13. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, come la Corte territoriale ha fatto, la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da questa Corte (Cass. n. 5360 del 2012), stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
14. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, come del resto ha fatto la Corte territoriale, con apprezzamento insindacabile in questa sede.
15. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
16. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”. In merito al significato di “partecipazione personale al lavoro aziendale”, è poi ulteriormente utile da rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per essa deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, Cass. ord. n. 35181 del 2021). La verifica della sussistenza dei requisiti che vengono in rilievo è, poi, compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. Cass. 20.4.2002, n. 5763; Cass. 6.11.2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11.7.2012, n. 11685).
3 Tanto premesso, la pretesa contributiva azionata dall' come specificato nella CP_1 relativa memoria di costituzione, consegue alla iscrizione della “nella Gestione Pt_1 previdenziale dei Commercianti d'ufficio a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbali di accertamento del 20.1.2021” e fa leva sul fatto che “l'accesso ispettivo, svolto sia presso la società ERRECI SRL, presso la quale la risultava assunta Pt_1 con decorrenza 6.2.2017, sia presso la società della quale era socia CP_2 amministratrice insieme al fratello (che risulta aver instaurato analogo contenzioso), ha accertato che la non ha mai svolto attività di lavoratrice dipendente presso la Pt_1 società ERRECI SRL (della quale il padre era socio amministratore) e che l'attività effettivamente svolta dalla ( ) nell'ambito della in ambito aziendale Pt_1 CP_2 presentava i connotati propri dell'attività di lavoro autonomo”, sicché, “per tale motivo, le funzionarie verbalizzanti hanno disposto il disconoscimento dell'attività di lavoro dipendente prestata dalla signora nei confronti della società ERRECI SRL e Parte_1 hanno iscritto la stessa, con decorrenza 1.3.2017, alla Gestione Commercianti, ai sensi della legge n. 662 del 1996”. Ciò posto, ai fini della ricostruzione delle modalità e delle caratteristiche dell'attività lavorativa disimpegnata dalla presso l'albergo Koinè di proprietà della Pt_1 precitata alcun valido contributo probatorio può trarsi dalle dichiarazioni rese CP_2 dai testimoni escussi, essendo le stesse (volte a negare lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nell'ambito di detta struttura ricettizia da parte della opponente) in lapidario e del tutto significativo contrasto con quanto dichiarato dalla stessa in sede di Pt_1 accertamento ispettivo e con quanto, in termini convergenti, in tale sede riferito da _1
(fratello della opponente) e dai dipendenti di
[...] Controparte_3 [...]
, , (vds file Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Contr
“dich lavoratori , allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Al contrario, piena valenza probatoria assurgono, in chiave ricostruttiva, le indicazioni sulle proprie vicende lavorative promananti dalla (vds. verbale del Pt_1
10.3.2021 in atti), giacché fornite dalla diretta interessata e in prossimità temporale con lo svolgersi dei fatti e, quindi, scevre da condizionamenti legati allo svolgersi del presente giudizio, che giova, pertanto, qui richiamare: Contr
“Sono socia della da molti anni, … io e mio fratello in quanto _1 amministratori, gestiamo l'attività dell'albergo. Io mi occupo del settore amministrativo della società, controllo sui costi, fatture, curo i rapporti con i fornitori insieme a mio fratello e i rapporti con i tour operator. Io e mio fratello gestiamo l'attività dividendoci i compiti in base alle competenze di ognuno. Al piano terra è ubicato l'ufficio amministrativo dove io e mio fratello abbiamo una postazione per la nostra attività lavorativa. In amministrazione lavoriamo solo io e mio fratello. In azienda lavoro anche mio padre. che svolge la mansioni di direttore con un regolare contratto Controparte_4 di lavoro subordinato. … i dipendenti vengono selezionati da mio padre , Controparte_4 da mio fratello e a volte anche da me. I dipendenti per qualsiasi richiesta _1 fanno riferimento a mio padre, a me e a Anche la busta paga viene consegnata _1 ai dipendenti da me o da mio padre o da ”. Per_1
In relazione a quanto evincibile dalle dichiarazioni dappresso virgolettate, sulla cui affidabilità non vi è, come detto, ragione di dubitare, dunque, traspare come la Pt_1 continuativamente presente presso gli uffici amministrativi della struttura ricettizia che viene in rilievo, si sia occupata, unitamente al fratello di “controllo sui costi, _1
4 fatture, … rapporti con i fornitori … rapporti con i tour operator”, nonché, unitamente allo stesso e al padre , della selezione dei dipendenti e della direzione _1 CP_4 dell'attività di questi ultimi ( “I dipendenti per qualsiasi richiesta fanno Parte_1 riferimento a mio padre, a me e a ; “ho sempre ricevuto le direttive e _1 CP_3 le indicazioni sul lavoro da o dall'altra titolare, ”; _1 Parte_2 [...] Contr
“lavoro durante le stagioni estive per la società da circa 10 anni … le Tes_4 direttive di lavoro le ricevo sempre da ed . ed lavorano al _1 Pt_1 _1 Pt_1 piano terra dell'hotel Koinè …”; : “ho iniziato a lavorare per la società Tes_5 Contr dall'anno 2010 … sicuramente negli ultimi anni ho sempre ritenuto … miei titolari
e in quanto è con loro che mi rapporto per qualsiasi problema lavorativo Pt_1 _1
… i titolari ed li ho visiti in occasione della firma dei contratti e della _1 Pt_1 consegna della busta paga. Hanno un loro ufficio, hanno una postazione in una stanza
… preciso meglio e sono i punti di riferimento dei dipendenti e in Pt_1 _1 particolare sono loro che danno le direttive ai dipendenti, perché comandano”). Venendo su tali basi in rilievo una continuativa e sistematica partecipazione alla gestione dell'attività aziendale praticata dalla (come detto correlata, oltre che CP_2 all'espletamento di compiti di natura contabile, alla personale cura dei rapporti con fornitori, tour operator e dipendenti e, quindi, evidentemente rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e al suo raggiungimento operativo), è, correlativamente, da ritenere che le funzioni di amministrazioni della presso la Pt_1 medesima compagine societaria abbiano assunto minore rilevanza rispetto all'attività lavorativa dalla stessa prestata presso un'impresa di natura tipicamente commerciale. Né vale ad escludere che la abbia partecipato personalmente al suddetto Pt_1 lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la circostanza che la stessa sia stata assunta nell'arco temporale che viene in rilievo alle dipendenze della s.r.l. Erreci Gruppomoda. A tale ultimo riguardo, non può, infatti, non evidenziarsi come dalle pressoché convergenti indicazioni fornite dai numerosi dipendenti della predetta Erreci Gruppomoda ascoltati nel corso dell'accertamento ispettivo (vds. file “verbale 1 acc e dich erreci”, allegato alla memoria di costituzione dell' sia, al contrario, CP_1 specificatamente risultato che la in realtà non vi svolse alcuna attività lavorativa Pt_1
(cfr. dichiarazioni di “… sicuramente non lavorano e Persona_2 _1
. e sono i figli di ma non li ho mai visiti Parte_1 Pt_1 _1 Controparte_4 lavorare in azienda Erreci Gruppomoda”; : “… non lavorano i figli Testimone_6 del sig. che si chiamano e . Da quando lavoro in azienda li avrò CP_4 _1 Pt_1 visti 2-3 volte;
venivano per trovare il padre, sicuramente non vanivano per lavorare”; nonché, fra le altre, cfr. dichiarazioni di Testimone_7 Testimone_8
, , Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 _13
, ).
[...] Testimone_14
Dovendosi, in conclusione, ritenere la sussistenza, in capo alla dei requisiti Pt_1 cui si correla l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in relazione al periodo marzo 2017-dicembre 2021, la domanda attorea, volta a paralizzare la richiesta di pagamento della relativa contribuzione da parte dell' non può, dunque, che essere disattesa. CP_1
A fronte di quanto precede, ugualmente da disattendere è l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata dalla parte opponente, avendo l' fornito CP_1 dimostrazione di aver tempestivamente interrotto il relativo termine quinquennale, per il
5 tramite della notifica alla in data 5.8.2021, di apposita diffida ad adempiere agli Pt_1 obblighi contributivi scaturenti dal verbale unico di accertamento e notificazione del 2.8.2021 (parimenti notificatole), che qui rilevano. Sugli obblighi di contribuzione per cui è causa, è, infine, da ritenere applicabile, in coerenza con la quantificazione operata dall' il regime sanzionatorio di cui all'art. CP_1
116, co. 8, lett. b) L.n. 388/00, dovendosi, sotto tale profilo, rilevare che la mancata comunicazione in via telematica dell'inizio attività commerciale da cui discende l'obbligo contributivo di cui si discute valga a dare luogo ad un'ipotesi di evasione contributiva, laddove, in materia di previdenza, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi - che, dunque, qui non ricorre - del solo mancato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è in conclusione da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 10.3.2023, da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la CP_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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