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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 904 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRUSCELLO CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 263, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] l'[...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Rapporti tra le parti. I ricorrenti vivranno separati e si impegnano a comunicare eventuali variazioni della loro residenza e a mantenere atteggiamenti di rispetto reciproco e una serena comunicazione tra loro al fine di garantire alle figlie un rapporto equilibrato. Si impegnano altresì a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Abitazione familiare. I ricorrenti dichiarano che nella casa coniugale sita in Messina, Viale San Martino n. 381, isol. 14 di proprietà esclusiva del signor e ove convivevano i coniugi insieme alle figlie minori, a far data dalla Pt_1
comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederà stabilmente il signor
, mentre la RA unitamente alle figlie minori si trasferirà nella Parte_1 CP_1
casa sita in Messina, via Serro –Vill. ove provvederà a cambiare la residenza per sé e CP_2
per le figlie. Le parti dichiarano che quest'ultimo immobile è stato costruito su terreno acquistato prima del matrimonio da entrambi, pertanto ne sono proprietari al 50%.
Rimarranno ad esclusivo carico della RA le spese inerenti l'immobile di CP_1
Spartà, ivi comprese le utenze.
3. Affidamento congiunto delle figlie. Al fine di garantire una crescita serena delle figlie minori e , sulle quali entrambi i genitori Per_1 Per_2
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, le parti concordano che le figlie saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora presso la madre. Le figlie avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che si obbligano a prestar loro cura, educazione ed istruzione. I diritti e i doveri dei genitori saranno improntati alla parità dei ruoli;
in ogni caso, in conformità ai principi informatori dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere delle figlie. I coniugi ricorrenti sono concordi nella scelta dell'affidamento condiviso delle figlie minori pertanto, per ridurre il disagio psicologico che potrebbe derivare loro dalla separazione dei genitori, e potranno recarsi dal padre tutte le volte che lo desiderino o ne Per_1 Per_2
facciano richiesta.
4. Diritto di visita e frequentazione paterna. Il signor Parte_1
eserciterà liberamente il diritto di visita in accordo con l'altro genitore e le intenzioni espresse dalle minori;
in mancanza di accordo tra le parti, il padre potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità: - sia nel periodo estivo che in quello invernale, lunedì, mercoledì, venerdì
e a settimane alterne, sabato o domenica, prelevandole alle 8:00 a casa della madre e riportandole nella medesima abitazione alle 20:30, curandone le attività scolastiche ed extrascolastiche di quei giorni;
- le minori potranno pernottare con il padre nei fine settimana concordandolo con la madre;
- il padre potrà trascorrere con le figlie, alternativamente, un anno il giorno 24 dicembre e il 1° gennaio e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e il 31 dicembre, comprendendo due pernotti presso l'abitazione del padre;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, e trascorreranno, alternativamente, con il padre la Per_1 Per_2
domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 11 a.m. all'indomani alle 11 a.m., con pernotto dal padre e con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno dei genitori, a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, le minori staranno con il padre o la madre per l'intera giornata;
- il 25 aprile e il 1° maggio ad anni alterni le figlie staranno con il padre dalle ore 10:30 alle 22:30 con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna;
- il compleanno delle figlie sarà festeggiato a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi negli anni, mentre nel caso in cui si decidesse di festeggiarlo presso locali o altre strutture idonee le spese dei festeggiamenti saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%; - durante le vacanze estive le figlie potranno stare con il padre, con diritto ordinario di visita sospeso, per 7 (sette) giorni consecutivi nei mesi di giugno o luglio e per altri 7 (sette) giorni nel mese di agosto o nella prima decade di settembre. In ogni caso i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di frequentazione paterno durante il periodo estivo;
- ciascuno dei genitori potrà portare con sé le minori, previo avviso all'altro, sia nelle vacanze che in altri periodi, compatibilmente con i futuri impegni di istruzione delle figlie. Il padre chiede espressamente la possibilità del recupero delle giornate di visita alle figlie, in caso di sue assenze per motivi di lavoro, da concordare con la madre o da intendersi, in caso di mancato accordo, da spostare al giorno successivo a rientro in loco del padre, sempre previo avviso.
Ciascun genitore si impegna a notiziare l'altro in caso di problematiche con le minori, durante il tempo nel quale le tenga con sé, ovvero di altre problematiche delle ragazzine. Il tempo di permanenza delle minori sarà comunque sempre modificabile per accordo tra le parti.
Eventuali spostamenti fuori sede delle figlie con il padre o con la madre dovranno essere comunicati, anche tramite legale, secondo precisi accordi assunti tra i genitori. In ogni caso,
i genitori si impegnano a garantire flessibilità per le variazioni al piano di frequentazione padre-figlie, rese necessarie da esigenze lavorative e personali dell'uno e dell'altro; sempre nel rispetto del superiore interesse delle minori. Le parti si impegnano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul rispetto dell'altra figura genitoriale.
5. Assegno di mantenimento per le figlie. A titolo di mantenimento per le figlie e , il signor verserà Per_1 Per_2 Pt_1
mensilmente alla sig.ra madre domiciliataria, la cifra di € 200,00 (duecento) per CP_1
entrambe le figlie, il suddetto versamento deve avvenire entro il giorno 10 di ogni mese. Si precisa che nel prevedere la quantificazione dell'importo corrisposto a titolo di mantenimento le parti hanno tenuto in considerazione della retribuzione mensile del padre, pertanto la predetta somma verrà rivalutata in caso di variazione di mansioni lavorative del signor . Pt_1
Le suddette somme saranno adeguate annualmente agli indici ISTAT. Le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sarà percepito per intero dalla madre, RA CP_1
. Le spese straordinarie per le figlie e , da concordare preventivamente,
[...] Per_1 Per_2
secondo le linee guida CNF in tema di spese straordinarie, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, verranno tutte sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. Le suddette spese devono essere preventivamente concordate con un congruo anticipo -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa, comunicando espressamente gli oneri derivanti dall'attività. In caso di mancato accordo da parte di uno dei genitori deve essere fornito all'altro il motivo del dissenso ed eventualmente il medesimo si farà carico di fornire altri preventivi a parità di condizioni. Le parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per le figlie secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro-quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione e l'altro genitore provvederà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese straordinarie per le figlie ciascuna delle parti si impegna a comunicare preventivamente all'altra, in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità della spesa extra assegno.
6. Assegno di mantenimento. La RA CP_1
rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento per sé e, a tacitazione di ulteriori
[...] ed eventuali future sue richieste economiche, il signor provvederà a trasferirle Parte_1
la sua quota degli immobili di cui è comproprietario con l'ex coniuge ricadenti nel Comune di Messina e di seguito indicati: 1) Catasto Fabbricati, Comune di Messina, via Serro –Vill.
Spartà, foglio 1, part. 1447, sub 1, cat. A/7; 2) Catasto Fabbricati, Comune di Messina, via
Serro -Vill. Spartà, foglio 1, part. 1447, sub 2, cat. C/2; 3) Catasto Terreni, Comune di
Messina, foglio 1, part. 1448. Con riguardo al suddetto atto di trasferimento della proprietà dei predetti immobili si specifica che le spese dovranno essere sostenute interamente dalla RA . La RA provvederà a trasferire al più presto Controparte_1 Controparte_1
la sua residenza e quella delle figlie nell'immobile di cui al predetto punto 1. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che -ad eccezione di quanto sopra previsto- non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altra”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a MESSINA (ME) il 17/01/1984, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 263, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 904 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRUSCELLO CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 263, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] l'[...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Rapporti tra le parti. I ricorrenti vivranno separati e si impegnano a comunicare eventuali variazioni della loro residenza e a mantenere atteggiamenti di rispetto reciproco e una serena comunicazione tra loro al fine di garantire alle figlie un rapporto equilibrato. Si impegnano altresì a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Abitazione familiare. I ricorrenti dichiarano che nella casa coniugale sita in Messina, Viale San Martino n. 381, isol. 14 di proprietà esclusiva del signor e ove convivevano i coniugi insieme alle figlie minori, a far data dalla Pt_1
comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederà stabilmente il signor
, mentre la RA unitamente alle figlie minori si trasferirà nella Parte_1 CP_1
casa sita in Messina, via Serro –Vill. ove provvederà a cambiare la residenza per sé e CP_2
per le figlie. Le parti dichiarano che quest'ultimo immobile è stato costruito su terreno acquistato prima del matrimonio da entrambi, pertanto ne sono proprietari al 50%.
Rimarranno ad esclusivo carico della RA le spese inerenti l'immobile di CP_1
Spartà, ivi comprese le utenze.
3. Affidamento congiunto delle figlie. Al fine di garantire una crescita serena delle figlie minori e , sulle quali entrambi i genitori Per_1 Per_2
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, le parti concordano che le figlie saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora presso la madre. Le figlie avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che si obbligano a prestar loro cura, educazione ed istruzione. I diritti e i doveri dei genitori saranno improntati alla parità dei ruoli;
in ogni caso, in conformità ai principi informatori dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere delle figlie. I coniugi ricorrenti sono concordi nella scelta dell'affidamento condiviso delle figlie minori pertanto, per ridurre il disagio psicologico che potrebbe derivare loro dalla separazione dei genitori, e potranno recarsi dal padre tutte le volte che lo desiderino o ne Per_1 Per_2
facciano richiesta.
4. Diritto di visita e frequentazione paterna. Il signor Parte_1
eserciterà liberamente il diritto di visita in accordo con l'altro genitore e le intenzioni espresse dalle minori;
in mancanza di accordo tra le parti, il padre potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità: - sia nel periodo estivo che in quello invernale, lunedì, mercoledì, venerdì
e a settimane alterne, sabato o domenica, prelevandole alle 8:00 a casa della madre e riportandole nella medesima abitazione alle 20:30, curandone le attività scolastiche ed extrascolastiche di quei giorni;
- le minori potranno pernottare con il padre nei fine settimana concordandolo con la madre;
- il padre potrà trascorrere con le figlie, alternativamente, un anno il giorno 24 dicembre e il 1° gennaio e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e il 31 dicembre, comprendendo due pernotti presso l'abitazione del padre;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, e trascorreranno, alternativamente, con il padre la Per_1 Per_2
domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 11 a.m. all'indomani alle 11 a.m., con pernotto dal padre e con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno dei genitori, a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, le minori staranno con il padre o la madre per l'intera giornata;
- il 25 aprile e il 1° maggio ad anni alterni le figlie staranno con il padre dalle ore 10:30 alle 22:30 con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna;
- il compleanno delle figlie sarà festeggiato a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi negli anni, mentre nel caso in cui si decidesse di festeggiarlo presso locali o altre strutture idonee le spese dei festeggiamenti saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%; - durante le vacanze estive le figlie potranno stare con il padre, con diritto ordinario di visita sospeso, per 7 (sette) giorni consecutivi nei mesi di giugno o luglio e per altri 7 (sette) giorni nel mese di agosto o nella prima decade di settembre. In ogni caso i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di frequentazione paterno durante il periodo estivo;
- ciascuno dei genitori potrà portare con sé le minori, previo avviso all'altro, sia nelle vacanze che in altri periodi, compatibilmente con i futuri impegni di istruzione delle figlie. Il padre chiede espressamente la possibilità del recupero delle giornate di visita alle figlie, in caso di sue assenze per motivi di lavoro, da concordare con la madre o da intendersi, in caso di mancato accordo, da spostare al giorno successivo a rientro in loco del padre, sempre previo avviso.
Ciascun genitore si impegna a notiziare l'altro in caso di problematiche con le minori, durante il tempo nel quale le tenga con sé, ovvero di altre problematiche delle ragazzine. Il tempo di permanenza delle minori sarà comunque sempre modificabile per accordo tra le parti.
Eventuali spostamenti fuori sede delle figlie con il padre o con la madre dovranno essere comunicati, anche tramite legale, secondo precisi accordi assunti tra i genitori. In ogni caso,
i genitori si impegnano a garantire flessibilità per le variazioni al piano di frequentazione padre-figlie, rese necessarie da esigenze lavorative e personali dell'uno e dell'altro; sempre nel rispetto del superiore interesse delle minori. Le parti si impegnano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul rispetto dell'altra figura genitoriale.
5. Assegno di mantenimento per le figlie. A titolo di mantenimento per le figlie e , il signor verserà Per_1 Per_2 Pt_1
mensilmente alla sig.ra madre domiciliataria, la cifra di € 200,00 (duecento) per CP_1
entrambe le figlie, il suddetto versamento deve avvenire entro il giorno 10 di ogni mese. Si precisa che nel prevedere la quantificazione dell'importo corrisposto a titolo di mantenimento le parti hanno tenuto in considerazione della retribuzione mensile del padre, pertanto la predetta somma verrà rivalutata in caso di variazione di mansioni lavorative del signor . Pt_1
Le suddette somme saranno adeguate annualmente agli indici ISTAT. Le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sarà percepito per intero dalla madre, RA CP_1
. Le spese straordinarie per le figlie e , da concordare preventivamente,
[...] Per_1 Per_2
secondo le linee guida CNF in tema di spese straordinarie, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, verranno tutte sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. Le suddette spese devono essere preventivamente concordate con un congruo anticipo -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa, comunicando espressamente gli oneri derivanti dall'attività. In caso di mancato accordo da parte di uno dei genitori deve essere fornito all'altro il motivo del dissenso ed eventualmente il medesimo si farà carico di fornire altri preventivi a parità di condizioni. Le parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per le figlie secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro-quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione e l'altro genitore provvederà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese straordinarie per le figlie ciascuna delle parti si impegna a comunicare preventivamente all'altra, in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità della spesa extra assegno.
6. Assegno di mantenimento. La RA CP_1
rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento per sé e, a tacitazione di ulteriori
[...] ed eventuali future sue richieste economiche, il signor provvederà a trasferirle Parte_1
la sua quota degli immobili di cui è comproprietario con l'ex coniuge ricadenti nel Comune di Messina e di seguito indicati: 1) Catasto Fabbricati, Comune di Messina, via Serro –Vill.
Spartà, foglio 1, part. 1447, sub 1, cat. A/7; 2) Catasto Fabbricati, Comune di Messina, via
Serro -Vill. Spartà, foglio 1, part. 1447, sub 2, cat. C/2; 3) Catasto Terreni, Comune di
Messina, foglio 1, part. 1448. Con riguardo al suddetto atto di trasferimento della proprietà dei predetti immobili si specifica che le spese dovranno essere sostenute interamente dalla RA . La RA provvederà a trasferire al più presto Controparte_1 Controparte_1
la sua residenza e quella delle figlie nell'immobile di cui al predetto punto 1. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che -ad eccezione di quanto sopra previsto- non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altra”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a MESSINA (ME) il 17/01/1984, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 263, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.