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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dottoressa Francesca Tosi, ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 982 dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 5/12/2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 99 (C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, Viale C.F._1
Matteucci 1/b presso lo studio degli Avv.ti Alessia De Angelis ( ) e C.F._2
US UG ( ), che lo rappresentano e difendono come da procura in C.F._3 atti. ricorrente
E
sede di Rieti (C.F. Controparte_1
), in persona della dott.ssa (C.F.: ), nella P.IVA_1 Controparte_2 C.F._4 sua qualità di legale rappresentante, quale Direttore dell' domiciliato in Controparte_3
Rieti, Via Fundania snc, Torre A, e, nel prosieguo del giudizio rappresentato, ai sensi di legge dalla
Dott.ssa e dalla Dott.ssa Funzionarie presso il Controparte_4 Controparte_5 medesimo , giusta delega in atti. Controparte_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 114/2023 del 28.05.2024 per la somma complessiva di euro 65.765,55 emessa dall' Controparte_6
sede di Rieti, a motivo della inesistenza delle violazioni, infondatezza della
[...] pretesa creditoria e/o, comunque, per non avere, il ricorrente, commesso le violazioni contestate, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, come per legge. Deduceva il ricorrente che la suddetta ordinanza ingiunzione veniva emessa per la violazione: 1) dell'art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 12/2002 n. 12 convertito con modificazioni nella legge 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato il lavoratore il Parte_2 giorno 05.04.2019 in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) dell'art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 12/2002 n. 12 convertito con modificazioni nella legge
73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato irregolarmente il giorno 05.04.2019 i lavoratori , , , Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3 Persona_4
e , privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
3) dell'art. 1, Persona_5 Parte_4 commi 910 e 911 della Legge n. 205/2017 per aver corrisposto la retribuzione in contanti ai lavoratori , , , , Parte_2 Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3 Persona_4
e in occasione della prestazione lavorativa resa il 05.04.2019; che il Persona_5 Parte_4
Sig. ha conferito incarico al Sig. , di professione boscaiolo, con scrittura Pt_1 Parte_2 privata del 02.04.2019, di provvedere al solo taglio del bosco sito in Pescorocchiano (RI), loc.
AM e tra gli stessi non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro di natura subordinata.
L' si costituiva insistendo per il rigetto della Controparte_6 opposizione.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e con le prove testimoniali.
La domanda del ricorrente è fondata.
Nel merito occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione delle norme a tutela del lavoro subordinato, incombe sull'amministrazione, secondo la regola fondamentale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il presupposto indefettibile della violazione contestata, cioè la costituzione del rapporto lavorativo.
Pertanto, quale giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Ora, nel caso di specie, quanto alla dimostrazione della fondatezza della pretesa del' CP_1
si rileva come questa non può essere fornita con la dichiarazione del lavoratore
[...] [...]
allegata al verbale ispettivo perché rispetto ad essa il verbale non riveste efficacia probatoria Pt_2
(così Cass. 10.11.2010, n. 22862 e 18.5.2010, n. 12108, con riguardo al giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, ma il principio CP_7
è indiscutibilmente applicabile anche al giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa per violazione della normativa sulla regolare costituzione del rapporto di lavoro stante l'identità di ratio). Come è noto, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (v., ex pluribus, Cass. 9.5.2013, n. 11012; 19.9.2011, n. 19058; 30.7.1998, n. 7500).
Nella fattispecie in esame, il materiale probatorio, documentale e orale, acquisito al giudizio non depone con certezza a favore dell'assunto della amministrazione resistente.
Dalla escussione dei testimoni, infatti, è emersa una situazione in parte contrastante con la dichiarazione resa agli ispettori in sede di sommarie informazioni.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti si rileva come il rapporto tra il ricorrente e il Pt_1 lavoratore fosse regolato dalla scrittura privata “contratto per prestazione d'opera” del Parte_2
2.04.2019 con il quale il ricorrente affidava il lavoro relativo all'abbattimento del materiale legnoso al . Parte_2
Uno dei due testimoni escussi, , ha dichiarato che quel giorno non è stato pagato in Parte_3 quanto il lavoro non era finito mentre nel verbale di sommarie informazioni aveva dichiarato che era andato a dare una mano al fratello e che nessuno lo pagava.
È ormai consolidato principio della Suprema Corte quello secondo il quale, “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”
(Cass. n. 21028 del 2006).
Tale principio, applicato al caso di specie, in mancanza della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni escussi, porta all'accoglimento della domanda.
Quanto alle spese di lite, l'incertezza del quadro probatorio inerente la ricostruzione del rapporto lavorativo costituisce eccezionale ragione per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 114/2023 del
28.052024;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Rieti, 5 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dottoressa Francesca Tosi, ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 982 dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 5/12/2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 99 (C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, Viale C.F._1
Matteucci 1/b presso lo studio degli Avv.ti Alessia De Angelis ( ) e C.F._2
US UG ( ), che lo rappresentano e difendono come da procura in C.F._3 atti. ricorrente
E
sede di Rieti (C.F. Controparte_1
), in persona della dott.ssa (C.F.: ), nella P.IVA_1 Controparte_2 C.F._4 sua qualità di legale rappresentante, quale Direttore dell' domiciliato in Controparte_3
Rieti, Via Fundania snc, Torre A, e, nel prosieguo del giudizio rappresentato, ai sensi di legge dalla
Dott.ssa e dalla Dott.ssa Funzionarie presso il Controparte_4 Controparte_5 medesimo , giusta delega in atti. Controparte_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 114/2023 del 28.05.2024 per la somma complessiva di euro 65.765,55 emessa dall' Controparte_6
sede di Rieti, a motivo della inesistenza delle violazioni, infondatezza della
[...] pretesa creditoria e/o, comunque, per non avere, il ricorrente, commesso le violazioni contestate, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, come per legge. Deduceva il ricorrente che la suddetta ordinanza ingiunzione veniva emessa per la violazione: 1) dell'art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 12/2002 n. 12 convertito con modificazioni nella legge 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato il lavoratore il Parte_2 giorno 05.04.2019 in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) dell'art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 12/2002 n. 12 convertito con modificazioni nella legge
73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato irregolarmente il giorno 05.04.2019 i lavoratori , , , Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3 Persona_4
e , privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
3) dell'art. 1, Persona_5 Parte_4 commi 910 e 911 della Legge n. 205/2017 per aver corrisposto la retribuzione in contanti ai lavoratori , , , , Parte_2 Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3 Persona_4
e in occasione della prestazione lavorativa resa il 05.04.2019; che il Persona_5 Parte_4
Sig. ha conferito incarico al Sig. , di professione boscaiolo, con scrittura Pt_1 Parte_2 privata del 02.04.2019, di provvedere al solo taglio del bosco sito in Pescorocchiano (RI), loc.
AM e tra gli stessi non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro di natura subordinata.
L' si costituiva insistendo per il rigetto della Controparte_6 opposizione.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e con le prove testimoniali.
La domanda del ricorrente è fondata.
Nel merito occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione delle norme a tutela del lavoro subordinato, incombe sull'amministrazione, secondo la regola fondamentale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il presupposto indefettibile della violazione contestata, cioè la costituzione del rapporto lavorativo.
Pertanto, quale giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Ora, nel caso di specie, quanto alla dimostrazione della fondatezza della pretesa del' CP_1
si rileva come questa non può essere fornita con la dichiarazione del lavoratore
[...] [...]
allegata al verbale ispettivo perché rispetto ad essa il verbale non riveste efficacia probatoria Pt_2
(così Cass. 10.11.2010, n. 22862 e 18.5.2010, n. 12108, con riguardo al giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, ma il principio CP_7
è indiscutibilmente applicabile anche al giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa per violazione della normativa sulla regolare costituzione del rapporto di lavoro stante l'identità di ratio). Come è noto, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (v., ex pluribus, Cass. 9.5.2013, n. 11012; 19.9.2011, n. 19058; 30.7.1998, n. 7500).
Nella fattispecie in esame, il materiale probatorio, documentale e orale, acquisito al giudizio non depone con certezza a favore dell'assunto della amministrazione resistente.
Dalla escussione dei testimoni, infatti, è emersa una situazione in parte contrastante con la dichiarazione resa agli ispettori in sede di sommarie informazioni.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti si rileva come il rapporto tra il ricorrente e il Pt_1 lavoratore fosse regolato dalla scrittura privata “contratto per prestazione d'opera” del Parte_2
2.04.2019 con il quale il ricorrente affidava il lavoro relativo all'abbattimento del materiale legnoso al . Parte_2
Uno dei due testimoni escussi, , ha dichiarato che quel giorno non è stato pagato in Parte_3 quanto il lavoro non era finito mentre nel verbale di sommarie informazioni aveva dichiarato che era andato a dare una mano al fratello e che nessuno lo pagava.
È ormai consolidato principio della Suprema Corte quello secondo il quale, “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”
(Cass. n. 21028 del 2006).
Tale principio, applicato al caso di specie, in mancanza della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni escussi, porta all'accoglimento della domanda.
Quanto alle spese di lite, l'incertezza del quadro probatorio inerente la ricostruzione del rapporto lavorativo costituisce eccezionale ragione per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 114/2023 del
28.052024;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Rieti, 5 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi