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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20020/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sozio, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Torquato Tasso n. 65;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio di Bonito, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Giacomo Matteotti n. 15;
-APPELLATA-
c.f.: , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18452/2024 del Giudice di Pace di Napoli, notificata il 10 settembre 2024.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 18452/2024 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata da avverso la cartella esattoriale n. 07120190113300881000, notificata il Controparte_1
12 marzo 2022 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dal nel 2015, per l'omessa, tardiva e/o invalida notifica del Controparte_2 verbale di accertamento alla stessa sotteso e la conseguente sopravvenuta prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981.
Il giudice di prime cure, dopo avere qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ha accolta ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, con la seguente motivazione: “essendo la cartella di pagamento afferente al verbale di accertamento elevato nell'anno 2015, la stessa deve essere annullata in quanto non vi è prova di atti, che abbiano interrotto il termine prescrizionale dei cinque anni, rispetto al momento della notifica della predetta cartella”. Ha dunque annullato la cartella esattoriale e ha condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
, censurandone, in via preliminare, la nullità. Dopo avere Parte_1 qualificato la domanda spiegata dal contribuente come un'opposizione recuperatoria, ne ha eccepito la tardività per essere stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, dilungandosi, tra l'altro, sull'inammissibilità di un'opposizione ad estratto ruolo per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare l'interruzione del relativo termine di prescrizione a seguito di una prima notificazione della cartella esattoriale presso la ex art. 140 c.p.c., CP_3 avvenuta il 15 ottobre 2019, e poi successivamente il 12 marzo 2022 al destinatario. Infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il ha CP_4 concluso dunque per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e competenze di lite;
in via subordinata, per l'accertamento della carenza di legittimazione passiva del con compensazione integrale CP_4 delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito che, ritenendo corretta la qualificazione della Controparte_1 domanda operata dal giudice di pace ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha contestato l'eccezione di tardività formulata dall'appellante. Relativamente all'asserita notifica
- 2 - della cartella avvenuta nel 2019, ha rilevato una violazione del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., avendo l'appellante omesso di compiere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge e, segnatamente, di depositare in giudizio il relativo avviso di ricevimento o di compiuta giacenza. Su tali premesse, ha concluso per l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa a favore dell'Avv. Antonio di Bonito, dichiaratosi antistatario.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 marzo 2025, senza termini, stante la conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del che, sebbene Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n. 07120190113300881000, notificata il 12 marzo 2022 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dal nel Controparte_2
2015. Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza ivi impugnata, ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ha annullato la suddetta cartella di pagamento, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per triplice ordine di profilo: la tardività della domanda ex art. 7 del D.lgs. n.
150/2011; la mancata prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella ex art. 28 della L. n. 689/1981; il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la parte appellante ha fondato la doglianza muovendo dalla qualificazione della domanda come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, non già come ritenuto dal primo giudice nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo, va precisato che, riguardo alla cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni
- 3 - amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Inoltre, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. Ciò è quanto avvenuto nella specie.
Nondimeno, dalla disamina dei documenti depositati in giudizio, emerge che la cartella esattoriale è stata impugnata per eccepire non solo l'omessa notifica del verbale di accertamento, ma altresì la prescrizione della pretesa impositiva e l'irritualità della notifica della cartella esattoriale in oggetto. Nella fattispecie, l'opposizione proposta dal contribuente è funzionale a contestare la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria ed è dunque stata correttamente avanzata ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. ed allo stesso modo correttamente qualificata in sentenza.
- 4 - Difatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti ” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende, quindi, l'infondatezza del primo motivo dell'appello poiché l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. non è sottoposta ad alcun termine di proposizione.
Con il medesimo motivo di appello in disamina, l'appellante ha altresì sostenuto l'inammissibilità della domanda portata alla cognizione del primo giudice perché afferente, a suo dire, ad una opposizione ad estratto di ruolo.
In proposito, ci si limita a rilevare che la doglianza risulta del tutto estranea al presente giudizio, avente ad oggetto la cartella più volte indicata.
È altresì privo di pregio il secondo motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per essere stato il relativo termine interrotto a seguito di una prima notificazione della cartella esattoriale presso la ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 15 ottobre CP_3
2019.
Nello specifico, l'agente della riscossione non ha correttamente adempiuto all'onere della prova, omettendo di allegare tutti gli adempimenti richiesti dalla legge;
lo stesso, difatti, ha provveduto a depositare esclusivamente l'avviso di avvenuta notifica e il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite.
Giova precisare che l'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone al
- 5 - convenuto la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
Ai fini della validità della prima notifica, avrebbe dovuto depositare, oltre alla documentazione rinvenuta in atti, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata al contribuente. Dunque, i documenti depositati non sono idonei a sostenere la ritualità della presunta notifica e, pertanto, non è possibile valutarla quale idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981, decorrente dall'accertamento dell'infrazione commessa nel 2015, era già spirato al momento della notifica della cartella esattoriale cui qui si discorre, avvenuta il 12 marzo 2022.
Residua, infine, quale ultimo motivo di appello, l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
In proposito, giova rammentare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo, il d.P.R. n. 602/1973 prevede che le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. vadano proposte nei confronti dell'agente della riscossione, poiché titolare esclusivo dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione, difatti, con ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024 ha ribadito che nella materia della riscossione a mezzo ruolo vi è una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva;
la prima fa capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa, mentre la seconda spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario.
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, l'esattore “deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017). Difatti, la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Inoltre, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della
- 6 - lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
In definitiva, non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure. L'appello, dunque, va rigettato.
Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni esaminate. Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 20020/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. condanna l' al pagamento delle spese di Parte_1 lite del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida con distrazione all'Avv. Antonio di Bonito dichiaratosi antistatario in € 852,00 per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20020/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sozio, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Torquato Tasso n. 65;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio di Bonito, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Giacomo Matteotti n. 15;
-APPELLATA-
c.f.: , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18452/2024 del Giudice di Pace di Napoli, notificata il 10 settembre 2024.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 18452/2024 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata da avverso la cartella esattoriale n. 07120190113300881000, notificata il Controparte_1
12 marzo 2022 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dal nel 2015, per l'omessa, tardiva e/o invalida notifica del Controparte_2 verbale di accertamento alla stessa sotteso e la conseguente sopravvenuta prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981.
Il giudice di prime cure, dopo avere qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ha accolta ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, con la seguente motivazione: “essendo la cartella di pagamento afferente al verbale di accertamento elevato nell'anno 2015, la stessa deve essere annullata in quanto non vi è prova di atti, che abbiano interrotto il termine prescrizionale dei cinque anni, rispetto al momento della notifica della predetta cartella”. Ha dunque annullato la cartella esattoriale e ha condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
, censurandone, in via preliminare, la nullità. Dopo avere Parte_1 qualificato la domanda spiegata dal contribuente come un'opposizione recuperatoria, ne ha eccepito la tardività per essere stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, dilungandosi, tra l'altro, sull'inammissibilità di un'opposizione ad estratto ruolo per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare l'interruzione del relativo termine di prescrizione a seguito di una prima notificazione della cartella esattoriale presso la ex art. 140 c.p.c., CP_3 avvenuta il 15 ottobre 2019, e poi successivamente il 12 marzo 2022 al destinatario. Infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il ha CP_4 concluso dunque per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e competenze di lite;
in via subordinata, per l'accertamento della carenza di legittimazione passiva del con compensazione integrale CP_4 delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito che, ritenendo corretta la qualificazione della Controparte_1 domanda operata dal giudice di pace ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha contestato l'eccezione di tardività formulata dall'appellante. Relativamente all'asserita notifica
- 2 - della cartella avvenuta nel 2019, ha rilevato una violazione del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., avendo l'appellante omesso di compiere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge e, segnatamente, di depositare in giudizio il relativo avviso di ricevimento o di compiuta giacenza. Su tali premesse, ha concluso per l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa a favore dell'Avv. Antonio di Bonito, dichiaratosi antistatario.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 marzo 2025, senza termini, stante la conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del che, sebbene Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n. 07120190113300881000, notificata il 12 marzo 2022 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dal nel Controparte_2
2015. Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza ivi impugnata, ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ha annullato la suddetta cartella di pagamento, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per triplice ordine di profilo: la tardività della domanda ex art. 7 del D.lgs. n.
150/2011; la mancata prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella ex art. 28 della L. n. 689/1981; il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la parte appellante ha fondato la doglianza muovendo dalla qualificazione della domanda come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, non già come ritenuto dal primo giudice nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo, va precisato che, riguardo alla cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni
- 3 - amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Inoltre, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. Ciò è quanto avvenuto nella specie.
Nondimeno, dalla disamina dei documenti depositati in giudizio, emerge che la cartella esattoriale è stata impugnata per eccepire non solo l'omessa notifica del verbale di accertamento, ma altresì la prescrizione della pretesa impositiva e l'irritualità della notifica della cartella esattoriale in oggetto. Nella fattispecie, l'opposizione proposta dal contribuente è funzionale a contestare la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria ed è dunque stata correttamente avanzata ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. ed allo stesso modo correttamente qualificata in sentenza.
- 4 - Difatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti ” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende, quindi, l'infondatezza del primo motivo dell'appello poiché l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. non è sottoposta ad alcun termine di proposizione.
Con il medesimo motivo di appello in disamina, l'appellante ha altresì sostenuto l'inammissibilità della domanda portata alla cognizione del primo giudice perché afferente, a suo dire, ad una opposizione ad estratto di ruolo.
In proposito, ci si limita a rilevare che la doglianza risulta del tutto estranea al presente giudizio, avente ad oggetto la cartella più volte indicata.
È altresì privo di pregio il secondo motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per essere stato il relativo termine interrotto a seguito di una prima notificazione della cartella esattoriale presso la ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 15 ottobre CP_3
2019.
Nello specifico, l'agente della riscossione non ha correttamente adempiuto all'onere della prova, omettendo di allegare tutti gli adempimenti richiesti dalla legge;
lo stesso, difatti, ha provveduto a depositare esclusivamente l'avviso di avvenuta notifica e il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite.
Giova precisare che l'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone al
- 5 - convenuto la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
Ai fini della validità della prima notifica, avrebbe dovuto depositare, oltre alla documentazione rinvenuta in atti, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata al contribuente. Dunque, i documenti depositati non sono idonei a sostenere la ritualità della presunta notifica e, pertanto, non è possibile valutarla quale idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981, decorrente dall'accertamento dell'infrazione commessa nel 2015, era già spirato al momento della notifica della cartella esattoriale cui qui si discorre, avvenuta il 12 marzo 2022.
Residua, infine, quale ultimo motivo di appello, l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
In proposito, giova rammentare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo, il d.P.R. n. 602/1973 prevede che le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. vadano proposte nei confronti dell'agente della riscossione, poiché titolare esclusivo dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione, difatti, con ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024 ha ribadito che nella materia della riscossione a mezzo ruolo vi è una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva;
la prima fa capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa, mentre la seconda spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario.
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, l'esattore “deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017). Difatti, la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Inoltre, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della
- 6 - lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
In definitiva, non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure. L'appello, dunque, va rigettato.
Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni esaminate. Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 20020/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. condanna l' al pagamento delle spese di Parte_1 lite del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida con distrazione all'Avv. Antonio di Bonito dichiaratosi antistatario in € 852,00 per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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