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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N 11198/2021 Ruolo Cont
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Primiceri Cristian Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Harald Bonura
e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappr e difeso dall' avv Giuseppe Nocco come da mandato in atti
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.10.2021 geometra, Parte_1 premesso di essere stato assunto come impiegato amministrativo alle dipendenze della società in data 12.08.2013 e di Controparte_3 aver invano chiesto alla Parte_2
(di seguito indicata anche sinteticamente
[...] come o ) di essere esonerato dall'iscrizione alla medesima a Pt_3 CP_1 decorrere dal 31.12.2013 con conservazione dell'iscrizione all'Albo dei
Geometri, aveva lamentato l'illegittimità del diniego opposto dalla CP_1 la quale aveva sostenuto che per la cancellazione sarebbe stata necessaria la cessazione totale dell'attività di geometra, anche se svolta in forma di collaborazione o di consulenza e anche se in forma gratuita.
In particolare il ricorrente aveva dedotto che l'art.5 dello Statuto della (che stabiliva l'obbligo automatico di iscrizione alla CP_1 CP_1 per tutti gli iscritti all'Albo dei geometri, anche in assenza di esercizio continuativo o esclusivo) non avrebbe potuto apportare deroghe ad una norma di rango superiore come quella dell'art.22 l.n.773/1982, secondo la quale, invece, l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1 professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ed è facoltativa per gli iscritti che esercitano con continuità e che sono assicurati con altra forma di previdenza obbligatoria.
Quindi aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione alla , che ne fosse disposta la cancellazione a decorrere dal CP_1
31.12.2013, che fossero dichiarati non dovuti i contributi pretesi dalla e per l'effetto fosse annullata la cartella esattoriale impugnata n CP_1
05920200003737213000; in subordine chiedeva accertare di essere tenuto al versamento del solo contributo di solidarietà pari al 2,10 % del reddito professionale netto prodotto nel corso dell' anno precedente (anno 2016)
e così per tutti gli anni in contestazione e comunque non inferiore ad euro 175,60 annui.
La Parte_2
, costituitasi in giudizio, aveva eccepito l'infondatezza
[...] dell'avversa domanda, di cui aveva chiesto il rigetto.
All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La presente controversia ha ad oggetto la questione della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla a carico del ricorrente, da valutarsi Pt_3 in rapporto alla legittimità dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari ai fini di tale obbligo.
Il ricorrente sostiene che le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'iscrizione alla costituendo fonti di rango inferiore, CP_1 non possono introdurre criteri derogatori rispetto alle previsioni dell'art.20 della legge n.773/1982. A sostegno di tale tesi ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte n.5375/2019.
Tanto premesso l'art. 22 l.n.773/1982, ai commi 1 e 2, prevede che “1.
L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1 professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti CP_1 agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
L'art.3, comma 1, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Parte_4 in vigore da 2003 ha stabilito che “
3.1 Sono
[...] obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_1 iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Occorre osservare che la valutazione, in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1 continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375/2019 (invocata dal ricorrente), è stata poi consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. Cass. n.4568/2021), la quale ha invece ritenuto che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_2
(a cui è conseguentemente collegato l'obbligo di pagamento
[...] della contribuzione), sia condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'Albo professionale: CP_1 irrilevante resta la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla
L. n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Nella predetta sentenza n.4568/2021 la Suprema Corte ha chiarito che
“l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione alla cassa riguarda pur CP_1 sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.
8. Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37,
Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n.
990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art.
22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità CP_1 dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli CP_1 iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione
i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione CP_1
è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 CP_1 ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione CP_1 effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.
12. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo CP_1 di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla CP_1 degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1 privatizzazione”.
Si rammenta che l'art.2, comma 25, della menzionata l.n.335/1995 ha stabilito che “Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero
l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
…”.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, la previsione statutaria e regolamentare, che collega l'obbligo di iscrizione alla all'iscrizione all'Albo professionale, non ha Parte_2 travalicato i confini stabiliti dalla legge, né ha illegittimamente disposto in senso derogatorio rispetto alla legge.
In sostanza sono state ritenute legittime le norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'Albo dei Geometri, costituendo esse CP_1 espressione dell'autonomia regolamentare della derivante dalla sua CP_1 privatizzazione, nell'ambito dei criteri previdenziali stabiliti dalla l.n.335/1995, che è posteriore alla l.n.773/1982.
I principi enunciati nella sentenza da ultimo menzionata sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Suprema Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021;
24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021),
e quindi esprimono un orientamento pacifico e consolidato, da quale questa
Corte territoriale ritiene di non discostarsi.
In base alla normativa regolamentare ritenuta legittima e non contrastante con le fonti normative superiori, ove scelga di essere iscritto all'Albo professionale, anche per attività occasionale, il geometra assume obblighi previdenziali, anche di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi dei quali l'iscrizione alla è la prima conseguenza, a cui è collegato il CP_1 pagamento di una contribuzione, pure in misura minima.
L'iscrizione all'Albo professionale è, quindi, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla . CP_1
Si tratta di principi applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Nè assume efficacia ostativa o derogatoria, rispetto a tale obbligo, la contemporanea iscrizione del professionista ad altra gestione dell CP_4 perché l'iscrizione e la contribuzione alla è astrattamente CP_1 compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, dovendosi rammentare che con la L. n. 335/1995 (art. 2, comma 25), che ha introdotto una riforma complessiva del sistema pensionistico, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22- secondo cui a ciascuna della attività lavorative o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
Ne consegue che l'iscrizione del contribuente alla è Parte_2 legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di contribuzione per attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione (in tal senso Cass. n.28188/2022).
Nel caso di specie, peraltro, lo stesso non ha negato Parte_1 di aver svolto l'attività professionale di geometra in maniera occasionale.
Quindi, restando ininfluente la mancanza di continuità dell'attività ai fini dell'iscrizione alla previdenza professionale, non vi è necessità che la dia prova del fatto che negli anni in contestazione egli abbia CP_1 svolto l'attività di geometra in maniera non continuativa.
Inoltre alla luce dei non esigui importi dei redditi dichiarati dal ai fini dell'IRPEF e dell'IVA negli anni che qui interessano, Parte_1 quali emergono dal documento sulla “Situazione Contributiva” depositato dalla in giudizio, non risultano fondate le doglianze esposte in CP_1 ricorso con riferimento all'entità dei contributi pretesi dalla in CP_1 quanto ritenuti superiori ai criteri di “solidarietà minima”.
Né può ravvisarsi, nelle norme regolamentari sopra esaminate e nelle norme di legge come sopra interpretate, un effettivo dubbio di illegittimità costituzionale in quanto la previsione normativa di obbligazioni previdenziali correlate ad attività professionali, collegate all'iscrizione ad albi o associazioni professionali, costituisce espressione e attuazione di altri principi di rango costituzionale come quello dell'art.38, comma 2, Cost. che è diretto a garantire la previdenza a favore dei lavoratori.
Infine occorre osservare che la disciplina in esame, come interpretata nell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (n.4528/2021,
n.28188/2022), non contrasta con la legge (pure richiamata dal ricorrente a favore della propria tesi) n.509/1994, che ha disposto la privatizzazione delle Casse previdenziali professionali, in quanto, come previsto dall'art.1, comma 3, della legge medesima, “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.
Ne consegue che la domanda proposta dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Sussistono motivi gravi e idonei a determinare la compensazione delle spese di lite, posto che il superamento della pronuncia della Suprema Corte invocata dal ricorrente (n. 5375/2019), è avvenuto ad opera di una successiva sentenza n. 4568/2021, pubblicata solo pochissimi mesi
(19/02/2021) prima del deposito del ricorso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_2
e di così provvede:
[...] Controparte_2
1)- Rigetta il ricorso.
2)- Compensa le spese processuali.
Lecce, 9.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Primiceri Cristian Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Harald Bonura
e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappr e difeso dall' avv Giuseppe Nocco come da mandato in atti
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.10.2021 geometra, Parte_1 premesso di essere stato assunto come impiegato amministrativo alle dipendenze della società in data 12.08.2013 e di Controparte_3 aver invano chiesto alla Parte_2
(di seguito indicata anche sinteticamente
[...] come o ) di essere esonerato dall'iscrizione alla medesima a Pt_3 CP_1 decorrere dal 31.12.2013 con conservazione dell'iscrizione all'Albo dei
Geometri, aveva lamentato l'illegittimità del diniego opposto dalla CP_1 la quale aveva sostenuto che per la cancellazione sarebbe stata necessaria la cessazione totale dell'attività di geometra, anche se svolta in forma di collaborazione o di consulenza e anche se in forma gratuita.
In particolare il ricorrente aveva dedotto che l'art.5 dello Statuto della (che stabiliva l'obbligo automatico di iscrizione alla CP_1 CP_1 per tutti gli iscritti all'Albo dei geometri, anche in assenza di esercizio continuativo o esclusivo) non avrebbe potuto apportare deroghe ad una norma di rango superiore come quella dell'art.22 l.n.773/1982, secondo la quale, invece, l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1 professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ed è facoltativa per gli iscritti che esercitano con continuità e che sono assicurati con altra forma di previdenza obbligatoria.
Quindi aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione alla , che ne fosse disposta la cancellazione a decorrere dal CP_1
31.12.2013, che fossero dichiarati non dovuti i contributi pretesi dalla e per l'effetto fosse annullata la cartella esattoriale impugnata n CP_1
05920200003737213000; in subordine chiedeva accertare di essere tenuto al versamento del solo contributo di solidarietà pari al 2,10 % del reddito professionale netto prodotto nel corso dell' anno precedente (anno 2016)
e così per tutti gli anni in contestazione e comunque non inferiore ad euro 175,60 annui.
La Parte_2
, costituitasi in giudizio, aveva eccepito l'infondatezza
[...] dell'avversa domanda, di cui aveva chiesto il rigetto.
All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La presente controversia ha ad oggetto la questione della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla a carico del ricorrente, da valutarsi Pt_3 in rapporto alla legittimità dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari ai fini di tale obbligo.
Il ricorrente sostiene che le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'iscrizione alla costituendo fonti di rango inferiore, CP_1 non possono introdurre criteri derogatori rispetto alle previsioni dell'art.20 della legge n.773/1982. A sostegno di tale tesi ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte n.5375/2019.
Tanto premesso l'art. 22 l.n.773/1982, ai commi 1 e 2, prevede che “1.
L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1 professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti CP_1 agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
L'art.3, comma 1, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Parte_4 in vigore da 2003 ha stabilito che “
3.1 Sono
[...] obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_1 iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Occorre osservare che la valutazione, in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1 continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375/2019 (invocata dal ricorrente), è stata poi consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. Cass. n.4568/2021), la quale ha invece ritenuto che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_2
(a cui è conseguentemente collegato l'obbligo di pagamento
[...] della contribuzione), sia condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'Albo professionale: CP_1 irrilevante resta la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla
L. n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Nella predetta sentenza n.4568/2021 la Suprema Corte ha chiarito che
“l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione alla cassa riguarda pur CP_1 sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.
8. Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37,
Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n.
990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art.
22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità CP_1 dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli CP_1 iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione
i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione CP_1
è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 CP_1 ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione CP_1 effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.
12. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo CP_1 di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla CP_1 degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1 privatizzazione”.
Si rammenta che l'art.2, comma 25, della menzionata l.n.335/1995 ha stabilito che “Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero
l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
…”.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, la previsione statutaria e regolamentare, che collega l'obbligo di iscrizione alla all'iscrizione all'Albo professionale, non ha Parte_2 travalicato i confini stabiliti dalla legge, né ha illegittimamente disposto in senso derogatorio rispetto alla legge.
In sostanza sono state ritenute legittime le norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'Albo dei Geometri, costituendo esse CP_1 espressione dell'autonomia regolamentare della derivante dalla sua CP_1 privatizzazione, nell'ambito dei criteri previdenziali stabiliti dalla l.n.335/1995, che è posteriore alla l.n.773/1982.
I principi enunciati nella sentenza da ultimo menzionata sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Suprema Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021;
24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021),
e quindi esprimono un orientamento pacifico e consolidato, da quale questa
Corte territoriale ritiene di non discostarsi.
In base alla normativa regolamentare ritenuta legittima e non contrastante con le fonti normative superiori, ove scelga di essere iscritto all'Albo professionale, anche per attività occasionale, il geometra assume obblighi previdenziali, anche di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi dei quali l'iscrizione alla è la prima conseguenza, a cui è collegato il CP_1 pagamento di una contribuzione, pure in misura minima.
L'iscrizione all'Albo professionale è, quindi, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla . CP_1
Si tratta di principi applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Nè assume efficacia ostativa o derogatoria, rispetto a tale obbligo, la contemporanea iscrizione del professionista ad altra gestione dell CP_4 perché l'iscrizione e la contribuzione alla è astrattamente CP_1 compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, dovendosi rammentare che con la L. n. 335/1995 (art. 2, comma 25), che ha introdotto una riforma complessiva del sistema pensionistico, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22- secondo cui a ciascuna della attività lavorative o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
Ne consegue che l'iscrizione del contribuente alla è Parte_2 legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di contribuzione per attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione (in tal senso Cass. n.28188/2022).
Nel caso di specie, peraltro, lo stesso non ha negato Parte_1 di aver svolto l'attività professionale di geometra in maniera occasionale.
Quindi, restando ininfluente la mancanza di continuità dell'attività ai fini dell'iscrizione alla previdenza professionale, non vi è necessità che la dia prova del fatto che negli anni in contestazione egli abbia CP_1 svolto l'attività di geometra in maniera non continuativa.
Inoltre alla luce dei non esigui importi dei redditi dichiarati dal ai fini dell'IRPEF e dell'IVA negli anni che qui interessano, Parte_1 quali emergono dal documento sulla “Situazione Contributiva” depositato dalla in giudizio, non risultano fondate le doglianze esposte in CP_1 ricorso con riferimento all'entità dei contributi pretesi dalla in CP_1 quanto ritenuti superiori ai criteri di “solidarietà minima”.
Né può ravvisarsi, nelle norme regolamentari sopra esaminate e nelle norme di legge come sopra interpretate, un effettivo dubbio di illegittimità costituzionale in quanto la previsione normativa di obbligazioni previdenziali correlate ad attività professionali, collegate all'iscrizione ad albi o associazioni professionali, costituisce espressione e attuazione di altri principi di rango costituzionale come quello dell'art.38, comma 2, Cost. che è diretto a garantire la previdenza a favore dei lavoratori.
Infine occorre osservare che la disciplina in esame, come interpretata nell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (n.4528/2021,
n.28188/2022), non contrasta con la legge (pure richiamata dal ricorrente a favore della propria tesi) n.509/1994, che ha disposto la privatizzazione delle Casse previdenziali professionali, in quanto, come previsto dall'art.1, comma 3, della legge medesima, “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.
Ne consegue che la domanda proposta dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Sussistono motivi gravi e idonei a determinare la compensazione delle spese di lite, posto che il superamento della pronuncia della Suprema Corte invocata dal ricorrente (n. 5375/2019), è avvenuto ad opera di una successiva sentenza n. 4568/2021, pubblicata solo pochissimi mesi
(19/02/2021) prima del deposito del ricorso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_2
e di così provvede:
[...] Controparte_2
1)- Rigetta il ricorso.
2)- Compensa le spese processuali.
Lecce, 9.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Costa