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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 974/2021 promossa da:
(c.f. ) e AR C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
GIORGETTI REANA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARSOTTI LEANDRO, elettivamente domiciliato come da procura in atti PARTE APPELLATA (P.I. Controparte_2
) con il patrocinio dell' avv. BERNARDO POLESE elettivamente P.IVA_2
domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(C.F. ) già titolare dell' Controparte_3 CodiceFiscale_3
Impresa , con Controparte_4
il patrocinio dell'avv. TULLIO CRISTAUDO e dell'avv. ALBERTO CORSINOVI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(P.IVA e CF Controparte_5
) con il patrocinio dell'avv. GIORGIO NAZZI elettivamente P.IVA_3
domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 29.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello spiegati, ed in riforma della sentenza emessa dal TR di PI impugnata, respinta ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione, e previa sospensione della esecutorietà della pronuncia impugnata: “In via preliminare in rito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita dichiarare la nullità delle prove per testi richieste dal , non ammesse dal GI Dott. Controparte_1
con ordinanza del 14.01.2016, ed ugualmente espletate dal GOT all'udienza del giorno Tes_1
30.10.2018, con i testimoni , , , sui capitoli 2, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
3, 4 della memoria istruttoria depositata dal medesimo ai sensi dell'art. 183 Controparte_1
comma 6 n. 2 c.p.c. In via istruttoria: Voglia il TR adito revocare l'ordinanza del giorno 25.02.2021 a scioglimento della riserva assunta, e quindi Voglia ammettere:
- CTU medico legale al fine di verificare la compatibilità dei danni subiti dalla Parte_2
con il sinistro di cui è causa, oltre a quantificare gli stessi danni alla persona patiti dall'attrice, fissando udienza per il conferimento di incarico al tecnico;
- CTU tecnica diretta ad accertare la compatibilità dei danni e la congruità delle operazioni di riparazione, descritti nella fattura prodotta in giudizio, con la dinamica del sinistro, tenuto conto delle ore lavorative, del materiale di consumo e quant'altro;
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2043, 2051 e/o art. 2050 cod. civ. la responsabilità del (C.F. e Partita I.V.A. Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, e/o comunque, ove si ritenesse l'esistenza di P.IVA_1
un concorso di responsabilità, anche delle società terze chiamate in luogo della EI, ovvero la in persona del curatore EN Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_6 [...]
l'impresa in persona di CP_7 Controparte_4 CP_3
, e la società in persona del legale
[...] Controparte_5
rappresentante e per i fatti di cui è causa. CP_5 Controparte_5
Voglia condannare il ai sensi dell'art. 2055 c.c., in solido con i terzi Controparte_8
chiamati, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. (c.f. AR [...]
) e dalla Sig.ra (c.f. ), oltre C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5
rivalutazione ed interessi come per legge.
Con vittoria di competenze e spese di lite, anche del procedimento di primo grado, che la corte vorrà liquidare in favore del procuratore che si dichiara antistatario, e con condanna del CP_1
e della come sopra meglio individuata, a restituire agli attori
[...] Controparte_9
e quanto da questi sia stato eventualmente versato in ossequio AR Parte_2
alla pronuncia impugnata.”
Per l'appellato Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) In via preliminare Dichiarare la rinuncia e/o l'abbandono, anche ai sensi dell'art.346
c.p.c., della domanda di manleva svolta in primo grado nei confronti della Controparte_10
e mai riproposta nei confronti dei soci della stessa, ora Curatela del Controparte_2
NT , già dal primo Controparte_2 Controparte_11 grado del giudizio, con ogni conseguenza in merito alla condanna della refusione delle spese legali.
B) In Via Pregiudiziale Rigettare la domanda di dichiarazione di nullità delle prove per testi richieste dal di ed espletate in primo grado, in quanto regolarmente ammesse con CP_1 CP_1 ordinanza del Giudice del 30.10.2018.
C) Nel Merito:
1)In Tesi: Rigettare integralmente l'impugnazione proposta e confermare, in ogni sua parte e statuizione, la sentenza n.563/2021 emessa dal TR di PI in data 23.4.2021.
2)In Ipotesi Subordinata Nella deprecata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del nella produzione dell'evento per cui è causa, accertare Controparte_1
comunque i danni effettivamente subiti dagli appellanti in conseguenza dell'evento dannoso nella misura e nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa, da liquidarsi in proporzione alla accertata corresponsabilità di . AR
D)In Via Istruttoria Respingere la richiesta dell'appellante di ammissione di CTU medico legale e di CTU tecnica per carenza di prova sull'an della pretesa. E) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_12
di Firenze disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare
- estromettere la dal presente procedimento in quanto, alla data Controparte_2
del piano di riparto della liquidazione della EI Lavori – Società Cooperativa, iniziato in data
04.01.2015 e conclusasi in data 27.07.2017, lo stato patrimoniale e finanziario della stessa, veniva certificato pari a zero e dunque, in base al combinato disposto ex art. 2495 c.c. e art. 110
c.c., la società allora in bonis – anche in caso di accoglimento integrale Controparte_2 della domanda di parte attrice svolta nei confronti della fallita EI – sarebbe stata ad oggi tenuta fino alla concorrenza delle somme da questa riscossa in base al bilancio finale di liquidazione e dunque ad una quota pari a zero.
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;
Il tutto con vittoria di spese e di onorari del primo grado così come statuiti nella sentenza n. 563/21 resa dal TR di PI Giudice dott.ssa Golia Iolanda, nel procedimento di cognizione n. RG.
3422/2013 emessa in data 23.04.2021 e notificata in data 28.04.2021 e pari ad € 4.835,00 per compensi oltre il 15 % rimb. Spese forf. IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di questa procedura per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio con richiesta altresì di condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio.
Nel merito ed in tesi
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai Sigg.ri
[...]
e , confermando la sentenza n. 563/21 resa dal TR di PI Pt_1 Parte_2
Giudice dott.ssa Golia Iolanda, nel procedimento di cognizione n. RG. 3422/2013 emessa in data
23.04.2021 e notificata in data 28.04.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ed in tal guisa respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la per i motivi esposti in narrativa. Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e di onorari del primo grado così come statuiti nella sentenza n. 563/21 resa dal TR di PI Giudice dott.ssa Golia Iolanda, nel procedimento di cognizione n. RG.
3422/2013 emessa in data 23.04.2021 e notificata in data 28.04.2021 e pari ad € 4.835,00 per compensi oltre il 15 % rimb. Spese forf. IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di questa procedura per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio con richiesta altresì di condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio; - qualora il Giudice di seconde Cure ritenesse di emendare la sentenza di primo grado, valutate le eccezioni sovra svolte, respingere comunque le domande di parte appellante nei confronti della
Curatela del perché infondate in fatto ed in diritto essendo, il Controparte_2
sinistro de quo, da imputare ad esclusiva e/o concorrente responsabilità del il Controparte_1
quale, all'epoca dei fatti, era l'unico custode del cantiere. Il tutto con vittoria di spese e di onorari della presente procedura oltre a quella di primo grado per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione.”
per parte appellata già titolare dell' Impresa VASSALLO Controparte_3
RO E AN di : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, respingere le domande signori
e per difetto di legittimazione passiva del sig. AR Parte_2
o in ipotesi, respingere l'appello proposto dai signori Controparte_3 AR
e per l' inammissibilità dello stesso nei confronti del terzo chiamato Parte_2
verso il quale il comune di ha rinunciato a coltivare la domanda di manleva. In ogni caso, CP_1
respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti di proposta dai signori Controparte_3
e . Con vittoria di spese e compensi professionali”. AR Parte_2
Per parte appellata : “Respingere le domande proposte dai Signori Controparte_5
e , per difetto di legittimazione passiva della AR Parte_2 CP_5
o, in ipotesi, Respingere l'appello proposto dai Signori e
[...] AR Parte_2
, per inammissibilità dello stesso nei confronti del terzo chiamato verso il quale il Comune
[...]
di ha rinunciato a coltivare la domanda di malleva. CP_1
In ogni caso, Respingere le domande proposte dai Signori e AR Parte_2
, per difetto di legittimazione passiva della o,
[...] Controparte_5
in ipotesi, Respingere l'appello proposto dai Signori e , per AR Parte_2
inammissibilità dello stesso nei confronti del terzo chiamato verso il quale il Controparte_1
ha rinunciato a coltivare la domanda di malleva.
In ogni caso, Respingere la domanda proposta dai Signori e AR Parte_2
, perché infondata in fatto e in diritto.
[...] Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 563/2021 del TR di PI, in materia di responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione, notificato in data 17.9.2013, i Sigg.ri e AR
, convenivano in giudizio, innanzi al TR di PI, il Parte_2 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un CP_1
sinistro, avvenuto in data 2.6.2013, ad ore 1,30 circa in Via Vecchia di Treggiaia.
Gli attori deducevano che, nelle suddette circostanze di tempo, mentre a bordo della autovettura EF897EX di proprietà e condotta dal percorrevano la Via Per_1
Vecchia di Treggiaia con direzione Pontedera-Treggiaia, giunti nei pressi di Valle
Giulia, all'altezza del Ristorante “Le Tre Campane”, finivano in una fossa scavata trasversalmente nella sede stradale, non visibile né segnalata. In conseguenza del sinistro l'autovettura di proprietà del rimaneva gravemente danneggiata e la Pt_1
trasportata, riportava lesioni personali;
assumevano quindi Parte_2
sussistere la responsabilità del convenuto, sia ex art. 2051 c.c., quale ente CP_1
proprietario della strada, sia ex art. 2050 c.c..
Ritualmente costituitosi il in via preliminare chiedeva autorizzarsi la CP_1
chiamata in causa della in qualità di impresa esecutrice dei lavori di CP_10
manutenzione straordinaria della via vecchia di IA , affidati in appalto dall'amministrazione convenuta alla COTREP, cui la prima era subentrata, per effetto di contratto di affitto di azienda e cessione del contratto di appalto, comunicata al con lettera del 13.3.2013, quindi custode del cantiere al CP_1
momento del sinistro. Autorizzata la chiamata in causa , nel costituirsi la eccepiva il CP_10
proprio difetto di legittimazione passiva, per essere invece la Cotrep tenuta nei confronti del il quale, pur contestando siffatta difesa, chiedeva di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa della originaria appaltatrice per estendere anche ad essa la domanda di manleva proposta nei confronti di EI;
dopo la notifica dell'atto di chiamata in causa, interveniva il fallimento della COTREP ed il giudizio era dichiarato interrotto. Gli attori riassumevano il giudizio, anche nei confronti di EI, verso la quale il non riproponeva la domanda di manleva;
concessi i termini CP_1
ex art. 183 comma VI c.p.c, gli attori nella memoria n. 1 depositata estendevano la domanda risarcitoria nei confronti di EI . Dopo lo sfogo delle prove orali, il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della terza chiamata. Gli attori riassumevano il giudizio anche nei confronti dei soci di EI, rappresentati dalla , Impresa Controparte_2
SS CI e e Controparte_3 Controparte_5
Soltanto la si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva ex art. 2495 c.c. per non aver riscosso alcuna somma in sede di liquidazione della società, come da bilancio depositato, con l'effetto di non essere subentrata ex art. 110 c.p.c nella posizione giuridica soggettiva passiva della EI.
Non si costituivano invece le altre imprese , pur ritualmente evocate in giudizio, ma soltanto dell era dichiarata la contumacia all'udienza del 27.6.2019. Controparte_11
Completata l'istruttoria, la causa era definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c con cui il TR di PI, ricondotta la domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto in qualità di proprietario della strada teatro del sinistro, nell'alveo CP_1
dell'art. 2051 c.c., riteneva che gli attori, pur avendo documentato l'esistenza del dissesto stradale sulla via Vecchia di IA, , non avessero tuttavia dimostrato la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione, in quanto nessuno dei testi sentiti aveva assistito all'incidente. Riguardo poi alle condizioni stradali, il
TR assumeva che dall'istruttoria espletata fosse emerso che sul tratto in questione vi fossero un cartello con l'indicazione di strada chiusa, transenne distanziate tra loro poste in modo trasversale alla strada che era inghiaiata;
cartelli indicanti lavori in corso e limite di velocità. Osserva poi che “la prestazione dell'ordinaria attenzione e diligenza avrebbe del tutto verosimilmente consentito agli attori di avvistare per tempo il dissesto del manto stradale, e quindi evitarlo semplicemente prestando maggiore attenzione nell'incedere. Infatti nonostante l'ora tarda, il dissestamento della strada rispetto al tratto precedente era di un'evidenza tale da indurre qualunque conducente diligente ad astenersi dal percorrerlo. A ciò si aggiunga che la presenza della transenna ad interdizione di quell'area è documentata dalle stesse foto prodotte dagli attori. Se è vero che la transenna è ritratta a terra, altrettanto vero è che le foto non sono datate e l'assenza di testimoni al momento di verificazione del sinistro non consente di ritenere provata la circostanza per cui la transenna non fosse effettivamente ben posizionata e, dunque, non visibile piuttosto che la stessa fosse stata volontariamente spostata per realizzare una manovra di parcheggio. La conformazione della strada, infatti, è tale per cui è difficilmente sostenibile, in assenza di testimoni, che gli attori decidessero di percorrerla per motivi diversi da quello di effettuare una manovra o un parcheggio, non essendo neppure dimostrato che quella strada fosse o meno aperta (cfr. dichiarazioni teste e quindi conducesse a Testimone_5
qualche parte.
A ciò si aggiunga l'ulteriore incertezza in ordine all'individuazione del punto esatto di verificazione del sinistro da parte dell'attore. Dall'esame testimoniale e dai documenti in atti si desume che l'auto sarebbe finita in un vero e proprio scavo, laddove invece sentito in sede di AR
interrogatorio formale, affermava che la strada era asfaltata e liberamente percorribile, trovandosi le macerie solo ai lati. Nel caso che ci occupa, pertanto, sebbene risulti evidente che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta dalla cosa considerata nella sua globalità, deve, tuttavia, dirsi integrato l'elemento del caso fortuito, sussistendo l'interruzione del nesso causale tra la causa del danno e il danno stesso, da ravvisarsi nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, come sopra descritte, per essersi posto il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante le condotte imputate a controparte.”
Il TR dunque, attesa la mancata dimostrazione della dinamica del sinistro e valutata comunque la condotta di come idonea ad interrompere il nesso Per_1
causale ex art. 2051 c.c., ponendosi come caso fortuito, rigettava la domanda degli attori nei confronti del ometteva ogni pronuncia sulla eventuale sussistenza CP_1
di una responsabilità della EI, in qualità di appaltatrice di lavori stradali e custode del cantiere, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta sentenza gli attori interponevano appello censurando con i primi due motivi la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, che invece, se correttamente apprezzate, avrebbero dovuto indurlo a ritener provata la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione, in considerazione di quanto dichiarato dai testi e , fratello di , e ad Tes_6 Testimone_5 AR
escludere che la strada fosse chiusa al traffico, con presenza di segnaletica di cantiere adeguata. Eccepivano poi la nullità delle prove assunte all'udienza del 30.10.2018 limitatamente ai capitoli di prova n.2-3-4 formulati dal nella Controparte_1
memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c , in quanto non erano state ammesse dal precedente Giudice dott. nell'ordinanza del 14.1.2016, pertanto il GOT Tes_1
delegato all'istruttoria non avrebbe dovuto ammetterle. Con il terzo motivo censuravano la motivazione del TR in ordine alla qualificazione della condotta del danneggiato , conducente dell'autovettura, come integrante caso AR
fortuito ai sensi ed agli effetti dell'art. 2051 c.c , infine con l'ultimo motivo impugnavano il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, dovendosi invece ravvisare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle stesse.
Si costituiva il contrastando le avverse difese ed allegazioni, Controparte_1
chiedendo la reiezione dell'appello. Si costituiva altresì la la quale reiterava l'eccezione di propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva ex art. 2495 c.c. nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio in qualità di socio della , cancellata dal registro delle CP_10
imprese , considerato che essa, come gli altri soci, non aveva riscosso alcuna somma in sede di liquidazione, come da bilancio finale depositato dinanzi al TR di PI
(doc. n.1). Nel merito contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattenuta in decisione una prima volta in data 14.2.2023 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.5.2023 con cui la Corte rilevava che nella sentenza impugnata, sia nell'intestazione che nella ricostruzione dello svolgimento del processo che infine nella parte motiva (oltre che in dispositivo) dell'Impresa SS
CI e SC nonchè della non vi Controparte_5
fosse alcuna menzione, nonostante tali soggetti fossero parti del giudizio a tutti gli effetti a seguito della rituale riassunzione nei loro confronti da parte degli originari attori;
considerato poi che gli attori avevano riproposto in appello la domanda risarcitoria anche nei confronti dei soci della EI, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Impresa SS CI e e della CP_3 [...]
assegnando a parte appellante termine per Controparte_5
la notifica ai predetti soggetti processuali.
Si costituiva quale titolare della cessata impresa Controparte_3 Controparte_4
il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 2495
[...]
c..c. associandosi alle difese già svolte dalla nonché Controparte_2
l'inammissibilità dell'estensione della domanda risarcitoria da parte degli attori nel giudizio dinanzi al TR di PI perché intervenuta quando quella di manleva era già stata rinunciata dal in quanto non riproposta dopo la Controparte_1
riassunzione del giudizio interrotto a seguito del fallimento della terza chiamata
COTREP s.c., e dagli attori invece formulata nella memoria n. 1 ex art. 183 comma
VI c.p.c successiva alla riassunzione. Medesime difese erano svolte dalla anch'essa ritualmente Controparte_5
costituitasi a seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in qualità di socia della stinta. A seguito di NT della CP_10 Controparte_2
con ordinanza del 2.9.2024 il giudizio di appello era dichiarato interrotto, quindi riassunto dagli appellanti anche nei confronti della curatela EN, la quale si costituiva con comparsa in cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva della società in bonis ex art. 2495 c.c.
La causa era quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 29.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte,
e decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'improcedibilità della domanda nei confronti del della CP_2
Controparte_2
In limine va rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno degli attori-appellanti nei confronti della curatela della Controparte_2
dichiarata fallita nel corso del presente giudizio con sentenza 74/2024 del TR di PI, ab origine evocata in giudizio quale socia della cancellata CP_10
dal registro delle imprese.
Invero l'art. 52 della legge EN (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), recante la disciplina concernente il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, stabilisce che in seguito al fallimento, ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, e credito vantato nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto, salvo diverse disposizioni della legge.
L'art. 51 pone, inoltre, il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali. La norma, posta a presidio del principio della par condicio creditorum, pone un vincolo di indisponibilità sui beni facenti parte del compendio EN, destinato in quanto tale ad avvantaggiare tutti i creditori, che per effetto della partecipazione alla procedura concorsuale, conseguono il diritto ad avere una quota del patrimonio del fallito.
L'articolo 24 della Legge EN, attribuisce poi al TR che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore;
tali sono ritenute quelle idonee ad incidere sul patrimonio del fallito, nonché le azioni di mero accertamento, allorquando costituiscano la premessa di una pretesa nei confronti della massa, e quindi siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna o di accertamento dei crediti nei confronti del fallito. Trattasi, precisamente, di una competenza funzionale, esclusiva e inderogabile. La norma in esame introduce dunque un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa EN e, più in generale, per le azioni proposte da terzi contro il fallimento, devolute alla competenza esclusiva del Giudice delegato, il quale dovrà procedere alla verifica dei crediti, pertanto l'eventuale adozione di un rito diverso produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, determinando l'improponibilità della relativa domanda e, logicamente,
l'inidoneità a conseguire una pronuncia di merito.
Siffatta ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2991/2020 , facendo leva sul presupposto per cui, a partire dalla riforma EN del 2006, l'ordinamento concorsuale ha visto rafforzarsi i due principi fondamentali della competenza funzionale inderogabile del TR EN (art. 24) e dell'obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo (art. 52), entrambi strumentali agli obiettivi di specializzazione, celerità e concentrazione delle procedure fallimentari e, segnatamente, del procedimento di accertamento del passivo EN , ha delineato i seguenti principi di diritto a cui anche questa Corte, condividendoli pienamente, intende dare continuità: “... La giurisprudenza di questa
Corte è univoca nel ritenere che 'in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale EN, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche
a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna'” ( cfr anche Cass.
15982/2018; Cass. 20350/2005; Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass.
7510/2002).
Deve altresì ritenersi pacifico che il vigente art. 52 L. Fall., nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale EN ed al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale), “salvo diversa disposizione di legge”, anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese (id est, la cognizione, per quel che più rileva nel caso di specie, di eventuali domande di risarcimento del danno), di conseguenza, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della Legge Fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura EN deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Ne consegue che, allorquando a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa (Cass. civ., n.
24156/2018; Cass. civ., n. 19975/13; Cass. civ., S.U., n. 23077/04).
Più di recente, la Corte di Cassazione, pronunciando nuovamente sulla questione, dopo aver ribadito la competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52
e 93 della Legge Fallimentare, in materia di accertamento di un credito nei confronti del fallimento, ha affermato che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado (anche nel giudizio di cassazione) l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” (cfr. Cass. civ.,
n. 24156/2018), rimarcando, dunque, che la devoluzione della controversia al foro EN discende direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto delle succitate disposizioni, al fine di garantire le peculiarità del sistema concorsuale, ove l'accertamento del passivo è affidato ad un particolare procedimento.
Da tanto consegue che la domanda risarcitoria degli appellanti nei confronti della curatela del NT proposta con il ricorso in Controparte_13
riassunzione del presente giudizio, deve essere dichiarata improcedibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 52, nonché 93 e ss. L.F., dovendo ogni credito nei confronti del fallito essere accertato in sede concorsuale, con preclusione di una pronuncia sul merito.
2. Sulla carenza di legittimazione passiva della e Controparte_5
dell' in qualità di socie della Controparte_11 CP_10
cancellata dal registro delle imprese in data 1.8.2017.
Entrambe le appellate, rimaste contumaci nel giudizio dinanzi al TR di PI, costituitesi nel giudizio di appello, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'art. 2495 c.c. prevede che i creditori sociali possano far valere le loro pretese anche nei confronti dei soci della dissolta società di capitali se, e nella misura in cui, questi ultimi abbiano percepito la propria quota di riparto finale dell'attivo di liquidazione, ma nel caso di specie, alcun importo è stato ripartito a titolo di attivo fra i soci della EI , come comprovato dalla copia del bilancio finale di liquidazione, già prodotta in giudizio dalla in bonis in Controparte_2
allegato alla comparsa di costituzione dinanzi al TR di PI, da cui risulta che l'ammontare dell'attivo è esattamente pari alle passività della società. Si tratta quindi di stabilire quale siano le conseguenze sul piano processuale della carenza dei presupposti dell'art. 2495 c.c affinchè possono essere chiamati rispondere dei debiti sociali, i soci di società di capitali e di società cooperativa, alle quali la disciplina si estende per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2519 c.c. alla disciplina delle società di capitali, per quanto non specificamente previsto. In particolare se la condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., ( secondo cui “Ferma restando
l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”) al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo i medesimi o invece sulla legittimazione passiva del socio ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società.
Di recente su siffatta questione controversa ( e sui riflessi della stessa nell'ambito del giudizio tributario che qui non interessa) , sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione le quali con sentenza n. 3625/2025 hanno riaffermato quale espressione di diritto vivente ormai consolidato, i principi evincibili dalle pronunce a. SSUU del , 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, con riferimento agli effetti della cancellazione-estinzione della società, ribadendo che sul piano sostanziale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, 'pendente societate', fossero limitatamente
o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. Mentre, sul piano processuale, l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, sicchè qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, “si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.”. Con più specifico riferimento all'art. 2495
c.c le SSUU nella pronuncia in esame hanno aderito al proprio orientamento maggioritario in base al quale il presupposto della percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali posto dalla norma citata, costituisce una condizione dell'azione, perché attiene all'interesse ad agire, con la precisazione che la mancata ripartizione di un attivo fra i soci di una società di capitali estinta, non esclude automaticamente l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.
In applicazione si siffatti principi va esclusa dunque la carenza di legittimazione passiva dei soci della EI società cooperativa cancellata dal registro delle imprese, ma va vagliata la sussistenza di un interesse ad agire quale condizione dell'azione e quindi di ammissibilità della domanda, in capo agli attori-appellanti, essendo provato per tabulas che la liquidazione della EI si sia chiusa senza alcun attivo ripartito fra i suoi soci.
In merito le Sezioni Unite hanno ribadito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, nel caso di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarità o comunione indivisa. ( conformi v. Cass.n.9094 del 7 aprile 2017 cit.; Cass.n. 2 del 4 gennaio 2022;
Cass.n.22692 del 26 luglio 2023; Cass.n. 8633 del 2 aprile 2024). Grava logicamente sul creditore della società “l' onere di allegare e, in caso di contestazione da parte del preteso debitore, provare, non necessariamente solo la reale percezione delle somme conseguente alla ripartizione dell'attivo sociale successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ma anche, alternativamente, alla luce della “dilatazione” operata dalla giurisprudenza del perimetro del concetto di interesse ad agire in fattispecie quali quella per cui causa, la necessità di accertare il credito nei confronti dei soci per ragioni diverse, quali quelle riconducibili alla possibile escussione di una garanzia o alla eventuale sopravvenienza di attivo, o ancora alla ipotizzabile non inclusione di beni
o diritti nel bilancio finale di liquidazione”. Nel caso in esame gli attori, dopo la costituzione in giudizio della quale socia della EI, nel giudizio Controparte_2
dinanzi al TR di PI, e la dimostrazione documentale da parte di quest'ultima del mancato riparto fra i soci di un attivo in sede di liquidazione della società, non hanno mai allegato, né tantomeno provato, la persistenza del proprio interesse ad agire nei confronti dei soci della EI estinta, nel senso indicato dal giudice di legittimità in precedenza richiamato, né sulla questione può ritenersi formato un giudicato, in quanto, il primo giudice ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria estesa dagli attori ai soci della EI originaria terza chiamata in manleva dal (domanda rinunciata nel corso del pregresso Controparte_1
giudizio come ribadito anche nella comparsa di costituzione nel presente giudizio dell'amministrazione appellata).
Alla stregua di siffatte argomentazioni, poiché la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, costituendo un requisito per la trattazione della domanda ( cfr Cass. 19268/ 2016) e prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sul suo prevedibile esito» (Cass., Sez. U., 22 novembre 2022, n. 34388) , deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dagli attori appellanti nei confronti della e Controparte_5
dell , quali soci della estinta società cooperativa EI, perché, a Controparte_11 fronte della comprovata carenza di ripartizione di un attivo fra i soci in sede di liquidazione, e quindi della condizione principale dell'azione prevista dall'art. 2495 comma terzo c.c., essi non hanno allegato su quali ulteriori ragioni, riconducibili in via esemplificativa alla possibile escussione di una garanzia o alla eventuale sopravvenienza di attivo, o ancora alla ipotizzabile non inclusione di beni o diritti nel bilancio finale di liquidazione, si radichi la persistenza del proprio interesse a proseguire l'azione.
3. Sulla nullità della prova testimoniale del ammessa dal CP_1
TR di PI ( parte del secondo motivo di appello)
Sostiene l'appellante che il Gop delegato all' assunzione delle prove orali ritenute rilevanti dal giudice titolare della causa con l'ordinanza del 14.1.2016, non avrebbe avuto il potere di ammettere la prova testimoniale articolata dal CP_1
sui capitoli 2,3,4 della memoria istruttoria depositata, ovvero di modificare
[...]
il provvedimento del giudice togato.
La doglianza è inammissibile in quanto l'eccezione di nullità non è mai stata sollevata dagli attori nel processo di primo grado, ove anzi hanno manifestato acquiescenza ( cfr verbali di udienza) oltre ad essere del tutto infondata potendo il giudice onorario modificare su istanza di parte l'ordinanza di ammissione prove anche se non emessa dal medesimo, non essendovi alcuna preclusione ordinamentale e considerata la natura non decisoria del provvedimento, come tale revocabile e modificabile.
4. Sulla prova della dinamica del sinistro ( primo motivo di appello) e sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c.( secondo motivo di appello) CP_1
Nell'atto di citazione del giudizio di primo grado gli attori hanno allegato che nella notte del 2 giugno 2013 intorno alle ore 1.30/1.45 mentre percorrevano a bordo dell'autovettura condotta dallo stesso la via Vecchia di IA AR
con direzione Pontedera- IA , erano finiti in una fossa scavata trasversalmente alla sede stradale , non visibile in quanto la strada era priva di illuminazione pubblica né tantomeno segnalata e/o chiusa al traffico. E' pacifico che nessuno abbia assistito al sinistro;
non vi sono fotografie in cui siano ben visibili i danni riportati al veicolo, infine il referto di P.S. dell'ospedale Lotti di del 3.6.2023 attesta che la signora si è recata in loco soltanto il CP_1 Parte_2
giorno dopo, nel pomeriggio, riferendo dolori cervicali ed alla spalla dx, a seguito di incidente stradale. L'unica testimonianza di rilievo sul punto, di cui, come lamentato dagli appellanti, il TR non ha tenuto conto, è quella di , teste Testimone_7
de relato ( il teste originariamente citato dagli attori, dipendente della carrozzeria, dichiarava che non era stato lui a recuperare l'auto ma il titolare della Tes_7
Carrozzeria Tiglio, il quale ha riferito di aver provveduto quella notte stessa con il carro attrezzi a rimuovere l'autovettura, la quale, al momento del suo intervento si trovava sulla via Vecchia di IA in direzione di marcia nord verso sud, prima di
“Villa Giulia” e la cui parte anteriore era finita nel fossato. Circa le condizioni della strada il teste ha dichiarato che essa era priva di illuminazione pubblica, circostanza peraltro pacifica, ed aperta al transito nonostante lo scavo trasversale e l'assenza di segnalazione;
ha confermato poi che lo stato dei luoghi al momento dell'incidente corrispondesse a quello rappresentato nelle fotografie in bianco e nero, allegate all'atto di citazione ( doc. 1 ), nelle quali oltre lo scavo, si nota la presenza di macerie ai lati della strada e di transenne metalliche e di cartelli, materiale dunque preposto alla segnalazione del cantiere e ad inibire il traffico sulla via, evidentemente spostato.
La strada inoltre appare inghiaiata e non asfaltata, contrariamente a quanto affermato dal in sede di interrogatorio formale. Nessuna circostanza di rilievo AR
ha invece riferito fratello del danneggiato, recatosi sul posto Testimone_5
soltanto il giorno dopo, riguardo alla circostanza se la Via Vecchia di IA prima dell'incidente, fosse aperta al traffico. Invero questi , sentito due volte sul punto, in sede di controprova ha chiarito che la strada aperta al traffico e dal medesimo percorsa per recarsi al Pub “Viola Bacia Tutti” che aveva riaperto proprio il primo giugno 2013 e dove egli si trovava la notte dell'incidente, era la via Provinciale delle
Colline, usualmente dal medesimo percorsa ed asfaltata, quindi non la Via Vecchia di IA( strada alternativa per raggiungere il pub). Ha poi precisato di essere stato informato dal fratello del sinistro soltanto il giorno dopo, e di aver dal medesimo appreso che l'autovettura era stata spostata da carro attrezzi. In definitiva Tes_5
non ha assistito al sinistro e non è stato in grado di ricordare se la Via
[...]
Vecchia di IA fosse transitabile oppure interdetta al traffico al momento dell'incidente.
Tuttavia, nonostante la scarna descrizione dei luoghi, deve ritenersi raggiunta la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali del teste sopraggiunto poco dopo il fatto, il quale ha Tes_7
confermato che l'autovettura condotta e di proprietà di era finita AR
con la parte anteriore destra nel fossato corrispondente allo scavo trasversale presente sulla via Vecchia di IA, direzione nord- sud.
Il ha documentato di aver appaltato i lavori di manutenzione straordinaria CP_1
della strada teatro dell'incidente alla COTREP s.c. ( cfr contratto di appalto) a cui è subentrata per effetto di affitto di ramo di azienda e cessione del contratto la
[...]
come da comunicazione inviata all'amministrazione e da questa ricevuta il CP_10
13.3.2013 ( doc.
6-7 fascicolo primo grado). L'ente ha quindi eccepito nella comparsa di costituzione di primo grado ( difesa reiterata in appello) di non avere la custodia del bene, di cui è pacifico che sia proprietaria, per effetto dell'affidamento all'appaltatore, unico custode del cantiere, e pertanto di essere esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. A dimostrazione di tale assunto difensivo ha prodotto l'ordine di servizio n. 29 del 31.1.2013 ( doc. 4 fascicolo di primo grado) impartito alla appaltatrice COTREP su richiesta della stessa, con cui istituiva il divieto di transito sulla via Vecchia di IA in ambedue i sensi di marcia, per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, fino al completamento degli stessi, affidando all'impresa l'onere di approntare idonea segnaletica anche sulle strade limitrofe.
Il teste , all'epoca dipendente del Comune di , addetto al Testimone_2 CP_1
settore della manutenzione di opere pubbliche , ha riferito di aver effettuato un sopralluogo presso il cantiere verso la fine del maggio 2013- quindi pochi prima del sinistro e quando nel cantiere era subentrata come appaltatrice la Ceip- e di aver constatato la presenza di segnaletica, nonché di transenne metalliche lungo il tratto di strada che portava ai lavori, al fine di interrompere la carreggiata, che la strada era interdetta al traffico. Inoltre dopo l'ingresso al Pub “Viola Bacia Tutti” erano presenti diverse transenne metalliche con cartellonistica a strisce bianco e rosse poste ortogonalmente alla carreggiata, dunque in maniera sfalsata, in modo da impedire l'accesso lungo tutto il tragitto. Le dichiarazioni del teste trovano riscontro nella stessa documentazione fotografica prodotta dai danneggiati, la quale attesta la presenza di transenne e segnaletica al momento del sinistro, soltanto spostate ai lati della strada.
Così ricostruito il quadro fattuale, si tratta di stabilire in diritto se l'affidamento in appalto delle opere di manutenzione straordinaria della via di Vecchia di IA da parte dell'amministrazione comunale, la esoneri dagli obblighi di custodia in qualità di proprietaria del bene e quindi ne escluda una corresponsabilità ex art. 2051
c.c. per i danni cagionati a terzi dalla cosa. Sul punto, la Corte di legittimità ha predicato che, allorquando i danni siano determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece,
l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (Cass. n. 12425/2008; Cass. n. 12811/2012; Cass. n. 15882/2013; Cass. n.
26780/2023).
L'applicazione di siffatti principi alla fattispecie concreta in esame induce ad escludere la responsabilità concorrente del in quanto questi ha dimostrato CP_1
per tabulas di aver disposto la totale interdizione al traffico in entrambi i sensi di marcia della via Vecchia di IA fino alla fine dei lavori , e tramite le dichiarazioni del teste , di aver verificato l'approntamento da parte della società EI, in Tes_8
qualità di nuova appaltatrice dal marzo del 2013, di adeguata segnaletica circa la presenza del cantiere nonché di dispositivi necessari all'interdizione del traffico sulla strada interessata dai lavori, pertanto deve ritenersi che all'epoca del sinistro,
l'impresa appaltatrice fosse l'unica custode dell'area.
La domanda degli attori-appellanti , nei confronti del sia pur con CP_1
motivazione diversa da quella del primo giudice, va pertanto respinta, con assorbimento di ogni censura di cui al terzo motivo di gravame, afferente all'incidenza eziologica della condotta del danneggiato in quanto AR
tale indagine presuppone il previo accertamento della qualità di custode della res ex art. 2051 c.c in capo all'amministrazione appellata.
5. Le spese di lite
Va respinto anche il quarto e ultimo motivo di gravame con cui gli appellanti hanno chiesto comunque riformarsi la condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza gravata, perché la riconosciuta pericolosità della strada, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c.. La circostanza in fatto, a fronte di una piena soccombenza degli attori, non integra i gravi ed eccezionali motivi suscettibili di giustificare la compensazione, pertanto la sentenza sul punto va confermata.
Il rigetto dell'impugnazione determina la condanna in solido dei soccombenti
[...]
e al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna Pt_3 Parte_4
parte appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 5201 ed € 26.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
Per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 563/2021 AR Parte_2
del TR di PI, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande di e AR Parte_2
nei confronti del della Controparte_2 [...]
e di già titola dell'Impresa Controparte_5 Controparte_3
SS CI e SC;
2) rigetta l'appello nei confronti del Controparte_1
3) condanna gli appellanti a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna di esse in € 3.966,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 974/2021 promossa da:
(c.f. ) e AR C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
GIORGETTI REANA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARSOTTI LEANDRO, elettivamente domiciliato come da procura in atti PARTE APPELLATA (P.I. Controparte_2
) con il patrocinio dell' avv. BERNARDO POLESE elettivamente P.IVA_2
domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(C.F. ) già titolare dell' Controparte_3 CodiceFiscale_3
Impresa , con Controparte_4
il patrocinio dell'avv. TULLIO CRISTAUDO e dell'avv. ALBERTO CORSINOVI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(P.IVA e CF Controparte_5
) con il patrocinio dell'avv. GIORGIO NAZZI elettivamente P.IVA_3
domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 29.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello spiegati, ed in riforma della sentenza emessa dal TR di PI impugnata, respinta ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione, e previa sospensione della esecutorietà della pronuncia impugnata: “In via preliminare in rito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita dichiarare la nullità delle prove per testi richieste dal , non ammesse dal GI Dott. Controparte_1
con ordinanza del 14.01.2016, ed ugualmente espletate dal GOT all'udienza del giorno Tes_1
30.10.2018, con i testimoni , , , sui capitoli 2, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
3, 4 della memoria istruttoria depositata dal medesimo ai sensi dell'art. 183 Controparte_1
comma 6 n. 2 c.p.c. In via istruttoria: Voglia il TR adito revocare l'ordinanza del giorno 25.02.2021 a scioglimento della riserva assunta, e quindi Voglia ammettere:
- CTU medico legale al fine di verificare la compatibilità dei danni subiti dalla Parte_2
con il sinistro di cui è causa, oltre a quantificare gli stessi danni alla persona patiti dall'attrice, fissando udienza per il conferimento di incarico al tecnico;
- CTU tecnica diretta ad accertare la compatibilità dei danni e la congruità delle operazioni di riparazione, descritti nella fattura prodotta in giudizio, con la dinamica del sinistro, tenuto conto delle ore lavorative, del materiale di consumo e quant'altro;
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2043, 2051 e/o art. 2050 cod. civ. la responsabilità del (C.F. e Partita I.V.A. Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, e/o comunque, ove si ritenesse l'esistenza di P.IVA_1
un concorso di responsabilità, anche delle società terze chiamate in luogo della EI, ovvero la in persona del curatore EN Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_6 [...]
l'impresa in persona di CP_7 Controparte_4 CP_3
, e la società in persona del legale
[...] Controparte_5
rappresentante e per i fatti di cui è causa. CP_5 Controparte_5
Voglia condannare il ai sensi dell'art. 2055 c.c., in solido con i terzi Controparte_8
chiamati, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. (c.f. AR [...]
) e dalla Sig.ra (c.f. ), oltre C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5
rivalutazione ed interessi come per legge.
Con vittoria di competenze e spese di lite, anche del procedimento di primo grado, che la corte vorrà liquidare in favore del procuratore che si dichiara antistatario, e con condanna del CP_1
e della come sopra meglio individuata, a restituire agli attori
[...] Controparte_9
e quanto da questi sia stato eventualmente versato in ossequio AR Parte_2
alla pronuncia impugnata.”
Per l'appellato Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) In via preliminare Dichiarare la rinuncia e/o l'abbandono, anche ai sensi dell'art.346
c.p.c., della domanda di manleva svolta in primo grado nei confronti della Controparte_10
e mai riproposta nei confronti dei soci della stessa, ora Curatela del Controparte_2
NT , già dal primo Controparte_2 Controparte_11 grado del giudizio, con ogni conseguenza in merito alla condanna della refusione delle spese legali.
B) In Via Pregiudiziale Rigettare la domanda di dichiarazione di nullità delle prove per testi richieste dal di ed espletate in primo grado, in quanto regolarmente ammesse con CP_1 CP_1 ordinanza del Giudice del 30.10.2018.
C) Nel Merito:
1)In Tesi: Rigettare integralmente l'impugnazione proposta e confermare, in ogni sua parte e statuizione, la sentenza n.563/2021 emessa dal TR di PI in data 23.4.2021.
2)In Ipotesi Subordinata Nella deprecata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del nella produzione dell'evento per cui è causa, accertare Controparte_1
comunque i danni effettivamente subiti dagli appellanti in conseguenza dell'evento dannoso nella misura e nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa, da liquidarsi in proporzione alla accertata corresponsabilità di . AR
D)In Via Istruttoria Respingere la richiesta dell'appellante di ammissione di CTU medico legale e di CTU tecnica per carenza di prova sull'an della pretesa. E) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_12
di Firenze disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare
- estromettere la dal presente procedimento in quanto, alla data Controparte_2
del piano di riparto della liquidazione della EI Lavori – Società Cooperativa, iniziato in data
04.01.2015 e conclusasi in data 27.07.2017, lo stato patrimoniale e finanziario della stessa, veniva certificato pari a zero e dunque, in base al combinato disposto ex art. 2495 c.c. e art. 110
c.c., la società allora in bonis – anche in caso di accoglimento integrale Controparte_2 della domanda di parte attrice svolta nei confronti della fallita EI – sarebbe stata ad oggi tenuta fino alla concorrenza delle somme da questa riscossa in base al bilancio finale di liquidazione e dunque ad una quota pari a zero.
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;
Il tutto con vittoria di spese e di onorari del primo grado così come statuiti nella sentenza n. 563/21 resa dal TR di PI Giudice dott.ssa Golia Iolanda, nel procedimento di cognizione n. RG.
3422/2013 emessa in data 23.04.2021 e notificata in data 28.04.2021 e pari ad € 4.835,00 per compensi oltre il 15 % rimb. Spese forf. IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di questa procedura per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio con richiesta altresì di condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio.
Nel merito ed in tesi
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai Sigg.ri
[...]
e , confermando la sentenza n. 563/21 resa dal TR di PI Pt_1 Parte_2
Giudice dott.ssa Golia Iolanda, nel procedimento di cognizione n. RG. 3422/2013 emessa in data
23.04.2021 e notificata in data 28.04.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ed in tal guisa respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la per i motivi esposti in narrativa. Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e di onorari del primo grado così come statuiti nella sentenza n. 563/21 resa dal TR di PI Giudice dott.ssa Golia Iolanda, nel procedimento di cognizione n. RG.
3422/2013 emessa in data 23.04.2021 e notificata in data 28.04.2021 e pari ad € 4.835,00 per compensi oltre il 15 % rimb. Spese forf. IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di questa procedura per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio con richiesta altresì di condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo
Collegio; - qualora il Giudice di seconde Cure ritenesse di emendare la sentenza di primo grado, valutate le eccezioni sovra svolte, respingere comunque le domande di parte appellante nei confronti della
Curatela del perché infondate in fatto ed in diritto essendo, il Controparte_2
sinistro de quo, da imputare ad esclusiva e/o concorrente responsabilità del il Controparte_1
quale, all'epoca dei fatti, era l'unico custode del cantiere. Il tutto con vittoria di spese e di onorari della presente procedura oltre a quella di primo grado per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione.”
per parte appellata già titolare dell' Impresa VASSALLO Controparte_3
RO E AN di : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, respingere le domande signori
e per difetto di legittimazione passiva del sig. AR Parte_2
o in ipotesi, respingere l'appello proposto dai signori Controparte_3 AR
e per l' inammissibilità dello stesso nei confronti del terzo chiamato Parte_2
verso il quale il comune di ha rinunciato a coltivare la domanda di manleva. In ogni caso, CP_1
respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti di proposta dai signori Controparte_3
e . Con vittoria di spese e compensi professionali”. AR Parte_2
Per parte appellata : “Respingere le domande proposte dai Signori Controparte_5
e , per difetto di legittimazione passiva della AR Parte_2 CP_5
o, in ipotesi, Respingere l'appello proposto dai Signori e
[...] AR Parte_2
, per inammissibilità dello stesso nei confronti del terzo chiamato verso il quale il Comune
[...]
di ha rinunciato a coltivare la domanda di malleva. CP_1
In ogni caso, Respingere le domande proposte dai Signori e AR Parte_2
, per difetto di legittimazione passiva della o,
[...] Controparte_5
in ipotesi, Respingere l'appello proposto dai Signori e , per AR Parte_2
inammissibilità dello stesso nei confronti del terzo chiamato verso il quale il Controparte_1
ha rinunciato a coltivare la domanda di malleva.
In ogni caso, Respingere la domanda proposta dai Signori e AR Parte_2
, perché infondata in fatto e in diritto.
[...] Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 563/2021 del TR di PI, in materia di responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione, notificato in data 17.9.2013, i Sigg.ri e AR
, convenivano in giudizio, innanzi al TR di PI, il Parte_2 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un CP_1
sinistro, avvenuto in data 2.6.2013, ad ore 1,30 circa in Via Vecchia di Treggiaia.
Gli attori deducevano che, nelle suddette circostanze di tempo, mentre a bordo della autovettura EF897EX di proprietà e condotta dal percorrevano la Via Per_1
Vecchia di Treggiaia con direzione Pontedera-Treggiaia, giunti nei pressi di Valle
Giulia, all'altezza del Ristorante “Le Tre Campane”, finivano in una fossa scavata trasversalmente nella sede stradale, non visibile né segnalata. In conseguenza del sinistro l'autovettura di proprietà del rimaneva gravemente danneggiata e la Pt_1
trasportata, riportava lesioni personali;
assumevano quindi Parte_2
sussistere la responsabilità del convenuto, sia ex art. 2051 c.c., quale ente CP_1
proprietario della strada, sia ex art. 2050 c.c..
Ritualmente costituitosi il in via preliminare chiedeva autorizzarsi la CP_1
chiamata in causa della in qualità di impresa esecutrice dei lavori di CP_10
manutenzione straordinaria della via vecchia di IA , affidati in appalto dall'amministrazione convenuta alla COTREP, cui la prima era subentrata, per effetto di contratto di affitto di azienda e cessione del contratto di appalto, comunicata al con lettera del 13.3.2013, quindi custode del cantiere al CP_1
momento del sinistro. Autorizzata la chiamata in causa , nel costituirsi la eccepiva il CP_10
proprio difetto di legittimazione passiva, per essere invece la Cotrep tenuta nei confronti del il quale, pur contestando siffatta difesa, chiedeva di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa della originaria appaltatrice per estendere anche ad essa la domanda di manleva proposta nei confronti di EI;
dopo la notifica dell'atto di chiamata in causa, interveniva il fallimento della COTREP ed il giudizio era dichiarato interrotto. Gli attori riassumevano il giudizio, anche nei confronti di EI, verso la quale il non riproponeva la domanda di manleva;
concessi i termini CP_1
ex art. 183 comma VI c.p.c, gli attori nella memoria n. 1 depositata estendevano la domanda risarcitoria nei confronti di EI . Dopo lo sfogo delle prove orali, il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della terza chiamata. Gli attori riassumevano il giudizio anche nei confronti dei soci di EI, rappresentati dalla , Impresa Controparte_2
SS CI e e Controparte_3 Controparte_5
Soltanto la si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva ex art. 2495 c.c. per non aver riscosso alcuna somma in sede di liquidazione della società, come da bilancio depositato, con l'effetto di non essere subentrata ex art. 110 c.p.c nella posizione giuridica soggettiva passiva della EI.
Non si costituivano invece le altre imprese , pur ritualmente evocate in giudizio, ma soltanto dell era dichiarata la contumacia all'udienza del 27.6.2019. Controparte_11
Completata l'istruttoria, la causa era definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c con cui il TR di PI, ricondotta la domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto in qualità di proprietario della strada teatro del sinistro, nell'alveo CP_1
dell'art. 2051 c.c., riteneva che gli attori, pur avendo documentato l'esistenza del dissesto stradale sulla via Vecchia di IA, , non avessero tuttavia dimostrato la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione, in quanto nessuno dei testi sentiti aveva assistito all'incidente. Riguardo poi alle condizioni stradali, il
TR assumeva che dall'istruttoria espletata fosse emerso che sul tratto in questione vi fossero un cartello con l'indicazione di strada chiusa, transenne distanziate tra loro poste in modo trasversale alla strada che era inghiaiata;
cartelli indicanti lavori in corso e limite di velocità. Osserva poi che “la prestazione dell'ordinaria attenzione e diligenza avrebbe del tutto verosimilmente consentito agli attori di avvistare per tempo il dissesto del manto stradale, e quindi evitarlo semplicemente prestando maggiore attenzione nell'incedere. Infatti nonostante l'ora tarda, il dissestamento della strada rispetto al tratto precedente era di un'evidenza tale da indurre qualunque conducente diligente ad astenersi dal percorrerlo. A ciò si aggiunga che la presenza della transenna ad interdizione di quell'area è documentata dalle stesse foto prodotte dagli attori. Se è vero che la transenna è ritratta a terra, altrettanto vero è che le foto non sono datate e l'assenza di testimoni al momento di verificazione del sinistro non consente di ritenere provata la circostanza per cui la transenna non fosse effettivamente ben posizionata e, dunque, non visibile piuttosto che la stessa fosse stata volontariamente spostata per realizzare una manovra di parcheggio. La conformazione della strada, infatti, è tale per cui è difficilmente sostenibile, in assenza di testimoni, che gli attori decidessero di percorrerla per motivi diversi da quello di effettuare una manovra o un parcheggio, non essendo neppure dimostrato che quella strada fosse o meno aperta (cfr. dichiarazioni teste e quindi conducesse a Testimone_5
qualche parte.
A ciò si aggiunga l'ulteriore incertezza in ordine all'individuazione del punto esatto di verificazione del sinistro da parte dell'attore. Dall'esame testimoniale e dai documenti in atti si desume che l'auto sarebbe finita in un vero e proprio scavo, laddove invece sentito in sede di AR
interrogatorio formale, affermava che la strada era asfaltata e liberamente percorribile, trovandosi le macerie solo ai lati. Nel caso che ci occupa, pertanto, sebbene risulti evidente che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta dalla cosa considerata nella sua globalità, deve, tuttavia, dirsi integrato l'elemento del caso fortuito, sussistendo l'interruzione del nesso causale tra la causa del danno e il danno stesso, da ravvisarsi nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, come sopra descritte, per essersi posto il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante le condotte imputate a controparte.”
Il TR dunque, attesa la mancata dimostrazione della dinamica del sinistro e valutata comunque la condotta di come idonea ad interrompere il nesso Per_1
causale ex art. 2051 c.c., ponendosi come caso fortuito, rigettava la domanda degli attori nei confronti del ometteva ogni pronuncia sulla eventuale sussistenza CP_1
di una responsabilità della EI, in qualità di appaltatrice di lavori stradali e custode del cantiere, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta sentenza gli attori interponevano appello censurando con i primi due motivi la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, che invece, se correttamente apprezzate, avrebbero dovuto indurlo a ritener provata la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione, in considerazione di quanto dichiarato dai testi e , fratello di , e ad Tes_6 Testimone_5 AR
escludere che la strada fosse chiusa al traffico, con presenza di segnaletica di cantiere adeguata. Eccepivano poi la nullità delle prove assunte all'udienza del 30.10.2018 limitatamente ai capitoli di prova n.2-3-4 formulati dal nella Controparte_1
memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c , in quanto non erano state ammesse dal precedente Giudice dott. nell'ordinanza del 14.1.2016, pertanto il GOT Tes_1
delegato all'istruttoria non avrebbe dovuto ammetterle. Con il terzo motivo censuravano la motivazione del TR in ordine alla qualificazione della condotta del danneggiato , conducente dell'autovettura, come integrante caso AR
fortuito ai sensi ed agli effetti dell'art. 2051 c.c , infine con l'ultimo motivo impugnavano il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, dovendosi invece ravvisare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle stesse.
Si costituiva il contrastando le avverse difese ed allegazioni, Controparte_1
chiedendo la reiezione dell'appello. Si costituiva altresì la la quale reiterava l'eccezione di propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva ex art. 2495 c.c. nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio in qualità di socio della , cancellata dal registro delle CP_10
imprese , considerato che essa, come gli altri soci, non aveva riscosso alcuna somma in sede di liquidazione, come da bilancio finale depositato dinanzi al TR di PI
(doc. n.1). Nel merito contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattenuta in decisione una prima volta in data 14.2.2023 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.5.2023 con cui la Corte rilevava che nella sentenza impugnata, sia nell'intestazione che nella ricostruzione dello svolgimento del processo che infine nella parte motiva (oltre che in dispositivo) dell'Impresa SS
CI e SC nonchè della non vi Controparte_5
fosse alcuna menzione, nonostante tali soggetti fossero parti del giudizio a tutti gli effetti a seguito della rituale riassunzione nei loro confronti da parte degli originari attori;
considerato poi che gli attori avevano riproposto in appello la domanda risarcitoria anche nei confronti dei soci della EI, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Impresa SS CI e e della CP_3 [...]
assegnando a parte appellante termine per Controparte_5
la notifica ai predetti soggetti processuali.
Si costituiva quale titolare della cessata impresa Controparte_3 Controparte_4
il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 2495
[...]
c..c. associandosi alle difese già svolte dalla nonché Controparte_2
l'inammissibilità dell'estensione della domanda risarcitoria da parte degli attori nel giudizio dinanzi al TR di PI perché intervenuta quando quella di manleva era già stata rinunciata dal in quanto non riproposta dopo la Controparte_1
riassunzione del giudizio interrotto a seguito del fallimento della terza chiamata
COTREP s.c., e dagli attori invece formulata nella memoria n. 1 ex art. 183 comma
VI c.p.c successiva alla riassunzione. Medesime difese erano svolte dalla anch'essa ritualmente Controparte_5
costituitasi a seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in qualità di socia della stinta. A seguito di NT della CP_10 Controparte_2
con ordinanza del 2.9.2024 il giudizio di appello era dichiarato interrotto, quindi riassunto dagli appellanti anche nei confronti della curatela EN, la quale si costituiva con comparsa in cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva della società in bonis ex art. 2495 c.c.
La causa era quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 29.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte,
e decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'improcedibilità della domanda nei confronti del della CP_2
Controparte_2
In limine va rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno degli attori-appellanti nei confronti della curatela della Controparte_2
dichiarata fallita nel corso del presente giudizio con sentenza 74/2024 del TR di PI, ab origine evocata in giudizio quale socia della cancellata CP_10
dal registro delle imprese.
Invero l'art. 52 della legge EN (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), recante la disciplina concernente il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, stabilisce che in seguito al fallimento, ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, e credito vantato nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto, salvo diverse disposizioni della legge.
L'art. 51 pone, inoltre, il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali. La norma, posta a presidio del principio della par condicio creditorum, pone un vincolo di indisponibilità sui beni facenti parte del compendio EN, destinato in quanto tale ad avvantaggiare tutti i creditori, che per effetto della partecipazione alla procedura concorsuale, conseguono il diritto ad avere una quota del patrimonio del fallito.
L'articolo 24 della Legge EN, attribuisce poi al TR che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore;
tali sono ritenute quelle idonee ad incidere sul patrimonio del fallito, nonché le azioni di mero accertamento, allorquando costituiscano la premessa di una pretesa nei confronti della massa, e quindi siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna o di accertamento dei crediti nei confronti del fallito. Trattasi, precisamente, di una competenza funzionale, esclusiva e inderogabile. La norma in esame introduce dunque un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa EN e, più in generale, per le azioni proposte da terzi contro il fallimento, devolute alla competenza esclusiva del Giudice delegato, il quale dovrà procedere alla verifica dei crediti, pertanto l'eventuale adozione di un rito diverso produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, determinando l'improponibilità della relativa domanda e, logicamente,
l'inidoneità a conseguire una pronuncia di merito.
Siffatta ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2991/2020 , facendo leva sul presupposto per cui, a partire dalla riforma EN del 2006, l'ordinamento concorsuale ha visto rafforzarsi i due principi fondamentali della competenza funzionale inderogabile del TR EN (art. 24) e dell'obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo (art. 52), entrambi strumentali agli obiettivi di specializzazione, celerità e concentrazione delle procedure fallimentari e, segnatamente, del procedimento di accertamento del passivo EN , ha delineato i seguenti principi di diritto a cui anche questa Corte, condividendoli pienamente, intende dare continuità: “... La giurisprudenza di questa
Corte è univoca nel ritenere che 'in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale EN, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche
a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna'” ( cfr anche Cass.
15982/2018; Cass. 20350/2005; Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass.
7510/2002).
Deve altresì ritenersi pacifico che il vigente art. 52 L. Fall., nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale EN ed al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale), “salvo diversa disposizione di legge”, anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese (id est, la cognizione, per quel che più rileva nel caso di specie, di eventuali domande di risarcimento del danno), di conseguenza, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della Legge Fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura EN deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Ne consegue che, allorquando a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa (Cass. civ., n.
24156/2018; Cass. civ., n. 19975/13; Cass. civ., S.U., n. 23077/04).
Più di recente, la Corte di Cassazione, pronunciando nuovamente sulla questione, dopo aver ribadito la competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52
e 93 della Legge Fallimentare, in materia di accertamento di un credito nei confronti del fallimento, ha affermato che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado (anche nel giudizio di cassazione) l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” (cfr. Cass. civ.,
n. 24156/2018), rimarcando, dunque, che la devoluzione della controversia al foro EN discende direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto delle succitate disposizioni, al fine di garantire le peculiarità del sistema concorsuale, ove l'accertamento del passivo è affidato ad un particolare procedimento.
Da tanto consegue che la domanda risarcitoria degli appellanti nei confronti della curatela del NT proposta con il ricorso in Controparte_13
riassunzione del presente giudizio, deve essere dichiarata improcedibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 52, nonché 93 e ss. L.F., dovendo ogni credito nei confronti del fallito essere accertato in sede concorsuale, con preclusione di una pronuncia sul merito.
2. Sulla carenza di legittimazione passiva della e Controparte_5
dell' in qualità di socie della Controparte_11 CP_10
cancellata dal registro delle imprese in data 1.8.2017.
Entrambe le appellate, rimaste contumaci nel giudizio dinanzi al TR di PI, costituitesi nel giudizio di appello, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'art. 2495 c.c. prevede che i creditori sociali possano far valere le loro pretese anche nei confronti dei soci della dissolta società di capitali se, e nella misura in cui, questi ultimi abbiano percepito la propria quota di riparto finale dell'attivo di liquidazione, ma nel caso di specie, alcun importo è stato ripartito a titolo di attivo fra i soci della EI , come comprovato dalla copia del bilancio finale di liquidazione, già prodotta in giudizio dalla in bonis in Controparte_2
allegato alla comparsa di costituzione dinanzi al TR di PI, da cui risulta che l'ammontare dell'attivo è esattamente pari alle passività della società. Si tratta quindi di stabilire quale siano le conseguenze sul piano processuale della carenza dei presupposti dell'art. 2495 c.c affinchè possono essere chiamati rispondere dei debiti sociali, i soci di società di capitali e di società cooperativa, alle quali la disciplina si estende per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2519 c.c. alla disciplina delle società di capitali, per quanto non specificamente previsto. In particolare se la condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., ( secondo cui “Ferma restando
l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”) al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo i medesimi o invece sulla legittimazione passiva del socio ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società.
Di recente su siffatta questione controversa ( e sui riflessi della stessa nell'ambito del giudizio tributario che qui non interessa) , sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione le quali con sentenza n. 3625/2025 hanno riaffermato quale espressione di diritto vivente ormai consolidato, i principi evincibili dalle pronunce a. SSUU del , 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, con riferimento agli effetti della cancellazione-estinzione della società, ribadendo che sul piano sostanziale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, 'pendente societate', fossero limitatamente
o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. Mentre, sul piano processuale, l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, sicchè qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, “si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.”. Con più specifico riferimento all'art. 2495
c.c le SSUU nella pronuncia in esame hanno aderito al proprio orientamento maggioritario in base al quale il presupposto della percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali posto dalla norma citata, costituisce una condizione dell'azione, perché attiene all'interesse ad agire, con la precisazione che la mancata ripartizione di un attivo fra i soci di una società di capitali estinta, non esclude automaticamente l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.
In applicazione si siffatti principi va esclusa dunque la carenza di legittimazione passiva dei soci della EI società cooperativa cancellata dal registro delle imprese, ma va vagliata la sussistenza di un interesse ad agire quale condizione dell'azione e quindi di ammissibilità della domanda, in capo agli attori-appellanti, essendo provato per tabulas che la liquidazione della EI si sia chiusa senza alcun attivo ripartito fra i suoi soci.
In merito le Sezioni Unite hanno ribadito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, nel caso di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarità o comunione indivisa. ( conformi v. Cass.n.9094 del 7 aprile 2017 cit.; Cass.n. 2 del 4 gennaio 2022;
Cass.n.22692 del 26 luglio 2023; Cass.n. 8633 del 2 aprile 2024). Grava logicamente sul creditore della società “l' onere di allegare e, in caso di contestazione da parte del preteso debitore, provare, non necessariamente solo la reale percezione delle somme conseguente alla ripartizione dell'attivo sociale successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ma anche, alternativamente, alla luce della “dilatazione” operata dalla giurisprudenza del perimetro del concetto di interesse ad agire in fattispecie quali quella per cui causa, la necessità di accertare il credito nei confronti dei soci per ragioni diverse, quali quelle riconducibili alla possibile escussione di una garanzia o alla eventuale sopravvenienza di attivo, o ancora alla ipotizzabile non inclusione di beni
o diritti nel bilancio finale di liquidazione”. Nel caso in esame gli attori, dopo la costituzione in giudizio della quale socia della EI, nel giudizio Controparte_2
dinanzi al TR di PI, e la dimostrazione documentale da parte di quest'ultima del mancato riparto fra i soci di un attivo in sede di liquidazione della società, non hanno mai allegato, né tantomeno provato, la persistenza del proprio interesse ad agire nei confronti dei soci della EI estinta, nel senso indicato dal giudice di legittimità in precedenza richiamato, né sulla questione può ritenersi formato un giudicato, in quanto, il primo giudice ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria estesa dagli attori ai soci della EI originaria terza chiamata in manleva dal (domanda rinunciata nel corso del pregresso Controparte_1
giudizio come ribadito anche nella comparsa di costituzione nel presente giudizio dell'amministrazione appellata).
Alla stregua di siffatte argomentazioni, poiché la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, costituendo un requisito per la trattazione della domanda ( cfr Cass. 19268/ 2016) e prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sul suo prevedibile esito» (Cass., Sez. U., 22 novembre 2022, n. 34388) , deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dagli attori appellanti nei confronti della e Controparte_5
dell , quali soci della estinta società cooperativa EI, perché, a Controparte_11 fronte della comprovata carenza di ripartizione di un attivo fra i soci in sede di liquidazione, e quindi della condizione principale dell'azione prevista dall'art. 2495 comma terzo c.c., essi non hanno allegato su quali ulteriori ragioni, riconducibili in via esemplificativa alla possibile escussione di una garanzia o alla eventuale sopravvenienza di attivo, o ancora alla ipotizzabile non inclusione di beni o diritti nel bilancio finale di liquidazione, si radichi la persistenza del proprio interesse a proseguire l'azione.
3. Sulla nullità della prova testimoniale del ammessa dal CP_1
TR di PI ( parte del secondo motivo di appello)
Sostiene l'appellante che il Gop delegato all' assunzione delle prove orali ritenute rilevanti dal giudice titolare della causa con l'ordinanza del 14.1.2016, non avrebbe avuto il potere di ammettere la prova testimoniale articolata dal CP_1
sui capitoli 2,3,4 della memoria istruttoria depositata, ovvero di modificare
[...]
il provvedimento del giudice togato.
La doglianza è inammissibile in quanto l'eccezione di nullità non è mai stata sollevata dagli attori nel processo di primo grado, ove anzi hanno manifestato acquiescenza ( cfr verbali di udienza) oltre ad essere del tutto infondata potendo il giudice onorario modificare su istanza di parte l'ordinanza di ammissione prove anche se non emessa dal medesimo, non essendovi alcuna preclusione ordinamentale e considerata la natura non decisoria del provvedimento, come tale revocabile e modificabile.
4. Sulla prova della dinamica del sinistro ( primo motivo di appello) e sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c.( secondo motivo di appello) CP_1
Nell'atto di citazione del giudizio di primo grado gli attori hanno allegato che nella notte del 2 giugno 2013 intorno alle ore 1.30/1.45 mentre percorrevano a bordo dell'autovettura condotta dallo stesso la via Vecchia di IA AR
con direzione Pontedera- IA , erano finiti in una fossa scavata trasversalmente alla sede stradale , non visibile in quanto la strada era priva di illuminazione pubblica né tantomeno segnalata e/o chiusa al traffico. E' pacifico che nessuno abbia assistito al sinistro;
non vi sono fotografie in cui siano ben visibili i danni riportati al veicolo, infine il referto di P.S. dell'ospedale Lotti di del 3.6.2023 attesta che la signora si è recata in loco soltanto il CP_1 Parte_2
giorno dopo, nel pomeriggio, riferendo dolori cervicali ed alla spalla dx, a seguito di incidente stradale. L'unica testimonianza di rilievo sul punto, di cui, come lamentato dagli appellanti, il TR non ha tenuto conto, è quella di , teste Testimone_7
de relato ( il teste originariamente citato dagli attori, dipendente della carrozzeria, dichiarava che non era stato lui a recuperare l'auto ma il titolare della Tes_7
Carrozzeria Tiglio, il quale ha riferito di aver provveduto quella notte stessa con il carro attrezzi a rimuovere l'autovettura, la quale, al momento del suo intervento si trovava sulla via Vecchia di IA in direzione di marcia nord verso sud, prima di
“Villa Giulia” e la cui parte anteriore era finita nel fossato. Circa le condizioni della strada il teste ha dichiarato che essa era priva di illuminazione pubblica, circostanza peraltro pacifica, ed aperta al transito nonostante lo scavo trasversale e l'assenza di segnalazione;
ha confermato poi che lo stato dei luoghi al momento dell'incidente corrispondesse a quello rappresentato nelle fotografie in bianco e nero, allegate all'atto di citazione ( doc. 1 ), nelle quali oltre lo scavo, si nota la presenza di macerie ai lati della strada e di transenne metalliche e di cartelli, materiale dunque preposto alla segnalazione del cantiere e ad inibire il traffico sulla via, evidentemente spostato.
La strada inoltre appare inghiaiata e non asfaltata, contrariamente a quanto affermato dal in sede di interrogatorio formale. Nessuna circostanza di rilievo AR
ha invece riferito fratello del danneggiato, recatosi sul posto Testimone_5
soltanto il giorno dopo, riguardo alla circostanza se la Via Vecchia di IA prima dell'incidente, fosse aperta al traffico. Invero questi , sentito due volte sul punto, in sede di controprova ha chiarito che la strada aperta al traffico e dal medesimo percorsa per recarsi al Pub “Viola Bacia Tutti” che aveva riaperto proprio il primo giugno 2013 e dove egli si trovava la notte dell'incidente, era la via Provinciale delle
Colline, usualmente dal medesimo percorsa ed asfaltata, quindi non la Via Vecchia di IA( strada alternativa per raggiungere il pub). Ha poi precisato di essere stato informato dal fratello del sinistro soltanto il giorno dopo, e di aver dal medesimo appreso che l'autovettura era stata spostata da carro attrezzi. In definitiva Tes_5
non ha assistito al sinistro e non è stato in grado di ricordare se la Via
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Vecchia di IA fosse transitabile oppure interdetta al traffico al momento dell'incidente.
Tuttavia, nonostante la scarna descrizione dei luoghi, deve ritenersi raggiunta la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali del teste sopraggiunto poco dopo il fatto, il quale ha Tes_7
confermato che l'autovettura condotta e di proprietà di era finita AR
con la parte anteriore destra nel fossato corrispondente allo scavo trasversale presente sulla via Vecchia di IA, direzione nord- sud.
Il ha documentato di aver appaltato i lavori di manutenzione straordinaria CP_1
della strada teatro dell'incidente alla COTREP s.c. ( cfr contratto di appalto) a cui è subentrata per effetto di affitto di ramo di azienda e cessione del contratto la
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come da comunicazione inviata all'amministrazione e da questa ricevuta il CP_10
13.3.2013 ( doc.
6-7 fascicolo primo grado). L'ente ha quindi eccepito nella comparsa di costituzione di primo grado ( difesa reiterata in appello) di non avere la custodia del bene, di cui è pacifico che sia proprietaria, per effetto dell'affidamento all'appaltatore, unico custode del cantiere, e pertanto di essere esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. A dimostrazione di tale assunto difensivo ha prodotto l'ordine di servizio n. 29 del 31.1.2013 ( doc. 4 fascicolo di primo grado) impartito alla appaltatrice COTREP su richiesta della stessa, con cui istituiva il divieto di transito sulla via Vecchia di IA in ambedue i sensi di marcia, per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, fino al completamento degli stessi, affidando all'impresa l'onere di approntare idonea segnaletica anche sulle strade limitrofe.
Il teste , all'epoca dipendente del Comune di , addetto al Testimone_2 CP_1
settore della manutenzione di opere pubbliche , ha riferito di aver effettuato un sopralluogo presso il cantiere verso la fine del maggio 2013- quindi pochi prima del sinistro e quando nel cantiere era subentrata come appaltatrice la Ceip- e di aver constatato la presenza di segnaletica, nonché di transenne metalliche lungo il tratto di strada che portava ai lavori, al fine di interrompere la carreggiata, che la strada era interdetta al traffico. Inoltre dopo l'ingresso al Pub “Viola Bacia Tutti” erano presenti diverse transenne metalliche con cartellonistica a strisce bianco e rosse poste ortogonalmente alla carreggiata, dunque in maniera sfalsata, in modo da impedire l'accesso lungo tutto il tragitto. Le dichiarazioni del teste trovano riscontro nella stessa documentazione fotografica prodotta dai danneggiati, la quale attesta la presenza di transenne e segnaletica al momento del sinistro, soltanto spostate ai lati della strada.
Così ricostruito il quadro fattuale, si tratta di stabilire in diritto se l'affidamento in appalto delle opere di manutenzione straordinaria della via di Vecchia di IA da parte dell'amministrazione comunale, la esoneri dagli obblighi di custodia in qualità di proprietaria del bene e quindi ne escluda una corresponsabilità ex art. 2051
c.c. per i danni cagionati a terzi dalla cosa. Sul punto, la Corte di legittimità ha predicato che, allorquando i danni siano determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece,
l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (Cass. n. 12425/2008; Cass. n. 12811/2012; Cass. n. 15882/2013; Cass. n.
26780/2023).
L'applicazione di siffatti principi alla fattispecie concreta in esame induce ad escludere la responsabilità concorrente del in quanto questi ha dimostrato CP_1
per tabulas di aver disposto la totale interdizione al traffico in entrambi i sensi di marcia della via Vecchia di IA fino alla fine dei lavori , e tramite le dichiarazioni del teste , di aver verificato l'approntamento da parte della società EI, in Tes_8
qualità di nuova appaltatrice dal marzo del 2013, di adeguata segnaletica circa la presenza del cantiere nonché di dispositivi necessari all'interdizione del traffico sulla strada interessata dai lavori, pertanto deve ritenersi che all'epoca del sinistro,
l'impresa appaltatrice fosse l'unica custode dell'area.
La domanda degli attori-appellanti , nei confronti del sia pur con CP_1
motivazione diversa da quella del primo giudice, va pertanto respinta, con assorbimento di ogni censura di cui al terzo motivo di gravame, afferente all'incidenza eziologica della condotta del danneggiato in quanto AR
tale indagine presuppone il previo accertamento della qualità di custode della res ex art. 2051 c.c in capo all'amministrazione appellata.
5. Le spese di lite
Va respinto anche il quarto e ultimo motivo di gravame con cui gli appellanti hanno chiesto comunque riformarsi la condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza gravata, perché la riconosciuta pericolosità della strada, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c.. La circostanza in fatto, a fronte di una piena soccombenza degli attori, non integra i gravi ed eccezionali motivi suscettibili di giustificare la compensazione, pertanto la sentenza sul punto va confermata.
Il rigetto dell'impugnazione determina la condanna in solido dei soccombenti
[...]
e al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna Pt_3 Parte_4
parte appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 5201 ed € 26.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
Per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 563/2021 AR Parte_2
del TR di PI, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande di e AR Parte_2
nei confronti del della Controparte_2 [...]
e di già titola dell'Impresa Controparte_5 Controparte_3
SS CI e SC;
2) rigetta l'appello nei confronti del Controparte_1
3) condanna gli appellanti a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna di esse in € 3.966,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.