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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE LI RE Presidente dott.ssa NA ES Giudice relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 499/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. Maria Antonia Ermini, presso le quali è elettivamente domiciliato in
Milano, Corso Magenta, 83, per procura allegata al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
1 Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
“pronunciare l'adozione della signora nata a [...] il [...] Controparte_1
da parte del signor nato a [...] il [...]”. Parte_2
Ragioni della decisione
1. nato a [...] il [...], con ricorso depositato il 14 gennaio Parte_1
2025, ha richiesto a questo Tribunale di poter adottare nata a [...] il Controparte_1
30 dicembre 1987.
Il ricorrente ha allegato che l'adottanda è figlia della coniuge essendo nata Per_1
da una precedente relazione tra la stessa e il signor Persona_2
ha pertanto conosciuto l'adottanda sin dai primi anni di vita di quest'ultima Parte_1
e ha partecipato attivamente alla sua crescita, instaurando con la stessa un forte legame affettivo, solido e profondo, tanto da desiderare di dare una qualificazione giuridicamente rilevante alla relazione stessa che, di fatto, ha tutte le connotazioni di un rapporto di matrice familiare. Allo stesso modo è molto legato ai figli dell'adottanda che considera a tutti gli effetti come propri nipoti.
Ha poi evidenziato che la propria moglie è assolutamente favorevole all'adozione, così come il padre dell'adottanda che, informato della volontà del signor di procedere Pt_1
all'adozione, nulla ha opposto.
Precisa il ricorrente di essere privo di discendenti e che l'adottanda non è mai stata adottata da altra persona, è coniugata con il signor nato il Persona_3
2 19.11.1987 in Norvegia e residente a [...], che si è detto favorevole all'adozione della moglie da parte del ricorrente e si è già reso disponibile a prestare il necessario assenso.
Il ricorrente ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottanda.
In riferimento al cognome dell'adottanda a seguito dell'adozione, il signor ha Pt_1
dichiarato di nulla opporre a che, in deroga all'art. 299 c.c., alla ragazza non venga aggiunto il proprio cognome non essendo, per lo stesso, elemento dirimente ai fini dell'adozione. Infatti, l'adottanda è una ricercatrice ad Oslo con numerose pubblicazioni ed è conosciuta con il proprio attuale cognome, egli pertanto comprende e condivide l'esigenza, tutelata anche a livello costituzionale, di garantire il diritto all'identità personale dell'adottata, che passa anche attraverso l'identificarsi con il proprio cognome, che si è sempre portato e con il quale si è conosciuti.
Ha concluso quindi affermando che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non vi è alcun ostacolo di legge all'adozione.
2. Nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2025, l'adottante ha dichiarato:
“Ho sposato mia moglie dopo vari anni di relazione, ora lei si è risposata e vive in
Norvegia; abbiamo deciso che diventasse grande perché potesse valutare CP_1
questa nostra scelta, decidendo da sola;
ora ha avuto due bambini e abbiamo CP_1
ritenuto giusto fare questo passo;
io, non avendo un legame giuridico, non potrei accompagnare i bambini al mare, così, anche se volessi aiutarli economicamente, sarebbe più complicato farlo;
oltre a questo, c'è una forte motivazione affettiva, perché
ha vissuto con me e sua madre per anni”. CP_1
L'adottanda ha dichiarato:
3 “Sono favorevole all'iniziativa, sono molto contenta;
per me è come un Parte_1
padre e ora un nonno per i miei figli;
avevo solo quattro anni quando ho iniziato a vivere con lui;
preferirei non aggiungere il cognome, per ragioni professionali;
ho delle pubblicazioni con il nome e quindi cambiare cognome danneggerebbe Controparte_1
la mia carriera”.
Nella stessa udienza si è poi proceduto all'audizione di e di Persona_2 Per_1
rispettivamente, padre biologico e madre dell'adottanda, i quali hanno espresso entrambi il consenso all'adozione.
Anche il sig. , coniuge dell'adottanda, sentito dal giudice, ha Persona_3
espresso l'assenso all'adozione.
3. L'informativa inviata dalla Questura di Milano ha confermato le circostanze riferite dalle parti.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge e che, come richiesto dall'adottanda, il cognome dell'adottante non venga assunto dalla signora CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Pt_1
[...]
- dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], Controparte_1
da parte di nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che il cognome dell'adottante non venga assunto dall'adottanda;
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 cod.civ.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice est. Il presidente
NA ES RE LI RE
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