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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 321/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
321/2023 R.G.C., all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Angelici del Foro di Parte_1
Macerata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Recanati, via Ceccaroni
n. 1 (MC), come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. E. Andreozzi come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503, ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede dell' sito a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo biologico da malattie professionali e sommatoria.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2023, il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue :
- aveva svolto l'attività di muratore dal 1970 al dicembre del 2022, salvo che per due brevi periodi, dal 1972 al 1975 e dal 1975 al 1976, in cui era stato occupato come agricoltore e poi nel servizio militare;
- l'attività di muratore era stata svolta prima come dipendente delle ditte IT TI, TA NN & c. s.d.f., IT & c., Edilintonaci s.n.c., poi, a partire dal 1988, in proprio, come titolare di impresa edile;
- in una prima fase dell'attività lavorativa il ricorrente aveva svolto esclusivamente attività di intonacatore;
- dal 1988 in poi si era occupato di tutte le fasi dell'attività edilizia, ossia di demolizione ed edificazione di tetti, di
1 intonacatura di interni ed esterni con staggia e frattazzo, di ristrutturazione di opere murarie, di montaggio e smontaggio di armature, di posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
- le mansioni di intonacatura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti avevano costituito una componente importante;
- nell'espletamento del suo lavoro, il ricorrente: aveva sollevato e movimentato ripetutamente carichi pesanti (sacchi di cemento e simili, impalcature di ponteggi, ecc…) con sforzi di notevole entità; aveva usato mezzi meccanici (come la macchina intonacatrice, il martello pneumatico, la mola, il frullino, il trapano, la mazza, il martello, la staggia, l'americana) che provocavano vibrazioni al corpo intero;
era stato costretto ad assumere posture incongrue ed a sottoporre a sovraccarico biomeccanico la zona della schiena e degli arti inferiori;
- alle mansioni, già di per sé lesive, si erano aggiunti fattori quali l'esposizione a contraccolpi e/o movimenti bruschi, condizioni climatiche spesso sfavorevoli dettate da freddo e pioggia;
- a causa di tale logorante attività il ricorrente aveva iniziato a soffrire di dolori alla schiena ed alle ginocchia;
- la dott.ssa in data Per_2
03/04/2021, aveva denunciato all' che il lavoratore presentava protrusioni discali CP_1 plurime alla schiena e condromeniscopatia bilaterale alle ginocchia;
- l' aveva CP_1
respinto entrambe le domande negando l'origine professionale delle patologie denunciate;
- il ricorrente aveva presentato opposizione ex art. 104 T.U. con nota del Patronato INAS, allegando certificazione medica redatta dal dott. - l' aveva respinto Persona_3 CP_1
anche l'opposizione; - le malattie professionali denunciate avevano cagionato una lesione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 14 %; - esse costituivano patologie tabellate per le quali si presumeva il nesso causale, dovendosi altresì escludere nel caso di specie fattori extra - lavorativi concausali;
- l' aveva già CP_1
riconosciuto al ricorrente un danno biologico pari al 21% in relazione ad altri infortuni / malattie professionali;
- la relazione del dott. allegata al ricorso confermava Per_3
l'origine professionale delle patologie di protrusioni discali e condromeniscopatia e ne valutava il danno biologico rispettivamente nella misura dell'8% e del 6%; - a tale danno biologico doveva sommarsi quello riferito ai postumi già riconosciuti, per un totale complessivo pari al 33%.
Tutto ciò premesso, il ricorrente si riportava all'Ecc.mo Tribunale affinché accogliesse le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare
- che le patologie indicate in narrativa hanno natura professionale, essendo state contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
2 - che il grado di menomazione all'integrità psico-fisica ad esse conseguente è pari al 14
(quattordici) %, o a quanto di giustizia, e, con l'unificazione ai postumi già riconosciuti, il grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente è pari al 33 (trentatre) %, o a quanto di giustizia;
- che, disposta l'unificazione con i postumi precedenti, al ricorrente spetta una rendita ragguagliata ad un danno del 33% (trentatre), o a quanto di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
“B) conseguentemente condannare l' in persona del leg. rapp.te p. t., al pagamento CP_1
della prestazione dovuta, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo.
“Vinte le spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, riportandosi alle considerazioni mediche dello CP_1
specialista in medicina legale dell'Istituto, dott. e sostenendo la piena legittimità Per_4
delle determinazioni adottate in sede amministrativa, chiedeva il rigetto del ricorso eccependo che le patologie sofferte dal ricorrente dovevano ritenersi di natura extra - lavorativa.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
16/07/2024, è emersa la conferma dello svolgimento delle mansioni e dell'utilizzo delle attrezzature così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo e, pertanto, risulta esservi stata l'esposizione del ricorrente al rischio di sviluppare le denunciate tecnopatie.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico - legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 16/07/2024, dott.ssa ha accertato, con ragionamento Persona_5 congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione di regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente, quanto segue:
“La descrizione fatta dell'attività lavorativa svolta per molti anni dal Sig. Parte_1
associata alla documentazione sanitaria prodotta, in particolare la risonanza tratto lombo sacrale sia del 2021 che del 2023 con descrizione di protrusioni discali a livello di L3-L4
3 che di L4-L5, così come la risonanza delle ginocchia evidenzia meniscosi, non è possibile non evidenziare una relazione tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa descritta anche in ES RA . CP_1
“Sulla base di ciò, secondo il mio parere, si può concludere per un danno pari al 3% per la meniscopatia bilaterale e per un 7% per le protrusioni discali con un danno totale considerando le preesistenze pari al 22%”.
L' non ha inviato osservazioni. CP_1
Il c.t. di parte ricorrente dott. ha invece precisato che le preesistenze sono pari al Per_3
24% dall'agosto 2022.
Il CTU, osservando che il calcolo dovrà essere effettuato con decorrenza secondo la disciplina vigente, ha infine concluso come segue:
“… secondo il mio parere si riconosce un danno pari al 3% per la meniscopatia bilaterale
e per un 7% per le protrusioni discali con un danno totale considerando le preesistenze calcolato con decorrenza secondo norma”.
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale delle patologie, determinante un danno biologico in misura pari al 3% e al 7%, in parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo ex art. 13, 2° co., D. Lgs.
38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della CP_1 prestazione previdenziale spettante da unificarsi, a cura dell'Istituto, alle altre malattie professionali successivamente denunciate e via via riconosciute dall' , con le CP_1
decorrenze e gli interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore CP_1
del ricorrente, due terzi liquidati come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, restando il residuo terzo compensato tra le parti.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1, D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
4
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il
[...] CP_1
30-5-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico in misura pari al 3% (meniscopatia bilaterale) e al
7% (protrusioni discali), condanna l' come sopra rappresentato, all'indennizzo CP_1 corrispondente al suddetto danno biologico, da unificarsi, a cura dell' convenuto, alle CP_1 altre malattie professionali successivamente denunciate e via via riconosciute dall' , CP_1
con le decorrenze e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di due terzi delle spese di CP_1 lite in favore della parte ricorrente, due terzi liquidati in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il terzo residuo;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30-1-2025 Il Giudice dott.ssa Germana Russo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
321/2023 R.G.C., all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Angelici del Foro di Parte_1
Macerata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Recanati, via Ceccaroni
n. 1 (MC), come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. E. Andreozzi come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503, ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede dell' sito a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo biologico da malattie professionali e sommatoria.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2023, il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue :
- aveva svolto l'attività di muratore dal 1970 al dicembre del 2022, salvo che per due brevi periodi, dal 1972 al 1975 e dal 1975 al 1976, in cui era stato occupato come agricoltore e poi nel servizio militare;
- l'attività di muratore era stata svolta prima come dipendente delle ditte IT TI, TA NN & c. s.d.f., IT & c., Edilintonaci s.n.c., poi, a partire dal 1988, in proprio, come titolare di impresa edile;
- in una prima fase dell'attività lavorativa il ricorrente aveva svolto esclusivamente attività di intonacatore;
- dal 1988 in poi si era occupato di tutte le fasi dell'attività edilizia, ossia di demolizione ed edificazione di tetti, di
1 intonacatura di interni ed esterni con staggia e frattazzo, di ristrutturazione di opere murarie, di montaggio e smontaggio di armature, di posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
- le mansioni di intonacatura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti avevano costituito una componente importante;
- nell'espletamento del suo lavoro, il ricorrente: aveva sollevato e movimentato ripetutamente carichi pesanti (sacchi di cemento e simili, impalcature di ponteggi, ecc…) con sforzi di notevole entità; aveva usato mezzi meccanici (come la macchina intonacatrice, il martello pneumatico, la mola, il frullino, il trapano, la mazza, il martello, la staggia, l'americana) che provocavano vibrazioni al corpo intero;
era stato costretto ad assumere posture incongrue ed a sottoporre a sovraccarico biomeccanico la zona della schiena e degli arti inferiori;
- alle mansioni, già di per sé lesive, si erano aggiunti fattori quali l'esposizione a contraccolpi e/o movimenti bruschi, condizioni climatiche spesso sfavorevoli dettate da freddo e pioggia;
- a causa di tale logorante attività il ricorrente aveva iniziato a soffrire di dolori alla schiena ed alle ginocchia;
- la dott.ssa in data Per_2
03/04/2021, aveva denunciato all' che il lavoratore presentava protrusioni discali CP_1 plurime alla schiena e condromeniscopatia bilaterale alle ginocchia;
- l' aveva CP_1
respinto entrambe le domande negando l'origine professionale delle patologie denunciate;
- il ricorrente aveva presentato opposizione ex art. 104 T.U. con nota del Patronato INAS, allegando certificazione medica redatta dal dott. - l' aveva respinto Persona_3 CP_1
anche l'opposizione; - le malattie professionali denunciate avevano cagionato una lesione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 14 %; - esse costituivano patologie tabellate per le quali si presumeva il nesso causale, dovendosi altresì escludere nel caso di specie fattori extra - lavorativi concausali;
- l' aveva già CP_1
riconosciuto al ricorrente un danno biologico pari al 21% in relazione ad altri infortuni / malattie professionali;
- la relazione del dott. allegata al ricorso confermava Per_3
l'origine professionale delle patologie di protrusioni discali e condromeniscopatia e ne valutava il danno biologico rispettivamente nella misura dell'8% e del 6%; - a tale danno biologico doveva sommarsi quello riferito ai postumi già riconosciuti, per un totale complessivo pari al 33%.
Tutto ciò premesso, il ricorrente si riportava all'Ecc.mo Tribunale affinché accogliesse le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare
- che le patologie indicate in narrativa hanno natura professionale, essendo state contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
2 - che il grado di menomazione all'integrità psico-fisica ad esse conseguente è pari al 14
(quattordici) %, o a quanto di giustizia, e, con l'unificazione ai postumi già riconosciuti, il grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente è pari al 33 (trentatre) %, o a quanto di giustizia;
- che, disposta l'unificazione con i postumi precedenti, al ricorrente spetta una rendita ragguagliata ad un danno del 33% (trentatre), o a quanto di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
“B) conseguentemente condannare l' in persona del leg. rapp.te p. t., al pagamento CP_1
della prestazione dovuta, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo.
“Vinte le spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, riportandosi alle considerazioni mediche dello CP_1
specialista in medicina legale dell'Istituto, dott. e sostenendo la piena legittimità Per_4
delle determinazioni adottate in sede amministrativa, chiedeva il rigetto del ricorso eccependo che le patologie sofferte dal ricorrente dovevano ritenersi di natura extra - lavorativa.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
16/07/2024, è emersa la conferma dello svolgimento delle mansioni e dell'utilizzo delle attrezzature così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo e, pertanto, risulta esservi stata l'esposizione del ricorrente al rischio di sviluppare le denunciate tecnopatie.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico - legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 16/07/2024, dott.ssa ha accertato, con ragionamento Persona_5 congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione di regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente, quanto segue:
“La descrizione fatta dell'attività lavorativa svolta per molti anni dal Sig. Parte_1
associata alla documentazione sanitaria prodotta, in particolare la risonanza tratto lombo sacrale sia del 2021 che del 2023 con descrizione di protrusioni discali a livello di L3-L4
3 che di L4-L5, così come la risonanza delle ginocchia evidenzia meniscosi, non è possibile non evidenziare una relazione tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa descritta anche in ES RA . CP_1
“Sulla base di ciò, secondo il mio parere, si può concludere per un danno pari al 3% per la meniscopatia bilaterale e per un 7% per le protrusioni discali con un danno totale considerando le preesistenze pari al 22%”.
L' non ha inviato osservazioni. CP_1
Il c.t. di parte ricorrente dott. ha invece precisato che le preesistenze sono pari al Per_3
24% dall'agosto 2022.
Il CTU, osservando che il calcolo dovrà essere effettuato con decorrenza secondo la disciplina vigente, ha infine concluso come segue:
“… secondo il mio parere si riconosce un danno pari al 3% per la meniscopatia bilaterale
e per un 7% per le protrusioni discali con un danno totale considerando le preesistenze calcolato con decorrenza secondo norma”.
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale delle patologie, determinante un danno biologico in misura pari al 3% e al 7%, in parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo ex art. 13, 2° co., D. Lgs.
38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della CP_1 prestazione previdenziale spettante da unificarsi, a cura dell'Istituto, alle altre malattie professionali successivamente denunciate e via via riconosciute dall' , con le CP_1
decorrenze e gli interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore CP_1
del ricorrente, due terzi liquidati come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, restando il residuo terzo compensato tra le parti.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1, D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il
[...] CP_1
30-5-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico in misura pari al 3% (meniscopatia bilaterale) e al
7% (protrusioni discali), condanna l' come sopra rappresentato, all'indennizzo CP_1 corrispondente al suddetto danno biologico, da unificarsi, a cura dell' convenuto, alle CP_1 altre malattie professionali successivamente denunciate e via via riconosciute dall' , CP_1
con le decorrenze e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di due terzi delle spese di CP_1 lite in favore della parte ricorrente, due terzi liquidati in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il terzo residuo;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30-1-2025 Il Giudice dott.ssa Germana Russo
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