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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3959 dell'anno 2023, vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
05.08.1996, cod. fisc. rappresentate e difese anche C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Ruggiero (cod. fisc. ) e C.F._3 dall'avv. Vincenzo Vitale (cod. fisc. ), e presso lo studio del C.F._4 secondo elettivamente domiciliate per questo giudizio in Napoli alla Via Pietro
Colletta n. 35,
[...]
[...]
[...]
, nato il [...] a [...], cod. fis. Parte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Stile cod. fis. C.F._5
e con questi elettivamente domiciliato in 80050 Casola di C.F._6
Napoli alla Via Roma n°226;
pagina 1 di 4
, nato il [...] a [...], cod. fis. Parte_4
; , nata il [...] a [...], cod. C.F._7 Parte_5 fis. , nata il [...] a [...] C.F._8 Parte_6 equense, cod. fis. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta C.F._9
Esposito cod. fis. e con questi elettivamente domiciliato in C.F._10
80054 Gragnano alla Via Trivioncello n°29,
-APPELLATI–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n°366/2023 emessa in data 1.2.2023 dal
Tribunale di Torre Annunziata.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2
Corte, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proponendo appello avverso la sentenza n°366/2023 emessa in data
[...]
1.2.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 3959/2023 del Ruolo Generale, , Parte_3 [...]
, , si sono costituita in Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio chiedendo rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.4.2024 la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento al 10.12.2024 disponendo che l'udienza successiva si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., introdotto con d.lgs n. 149/2022, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c.
Per il giorno 10.12.2024 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del dell'ordinanza dell'11.12.2024. pagina 2 di 4 Indi, con ordinanza dell'11.12.2024 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 25.3.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma
IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza dell'11.3.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della
Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 10.12.2024, né per quella del 25.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 nella causa civile iscritta al n. 3959/2023 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 26.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 4 di 4
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3959 dell'anno 2023, vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
05.08.1996, cod. fisc. rappresentate e difese anche C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Ruggiero (cod. fisc. ) e C.F._3 dall'avv. Vincenzo Vitale (cod. fisc. ), e presso lo studio del C.F._4 secondo elettivamente domiciliate per questo giudizio in Napoli alla Via Pietro
Colletta n. 35,
[...]
[...]
[...]
, nato il [...] a [...], cod. fis. Parte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Stile cod. fis. C.F._5
e con questi elettivamente domiciliato in 80050 Casola di C.F._6
Napoli alla Via Roma n°226;
pagina 1 di 4
, nato il [...] a [...], cod. fis. Parte_4
; , nata il [...] a [...], cod. C.F._7 Parte_5 fis. , nata il [...] a [...] C.F._8 Parte_6 equense, cod. fis. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta C.F._9
Esposito cod. fis. e con questi elettivamente domiciliato in C.F._10
80054 Gragnano alla Via Trivioncello n°29,
-APPELLATI–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n°366/2023 emessa in data 1.2.2023 dal
Tribunale di Torre Annunziata.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2
Corte, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proponendo appello avverso la sentenza n°366/2023 emessa in data
[...]
1.2.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 3959/2023 del Ruolo Generale, , Parte_3 [...]
, , si sono costituita in Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio chiedendo rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.4.2024 la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento al 10.12.2024 disponendo che l'udienza successiva si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., introdotto con d.lgs n. 149/2022, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c.
Per il giorno 10.12.2024 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del dell'ordinanza dell'11.12.2024. pagina 2 di 4 Indi, con ordinanza dell'11.12.2024 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 25.3.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma
IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza dell'11.3.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della
Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 10.12.2024, né per quella del 25.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 nella causa civile iscritta al n. 3959/2023 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 26.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 4 di 4