Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di NI dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del
18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9993/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Spanò, giusta procura in atti Parte 1
-ricorrente contro
'in persona del pro tempore, NT CP 2
funzionario del rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Controparte_3
NT Controparte_4
Controparte_5 ;
-resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di NI, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di essere docente della scuola primaria, con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del Tribunale di NI;
di avere lavorato, a vario titolo, alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato fino alControparte 1 termine delle attività didattiche, senza fruire della c.d. "Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
Giustizia Europea ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Tanto premesso, l'istante, precisato di avere diffidato infruttuosamente in data 24.10.2024 il
CP 1 ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo «preliminarmente, eventuale
,
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente ad usufruire del beneficio
-
economico di € 500,00 annui, per il tramite della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - conseguentemente condannare il NT
, in persona del Controparte_6 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. "carta docente", la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L.
105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994,
precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui
è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sarà fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 1.500,00 che gli sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 30% ex art. 4
-
del D.M. 55/2014 comma 1 bis, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ».
Con memoria depositata il 4 marzo 2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il [...] richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul NT '
procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500". Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del D.L.13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023,
n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex. art. 2946 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio.
Tanto premesso ha così concluso:” In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia".
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 18 marzo 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente di fruire del bonus denominato Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 in relazione alle annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
3.In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata da parte ricorrente che l'ultima sede di servizio è l'I.C. ""G. RODARI -
G. NOSENGO" di RA di NI (Cfr. All.5 contratto a.s. 2024/2025).
3.1 Sempre in via preliminare va esaminata e rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dal CP 1 convenuto tenuto conto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961/2023: "L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
L'invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata in relazione agli anni scolastici dedotti in ricorso ricadenti nel range del termine quinquennale.
4. Ciò posto, il ricorso è fondato, dovendosi conseguentemente accogliere per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione
-
processuale può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di
-
seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. - est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. - est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. - est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 – est. dott.ssa P. Mirenda).
< Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato così colmandosi la
...
lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di 11 colmare in via interpretativa la predetta lacuna" ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del
Tribunale di NI, n. 3798/2022.
"Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte 1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al
,
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza", con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui "spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se" colui che (ndr) "era alle dipendenze del CP 1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
"Secondo (...) giurisprudenza costante (...) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)..." (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di NI, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
35- Nel caso di specie (...) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso
,e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge il CP 1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il CP 1 dei loro
,
compiti professionali a distanza...». - Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. Ordinanza del 9 febbraio 2012, Persona 1 C-556/11, punto
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Per_2 C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility C574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona 3 C-
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona 4 C-315/17, punto 45)".
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della
Corte di giustizia invocata dai ricorrenti, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE,
l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che "le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni".
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione» (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203" (ex multis Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002).
5. Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici dedotti a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. all. 3, 4 e 5 fascicolo ricorrente), risulta che Parte 1
[...] ha prestato valido servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato nell'a. s.
2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell' a. s. 2023/2024 dall'1.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s.
2024/2025 dal 9.09.2024 al 30.06.2025.
Nei predetti anni scolastici, la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o poco dopo l'inizio dello stesso fino al termine delle attività didattiche (30/06).-
6. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
7. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, dichiarato il diritto di Parte 2 di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e dunque per complessivi €
-
1.500,00 con condanna del CP 1 agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
8. Le spese di lite, considerato, il consolidamento della giurisprudenza sulla questione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP 1 nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Con riferimento a quanto dedotto sul punto dal procuratore di parte ricorrente nelle note da ultimo depositate in data 11/03/2025 preme evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione: In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm 66
n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha deciso nel merito la causa riliquidando i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte ricorrente, avendo nella circostanza la corte territoriale liquidato in favore di quest'ultima un importo al di sotto dei parametri tariffari previsti senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata) ( Cassazione Civile sez. VI 29/09/2022 n.
28325). Pari discrezionalità il giudice conserva nel valutare se applicare l'aumento per la manifesta fondatezza della domanda di cui all'articolo 4 comma 8 del D.M, nelle ipotesi in cui il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo ( sul tema si veda in parte motiva Tribunale di Verona 23 giugno 2014).
Nel caso in esame, trattandosi di questione seriale priva di elementi di novità, in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questo Tribunale va esclusa l'applicabilità della chiesta maggiorazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: dichiara il diritto di Parte 1 alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il NT , in persona del CP_2 pro tempore, all'attribuzione a della carta elettronica del Parte 2
docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; Condanna il NT alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.132,45 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA
e CU se dovuto, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Filippo Spanò.
NI 18/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso