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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1785/2019 e discussa all'udienza del 06.11.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Sardelli e Maurizio Parte_1
Dresda, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Rotunno, Resistente CP_1
OGGETTO: richiesta di indennizzo da infortunio in itinere
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2019, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subito, in data 06.05.2016, un infortunio in itinere mentre si recava sul posto di lavoro in moto a causa di un incidente stradale a seguito del quale aveva riportato un
“politrauma della strada con frattura del soma vertebrale di D8”. Rappresentava che l' anche a seguito di ricorso amministrativo, aveva negato l'indennizzabilità per CP_1 infortunio in itinere per mancanza del nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato e per la carenza della prova dell'uso necessitato del mezzo di trasporto privato.
Ritenuta, tuttavia, l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che, previo espletamento di consulenza tecnica, fosse accertata l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 6%, e comunque inferiore al 16%, o pari alla percentuale risultante in corso di causa, e che, conseguentemente, l' fosse CP_2 condannato al pagamento del dovuto per legge a far data dalla domanda amministrativa o da quella risultante di giustizia.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato gli avversi assunti eccependo la CP_1 mancanza della prova del nesso causale tra l'evento occorso ed il danno lamentato da parte ricorrente nonché dell'uso necessitato del mezzo di trasporto privato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, istruita la causa con la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte del dott.ssa con provvedimento del Per_1
16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
///
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Al caso di specie deve applicarsi, inoltre, la disciplina dell'art. 2 T.U. DPR 1124/65 come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 23.02.2000 n.38 che ha laddove statuisce
“L'assicurazione secondo il presente titolo comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente il lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo più di tre giorni. Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga, completamente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella allegato n. 2.
Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.”.
Ne deriva, pertanto, che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subìto dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula tre condizioni indifferibili: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.
Tanto precisato, in corso di causa, è stata esperita prova testimoniale dell'accadimento dell'incidente durante il tragitto che portava il ricorrente presso la sede dell'azienda datrice di lavoro in orario antecedente l'inizio del turno di lavoro e al fine di verificare la dinamica dell'occorso incidente secondo le modalità descritte in ricorso. A tal proposito occorre rilevare che il teste escusso Ispettore riferiva:“ quanto alle Testimone_1 richieste istruttorie contenute nel ricorso introduttivo, posso riferire quanto segue. (…)
Posso confermare la posizione sub c), in quanto in data 06.05.2016, quale Agente della
Polizia Locale di Brindisi, unitamente alla Collega , verso le ore 8:00 circa, Per_2 intervenni per i rilievi del caso, nel sinistro stradale per cui è causa, in cui era rimasto coinvolto il Sig. ; detto sinistro si verificava sulla SP81, in prossimità della Parte_1
C.da Mattarelli Km 8 circa. (…) Confermo il rapporto in atti che mi viene esibito e contenuto nel fascicolo di parte ricorrente”. Inoltre, il teste precisava:“ Posso confermare che la strada ove si è verificato il sinistro per cui è causa, non è servito da servizio di trasporto urbano di linea.”. Parimenti, l'altro teste escusso l'agente Per_2 riferiva:“ Quanto alle richieste istruttorie contenute nel ricorso introduttivo, posso riferire quanto segue. Sono intervenuta, unitamente al Collega , nel Testimone_1 sinistro per cui è causa, quali Agenti della Polizia Locale di Brindisi. Attualmente ho la qualifica di Ispettore. Nulla so sulle posizioni sub a) e b)”. (…) Posso confermare la posizione sub c), in quanto in data 06.05.2016, verso le ore 08:00 circa, intervenni per
i rilievi del caso, nel sinistro stradale per cui è causa in cui rimase coinvolto il Sig.
[...]
. Il detto sinistro si verificava sulla SP81, in prossimità della C.da Mattarelli, Km Pt_1
Pers 8, direzione Cerano”. Infine, il teste riferiva:“ Non credo che la strada oggetto del sinistro fosse servita, all'epoca del sinistro per cui è causa, da servizio di trasporto pubblico. Al momento del nostro arrivo, il era stato già trasportato in Parte_1
Ospedale. Confermo il rapporto in atti che mi viene esibito. Null'altro so in merito alle altre posizioni del ricorso introduttivo”.
Pertanto, in ragione del tenore delle dichiarazioni testimoniali rese, sotto il vincolo dell'impegno di rito reso da pubblici ufficiali in udienza, provata deve ritenersi la condizione di ammissibilità dell'azione formulata da parte ricorrente in ordine alle
“necessità” dell'uso del mezzo di trasporto privato in relazione alla causazione dell'infortunio. E comunque, la prova deve ritenersi raggiunta anche in ragione della documentazione in atti dal momento che il Conti ha prodotto un documento del
09.08.2024 del datore di lavoro, non contestato da parte resistente e con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, che, all'epoca dei fatti di causa, riconosceva in busta paga “equo indennizzo giornaliero”, quale forfait riconosciuto a titolo di concorso spese, per il raggiungimento del posto di lavoro con i mezzi propri, in assenza di mezzi pubblici di trasporto (direzione Brindisi, Località Cerano). Pertanto, in ordine alla mancata copertura del tragitto da parte di mezzi pubblici o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro risulta dalla parte ricorrente risulta provata anche in adempimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
In effetti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013 ha negato il risarcimento a un lavoratore che aveva subito un incidente in moto durante il tragitto casa-lavoro motivando la decisione con la vicinanza del luogo di lavoro all'abitazione e la disponibilità di mezzi di trasporto pubblico, sottolineando che l'uso del mezzo privato non era giustificato da una necessità che non risulta dimostrata da parte ricorrente nella presente fattispecie.
Parimenti la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22670 del 25 settembre 2018 ha stabilito che l'uso del mezzo privato per recarsi al lavoro deve essere giustificato da una
"necessità", che viene esclusa in presenza di valide alternative di trasporto pubblico.
Nel richiamato provvedimento la Suprema Corte afferma che “è il mezzo di trasporto pubblico, lo strumento normale per la mobilità delle persone, che comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada” confermando, così, le linee guida dell' CP_1 per la valutazione giuridica degli incidenti ai lavoratori durante il tragitto casa-lavoro e viceversa. Ed in effetti, per definire l'indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) la necessità dell'uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
Pertanto, al fine di vedersi riconosciuto l'infortunio in itinere, il lavoratore deve quindi provare, tramite specifiche allegazioni, le circostanze indicative della necessità dell'uso della vettura privata, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro.
Di pari tenore risultano molteplici sentenze della Suprema Corte (ex pluris, Cass.
n.13950/2016) che hanno enucleato alcuni principi che devono trovare riscontro probatorio affinché l'azione possa trovare accoglimento. Il primo punto è la necessità dell'uso del mezzo privato: la Corte impone la valutazione se l'uso del mezzo privato sia effettivamente necessario, considerando la disponibilità e l'efficienza dei mezzi pubblici.
Il secondo elemento deriva dalla valutazione della normalità del tragitto: l'infortunio deve avvenire durante il normale tragitto casa-lavoro, senza deviazioni ingiustificate o interruzioni non necessarie. Ed infine il terzo elemento deriva dalla valutazione del contesto: la Corte tiene conto del contesto sociale e delle abitudini di mobilità, al fine di poter valutare le abitudini quotidiane del lavoratore nel giungere sul luogo di lavoro.
Pertanto, anche sulla base del contenuto della giurisprudenza di legittimità richiamata l'azione merita di trovare accoglimento in ragione del raggiungimento della prova della necessità dell'uso di trasporto privato da parte ricorrente.
Accertata l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dell'an si deve esaminare la fondatezza del quantum in ragione dei richiami normativi precedenti. Ed anche in ordine a tale condizione, il ricorso introduttivo merita di essere accolto.
In effetti il CTU dott. , nella relazione depositata in data 21.10.25 e non Persona_3 contestata dalle parti, ha così concluso:” , di anni 35, è affetto da “esiti Parte_1 moderatamente algodisfunzionali di frattura di vertebra dorsale (D8)”. Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale, possiamo concludere che dall'infortunio del 06.05.2016: a) sono residuate menomazioni che determinano un danno biologico permanente valutabile con il 6 % (seipercento); b) tali postumi sono compatibili con l'infortunio del 06.05.2016; c) la data di insorgenza dei postumi permanenti in misura indennizzabile è quella del 18.06.2016 e dall'epoca non sono intervenute variazioni;
d) si è determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta che è durato dal 06.05.2016 al 17.06.2016.”. Pertanto, anche il requisito del danno biologico risulta raggiunto da e, per conseguenza, anche per detto motivo Parte_1 il ricorso merita di essere accolto.
Infine, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, con applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55/2014, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e con compensazione nella misura di un terzo in ragione del quantum riconosciuto al ricorrente e della natura seriale del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
- accoglie in ricorso presentato da perché ammissibile e fondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
- dichiara il diritto di alla corresponsione della indennità, anche Parte_1 temporanea, allo stesso spettante in virtù della invalidità permanente conseguente al suddetto infortunio in itinere come accertato con la CTU depositata in data 21.10.25 dal CTU, com per legge;
e, per conseguenza
- condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in favore di dell'indennizzo dovuto ed alle conseguenti somme Parte_1 dovute in ragione del riconoscimento della percentuale come da CTU depositata in data 21.10.25, oltre interessi legali data dell'evento sino all'effettivo soddisfo del credito;
- condanna, infine, l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento, previa compensazione nella misura di un terzo come motivato in sentenza, delle spese di lite che si liquidano nella somma di €.3.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in solido nei confronti degli avvocati Tommaso Sardelli e Maurizio Dresda;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 06.11.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. Simone Coppola