Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1381
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Sentenza 6 novembre 2025

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Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da un lavoratore avverso il diniego dell'indennizzo per infortunio in itinere da parte dell'ente assicuratore. Il ricorrente lamentava di aver subito un politrauma a seguito di un incidente stradale occorso mentre si recava al lavoro con il proprio motociclo, ma l'ente aveva negato l'indennizzabilità per assenza di nesso causale e per la mancata prova dell'uso necessitato del mezzo privato. Il lavoratore chiedeva, pertanto, l'accertamento di una menomazione psicofisica e la condanna dell'ente al pagamento dell'indennizzo. L'ente resistente, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, reiterando le eccezioni relative alla mancanza del nesso causale e alla necessità dell'uso del mezzo privato. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le ragioni del lavoratore. In primo luogo, ha applicato la disciplina del D.Lgs. n. 38/2000 e del T.U. DPR 1124/65, come modificato, precisando che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere richiede la sussistenza di un nesso eziologico tra percorso ed evento, un nesso occasionale tra itinerario e attività lavorativa, e la necessità dell'uso del veicolo privato. La prova della necessità dell'uso del mezzo privato è stata raggiunta attraverso le dichiarazioni testimoniali di due agenti di Polizia Locale, i quali hanno confermato che la strada teatro dell'incidente non era servita da trasporto urbano, e attraverso un documento del datore di lavoro che riconosceva un indennizzo giornaliero per il raggiungimento del posto di lavoro con mezzi propri in assenza di trasporto pubblico. La Corte di Cassazione, richiamata nella sentenza, ha confermato la necessità di tale prova, escludendo l'indennizzabilità in assenza di giustificazioni per l'uso del mezzo privato. In secondo luogo, il Tribunale ha valorizzato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha accertato una menomazione permanente del 6% e un periodo di inabilità temporanea assoluta, ritenendo sussistente il requisito del danno biologico. Di conseguenza, l'ente resistente è stato condannato al pagamento dell'indennizzo dovuto, oltre interessi legali, e alle spese di lite, compensate nella misura di un terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1381
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 1381
    Data del deposito : 6 novembre 2025

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