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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1808/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2646/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010900770 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010900770 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010900770 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 913/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame l'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale Caserta, propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta – sentenza n. 4038, depositata il 10 ottobre 2024 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da Resistente_1
per impugnare l'AVVISO di ACCERTAMENTO n. TF7010900770/2012, notificatogli da esso Ufficio per IRPEF, Addizionali ed accessori, a.i. 2005, per il maggior reddito di partecipazione di euro 904.077,00 imputatogli quale socio al 10% della Società_1 SpA, a sua volta titolare dell'intero capitale sociale della Società_2 srl, in capo alla quale l'Ufficio ha accertato un maggior imponibile per quasi dieci milioni di euro con l'AVVISO n. TF503AB06566/2011.
Il contribuente ha lamentato: la decadenza dal potere accertativo per inutile decorso del quadriennio utile ex art. 43 DPR 600/1973; la violazione del divieto di doppia presunzione;
la violazione del principio del contraddittorio, non essendogli stato giammai notificato il PVC elevato a carico della verificata Società_2; la carenza di motivazione dell'atto opposto;
l'infondatezza della pretesa nel merito, non avendo giammai percepito redditi extracontabili.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso e condannato l'AdE alle spese di lite per euro 1.000,00, oltre accessori, ritenendo non provata dall'Ufficio la natura di mero schermo della Società_1 SpA nonché violato il principio del contraddittorio, baluardo del diritto alla difesa, non essendo stato notificato anche a quest'ultima ed ai suoi soci il PVC a carico della partecipata sottoposta a verifica.
Avverso la predetta sentenza n. 4038/1/2024, risulta proposto il presente appello dall'Ufficio, il quale evidenzia che il maggior reddito accertato in capo alla Società_2 è stato imputato pro-quota ai soci Resistente_1 (10%) ed Nominativo_1 (90%), in quanto “detentori indiretti della Società accertata”.
Per la S.C., infatti, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad una
Società di capitali a ristretta base partecipativa, si applica anche a carico dei soci che partecipino ad una società di capitali a sua volta partecipante a quella accertata, se a ristretta base partecipativa.
Nella specie, la verificata Società_2 è diretta e gestita dal socio unico Società_1 SpA;
quest'ultima, a sua volta, è diretta e gestita dai due soci che la compongono.
La presunzione legale scattata per la ristretta base partecipativa – continua l'appellante – ha determinato l'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che, diversamente da quanto statuito dal primo
Giudice, sarebbe stato il socio Resistente_1 a dover provare di non aver percepito utili in nero, in quanto accantonati o investiti: prova, nella specie, assolutamente mancante.
L'Ufficio evidenzia infine che – premessa la non necessità di allegare il PVC elevato a carico della Società_2, essendosi la motivazione dell'opposto Avviso completata per relationem ad esso, riprendendone i punti essenziali – agli atti di causa non può dirsi certamente provata la mancata conoscenza del prodromico PVC da parte del contribuente, al quale, in ogni caso, insieme all'opposto Avviso è stato notificato anche l'Avviso societario.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese di lite.
Il 6 novembre 2025 si costituisce il Resistente_1, insistendo, in primis, per la tardività dell'Avviso de quo, ex art. 43 DPR 600/73, notificato nel 2012 per l'a.i. 2005, in assenza di prova dell'effettivo invio della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo (31/12/2010) e della non pretestuosità
e strumentalità di essa, presupposti indispensabili per il c.d. raddoppio dei termini di cui al terzo comma del suddetto articolo 43.
Il contribuente eccepisce, poi, l'illegittimità dell'opposto Avviso sia perchè fondato addirittura su una triplice presunzione – esistenza di utili in nero;
loro distribuzione;
funzione di “mero schermo” della Società_1 detentrice delle quote della verificata – sia perché emesso in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 – non essendogli stato giammai notificato il prodromico PVC con cui sono stati accertati maggiori redditi in capo alla Società_2 per cessione di beni (rottami metallici) alla Società_3 srl sita in Luogo_1
L'appellante nega, dunque, di aver percepito utili in nero, essendo la partecipata Società_1 non un mero schermo, ma una HOLDING di PARTECIPAZIONE a tutti gli effetti, con partecipazioni non solo nella verificata Società_2, ma anche in altre Società, e detenendo egli, in ogni caso, un'esigua partecipazione sociale – dal 3 marzo 2005 il 5,25% e non il 10%, come imputatogli dall'Ufficio – circostanza che, complice anche l'assenza di vincoli familiari con la socia di maggioranza Nominativo_1, non gli ha mai consentito di partecipare alla gestione societaria, di venire a conoscenza dell'esistenza di eventuali maggiori utili e di partecipare alla eventuale distribuzione degli stessi.
Il resistente, infine, insiste per la necessità di sospendere il giudizio de quo in attesa della definizione di quello relativo all'Avviso societario a carico della Società_2, in quanto pregiudiziale.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La prima eccezione del contribuente vuole l'Avviso de quo tardivo per decadenza dal potere di accertamento.
Trattasi, infatti, di Avviso notificato nel 2012 per l'anno d'imposta 2005, laddove, ex art. 43 DPR 600/73,
l'accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione, nella specie, presentata il 26/10/2006.
L'Ufficio sostiene applicarsi ivi il c.d. raddoppio dei termini di cui all'art. 43, comma 3, DPR 600/73, avendo trasmesso il 21/03/2012 alla PdR c/o il Tribunale di S.M.C.V. notizia di reato ex D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).
Il contribuente eccepisce che, ex lege, la denuncia penale andava presentata entro il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo (31/12/2010) e ne andava esplicitato il contenuto per consentire la verifica della non pretestuosità e strumentalità di essa, presupposti indispensabili per il raddoppio dei termini.
Orbene, solo dal 2006, l'art. 43, comma 3, DPR 600/73, ha previsto il raddoppio dei termini per il caso di
“violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74”.
Dal 2 settembre 2015, poi, per effetto del D.Lgs. 128/2015, è stato precisato che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'A.F., in cui è ricompresa la GdF, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria”. Le incertezze interpretative originate dalla suddetta disposizione ed i contrastanti orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo, hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente sulla materia: così l'art. 1, comma 131, L. 208/2015, Finanziaria 2016, ha eliminato la possibilità del c.d. “raddoppio dei termini” per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, precisando, al successivo comma
132, che per i periodi di imposta precedenti al 2016, resta la previsione del raddoppio dei termini per i casi di violazioni che comportano l'obbligo della denuncia per i c.d. reati tributari (D.Lgs. 74/2000) purchè, però, quest'ultima sia stata trasmessa entro la scadenza del termine ordinario per accertare.
La Cassazione, nell'ordinanza n. 8599/2023, scrive: “I termini di cui al DPR n. 600 del 1973, artt. 43, comma
3, e del DPR n. 633 del 1972, 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, come modificati dal DL n.
223 del 2006, art. 37, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non essendo richiesta la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011…
2.3. Invero, sull'avviso di accertamento impugnato, relativo al 2004 e notificato nel 2013, non incidono le nuove formulazioni degli artt. 43 cit. e 57 cit. introdotte dalla l. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, che si applicano agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2016 e ai periodi successivi, né le precedenti modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che, al comma 3, fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire … già notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e cioè il 2.9.2015”.
Nella recente ordinanza n. 666 del 10 gennaio 2025, poi, gli NI ribadiscono “con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 già notificati, non incidono le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria dell'art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati”.
Nella specie, trattasi di Avviso relativo all'a.i. 2005, notificato nel 2012: ratione temporis, pertanto, per il surriportato orientamento di legittimità, per il raddoppio dei termini era necessaria e sufficiente la presenza di seri indizi di reato senza alcun vincolo nè di effettiva presentazione della denuncia penale né, tampoco, di provvedervi entro la scadenza del termine ordinario per accertare.
L'Avviso opposto si appalesa, pertanto, tempestivo.
2. Il contribuente lamenta, poi, l'illegittimità dell'Avviso perché basato, a suo dire, su una triplice presunzione: esistenza di utili extracontabili;
distribuzione di essi;
funzione di “mero schermo” della Società_1, Società detentrice delle quote della verificata Società_2.
Il primo Giudice, considerata non provata dall'Ufficio la suddetta natura di mero schermo della Società_1, ha annullato l'Avviso.
L'appellante, sul punto, ha evidenziato che l'applicazione anche nella fattispecie d'esame della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili pro-quota ai soci della Società di capitali a ristretta base partecipativa, ha determinato l'inversione dell'onere probatorio con la conseguenza che sarebbe stato il contribuente a dover provare che gli utili in nero hanno eventualmente avuto altra destinazione: prova, nella specie, mancante.
A parere del Collegio, la doglianza dell'Ufficio è fondata.
Sulla base, infatti, del dictum di cui all'ordinanza della Cassazione n. 15274 dello scorso 9 giugno 2025, “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.
Nella specie, la verificata Società_2 srl è diretta e gestita dal socio unico Società_1 SpA;
quest'ultima, a sua volta, è diretta e gestita dagli unici due soci che la compongono, Nominativo_1 e Resistente_1: indubbia è, pertanto, la ristretta base partecipativa e la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati, con la conseguente necessità per il contribuente di fornire la prova contraria che i suddetti utili in nero sono stati accantonati o reinvestiti.
In mancanza di tale prova, sotto tale profilo, si appalesa legittima la ricostruzione operata dall'Ufficio.
3. L'altro motivo su cui la CGT di primo grado ha fondato la sua decisione di annullamento dell'atto opposto è la mancata notifica alla Società_1 ed ai suoi soci del prodromico PVC elevato a carico della Società_2.
Anche sul punto, a parere del Collegio, si rivela fondata l'eccezione sollevata dall'appellante Ufficio.
Indubbio è, infatti, che il Fisco possa notificare anche solo alla Società gli Avvisi di Accertamento, senza, tra l'altro, la necessità di allegarvi il PVC, essendo sufficiente un rinvio per relationem ad esso.
Si legge, in species, nell'ordinanza n. 24095 del 2020, “non vi è obbligo legale dell'Ente impositore di notificare al socio il PVC redatto nei confronti della Società, essendo piuttosto l'Ente impositore tenuto a motivare adeguatamente i propri atti …
In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal DPR n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della Società_4 responsabilità limitata, ancorchè solo a quest'ultima notificato, giacchè il socio non partecipante all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476
c.c., comma 2, ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della società”.
Nella specie, la motivazione dell'opposto Avviso risulta esaustiva e l'Avviso emesso a carico della partecipata Società_2, prodromico a quello de quo, è stato a quest'ultimo allegato: alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente può dirsi, pertanto, perpetrata.
Anche, parte qua, l'appello si rivela fondato.
4. Circa, poi, la quota di partecipazione societaria – che il contribuente sostiene essere pari al 5,25%
e non al 10% come vorrebbe l'AdE – trattasi di eccezione allegata ma non provata nella sua fondatezza: non risulta, infatti, depositata copia dell'atto per notaio Nominativo_2 – rep. 61741, racc. 5353 – con il quale, a dire dell'hodie resistente, a partire dal 3 marzo 2005, la sua quota è variata nella misura indicata.
5. Analogamente destinata al rigetto perché non provata nei suoi presupposti è, infine, la richiesta del contribuente di sospensione del giudizio de quo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio relativo all'Avviso n. TF50003AB06566/2011, notificato alla Società_2: non risulta, infatti, provata dagli atti di causa la pendenza di un giudizio relativamente a tale Avviso societario.
6. La presente decisione, basata su recenti pronunciamenti della S.C. - in particolare, relativamente alle condizioni di applicabilità del raddoppio dei termini per procedere ad accertamento – giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese tra le parti per entrambi i gradi.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara legittimo l'opposto Avviso di Accertamento;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2646/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010900770 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010900770 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010900770 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 913/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame l'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale Caserta, propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta – sentenza n. 4038, depositata il 10 ottobre 2024 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da Resistente_1
per impugnare l'AVVISO di ACCERTAMENTO n. TF7010900770/2012, notificatogli da esso Ufficio per IRPEF, Addizionali ed accessori, a.i. 2005, per il maggior reddito di partecipazione di euro 904.077,00 imputatogli quale socio al 10% della Società_1 SpA, a sua volta titolare dell'intero capitale sociale della Società_2 srl, in capo alla quale l'Ufficio ha accertato un maggior imponibile per quasi dieci milioni di euro con l'AVVISO n. TF503AB06566/2011.
Il contribuente ha lamentato: la decadenza dal potere accertativo per inutile decorso del quadriennio utile ex art. 43 DPR 600/1973; la violazione del divieto di doppia presunzione;
la violazione del principio del contraddittorio, non essendogli stato giammai notificato il PVC elevato a carico della verificata Società_2; la carenza di motivazione dell'atto opposto;
l'infondatezza della pretesa nel merito, non avendo giammai percepito redditi extracontabili.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso e condannato l'AdE alle spese di lite per euro 1.000,00, oltre accessori, ritenendo non provata dall'Ufficio la natura di mero schermo della Società_1 SpA nonché violato il principio del contraddittorio, baluardo del diritto alla difesa, non essendo stato notificato anche a quest'ultima ed ai suoi soci il PVC a carico della partecipata sottoposta a verifica.
Avverso la predetta sentenza n. 4038/1/2024, risulta proposto il presente appello dall'Ufficio, il quale evidenzia che il maggior reddito accertato in capo alla Società_2 è stato imputato pro-quota ai soci Resistente_1 (10%) ed Nominativo_1 (90%), in quanto “detentori indiretti della Società accertata”.
Per la S.C., infatti, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad una
Società di capitali a ristretta base partecipativa, si applica anche a carico dei soci che partecipino ad una società di capitali a sua volta partecipante a quella accertata, se a ristretta base partecipativa.
Nella specie, la verificata Società_2 è diretta e gestita dal socio unico Società_1 SpA;
quest'ultima, a sua volta, è diretta e gestita dai due soci che la compongono.
La presunzione legale scattata per la ristretta base partecipativa – continua l'appellante – ha determinato l'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che, diversamente da quanto statuito dal primo
Giudice, sarebbe stato il socio Resistente_1 a dover provare di non aver percepito utili in nero, in quanto accantonati o investiti: prova, nella specie, assolutamente mancante.
L'Ufficio evidenzia infine che – premessa la non necessità di allegare il PVC elevato a carico della Società_2, essendosi la motivazione dell'opposto Avviso completata per relationem ad esso, riprendendone i punti essenziali – agli atti di causa non può dirsi certamente provata la mancata conoscenza del prodromico PVC da parte del contribuente, al quale, in ogni caso, insieme all'opposto Avviso è stato notificato anche l'Avviso societario.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese di lite.
Il 6 novembre 2025 si costituisce il Resistente_1, insistendo, in primis, per la tardività dell'Avviso de quo, ex art. 43 DPR 600/73, notificato nel 2012 per l'a.i. 2005, in assenza di prova dell'effettivo invio della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo (31/12/2010) e della non pretestuosità
e strumentalità di essa, presupposti indispensabili per il c.d. raddoppio dei termini di cui al terzo comma del suddetto articolo 43.
Il contribuente eccepisce, poi, l'illegittimità dell'opposto Avviso sia perchè fondato addirittura su una triplice presunzione – esistenza di utili in nero;
loro distribuzione;
funzione di “mero schermo” della Società_1 detentrice delle quote della verificata – sia perché emesso in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 – non essendogli stato giammai notificato il prodromico PVC con cui sono stati accertati maggiori redditi in capo alla Società_2 per cessione di beni (rottami metallici) alla Società_3 srl sita in Luogo_1
L'appellante nega, dunque, di aver percepito utili in nero, essendo la partecipata Società_1 non un mero schermo, ma una HOLDING di PARTECIPAZIONE a tutti gli effetti, con partecipazioni non solo nella verificata Società_2, ma anche in altre Società, e detenendo egli, in ogni caso, un'esigua partecipazione sociale – dal 3 marzo 2005 il 5,25% e non il 10%, come imputatogli dall'Ufficio – circostanza che, complice anche l'assenza di vincoli familiari con la socia di maggioranza Nominativo_1, non gli ha mai consentito di partecipare alla gestione societaria, di venire a conoscenza dell'esistenza di eventuali maggiori utili e di partecipare alla eventuale distribuzione degli stessi.
Il resistente, infine, insiste per la necessità di sospendere il giudizio de quo in attesa della definizione di quello relativo all'Avviso societario a carico della Società_2, in quanto pregiudiziale.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La prima eccezione del contribuente vuole l'Avviso de quo tardivo per decadenza dal potere di accertamento.
Trattasi, infatti, di Avviso notificato nel 2012 per l'anno d'imposta 2005, laddove, ex art. 43 DPR 600/73,
l'accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione, nella specie, presentata il 26/10/2006.
L'Ufficio sostiene applicarsi ivi il c.d. raddoppio dei termini di cui all'art. 43, comma 3, DPR 600/73, avendo trasmesso il 21/03/2012 alla PdR c/o il Tribunale di S.M.C.V. notizia di reato ex D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).
Il contribuente eccepisce che, ex lege, la denuncia penale andava presentata entro il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo (31/12/2010) e ne andava esplicitato il contenuto per consentire la verifica della non pretestuosità e strumentalità di essa, presupposti indispensabili per il raddoppio dei termini.
Orbene, solo dal 2006, l'art. 43, comma 3, DPR 600/73, ha previsto il raddoppio dei termini per il caso di
“violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74”.
Dal 2 settembre 2015, poi, per effetto del D.Lgs. 128/2015, è stato precisato che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'A.F., in cui è ricompresa la GdF, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria”. Le incertezze interpretative originate dalla suddetta disposizione ed i contrastanti orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo, hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente sulla materia: così l'art. 1, comma 131, L. 208/2015, Finanziaria 2016, ha eliminato la possibilità del c.d. “raddoppio dei termini” per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, precisando, al successivo comma
132, che per i periodi di imposta precedenti al 2016, resta la previsione del raddoppio dei termini per i casi di violazioni che comportano l'obbligo della denuncia per i c.d. reati tributari (D.Lgs. 74/2000) purchè, però, quest'ultima sia stata trasmessa entro la scadenza del termine ordinario per accertare.
La Cassazione, nell'ordinanza n. 8599/2023, scrive: “I termini di cui al DPR n. 600 del 1973, artt. 43, comma
3, e del DPR n. 633 del 1972, 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, come modificati dal DL n.
223 del 2006, art. 37, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non essendo richiesta la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011…
2.3. Invero, sull'avviso di accertamento impugnato, relativo al 2004 e notificato nel 2013, non incidono le nuove formulazioni degli artt. 43 cit. e 57 cit. introdotte dalla l. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, che si applicano agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2016 e ai periodi successivi, né le precedenti modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che, al comma 3, fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire … già notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e cioè il 2.9.2015”.
Nella recente ordinanza n. 666 del 10 gennaio 2025, poi, gli NI ribadiscono “con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 già notificati, non incidono le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria dell'art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati”.
Nella specie, trattasi di Avviso relativo all'a.i. 2005, notificato nel 2012: ratione temporis, pertanto, per il surriportato orientamento di legittimità, per il raddoppio dei termini era necessaria e sufficiente la presenza di seri indizi di reato senza alcun vincolo nè di effettiva presentazione della denuncia penale né, tampoco, di provvedervi entro la scadenza del termine ordinario per accertare.
L'Avviso opposto si appalesa, pertanto, tempestivo.
2. Il contribuente lamenta, poi, l'illegittimità dell'Avviso perché basato, a suo dire, su una triplice presunzione: esistenza di utili extracontabili;
distribuzione di essi;
funzione di “mero schermo” della Società_1, Società detentrice delle quote della verificata Società_2.
Il primo Giudice, considerata non provata dall'Ufficio la suddetta natura di mero schermo della Società_1, ha annullato l'Avviso.
L'appellante, sul punto, ha evidenziato che l'applicazione anche nella fattispecie d'esame della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili pro-quota ai soci della Società di capitali a ristretta base partecipativa, ha determinato l'inversione dell'onere probatorio con la conseguenza che sarebbe stato il contribuente a dover provare che gli utili in nero hanno eventualmente avuto altra destinazione: prova, nella specie, mancante.
A parere del Collegio, la doglianza dell'Ufficio è fondata.
Sulla base, infatti, del dictum di cui all'ordinanza della Cassazione n. 15274 dello scorso 9 giugno 2025, “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.
Nella specie, la verificata Società_2 srl è diretta e gestita dal socio unico Società_1 SpA;
quest'ultima, a sua volta, è diretta e gestita dagli unici due soci che la compongono, Nominativo_1 e Resistente_1: indubbia è, pertanto, la ristretta base partecipativa e la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati, con la conseguente necessità per il contribuente di fornire la prova contraria che i suddetti utili in nero sono stati accantonati o reinvestiti.
In mancanza di tale prova, sotto tale profilo, si appalesa legittima la ricostruzione operata dall'Ufficio.
3. L'altro motivo su cui la CGT di primo grado ha fondato la sua decisione di annullamento dell'atto opposto è la mancata notifica alla Società_1 ed ai suoi soci del prodromico PVC elevato a carico della Società_2.
Anche sul punto, a parere del Collegio, si rivela fondata l'eccezione sollevata dall'appellante Ufficio.
Indubbio è, infatti, che il Fisco possa notificare anche solo alla Società gli Avvisi di Accertamento, senza, tra l'altro, la necessità di allegarvi il PVC, essendo sufficiente un rinvio per relationem ad esso.
Si legge, in species, nell'ordinanza n. 24095 del 2020, “non vi è obbligo legale dell'Ente impositore di notificare al socio il PVC redatto nei confronti della Società, essendo piuttosto l'Ente impositore tenuto a motivare adeguatamente i propri atti …
In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal DPR n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della Società_4 responsabilità limitata, ancorchè solo a quest'ultima notificato, giacchè il socio non partecipante all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476
c.c., comma 2, ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della società”.
Nella specie, la motivazione dell'opposto Avviso risulta esaustiva e l'Avviso emesso a carico della partecipata Società_2, prodromico a quello de quo, è stato a quest'ultimo allegato: alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente può dirsi, pertanto, perpetrata.
Anche, parte qua, l'appello si rivela fondato.
4. Circa, poi, la quota di partecipazione societaria – che il contribuente sostiene essere pari al 5,25%
e non al 10% come vorrebbe l'AdE – trattasi di eccezione allegata ma non provata nella sua fondatezza: non risulta, infatti, depositata copia dell'atto per notaio Nominativo_2 – rep. 61741, racc. 5353 – con il quale, a dire dell'hodie resistente, a partire dal 3 marzo 2005, la sua quota è variata nella misura indicata.
5. Analogamente destinata al rigetto perché non provata nei suoi presupposti è, infine, la richiesta del contribuente di sospensione del giudizio de quo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio relativo all'Avviso n. TF50003AB06566/2011, notificato alla Società_2: non risulta, infatti, provata dagli atti di causa la pendenza di un giudizio relativamente a tale Avviso societario.
6. La presente decisione, basata su recenti pronunciamenti della S.C. - in particolare, relativamente alle condizioni di applicabilità del raddoppio dei termini per procedere ad accertamento – giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese tra le parti per entrambi i gradi.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara legittimo l'opposto Avviso di Accertamento;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO