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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione minorenni
In nome del popolo italiano
composta dai sigg. Magistrati:
Pres. RA Romana Salvadori Presidente rel. dott. Gabriele Sordi
Consigliere dott.ssa Carlotta Calvosa
Consigliere dott.ssa Monica Micheli
Consigliere onor. dott. Roberto Callegari
Consigliere onor.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 51367 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto il ricorso in riassunzione dalla CO di
Cassazione depositato in data 20 luglio 2023 avverso la sentenza n. 115/2021 del
Tribunale per i minorenni di Roma del 1.04.2021 (dep. il 9.4.2021) proposto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nata a [...] il 22 C.F._1 Parte_2
1 marzo 1972, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), , nata a [...] il 26 dicembre C.F._2 Parte_4
1993 (CF: ), elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_3
dell'avv. Patrizia Succi, in Roma, Largo Somalia n. 67
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E vv. , nella qualità di Curatore Speciale del minore, in virtù di decreto CP_1 CP_2
del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 3323/19 del 30 aprile 2019, in proprio ex art
86 cpc ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Eleonora
Fonseca Pimentel n. 2 APPELLATO
E
[...]
, nella qualità di tutore del Controparte_3
minore , non costituito, Parte_1
PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la CO d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE Contro Il Tribunale per i Minorenni di Roma (d'ora in poi anche semplicemente “ ”) ha
. dichiarato lo stato di adottabilità del minore nt. a Tivoli il PE
9/03/2011,
. confermato la nomina, quale Tutore provvisorio, del Sindaco pro-tempore del
, Controparte_3
. vietato ogni contatto tra i parenti ed il minore fermo restando il suo collocamento attuale,
2 . disposto, ai sensi dell'art 10 comma terzo della legge nr. 184/1983, il temporaneo collocamento del minore presso una famiglia, mandando alla Cancelleria di formare il Controp fascicolo
Nella sentenza si legge che
. attesa la loro inadeguatezza, i genitori, e , sono Parte_1 Parte_2
stati dichiarati decaduti dalla loro responsabilità genitoriale su tutti i figli minori dal
TMM con decreto del 10/01/17, emesso nel procedimento nr. 602/14NG, in considerazione della sostanziale assenza del padre nella vita dei figli e della incapacità della madre di seguire ed accudire gli stessi,
. muovendo dal citato procedimento nr. 602/14NG, i) col decreto del 10/01/17, il
Collegio aveva nominato quale tutore provvisorio di tutti i minori il Sindaco di
, disponendo l'allontanamento del minore dalla Controparte_3 PE
abitazione familiare ed il suo collocamento in casa famiglia, nonché l'apertura di un procedimento ex art. 25 R.D. 1404/34 in favore della sorella del medesimo, Per_2
nt. il 4/12/1998, ii) con il successivo decreto del 19/12/17 veniva disposto un
[...]
affidamento familiare per veniva incaricato il tutore di realizzare un PE
progetto per l'autonomia personale e lavorativa di (n il 23/08/2004), sorella di ER
attese le difficoltà e disabilità intellettive della stessa, e di inserire in PE
una comunità psico-socio-educativa l'ulteriore fratello del minore, (n. il Parte_3
19/12/2001), con attivazione di un percorso psicoterapeutico adeguato in accordo con la ASL del territorio,
. con ulteriore ricorso dell'8/11/18, il PMM sollecitava l'apertura di un ulteriore procedimento di volontaria giurisdizione (n. 2549/18/Vg) nell'interesse dei minori e atteso il fallimento del progetto di affidamento familiare del T_ PE
3 minore e la necessità, per di essere inserito in una nuova PE T_
struttura in considerazione dell'incompatibilità con quella dove attualmente si trovava: dagli atti allegati al ricorso del PMM emergeva che il minore era stato Parte_5
sottoposto ad una valutazione psico-cognitiva che aveva evidenziato grosse difficoltà cognitive ed un ritardo mentale medio, che la coppia affidataria, di fronte a tale certificazione di disabilità, aveva rinunciato al progetto di affidamento familiare, che per il minore era necessario l'inserimento in una nuova struttura a seguito T_
dell'agito di fuga posto in essere dallo stesso e dal suo uso di sostanze psicoattive, sicchè iii) con il decreto del 13/11/18 il TMM disponeva il ricollocamento del minore in un casa famiglia, sollecitava il Tutore ad attivare per il medesimo Parte_5
un adeguato sostegno psicoterapeutico e tutti gli interventi ritenuti necessari in relazione alla sua particolare situazione, incaricava il Servizio Sociale ed il Tutore di verificare, successivamente ad una stabilizzazione del minore, la possibilità di un nuovo progetto di affidamento familiare per lo stesso, incaricava il Tutore ed il
TSMREE della ASL Roma 5 di inserire il minore in una nuova struttura adatta T_
alle sue esigenze con l'attivazione di tutti gli opportuni percorsi per lo stesso al CP_6
ed al TSMREE, sollecitava il PMM all'apertura di una procedura amministrativa per lo stesso attesa la sua età, iv) con decreto del 20/11/18, il TMM, preso atto che il PMM aveva aperto una procedura amministrativa per il minore chiudeva il T_
procedimento di volontaria giurisdizione nell'interesse del medesimo ormai quasi maggiorenne, disponendo che il procedimento proseguisse per il fratello Per_1
v) dalla successiva attività istruttoria era emerso che la famiglia di
[...] Per_1
aveva mostrato nel tempo, visti anche i percorsi in casa famiglia degli altri figli,
[...]
di non essere in grado di riabilitarsi, che il nucleo familiare del minore è multiproblematico ed il modo dei genitori di occuparsi dei figli è soltanto quello di
4 andarli a trovare in casa famiglia, che ha bisogno, soprattutto dopo il PE
fallimento del progetto di affidamento, di una famiglia che si occupi solo di lui e delle sue difficoltà, che il predetto minore ha difficoltà a gestire la rabbia e le frustrazioni che si manifestano soprattutto in casa famiglia e meno a scuola dove gli insegnanti hanno trovato delle strategie per contenerlo, che la neuropsichiatra ha sconsigliato per un percorso di tipo psicoterapeutico in ragione del suo ritardo cognitivo medio, Per_1
sostenendo l'opportunità di un trattamento cognitivo di tipo educativo piuttosto che psicologico in senso stretto,
. su ricorso del P.M.M. il TMM, con decreto 30/4/2019, disponeva l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore PE
informandone i genitori che invitava alla nomina di un difensore, in mancanza del quale nominava d'ufficio l'Avv.to Patrizia Succi, vi) confermando il collocamento del minore in casa famiglia e la nomina del Tutore individuato nel Sindaco del Comune di
, nominando, quale curatore speciale del minore, l'Avv.to Guido Controparte_3
Mussini, vii) stabilendo che i genitori potessero incontrare il figlio in casa famiglia una volta alla settimana, alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto, viii) richiedendo al Commissariato di ogni notizia in possesso Controparte_3
relative alle condizioni giuridiche, attività lavorativa, eventuale abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, frequentazioni, stile di vita e quant'altro relativamente ai genitori del minore ed a tutti i componenti del loro nucleo familiare, ix) disponendo l'acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti dei genitori del minore c/o il
Tribunale di Tivoli, x) richiedendo al Servizio Sociale di Controparte_3
un'indagine sulla attuale situazione sociale, familiare, abitativa e lavorativa dei genitori del minore, xi) incaricando il Tutore, per il tramite del Servizio Sociale, di attivare tutti i trattamenti terapeutici per il minore di cui lo stesso necessitava anche in relazione alla
5 valutazione già effettuata, di relazionare al Tribunale sulle attuali condizioni psico- fisiche del minore e sugli eventuali progressi raggiunti, xii) convocando infine i genitori del minore dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 184/1983, nonché il tutore, il Servizio Sociale di , il responsabile della casa Controparte_3
famiglia "Myriam" di il curatore speciale, xiii) chiudendo la procedura di CP_3
volontaria giurisdizione 2549/18Ng, visto che si era manifestata una situazione di disagio del minore ben più grave, a causa della grave inadeguatezza dei genitori del medesimo,
. successivamente, nell'udienza del 30/09/19 fissata per l'audizione dei genitori, venivano acquisiti xiv) la relazione sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori dei minori, xv) il decreto di rinvio a giudizio di , dinanzi al Tribunale Parte_1
di Tivoli, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis, commi 1 e 2 e 609 ter c.p., comma
1 nn 1 e 5 "perché in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua autorità e delle condizioni di inferiorità psicologica della figlia (nata il [...]), costringeva la predetta a subire e compiere Persona_2
atti sessuali contro la sua volontà in numerose reiterate occasioni, consumando con la stessa rapporti sessuali vaginali, anali e orali all'interno della camera da letto della loro abitazione. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia minore degli anni 14. In , dal mese di ottobre-novembre 2012 ai primi Controparte_3
giorni di marzo 2015, xvi) la testimonianza resa in incidente probatorio dalla minore
Persona_2
. con il successivo decreto del 22/06/20, il TMM disponeva un accertamento, a mezzo di CTU, sull'esistenza di problematiche psichiatriche e/o psicologiche sui genitori del minore e sulla presenza di eventuali disturbi che potessero inficiare o comunque limitare la capacità genitoriale dei medesimi e, in particolare, sulla possibile capacità
6 di accudimento dei medesimi in relazione alla situazione psico-fisica del minore quale già accertata dal TSMREE nel corso del procedimento, PE
. nell'udienza del 4/03/21, dopo aver sentito il CTU, il quale precisava che i genitori non si erano sottoposti all'ultima parte dei test per addotti motivi economici e che comunque -nonostante ciò- la valutazione doveva ugualmente ritenersi completa, invitava le parti a concludere: Tutore e Curatore speciale chiedevano che il minore venisse dichiarato in stato di abbandono, mentre il difensore dei genitori chiedeva un ulteriore rinvio per poter controdedurre, con il proprio consulente di parte, all'elaborato peritale depositato, sollecitando, altresì, l'integrazione dell'elaborato peritale sulla sussistenza di parenti entro il quarto grado da parte di entrambi i genitori nonché sull'ulteriore quesito se i genitori, opportunamente supportati, potessero adempiere alle funzioni genitoriali,
. il PMM concludeva per la declaratoria dello stato di abbandono del minore,
. la CTU evidenziava che “i signori e hanno una lunga storia Pt_2 Pt_1
coniugale che ha portato alla nascita di ben 6 figli. Dalla ricostruzione dell'intesa e del rapporto di coppia, pare che la loro collusione fosse di tipo generativo, orientandosi alla procreazione nonostante che, a partire dal primo, tutti i bambini abbiano avuto importanti disturbi dello sviluppo - richiamando quindi una problematica di familiarità genetica che avrebbe potuto orientare la coppia ad eseguire approfondimenti medici per ovviare tali problematiche ai futuri nascituri. Ciò, purtroppo, non è accaduto sia per le personalità singole dei genitori, sia per il loro particolare incastro di coppia. Rispetto ai genitori le analisi compiute permettono di concludere quanto segue. La signora di anni 48, è una donna che all'apparenza risulta mite e dimessa, Parte_2
con un pensiero molto concreto, un'ideazione povera e una logica semplice. Quando racconta di sé e della propria famiglia non riesce ad approfondire i contenuti psicologici
7 e neanche gli aspetti emotivi. In considerazione dello stato rilevato nel corso dei colloqui, il CTU ha richiesto alla signora di effettuare una valutazione di livello intellettivo. Questa valutazione ha evidenziato un sostanziale deficit cognitivo, particolarmente accentuato per le aree del ragionamento verbale. Globalmente la signora si situa in un range di deficitarietà intellettiva di grado lieve. La signora compensa le scarse doti cognitive appena descritte con il pragmatismo, senza riuscire ad elaborare contenuti, pensieri ed emozioni in modo evoluto. In considerazione dei risultati del colloquio e del test cognitivo, al fine di valutare ulteriori elementi personologici non direttamente apprezzabili al colloquio (ad esempio il contatto profondo con la realtà) la signora è stata invitata ad eseguire reattivi mentali proiettivi presso struttura pubblica universitaria. La stessa, tuttavia, non si recava ad eseguire tale valutazione, adducendo problematiche economiche. Si fa presente che il CTU avrebbe potuto saldare direttamente la spesa relativa nel caso avesse ricevuto il compenso di acconto spettante, cosa accaduta solo in parte e dopo alcuni mesi. Globalmente, il funzionamento psicologico della signora presenta un deficit intellettivo in una personalità ipoevoluta, con tratti dipendenti. Il Sig. , di anni 51, è Parte_1
uomo che risulta fortemente coartato dal punto di vista emotivo. Egli ha un temperamento mite e piuttosto passivo, con un basso piacere esistenziale. Le sue relazioni interpersonali sono estremamente povere e ristrette e sembra prediligere la solitudine. In considerazione degli elementi emersi al colloquio clinico, il CTU inviava il signore ad un approfondimento del livello intellettivo. Il Sig. riportava un Pt_1
QI nel range basso/medio basso della popolazione coetanea senza denotare deficitarietà di livello clinico. In considerazione dei risultati del colloquio e del test cognitivo, al fine di valutare ulteriori elementi personologici non direttamente apprezzabili al colloquio (ad esempio il contatto profondo con la realtà) il signore è stato invitato ad
8 eseguire reattivi mentali presso struttura pubblica universitaria. Lo stesso, tuttavia, non si recava ad eseguire tale valutazione, adducendo problematiche economiche, come la moglie. Globalmente, pur in assenza di dati di conferma provenienti dai reattivi mentali, si può asserire che il Sig. presenta un funzionamento di personalità Pt_1
di tipo schizoide. Gli elementi personologici riscontrati nei genitori si riverberano anche nel rapporto con il piccolo . Per inciso si ricorda che -seppur il PE
quesito non richiedeva un'analisi del minore- il piccolo (di anni 9) PE
risulta affetto da un deficit intellettivo di grado lieve/moderato accompagnato da un disturbo da disregolazione emotiva, in trattamento farmacologico continuativo. I genitori sono stati osservati in interazione con il piccolo per diverse volte consecutive, al fine di raccogliere campioni continuativi e multipli del loro comportamento. Il loro stile con è apparso passivo, con poca capacità di stimolare la creatività PE
del minore, senza mostrare livelli di approfondimento adeguati e senza saper cogliere ed elaborare gli spunti forniti dal ragazzo in merito a molteplici elementi. I temi trattati sono apparsi ripetitivi, non solo nei tre incontri osservati ma anche in considerazione di quanto riferito dalle specialiste che hanno in carico il minore. Il tono emotivo degli incontri è apparso per lo più deflesso, anche se si sono osservati momenti di maggiore attivazione. La capacità di contattare emotivamente il minore è apparsa scarsa, anche perché l'attitudine a cogliere gli indizi emotivi su cui approfondire il discorso è apparsa limitata. Si specifica che le limitazioni del contatto fisico dovute all'emergenza pandemica hanno certamente influito sulla dimostrazione di affetto, ma che - di base- la capacità dei genitori di contattare emotivamente e cognitivamente il bambino è apparsa assai deficitaria”,
. nessuno parente entro il quarto grado si era mai fatto avanti per chiedere l'affidamento del minore al punto che il Tribunale, all'esito del procedimento di PE
9 volontaria giurisdizione, aveva dovuto disporre l'affidamento etero-familiare del minore stesso,
. l'incapacità dei genitori di garantire al figlio i necessari accudimento ed educazione si profilava, anche prescindendosi dal procedimento penale ancora in corso a carico del padre, attraverso indici quali xvii) la scarsa capacità dei genitori di entrare in relazione con il figlio e, in particolare, l'attitudine del padre a restare in disparte e quella della madre che non sembra neppure rendersi conto delle condizioni psico-fisiche del figlio, xviii) la staticità degli incontri, privi di stimoli e spesso limitati anche nei contenuti, xix) la presenza nella madre di un deficit intellettivo di grado lieve e nel padre un funzionamento di personalità di tipo schizoide, con riverbero di tali aspetti sul rapporto con il figlio, xx) la rigidità dei ruoli dei due genitori, tale da comportare una delega totale da parte del alla moglie per quel che concerne la cura della prole, cura Pt_1
assolta dalla signora secondo uno stile educativo permissivo e poco responsabilizzante che, in concorso con il deficit di sviluppo di , appare poco adatto alla PE
promozione delle autonomie personali del figlio, xxi) una tendenza della madre a semplificare le problematiche cognitive e psicologiche di ciascun figlio, oltre che le ragioni che hanno determinato l'istituzionalizzazione di quelli minori, xxii) un'adesione solo formale della ai percorsi di sostegno attivati per il nucleo Pt_2
familiare nel corso degli anni dai servizi territoriali, xxiii) una scarsa consapevolezza delle fragilità del figlio, con il rischio di fornire risposte non del tutto adeguate ai bisogni ed agli stati emotivi del bambino che, nonostante i progressi fatti in casa famiglia, presentava ancora scatti di ira improvvisa e difficilmente controllabili, soprattutto in seguito a delusioni o frustrazioni, xxiv) le gravissime carenze genitoriali che avevano già determinato da anni l'allontanamento dei figli della coppia e le modalità relazionali inadeguate e disfunzionali dei genitori rispetto ai bisogni del
10 minore, risultando il legame affettivo non sufficiente a costituire un fattore protettivo per il ragazzo, xxv) l'incapacità di operare, nel lungo tempo trascorso dall'inizio del primo procedimento di volontaria giurisdizione, sostanziali cambiamenti.
La sentenza è stata impugnata dai genitori, e Parte_1 Parte_2
all'appello hanno aderito i fratelli del minore, RA e spiegando T_
intervento volontario. Con l'appello si è chiesto di caducare la sentenza “in quanto nulla, erronea e comunque infondata in fatto e diritto” e, “in subordine, revocata, annullata la sentenza ad oggi appellata, reintegrare i genitori, odierni appellanti, nella potestà genitoriale, con l'ausilio ed il supporto e sostegno delle strutture all'uopo finalizzate;
in via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle succitate conclusioni, reintegrare nella potestà genitoriale quantomeno la madre e in ulteriore subordine disporre l'affido del minore intrafamiliare a favore dei parenti entro il quarto grado che si indicano in primis nelle sorelle Persona_4 Per_2
e nel fratello ed ancora in via più gradata in favore degli zii materni o Pt_4 T_
paterni e rispettive famiglie […] nei cui confronti si voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nonché supplemento di integrazione di CTU ed approfondimenti sociali, ambientali e familiari mediante i servizi sociali di base”.
E' stata disposta l'integrazione della CTU sulle possibilità di recupero delle capacità genitoriali del della Tale possibilità è stata esclusa dal CTU che Pt_1 Pt_2
ha segnalato la mancanza di comprensione completa e profonda, da parte dei genitori, del disagio che affligge il figlio e delle modalità speciali di rapporto che questo impone, non essendosi peraltro, i due neppure informati dei risultati della precedente consulenza;
si è messo altresì in evidenza che i genitori non hanno neppure eseguito
11 un lavoro di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali, costituendo questo un elemento di rischio psicoevolutivo per il bambino.
L'appello è stato respinto da questa CO che, con sentenza n 4057/2022,
. ha fatto leva sul persistere delle criticità riscontrate in entrambi padre e madre e sulla non recuperabilità della capacità genitoriale, sulla problematicità del nucleo familiare -composto da altri 5 figli: coniugata con figli e residente altrove, Pt_4
RA (1995) convivente con i genitori insieme al figlio, (1998) che, Per_2
allontanata dal nucleo a seguito di denuncia contro il padre (abusi sessuali), non ha più rapporti con i familiari, (2001) ha lasciato la casa famiglia ove dall'età di T_
10 anni era collocato, (2004) all'epoca ancora ospite di una casa famiglia-, ER
sulla mancanza di parenti disponibili all'affidamento del ragazzo e sull'impossibilità di un affidamento agli interventori, appartenenti al gruppo familiare nel quale non si riteneva possibile il rientro di PE
. ha posto le spese processuali anticipate dalla Curatela a carico degli appellanti.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dai genitori, Pt_1
e e dai fratelli del minore, e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
i quali hanno proposto 15 motivi di censura. La CO di Cassazione ha
[...]
accolto il tredicesimo motivo -facendo leva sulla mancata audizione del minore e sull'assenza di motivazione in proposito-, dichiarando assorbiti i due successivi, relativi all'assenza di motivazione in punto di adozione mite ed alla condanna alle spese, in quanto “vertenti su questioni strettamente dipendenti”.
Con ricorso depositato il 20/7/2023, , Parte_1 Parte_2
e hanno provveduto a riassumere il giudizio dinanzi Parte_3 Parte_4
12 a questa CO lamentando A) la grave compromissione dei diritti del minore del quale è stata omessa l'audizione, minore il cui origine/biologica, lo stretto legame madre-figlio-fratelli, il desiderio di tornare ad avere una propria famiglia, la rabbia, la frustrazione in merito al fallimento del progetto di affido extrafamiliare” sono stati rilevati dal ctu, dal curatore speciale e dal giudice di prime cure: chiedono di porre rimedio alla lacuna, previa ripresa dei rapporti del minore, da oltre otto anni in casa famiglia, con la famiglia d'origine, B)
l'omesso accertamento dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se in tesi deficitari nelle loro capacità genitoriali, dovendo l'adozione legittimante rappresentare l'extrema ratio cui ricorrere quando l'interesse del minore al mantenimento del rapporto affettivo con i genitori naturali non sia
“armonizzabile […] con quello all'accoglienza di un nuovo nucleo familiare”, ciò su cui la “CO d'appello non ha offerto alcuna motivazione incorrendo nel vizio ex art
360 cpc n 5”, C) “l'onerosa e punitiva condanna alle spese di soccombenza”, che stride con il buon diritto di essi esponenti di proporre azioni ed impugnative a tutela dei primari diritti del loro figlio minore.
Hanno chiesto alla CO di disporre “l'audizione del minore e conseguentemente disporre la cd adozione mite”, nonché condannare le controparti alle spese di lite in ordine ai precedenti gradi di giudizio e, “disporre, anche ex officio, in ogni caso ogni atto o provvedimento ritenuto necessario al supremo interesse del minore
[...]
ivi compresa un'eventuale reintegra della potestà genitoriale, in PE
presenza di nuovi e giustificati motivi così come sopravvenuti”.
Costituendosi, il Curatore ha ricostruito l'iter della vicenda e segnalato che
13 . nel corso del colloquio del 07.03.24, si presentava sereno e sorridente, Per_1
rappresentando che la scuola stava proseguendo positivamente, di essere aiutato durante le lezioni e di frequentare l'oratorio, di aver iniziato un corso di equitazione, rispetto al quale mostrava entusiasmo, di seguire un percorso di sostegno psicologico, tre volte a settimana, e di avere diversi amici a scuola e in casa-famiglia; aggiungeva di trovarsi bene all'interno della struttura e pur tuttavia di voler uscire, di voler “una famiglia come tutti gli altri”, di voler andare “con chi decide il
Giudice”, manifestando il desiderio di poter rimanere in affermava “ho CP_3
ricordi dei miei genitori, ma non me li ricordo molto bene” e dichiarava di “avere un fratello e tante sorelle...mi mancano un po'”; la responsabile della casa-famiglia rappresentava che il minore effettuava un percorso di sostegno psicologico ed era seguito per il sostegno neuropsichiatrico, che il comportamento di , Per_1
nonostante alcune difficoltà nella gestione della frustrazione, era estremamente migliorato nel tempo, che era durata tre mesi la frequentazione con una coppia adottiva che aveva desistito a causa delle problematiche del minore, che il minore, sebbene in passato avesse frequentato i fratelli e, soprattutto, la sorella , allo ER
stato non li starebbe più incontrando;
con la relazione di aggiornamento del
12.03.2024, la casa-famiglia dava atto che il progetto di accoglienza del minore proseguiva ed era stato possibile ricontrare dei lievi miglioramenti, a fronte del perdurare di diverse criticità correlate alla delicata condizione psico-fisica del bambino, rappresentando che continua a mostrare Per_1
molta voracità nel mangiare e si fissa sul piatto con la testa china e con un'attenzione tale sul cibo tanto da assentarsi. Spesso ha lo sguardo assente ed è sbadato e goffo, presta poca cura nella scelta degli indumenti da indossare (anche in base alla temperatura esterna) e alla cura dei suoi spazi, nonché al materiale scolastico che
14 spesso perde o dimentica. Affettuoso con l'educatore, dispensa baci e abbracci.
Continua ad avere atteggiamenti forzati connotati da risatine fuori luogo. Nell'ultimo periodo tende a “strusciare” i piedi a terra in modo improvviso e senza apparente motivo. A dicembre si sono interrotte le terapie riabilitative a Villa Dante per le festività natalizie e quando sono riprese ha avuto momenti di nervosismo Per_1
legati proprio a questa ripresa, non aveva voglia di andare. Dopo questo primo periodo ha ripreso ad andare tranquillamente e a fine febbraio ha salutato definitivamente la terapista con la quale faceva terapia logopedica da Pt_6
moltissimi anni. ha accettato la fine della terapia con serenità. In generale Per_1
continua ad avere qualche momento di nervosismo per il quale si agita e Per_1
perde il controllo, ma questi momenti sono meno frequenti e di più breve durata”; con riferimento all'andamento scolastico, si dava atto che dai colloqui svolti con la professoressa di sostegno e dal GLO effettuato nel mese di novembre 2023 emergeva la necessità per , pur volenteroso in classe, di essere “seguito costantemente Per_1
nei compiti soprattutto quelli più complessi per cui va facilmente in frustrazione se non riesce”; il colloquio di fine quadrimestre, effettuato nel mese di marzo 2024, segnalava che si era osservato in ambito scolastico un cambiamento da parte di poichè “per quanto riguarda il comportamento è irrequieto, non Per_1 Per_1
reagisce bene ai richiami e alle indicazioni sui compiti. Ha un atteggiamento polemico e accusatorio e in classe si lascia andare a risatine fuori luogo e forzate risultando scomposto e inadeguato. Per quanto riguarda la didattica è disordinato, perde molto spesso il materiale ed è discontinuo nello studio, in particolare in geografia. L'insegnante consiglia uno studio centrato più sul capire cosa sta studiando che non sulla memoria. Viene sottolineata l'importanza di lavorare sul tablet o pc per poter usufruire di tutti i link e il materiale caricati su classroom, la piattaforma della
15 scuola”; quanto all'attuale condizione sanitaria del minore, la casa-famiglia rappresentava che ha continuato ad effettuare terapia logopedica, conclusasi Per_1
nel mese di febbraio 2024, e supporto cognitivo-neuro-psicologico, presso la struttura “Villa Dante”, quest'ultimo evidenziando la necessità “di prestare attenzione a qualsiasi comportamento insolito di e di analizzare con il Per_1
ragazzo il perché di tale atteggiamento, soffermandosi sull'aspetto emotivo”; la visita neuropsichiatrica di controllo ha evidenziato miglioramenti a livello emotivo e maggior capacità di gestire la frustrazione, oltre che l'opportunità, rispetto alla riscontrata voracità di , di consultare un nutrizionista per escludere la Per_1
presenza di diabete, pur ipotizzando lacune affettive da colmare;
per le riscontrate
“mediogravi apnee notturne”, è stata prescritta terapia farmacologica da seguire prima dell'intervento a cui il minore dovrà sottoporsi per asportare le tonsille ed in caso di necessità le adenoidi,
. il perdurare della delicata condizione del minore evidenzia la necessità di garantirgli un contesto di vita adeguato e tale da fornire strumenti per sanare il deficit di cure emotive primarie e proseguire nell'impegnativo percorso di recupero dello sviluppo psico-fisico compromesso dalle carenze genitoriali,
. la lunga attività istruttoria espletata dal Giudice di prime cure ed integrata in secondo grado con lo svolgimento di un'ulteriore indagine peritale ha evidenziato profonde criticità in capo al ed alla inconsapevoli dei doveri di Pt_1 Pt_2
un genitore e delle necessità di un bambino, incapaci di comprendere i bisogni di che hanno trascurato omettendo di assumere un ruolo attivo nella PE
sua vita ed assumendo, per quanto accertato dalle numerose relazioni in atti e dall'indagine peritale espletata in primo grado e da quella svolta in appello, avendo quest'ultima escluso la possibilità di un recupero funzionale, ciò che
16 conclusivamente osta alla prognosi favorevole su una positiva evoluzione della situazione tale da far ipotizzare un ricongiungimento familiare, attesa altresì
l'assenza di una valida rete parentale di supporto,
. tenuto conto dell'ordinanza del n.14331/2023 e della pronuncia della CO
Costituzionale n. 183 del 2023, la dichiarazione di adottabilità del minore non risulta essere incompatibile con la possibilità di valutare l'eventuale mantenimento dei rapporti di frequentazione con i componenti della famiglia di origine, laddove tale possibilità risulti rispondente al preminente interesse del minore medesimo, ciò che nella specie va verificato all'esito dell'ascolto del minore e dell'acquisizione di informazioni aggiornate in ordine all'attuale situazione del nucleo familiare di origine e solo a seguito di un attenta ponderazione degli effetti che l'eventuale ripristino di tali rapporti potrebbero avere sullo stato psicofisico dello stesso.
Ha chiesto alla CO, in via istruttoria, di disporre l'ascolto del minore;
nel merito, richiamando CO Costituzionale n. 183 del 2023, ha chiesto la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, riservando all'esito dell'espletanda attività istruttoria, di meglio dedurre e formulare istanze. Ha contestualmente prodotto la relazione di aggiornamento del 12/3/2024 della casa famiglia, relativa al periodo ottobre 2023-marzo 2024, menzionata nella memoria.
Il PG si è dichiarato favorevole all'audizione del minore, riservando all'esito parere in ordine all'adozione mite.
In data 3.5.2024 è pervenuta relazione aggiornata dei Servizi Sociali che ha evidenziato che
17 . nella famiglia del minore, attualmente residente nel Comune di
[...]
, all'indirizzo Via Giuseppe Andreoli n. 4, risultano residenti i genitori e CP_3
i fratelli e , mentre le altre sorelle maggiori vivono fuori dal nucleo, T_ ER
. il padre, nel mese di settembre 2023 è stato condannato per reato di abuso sessuale per effetto della denuncia sporta dalla figlia nel periodo in cui quest'ultima Per_2
era ancora minorenne, denuncia che ha portato all'allontanamento della stessa e dei figli ancora minorenni, e , T_ ER PE
. e , dopo aver raggiunto la maggiore età, hanno deciso di fare rientro in T_ ER
famiglia, anche se a loro favore era stato emesso un provvedimento ex art 25 RDL
1404/34, per una prosecuzione degli interventi fino al ventunesimo anno di età,
. al momento sembra non avere accettato di proseguire il percorso alla ASL – T_
CSM di pur avendo una pregressa diagnosi di disturbo del comportamento, CP_3
trattato al TSMREE competente: il giovane non svolge alcuna attività lavorativa,
. , nonostante fosse stata facilitata nel rapporto con i familiari durante la sua ER
permanenza in casa famiglia, avrebbe deciso, lo scorso anno, prima del termine dell'anno scolastico, di lasciare la struttura e rientrare presso il nucleo: la ragazza starebbe continuando il suo percorso di studi presso l'Istituto Alberghiero di
Palombara Sabina;
anche quest'ultima non ha continuato il percorso in ASL, presso il Servizio adulti, pur in presenza di diagnosi di ritardo cognitivo e disturbo del linguaggio, per cui era beneficiaria di un'indennità INPS e Legge 104,
. dopo la sua uscita dalla casa famiglia, avrebbe intrapreso un percorso di Per_2
autonomia, lavorando come parrucchiera e poi come barista;
lo scorso novembre, la ragazza si è rivolta ai Servizi Sociali del Comune di per essere aiutata a CP_3
trovare una sistemazione alloggiativa perché, a causa di una crisi con il compagno, che ha portato alla rottura della relazione, aveva avuto una ricaduta emotiva,
18 perdendo lavoro ed alloggio;
la giovane ha avuto nuove opportunità di lavoro e alloggiative, supportata dai Servizi Sociali, ma il suo percorso si è mostrato molto più difficoltoso a causa delle fragilità psicologiche per le quali è stata richiesta una nuova presa in carico ai Servizi Specialistici della ASL,
. la nel mese di marzo, si è rivolta al Servizio per la richiesta di un aiuto Pt_2
economico per la propria famiglia, colpita da grave crisi economica a causa dell'arresto del marito, unico percettore di reddito da lavoro dipendente: nell'occasione, le sarebbe stato proposto di riprendere un percorso di aiuto per i figli e , attraverso una richiesta di presa in carico alla ASL per entrambi e un T_ ER
rientro diurno in casa famiglia per , richiesta, a dire della donna, sono state ER
rifiutata dai ragazzi,
. la ritiene la figlia la causa di tutti gli eventi negativi che hanno Pt_2 Per_2
colpito la sua famiglia ed afferma che la stessa per lei “è come se fosse morta”,
. dal canto suo, nonostante le difficoltà, non avrebbe mai fatto richiesta di Per_2
aiuto ai propri familiari, e avrebbe mantenuto contatti solo con la sorella e ER
solamente durante la permanenza di costei in Casa Famiglia,
. tutto il nucleo non ha più avuto contatti con il minore il quale sta PE
continuando la permanenza in Struttura, dopo un progetto adottivo fallito con una coppia individuata dal Tribunale per i Minorenni di Roma,
. il minore sta continuando il percorso di psicoterapia presso un Centro Specialistico convenzionato, monitorato dal TSMREE della ASL competente;
lo stesso, nonostante i precedenti progetti di affidamento e adozione falliti, chiede che venga trovata per lui una famiglia adottiva o affidataria,
19 . viste le necessità di cura del minore e considerate difficoltà e PE
fragilità del nucleo di origine, è opportuno mantenere tutti gli interventi attivati in favore e a tutela del minore, auspicandosi la riuscita di un possibile progetto adottivo.
Con note in replica del 28/3/2024, gli appellanti hanno rappresentato che il minore vive da otto anni in casa famiglia, ha manifestato il desiderio di tornare nella propria famiglia e non ha, viste le sue disabilità, alcuna opportunità di essere adottato. Hanno insistito nell'ascolto e nell'accoglimento della domanda di adozione mite, “qualora questa CO, in presenza di nuovi e giustificati motivi, non dovesse reintegrare i genitori nel proprio ruolo genitoriale o disporre l'affido intrafamiliare così come richiesto in favore dei fratelli ricorrenti, maggiorenni, e . Pt_4 T_
Con ordinanza del 2/11 luglio 2024 questa CO ha ritenuto di procedere all'ascolto del minore onde decidere in merito all'opportunità che il predetto conservi i rapporti con la famiglia d'origine, “fermo il divieto di contatti disposto dal Tribunale con la sentenza n 115/2021”: ha all'uopo rinviato per l'incombente all'udienza del
15/10/2024.
Con ordinanza del 10/10/2024
. si è preso atto della nota del SS del Comune di pervenuta il 4/10/2024, CP_3
nella quale si rappresentava “che, nel corso di una riunione fra equipe sanitaria del centro accreditato ex art 26 e casa famiglia che ospita il minore, è emerso Pt_7
che a) perdurano vulnerabilità nel funzionamento in termini di competenze adattivo sociali-cognitive, con ripercussioni sulla regolazione emotivo-comportamentale, al momento trattate in un percorso multimodale integrato di terapia cognitivo
20 neuropsicologica e farmacologica, b) sussiste il rischio evolutivo con associata esigenza di garantire stabilità nelle relazioni rispetto ad un minore che attualmente riconosce la struttura ospitante come la sua famiglia ed al quale vanno evitate ulteriori esposizioni, c) l'ascolto potrebbe rappresentare in tale contesto un evento traumatico”,
. nell'allegato “verbale riunione 11/09/2024”, equipe sanitaria del centro Pt_7
accreditato ex art 26 e casa famiglia, nel concludere, proponevano, a fronte dell'evidenziato quadro di vulnerabilità del minore rispetto ad un equilibrio raggiunto grazie ad un intervento multimodale, di “annullare l'audizione”,
. si è preso atto dell'ulteriore nota con la quale si rappresentava che il minore doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico presso il Bambin Gesù, in programma per il giorno 11 ottobre, con preospedalizzazione prevista per il 10 ottobre, dimissioni al
12 ottobre e periodo di convalescenza/riposo a seguire,
. si è ritenuto di soprassedere temporaneamente all'incombente, occorrendo acquisire valutazione sulle condizioni fisio-psichiche del minore anche all'esito dell'intervento sanitario programmato ed in relazione ad un possibile ascolto ed alle possibili ripercussioni di tale incombente sulle condizioni dette,
. è stato dunque disposto rinvio all'udienza del 4/2/2025, con incarico al SS del di richiedere al TSMREE di la suddetta Controparte_3 CP_3
valutazione, riservata la decisione sull'ascolto.
In data 24.1.2025 è pervenuta nota della ASL ROMA 5 in relazione alle Pt_7
condizioni di salute mentale del minore, nella quale si legge che PE
è in carico c/o il ns servizio dal 2016 con diagnosi di:- Disturbo
[...]
dell'Attenzione, - Disturbo della Sfera Emozionale, - Disabilità intellettiva di grado
21 medio, in profilo cognitivo disomogeneo con punto di forza nell'indice di comprensione verbale e basso funzionamento adattivo in special modo nella scala della comunicazione e migliore prestazione nella scala della socializzazione. A livello adattivo il minore presenta un profilo di adattamento generale basso rispetto all'età di riferimento.
Il minore è seguito dalla scrivente équipe TSMREE con controlli clinici di monitoraggio e trattamento farmacologico. Contestualmente il ragazzo, come da ns indicazione e prescrizione, effettua trattamento in regime di accreditato ex art.26
“Villa Dante” dal 2014 con un percorso riabilitativo ambulatoriale di tipo cognitivo- neuropsicologico a frequenza trisettimanale.
Il minore è collocato c/o Casa Famiglia su disposizione del Tribunale dei Minorenni di Roma con incarico ai servizi sociali comunali di appartenenza. Dalle informazioni in ns possesso il minore sembra essersi adattato in modo adeguato al contesto, frequenta regolarmente la scuola con ausilio di sostegno e oepac, ed accede regolarmente al piano di cura.
Si segnala, altresì, che a seguito di disposizione del Tribunale dei Minorenni di Roma di adottabilità di lo stesso è stato esposto ad esperienze fallimentari PE
che hanno determinano vissuti traumatici e stati di agitazione con disregolazione emotivo-comportamentale con necessità di un contenimento e una rimodulazione degli interventi di cura, per fronteggiare la fase critica del ragazzo.
Il profilo suddetto delinea un quadro di vulnerabilità di tipo moderato in termini di competenze cognitive, adattive (accademiche, pratiche e sociali), tali da rendere difficoltoso l'accesso del minore ad una comprensione profonda dei bisogni che lo riguardano>.
22 Nell'aggiornamento aprile 2024-gennaio 2025, redatto dalla Casa Famiglia e depositato dal Curatore in data 3/2/2025, si legge che
. mostra molto interesse per la scuola (al momento frequenta il secondo anno Per_1
della scuola secondaria) e la affronta con “spirito positivo e volenteroso, ma con episodi di frustrazione qualora non riesca subito in qualche cosa o a non farsi comprendere”; il ragazzo è entusiasta del corso di equitazione nella quale si impegna molto e per quello di chitarra che si accinge ad intraprendere,
. da settembre è stato spostato, come da accordi, in una cameretta singola e Per_1
gli sono stati dati orologio e sveglia per iniziare a prendere dimestichezza con i tempi della routine quotidiana: l'orologio è stato rotto subito e per il resto fatica Per_1
ancora nell'organizzazione degli spazi e nell'ordine degli ambienti,
. in casa, il ragazzo non ha avuto più episodi aggressivi e crisi sostenute se non nella giornata del 26 novembre 2024, allorquando, cedendo alle provocazioni di un altro utente, ha avuto uno scatto d'ira molto forte e incontrollabile e ha tentato di munirsi di coltello: l'intervento degli educatori è stato risolutivo;
il 21 dicembre 2024, mentre era al maneggio, si è agitato a causa delle continue provocazioni di un suo Per_1
compagno, si è allontanato dirigendosi verso l'uscita come per andarsene ma si è pii calmato, grazie all'intervento degli istruttori e degli educatori, dopo un pianto liberatorio;
è ancora molto sensibile alla provocazione, ma ci sta lavorando, Per_1
con evidenti passi avanti,
. l'insegnante di sostegno afferma che in alcune materie ha potenziale, in Per_1
altre va guidato e aiutato nel gestire i momenti di frustrazione, è ben inserito nel contesto classe, anche se l'interazione con i coetanei risulta marginale rispetto al rapporto che instaura con gli adulti, rispetta la figura dell'adulto e ha diminuito i comportamenti di ilarità e di linguaggio inidoneo presentati l'anno precedente,
23 . continua la terapia con psicofarmaci (Risperdal due volte al giorno) e la Per_1
terapia di supporto cognitivo-neuro-psicologico tre volte alla settimana presso la struttura riabilitativa "Villa Dante", con la dottoressa che ha suggerito, visti il Per_5
buon momento e la grande serenità, il menzionato spostamento in camera da solo,
. l'intervento a tonsille ed adenoidi, a causa di valori delle analisi non adeguati, è stato differito al 16/18 febbraio,
. il ragazzo prosegue il monitoraggio odontoiatrico.
Nell'udienza del 4/2/2025, il procuratore gli appellanti in riassunzione -nessuno dei quali comparso personalmente- ha insistito nell'ascolto del minore e nelle richieste formulate nell'atto d'appello, il Curatore ha rinunciato alla propria istanza istruttoria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il PG ha chiesto procedersi all'ascolto, con accoglimento del gravame.
Muovendo dalla ordinanza di rinvio, va segnalato che la CO di Cassazione
. con riferimento alle censure che contestano alla CO d'appello di aver concluso per l'inadeguatezza dei genitori, senza menzionare alcuna condotta specifica che avesse pregiudicato il minore, nel contempo lamentando l'insussistenza di elementi da cui desumere l'esistenza dello stato di abbandono e la mancanza di accudimento del minore, ha precisato che “la CO di appello ha indicato con sufficiente puntualità gli elementi fattuali indicativi dello stato di abbandono morale e materiale del minore e le fonti del suo convincimento”,
. del terzo e quarto motivo, con i quali ci si duole della mancata considerazione della disponibilità all'affido intrafamiliare manifestata da zii materni e dai fratelli ed T_
ha segnalato l'inammissibilità, Pt_4
24 . quanto al quinto motivo, afferente la mancata considerazione, ai fini dell'accertamento dello stato d'abbandono, della presenza nel nucleo di fratelli, 4 dei quali maggiorenni e svolgenti attività lavorativa, al sesto motivo, afferente il travisamento delle conclusioni del CTU, ed al settimo motivo, riguardante la mancata considerazione delle conclusioni del ct di parte, ha segnalato l'inammissibilità delle censure relative,
. dell'ottavo motivo, riguardante la mancata valorizzazione della volontà dei genitori di riavere con sé il figlio, ha segnalato l'inammissibilità, così come ha ritenuto quanto al nono, concernente la pretesa incompletezza e contraddittorietà dell'indagine consulenziale, al decimo, avente ad oggetto la mancata verifica, anche alla luce del report del centro CREDI, della possibilità del recupero grazie ad un intervento di sostegno, e all'undicesimo che fa leva sull'incensuratezza dei genitori, sul loro stile di vita “normale”, sull'assenza di dipendenze, sull'attività lavorativa del padre e su quella di casalinga della madre,
. del dodicesimo motivo, concernente l'idoneità genitoriale e il principio della presunzione di innocenza, ha ritenuto l'inammissibilità,
. ha accolto il tredicesimo motivo, concernente l'omesso ascolto del minore,
“infradodicenne capace di discernimento”, segnalandone la natura di adempimento previsto a pena di nullità “in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione”,
. ha ritenuto assorbiti i due motivi residui, afferenti l'assenza di motivazione quanto all'adozione mite e la violazione dell'art 91, cpc, “in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti”.
Tanto premesso al fine di delimitare l'ambito del devoluto al giudizio di questa CO, deve ritenersi che lo stato d'abbandono del minore formi oggetto di un accertamento
25 ormai incontrovertibile, ciò che preclude la chiesta “eventuale reintegra della potestà genitoriale” (cfr conclusioni atto d'appello), così come incontrovertibile è la non praticabilità dell'”affido intrafamiliare […] in favore dei fratelli ricorrenti, maggiorenni e , sul quale ritorna la memoria del 27/28 marzo 2024. Pt_4 T_
Residua quindi il vaglio circa l'ascolto del minore, l'esistenza di un suo interesse al mantenimento del rapporto con genitori e fratelli e la regolamentazione delle spese relative alle pregresse fasi di giudizio celebratesi.
Quanto all'istanza istruttoria, merita un cenno la prospettazione posta, a sostegno della richiesta di ascolto, dagli appellanti che, nell'invocare il diritto del minore di esprimere le sue opinioni, adducono che il “forte” desiderio “di avere una propria famiglia” -nella sua consapevolezza dell'impossibilità di quella naturale di prendersi cura di lui e della ragione della sua permanenza in casa famiglia (cfr ricorso pag 8)- era noto, in quanto dall'interessato in più occasioni rappresentato, a CTU, Curatore
e Giudice di prime cure: la prospettazione è in linea con la motivazione dell'originaria adesione all'istanza detta formulata dal Curatore che, vista la sofferenza del minore per l'istituzionalizzazione, aveva richiesto l'ascolto per
“rassicurare” il ragazzo sulla presenza di un giudice che si sta occupando di lui.
Va dato conto al riguardo che, nel recedere dall'istanza (cfr verbale udienza del
4/2/2025), il Curatore ha riferito di aver da ultimo trovato più sereno PE
all'interno della struttura ospitante, percepita come la sua famiglia, ossia un ambiente dal quale si sente accudito e protetto, tanto da non aver domande da porre al Giudice.
Tanto premesso, il mancato ascolto, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr fra le altre Cass 1474/2021), costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minorenne quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione: l'ascolto, infatti, è un diritto del
26 minore e non può costituire un obbligo assoluto come precisato dalla CO di
Giustizia UE (cfr sez.1, sentenza 22 dicembre 2010 n.C-491/10, , secondo la Pt_8
quale “pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere oggetto di una valutazione in funzione delle esigenze legate all'interesse superiore del minore in ogni caso di specie, conformemente all'art. 24,
n. 2, della Carta dei diritti fondamentali”), principio da ritenersi applicabile anche in caso di minore ultradodicenne -qual è risultando quindi PE
incontrovertibile che i minori possano esprimere la propria opinione e che tale opinione sia presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità e che, nondimeno, deve tenersi del loro interesse superiore, ove tale interesse possa giustificare che non si proceda alla audizione.
Ora, ritiene la CO che, nel caso di specie, emerga un interesse di PE
a che non si proceda alla sua audizione.
Non possono, invero, al riguardo sottacersi I) l'indicazione del secondo il Pt_7
quale adattive (accademiche, pratiche e sociali)> rende ad una comprensione profonda dei bisogni che lo riguardano> e II) le perplessità manifestate all'esito della riunione di operatori e specialisti che hanno in carico il minore -fra i quali il TSRMEE- secondo i quali l'ascolto potrebbe rappresentare un
“ulteriore evento traumatico” per il minore, visti il “quadro di vulnerabilità del […] funzionamento in termini di competenze adattivo sociali-cognitive, con ripercussioni sulla regolazione emotivo-comportamentale” e “l'equilibrio raggiunto con fatica […] dal minore”: quanto sopra induce a non ritenere percorribile la richiesta istruttoria di genitori e fratelli, in accordo con la rinuncia formulata da ultimo dal Curatore speciale che ha sentito la necessità di allinearsi all'interesse di , visto PE
27 che, alla luce degli elementi da ultimo pervenuti a conferma di quanto già in atti -con riferimento alle problematiche cognitive ed emotive e alla natura dei trattamenti in atto-, l'ascolto III) per un verso, non appare funzionale alla comprensione delle reali esigenze del minore, non rappresentando per una possibilità concreta PE
ed effettiva di esprimersi, IV) per l'altro, presenta una potenzialità destabilizzante dell'equilibrio raggiunto in termini di regolazione emotivo-comportamentale, dopo percorsi di affidamento fallimentare ed esperienze traumatiche, grazie al trattamento integrato di terapia cognitivo-neuropsicologica e farmacologica somministrato al ragazzo (affetto, come da nota TSRMEE del 24/1/2025, su riportata, da “Disturbo dell'Attenzione, - Disturbo della Sfera Emozionale, - Disabilità intellettiva di grado medio, in profilo cognitivo disomogeneo con punto di forza nell'indice di comprensione verbale e basso funzionamento adattivo in special modo nella scala della comunicazione e migliore prestazione nella scala della socializzazione. A livello adattivo il minore presenta un profilo di adattamento generale basso rispetto all'età di riferimento”).
Quanto alla richiesta afferente l'adozione mite, una volta acclarata l'incapacità dei genitori a fungere da riferimento affettivo per ed a garantirgli un PE
ambiente familiare idoneo a fronteggiare le sue esigenze e ad assicurargli le cure e l'affetto di cui necessita, con associata impraticabilità di un rientro in famiglia del minore, va osservato che
. con la sentenza n 183 del 2023, invero, la CO Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di legittimità dell'art. 27, 3° co, l. adoz., per contrasto con l'art. 3
Cost., ha fatto leva sulla distinzione tra rapporti giuridico-formali e rapporti di fatto
28 socio-affettivi, chiarendo che la recisione contenuta nell'art. 27, 3° co, riguarda i soli rapporti giuridico-formali
. l'eccezionale conservazione di rapporti socio-affettivi richiede la prova della loro esistenza e dell'importanza che essi rivestono per realizzare il migliore interesse del minore.
Al riguardo, oltre a richiamare le varie criticità genitoriali emerse nel corso dell'istruttoria e l'appurata incapacità di entrambi madre e padre a porre in essere azioni trasformative, deve darsi conto delle risultanze relative all'interazione familiari- minore, muovendo dalla ctu di primo grado (cfr pag 34) nella quale si legge, a conferma dell'osservazione degli operatori (cfr pag 41), V) di incontri statici, poveri di contenuti, spesso ripetitivi, in cui era per lo più il bambino a portare avanti il discorso e talvolta caratterizzati da momenti di vuoto, con un padre più marginale ed incline ad insistere su un argomento –“la fidanzatina”- nonostante l'insofferenza del figlio (cfr pag 34), ed una madre più partecipe, ma anche portatrice di un carico di aspettative pressanti –“ma come scrivi ancora in stampatello?” “perché mio figlio scrive ancora in stampatello”- tali da ingenerare frustrazione, ancora presente nel caso il ragazzo non riesce a svolgere i compiti (cfr aggiornamenti della casa famiglia del 12/3/2024 e del 3/2/2025), VI) dell'apatia e mancanza di reazioni particolari mostrate da all'esito PE
degli incontri: il minore, inizialmente dispiaciuto per la fine delle visite, ne accettava poi tranquillamente la conclusione, non chiedendo agli operatori quando avrebbe rivisto i genitori, né esprimendo apertamente il desiderio di volerli incontrare durante i giorni non prestabiliti, mentre mostrava un'aspettativa per il rientro a casa ragionevolmente rafforzata da una sollecitazione attuata dai genitori con la promessa dell'acquisto di un cane, VII) della mancanza di richiesta di informazioni inerenti i fratelli e la prima (1993) residente in [...]sin dal giudizio di primo Pt_4 T_
29 grado e con 2 dei 4 figli necessitanti il sostegno a scuola (cfr pag 16) e il secondo
(2001) dal 2011 posto in struttura diurna e dai 13 sistemato in diverse case famiglia e trasferito anche a causa dei suoi agiti di fuga e uso di sostanze psico-attive (cfr pag 9).
Da interazioni passive e ripetitive come quelle descritte, strutturantisi su un versante molto pratico/materiale e poco emotivo, emerge la difficoltà della coppia ad entrare in contatto col figlio sotto il versante delle elaborazione e comprensione emotiva, ciò cui si aggiunge l'ulteriore elemento dato dall'assenza in capo alla di un Pt_2
sentimento di accoglienza, protezione e solidarietà nei confronti di a Per_2
prescindere dall'esito del processo penale, costei è un membro della famiglia la cui condizione di difficoltà avrebbe richiesto intervento e sostegno e che, di contro, è stato isolato dal nucleo e ora anche colpevolizzato, evidenziandosi ancora una volta la scarsità delle risorse affettive e morali esistente nel contesto familiare di Per_1
[...]
Deve concludersi che non si ravvisa l'interesse del minore a mantenere una relazione non connotata da incoraggiamento, sostegno, calore e sintonia, mentre, per quanto riguarda i fratelli, è da segnalare l'assenza di un qualsiasi rapporto che valga la pena mantenere in essere.
Ulteriore conferma si rinviene nell'integrazione dell'elaborato demandata al CTU in sede di appello, ove l'ausiliare, nel rispondere al quesito sul ripristino degli incontri con genitori e fratelli e sulle loro conseguenze in termini di benessere psicofisico di ha prospettato il rischio per il minore di sviluppare problemi PE
psicologici o comportamenti disadattivi: vi si legge, infatti, che “ non PE
vede i genitori dal mese di Aprile 2021. In questo arco temporale il bambino è rimasto nella CF in Myriam in cui è inserito dal 2017. Così come riportato degli operatori della
CF, il bambino non ha avanzato richieste specifiche in merito ad incontri con i genitori,
30 richiedendo invece costantemente l'assegnazione ad una famiglia. Allo stato i signori a) non hanno comprensione completa e profonda del tipo di disagio che Pt_1
affligge il figlio e delle modalità speciali di rapporto con le stesso che il suo disagio impone, peraltro non essendosi neanche informati delle risultanze sul minore derivanti dalla precedente consulenza;
b) non hanno compiuto un lavoro di rafforzamento delle funzioni genitoriali con (risultate deficitarie, come da precedente PE
valutazione, specialmente nelle capacità di stimolare il figlio e di contattarlo emotivamente). L'assenza delle capacità di cui ai punti a e b costituisce - a parere dello scrivente CTU - un elemento di rischio psicoevolutivo per nel caso in Parte_9
cui fossero riattivati gli incontri genitori e figlio”.
Da quanto sopra segue il rigetto del motivo di appello considerato.
Le spese di giudizio, considerata la natura delle questioni trattate, vanno dichiarate integralmente compensate quanto al giudizio d'appello, alla fase di legittimità e al presente giudizio in riassunzione.
PQ
La CO
. rigetta l'appello quanto ad audizione del minore e adozione mite,
. spese integralmente compensate per tutti i gradi di giudizio.
Si comunichi.
Roma, 4.2.2025
Il Presidente est
RA Romana Salvadori
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