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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. LANZA
[...] C.F._1
GIUSEPPE; ricorrente contro
(c.f. ) contumace;
Controparte_1 C.F._2
resistente avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente deduce di aver lavorato, senza regolare contratto di lavoro, alle dipendenze del sig. presso la sua attività di Parte_2
gastronomia denominata “Tapiro Gastronomia” per 20 giorni, 8 ore al
Pagina 1 di 5 giorno, inclusi i giorni festivi;
di essersi occupato, da metà luglio a fine agosto 2013, della preparazione dei locali (trasloco e montaggio mobili)
e dell'adeguamento delle attrezzature in attesa dell'apertura al pubblico dell'attività; di aver svolto nel periodo successivo all'inaugurazione del locale, intorno a fine agosto, mansioni di impiegato di gastronomia;
che il rapporto si è concluso a seguito dell'aggressione subita dal ricorrente
10.09.2013 all'interno del luogo di lavoro, ad opera dei fratelli del datore;
di aver riportato lesioni al volto refertate all'Ospedale Civile di
Ragusa; di non aver mai percepito alcunché a titolo di retribuzione, lavoro festivo, quota t.f.r., quota 13° mensilità e contributi;
di aver diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2087 c.c. per l' aggressione subita.
Parte datoriale, ancorché ritualmente citata, ha omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due soli testi, avendo parte ricorrente rinunciato all'audizione degli altri ammessi.
***
Il ricorso non può essere accolto, non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico.
Infatti, il ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio relativo alla natura subordinata del rapporto e dunque al fatto di essere stato sottoposto al potere gerarchico del datore di lavoro: pertanto, non può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il che è sufficiente all'integrale rigetto del ricorso.
Inoltre, anche a voler ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il convenuto sulla scorta delle deposizioni rese dai genitori, deve rilevarsi che non v'è prova alcuna in ordine all'esatto periodo di servizio prestato, all'orario di lavoro osservato, nonché alle mansioni svolte. In particolare, anche a voler ammettere lo svolgimento
Pagina 2 di 5 da parte del ricorrente delle mansioni sia di operaio (in riferimento alle mansioni di montaggio dei mobili) sia, successivamente all'inaugurazione del locale, di impiegato di gastronomia, non sarebbe possibile quantificare il periodo d'impiego nell'una e nell'altra mansione.
Segnatamente, entrambi i genitori hanno appreso che il figlio lavorasse presso il sig. de relato actoris o sulla basa della presunzione che CP_1
i mobili fossero stati montati dal figlio, senza mai aver visto direttamente il ricorrente lavorare presso il resistente. Inoltre, nessuno dei due testi ha riferito sulle specifiche mansioni svolte, né indicato puntualmente gli orari e i giorni lavorativi, solo il padre ha riferito che il figlio “usciva di casa la mattina presto, spesso anche prima delle 8.00, e rientrava la sera.
Talvolta nemmeno tornava per pranzo;
e talvolta arrivava tardi per pranzo, verso le 14.30-15.00”: ma tali circostanze nulla provano in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa ed alla consistenza della prestazione.
Inoltre, la madre del ricorrente ha genericamente riferito di aver appreso dal sig. che il figlio aveva montato degli scaffali per la sua CP_1
attività. Sul punto anche il padre del ricorrente ha dichiarato di aver incontrato il sig. che gli riferiva la sua volontà di assumere il CP_1
figlio come commesso della sua gastronomia e di aver visto i mobili già montati durante un sopralluogo nel locale prossimo all'apertura ove erano presenti sia sig. che il figlio. CP_1
Nulla hanno riferito sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo successivo all'inaugurazione e nei giorni festivi.
Oltre alle richiamate deposizioni, non sono stati offerti ulteriori elementi di prova utili a definire la consistenza quantitativa e qualitativa del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Pagina 3 di 5 Ne deriva che difettano gli elementi di giudizio necessari a quantificare il lavoro prestato dal ricorrente, al punto tale da impedire anche la quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c., dato che è rimasta ignota la specifica consistenza oggettiva delle attività che potrebbero ritenersi provate, ossia il solo montaggio degli scaffali.
Inoltre, sempre laddove fosse stata provata la natura subordinata del rapporto, non sarebbe comunque configurabile alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro ex art.2087 c.c. per l'aggressione subita dal ricorrente.
Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del
2012). Tale obbligo impone all'imprenditore di adottare, oltre alle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, anche le misure richieste in concreto dalla specificità del rischio.
Tuttavia, è onere del lavoratore allegare e provare, oltre all'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra e, solo se il lavoratore fornirà tale prova, sarà il datore di lavoro a provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 24742/2018).
Non è possibile, infatti, esigere dal datore di lavoro la predisposizione di misure atte a fronteggiare cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c., configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. n. 8911/
Pagina 4 di 5 2019 e Cass. n. 14066/2019). Pertanto, affinché il datore di lavoro possa ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c. dei danni subiti dal lavoratore all'esito di un'aggressione subita ad opera di terzi sul luogo di lavoro occorre che egli alleghi e dimostri l'esistenza di concreti fattori di pericolosità specifica (nel senso di relativa al rischio di aggressione) del luogo di lavoro, atti a differenziare l'ambiente lavorativo rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo per fatti penalmente illeciti ed imprevedibili di terzi, e tali da esigere l'apprestamento di misure appropriate alla situazione. Mancando ogni allegazione in tal senso, la domanda è infondata. Per tutto quanto sopra, il ricorso non può che essere integralmente rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso.
16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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