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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1565/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
AVV. rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE. RESISTENTE CONTUMACE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Germanò (PEC:
. Email_1
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/7/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000664351000, notificato il 14.6.2023, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920160007735118000, notificata il 25.9.2017, pretensiva di contributi previdenziali forensi, asseritamente omessi, per l'anno 2011, di importo complessivamente pari a 482,58€. Parte ricorrente deduceva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA TE : voglia , ove ritenga, anche per Decreto Inaudita Altera Parte , sospendere l'esecuzione degli atti e del conseguente ruolo , per le ragioni addotte NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità della suddetta intimazione di pagamento , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per le argomentazioni testé esposte;
- condannare le parti convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_3 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Sebbene, invece, parte ricorrente abbia ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso alla Cassa previdenziale forense, quest'ultima non ha spiegato difese nel procedimento. Infatti, se ne dichiara la contumacia. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , il termine di prescrizione sia CP_1 decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. CP_1
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
.
[...]
3.4. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. Pertanto, poiché alla data di entrata in vigore della nuova legge (2.2.2013) la pretesa contributiva dell'anno 2011 non poteva considerarsi estinta per intervenuta prescrizione, trova applicazione il termine ordinario e, quindi, decennale di prescrizione.
2 5. Ed invero, poiché il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento in discussione il 25.9.2017, da tale data a quella di ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (14.6.2023) non è decorso il termine decennale di prescrizione.
6. Pertanto, nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie.
7. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
-rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
170,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di;
CP_3
-nulla spese nei confronti di . Controparte_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
AVV. rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE. RESISTENTE CONTUMACE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Germanò (PEC:
. Email_1
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/7/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000664351000, notificato il 14.6.2023, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920160007735118000, notificata il 25.9.2017, pretensiva di contributi previdenziali forensi, asseritamente omessi, per l'anno 2011, di importo complessivamente pari a 482,58€. Parte ricorrente deduceva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA TE : voglia , ove ritenga, anche per Decreto Inaudita Altera Parte , sospendere l'esecuzione degli atti e del conseguente ruolo , per le ragioni addotte NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità della suddetta intimazione di pagamento , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per le argomentazioni testé esposte;
- condannare le parti convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_3 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Sebbene, invece, parte ricorrente abbia ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso alla Cassa previdenziale forense, quest'ultima non ha spiegato difese nel procedimento. Infatti, se ne dichiara la contumacia. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , il termine di prescrizione sia CP_1 decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. CP_1
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
.
[...]
3.4. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. Pertanto, poiché alla data di entrata in vigore della nuova legge (2.2.2013) la pretesa contributiva dell'anno 2011 non poteva considerarsi estinta per intervenuta prescrizione, trova applicazione il termine ordinario e, quindi, decennale di prescrizione.
2 5. Ed invero, poiché il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento in discussione il 25.9.2017, da tale data a quella di ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (14.6.2023) non è decorso il termine decennale di prescrizione.
6. Pertanto, nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie.
7. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
-rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
170,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di;
CP_3
-nulla spese nei confronti di . Controparte_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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