TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 13 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 718/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giampaolo, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), al Vico I Crotone, n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239006500717000, notificatale da , in Controparte_2 data 28.09.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420160002280863000, afferente all'omesso versamento di contributi I.V.S. mod. DM 10, anno 2016, per l'importo di €. 564,91. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata dalla data di notifica dell'avviso di addebito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239006500717/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420160002280863000, con ogni conseguenza di legge.”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' CP_1
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' CP_1 ente titolare del credito contributivo. Ciò in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
2. Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata da parte resistente. A tal uopo, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, la doglianza dell' secondo cui CP_1
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. La doglianza è infondata. Va, innanzitutto, evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod , che l'intimazione di pagamento oggetto della presente CP_1 impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di addebito in questione. Inoltre, parte resistente ha documentalmente provato che la ricorrente avesse depositato, in data 20.04.2017, istanza di definizione agevolata prot. n. 2017-EQUISDR-3033770, in cui era ricompreso anche l'avviso di addebito sotteso all'intimazione oggetto della presente impugnativa (cfr prod.ne . CP_1
Tale circostanza non può che rivelare la conoscenza del debito da parte della ricorrente e, quindi, la configurabilità dell'istanza di rateizzazione quale atto interruttivo dei termini di prescrizione. Per di più, parte resistente ha documentalmente provato l'avvenuta notifica da parte di di ulteriori atti, Controparte_4 antecedenti all'intimazione opposta, ed interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa. Invero, risulta per tabulas che dalla data di notifica –da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420199012973080000 (02.03.2020) alla data di notifica dell'intimazione opposta (28.09.2023), non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' liquidate nella complessiva somma di € 232,00, oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 13 giugno 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano