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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-11-2025, vertente tra
, Parte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Foligno, P.IVA_1 via Antonio da Sangallo n.17/P, presso lo studio dell'Avv. Roberto Micanti, che la rappresenta e la difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Biante Secondari, giusta procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore e, Controparte_1 P.IVA_2 per essa, quale sua mandataria (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Piazzale Sturzo n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sollitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellata – Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(nel prosieguo, “ ) proponeva opposizione al
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2218/2017, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Euro 11.276,39, oltre interessi e spese del Controparte_1 monitorio, per il mancato pagamento di undici fatture relative alla fornitura di energia elettrica in quattro diversi esercizi commerciali, dei quali due siti in Montefalco (rispettivamente, in Corso
Goffredo Mameli n. 49 e in Via Giacomo Leopardi n. 4) e due siti in Foligno (rispettivamente, in
Largo Volontari del Sangue n. 8 e in Largo Meneghini n. 30).
In particolare, la lamentava la mancata prova del credito vantato da Parte_1
chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle Controparte_1 spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, contestando le argomentazioni Controparte_1 difensive della e chiedendo, pertanto, il rigetto della dispiegata Parte_1 opposizione, con vittoria delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio, la provvedeva al pagamento delle fatture Parte_1 relative alle utenze dei due esercizi commerciali siti in Foligno, pari ad Euro 22,72.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
2526/2020, preso atto dell'avvenuto pagamento delle fatture relative alle utenze dei locali siti in
Foligno, revocava il decreto ingiuntivo, condannando comunque la al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di Euro 11.253,67, oltre interessi legali e Controparte_1 spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava tale Parte_1 decisione, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando il gravame a due motivi di appello;
quindi concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto,
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato Controparte_1 gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 31/10/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 7/11/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti. Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
7/11/2025 nessuno compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo con sentenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 2526/2020, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 7/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-11-2025, vertente tra
, Parte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Foligno, P.IVA_1 via Antonio da Sangallo n.17/P, presso lo studio dell'Avv. Roberto Micanti, che la rappresenta e la difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Biante Secondari, giusta procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore e, Controparte_1 P.IVA_2 per essa, quale sua mandataria (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Piazzale Sturzo n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sollitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellata – Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(nel prosieguo, “ ) proponeva opposizione al
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2218/2017, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Euro 11.276,39, oltre interessi e spese del Controparte_1 monitorio, per il mancato pagamento di undici fatture relative alla fornitura di energia elettrica in quattro diversi esercizi commerciali, dei quali due siti in Montefalco (rispettivamente, in Corso
Goffredo Mameli n. 49 e in Via Giacomo Leopardi n. 4) e due siti in Foligno (rispettivamente, in
Largo Volontari del Sangue n. 8 e in Largo Meneghini n. 30).
In particolare, la lamentava la mancata prova del credito vantato da Parte_1
chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle Controparte_1 spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, contestando le argomentazioni Controparte_1 difensive della e chiedendo, pertanto, il rigetto della dispiegata Parte_1 opposizione, con vittoria delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio, la provvedeva al pagamento delle fatture Parte_1 relative alle utenze dei due esercizi commerciali siti in Foligno, pari ad Euro 22,72.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
2526/2020, preso atto dell'avvenuto pagamento delle fatture relative alle utenze dei locali siti in
Foligno, revocava il decreto ingiuntivo, condannando comunque la al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di Euro 11.253,67, oltre interessi legali e Controparte_1 spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava tale Parte_1 decisione, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando il gravame a due motivi di appello;
quindi concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto,
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato Controparte_1 gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 31/10/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 7/11/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti. Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
7/11/2025 nessuno compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo con sentenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 2526/2020, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 7/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo