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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 764/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non
ex art. 281 sexies c.p.c. ricomprese nelle altre
nella causa civile n. 764/2023 R.G. posta in decisione all'udienza materie.
collegiale del 19/02/2025, promossa
DA
(C.F. Parte_1
), con sede in Caravaggio, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
(C.F. ), tutti Parte_3 C.F._3 pagina 1 di 24 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fugazzola del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo via Brigata Lupi 7 in forza di deleghe stese in calce alla citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
dott. rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Adamo ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo via Taramelli n. 50,
giusta delega in calce alla comparsa;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: Appello alla sentenza N. 1221/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 5.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e con riforma dell'impugnata sentenza,
In via principale:
- dichiarare nullo, irrito ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale accoglimento della proposta opposizione.
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di concessione del servizio di gestione del parcheggio comunale in data 17.9.2008 per impossibilità pagina 2 di 24 dell'oggetto, con ogni conseguente statuizione.
- accertata la inutilizzabilità dell'area parcheggio oggetto di concessione a partire, quanto meno, dall'anno 2011 (o a partire dalla diversa data che verrà
accertata in corso di causa) ed il minor canone dovuto dall'attore/opponente, e tenuto conto delle somme indebitamente pretese dal convenuto/opposto (e versate dall'attore/opponente) a titolo di canone, indicare la somma eventualmente a debito di nei Controparte_3
confronti del , con ogni conseguente statuizione. Controparte_1
- condannare il a restituire le somme corrisposte da Controparte_1 [...]
, Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e in adempimento dell'ordinanza del 17.5.2018
[...] Parte_3
che ha disposto la provvisoria esecutività del decreto opposto, oltre interessi di legge e rivalutazione e ogni conseguente statuizione, nonché in adempimento della sentenza di prime cure, oltre interessi e rivalutazione;
In via istruttoria:
a) in parziale riforma dell'ordinanza del 15.5.2018, si chiede la ammissione di prova per interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Caravaggio, nonché
per testi anche sui seguenti capitoli di prova:
3) Vero che la situazione di cui al precedente capitolo di prova rendeva inutilizzabile l'area, come da documento che mi si rammostra al n. 3 del fascicolo di parte di CP_3 Controparte_4
5) Vero che, all'esito di una ispezione condotta in data 3.2.2014 dal di CP_1
pagina 3 di 24 Caravaggio, gli agenti del Corpo di Polizia Locale intervenuti davano atto che
“al momento del sopralluogo, con condizioni meteo avverse, per precipitazioni piovose intermittenti, circa il 60/70 per cento della superficie risultava interessata dalla presenza di acqua stagnante, nelle buche ivi ubicate che,
verosimilmente ristagna a causa della mancanza di possibilità di scolo. La
profondità di suddette buche varia da cm. 5 a cm. 20” (come da documento che mi si rammostra al n. 6 del fascicolo di parte Parte_4
.
[...]
6) Vero che, a partire dalla fine del 2011, anche durante periodi asciutti, si riscontravano buche profonde 5/20 cm. nel piazzale oggetto di concessione.
7) Vero che la situazione di cui al precedente capitolo rendeva, in gran parte,
inutilizzabile l'area oggetto di concessione.
8) Vero che in data 18.11.2009 il Comune di Caravaggio riconosceva, di sua iniziativa, la necessità di una “sistemazione del parcheggio comunale presso il
Santuario della B.V.”, come da documento che mi si rammostra al n. 24 del fascicolo di parte Parte_4
9) Vero che il Comune di Caravaggio, negli anni 2011, 2012 e 2013, aveva assicurato alla un proprio Parte_4
intervento risolutore anche nell'ottica di un più ampio progetto di riqualificazione dell'intera area già da tempo previsto e voluto dalla allora
Amministrazione Comunale, come da documento che mi si rammostra al n. 2 del fascicolo di parte Parte_4
pagina 4 di 24 10) Vero che a seguito di trattative, una possibile soluzione bonaria della vertenza era indicata nella realizzazione, da parte della Parte_4
e con costi e oneri a suo esclusivo carico, di una serie di
[...]
interventi intesi ad ovviare ai fenomeni predetti (e ciò fronte di una proroga della concessione, da parte del per un ulteriore periodo di tempo ad un CP_1
canone minore di quello di cui alla concessione in essere) e che tale prospettata soluzione veniva positivamente valutata dal Comune di Caravaggio ed era anche oggetto della Deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 5.3.2015, come da documenti che mi si rammostrano al n. 8, 9 e 10 del fascicolo di parte
[...]
Parte_4
11) Vero che i progetti comunali predisposti per la riqualificazione del parcheggio (che mi si rammostrano doc. 21) avevano ottenuto il nulla osta dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano e,
già nel 2009, l'intervento di “riqualificazione e ampliamento parcheggio del
Santuario” era stato indicato come rilevante intervento pubblico da realizzarsi ed oggetto di apposita delibera di approvazione (n. 127 del 4.12.2009) come da documento che mi si rammostra al n. 22 del fascicolo di parte
[...]
Parte_4
12) Vero che le trattative tra le odierne parti in causa proseguivano sino a quando, insediata una nuova Amministrazione Comunale, il Comune di
Caravaggio riteneva di interrompere ogni trattativa come da documenti che mi si rammostrano ai nn. 11, 12 e 13, 14 del fascicolo di parte Parte_4
pagina 5 di 24 Pt_4 Parte_4
13) Vero che rispetto alla superficie totale concessa ai fini del parcheggio delle autovetture dei visitatori, una superficie di mq. 2730, posta ad ovest oltre la strada, non era fruibile quale parcheggio e non è mai stata in tal modo utilizzata,
e che, in ogni caso, l'accesso a tale area, una volta scaduta la concessione, è stato fisicamente inibito dallo stesso , come da documento che Controparte_1
mi si rammostra al n. 20 del fascicolo di parte Parte_4
[...]
14) Vero che, nell'area già oggetto di concessione, nel mese di gennaio 2018,
sono iniziati lavori, appaltati dal di Caravaggio, con i quali si è inteso CP_1
procedere al posizionamento di un impianto interrato preordinato alla raccolta ed allo scolo delle acque meteoriche dell'intero parcheggio come da documenti che mi si rammostrano al n. 25, 26 e 27 del fascicolo di parte
[...]
Parte_4
15) Vero che ho predisposto la perizia geologica che mi si rammostra al documento n. 23 del fascicolo di parte Parte_4
e che ne confermo il contenuto.
[...]
16) Vero che ho predisposto, previo sopralluogo, la relazione in data 12.02.2018
che mi si rammostra al documento n. 27 del fascicolo di parte
[...]
e che ne confermo il contenuto. Parte_4
17) Vero che il Comune di Caravaggio ha recentemente iniziato una serie di lavori, aventi ad oggetto il parcheggio già oggetto di concessione, intesi al pagina 6 di 24 posizionamento di un impianto interrato preordinato alla raccolta ed allo scolo delle acque meteoriche dell'intera area, come da documenti che mi si rammostrano ai nn. 25, 26 e 27.
Si indicano quali testimoni su tutte le predette circostanze:
- , c/o Comando Polizia Locale di Caravaggio, viale Giovanni Testimone_1
Paolo XXIII, n. 17 Caravaggio (BG);
- , c/o Comando Polizia Locale di Caravaggio, viale Giovanni CP_5
Paolo XXIII, n. 17, Caravaggio (BG);
- via Emanuele Carioni n. 76, Misano Gera d'DA (BG) Controparte_6
- Dott. , via Privata Pasturana n.1, Treviglio (BG); Persona_1
- Dott. via Privata Isonzo n.6, Romano di Lombardia (BG); CP_7
- Dott. , via Crocefisso n.37e/f - Bergamo Controparte_8
via Oldrini n.18 Controparte_9 Per_2
- , via Gramsci n. 2, Misano Gera d'DA (BG) CP_10
- , via Nullo n. 28, Caravaggio (BG). Persona_3
b) Si chiede, inoltre, come già fatto all'udienza del 19.9.2019 nel corso del giudizio di prime cure, che in riforma dell'ordinanza del 24.9.2019, il CTU
nominato venga convocato a chiarimenti in relazione ai n. 5 punti riportati nel foglio depositato alla predetta udienza del 19.9.2019 (ed oggetto di specificazione anche nel presente atto di citazione in appello), ovvero, ove ritenuto necessario od opportuno, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 7 di 24 Per parte appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
produzione e difesa, così giudicare:
Nel merito in principalità:
- respingere l'impugnazione promossa da Controparte_3
nonché dai sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1221/2023 resa dal Tribunale di Bergamo Parte_3
in data 30.05.2023 e pubblicata in data 05.06.2023, a definizione della causa n.
2509/2017 R.G., in quanto infondata in fatto e diritto per le causali ed i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza medesima.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza,
anche parziale, dell'impugnativa promossa da Controparte_3
nonché dai sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1221/2023 del Tribunale di Bergamo: Parte_3
in via di appello incidentale condizionato:
- in parziale riforma della predetta sentenza n. 1221/2023 resa dal Tribunale di
Bergamo in data 30.05.2023 e pubblicata in data 05.06.2023, a definizione della causa n. 2509/2017 R.G., accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di nullità del contratto di concessione svolta da nonché da , Controparte_3 Parte_2
e per le causali e i motivi Parte_1 Parte_3
pagina 8 di 24 dedotti in atti, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito e in via principale:
- rigettare e respingere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nonché dai sig.ri Controparte_3
, e in quanto Parte_2 Parte_1 Parte_3
infondata in fatto ed in diritto, per le causali e i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo n. 133/2017 D.I. in ogni sua parte, con conseguente condanna di controparte al versamento del dovuto, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Sempre nel merito e in via principale:
- rigettare e respingere integralmente ogni e qualsivoglia ulteriore domanda,
istanza ed eccezione svolta da Controparte_3
nonché da , e nei Parte_2 Parte_1 Parte_3
confronti del , in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
per le causali e i motivi dedotti in atti, ivi compresa la domanda di nullità del contratto di concessione del 17.09.2008 ex adverso promossa, in quanto inammissibile e/o improponibile, sempre per le causali e i motivi dedotti in atti;
Nel merito ed in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 133/2017 D.I., accertare e dichiarare che le controparti, in ragione della vicenda che ci occupa, sono debitrici, nei confronti del , Controparte_1
della somma capitale di € 157.583,33, o di quella diversa che sarà accertata in pagina 9 di 24 corso di causa, e, conseguentemente, condannarle al pagamento, in favore del
, della predetta somma così accertata, oltre interessi legali Controparte_1
dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, senza ammettere alcuna inversione dell'onere della prova e previo il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si insiste, ove ritenuto necessario, per l'assunzione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., datata 16
marzo 2018, nell'interesse del , che non sono state Controparte_1
ammesse (prova per interpello e testi sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 12, 15 e
17 con testi nelle persone dei soggetti indicati nella stessa memoria istruttoria) e che, per comodità, si riportano:
1) “vero che il contratto di concessione avente ad oggetto il servizio di gestione del parcheggio comunale sito presso il Santuario della Beata Vergine di
Caravaggio è stato stipulato in data 17.09.2008 a seguito di apposita gara informale aggiudicata alla per aver offerto il miglior aumento, rispetto al CP_3
canone annuo posto a base di gara”;
2) “vero che il legale rappresentante della , nel presentare la propria offerta, CP_3
ha dichiarato, per il tramite del modulo a ciò dedicato, di aver preso visione di tutte le condizioni e circostanze afferenti il servizio ed influenti sula determinazione dell'offerta e di ritenere il prezzo offerto remunerativo (cfr. all.
n. 7)”;
3) “vero che la , al momento della sottoscrizione del contratto di CP_3
pagina 10 di 24 concessione, aveva piena conoscenza dello stato dei luoghi, che sono stati dalla stessa accettati per come si presentavano al momento della predetta stipula”;
4) “vero che, in forza dell'art. 5, lettera g) del capitolato speciale, incombeva sul concessionario l'onere di effettuare la manutenzione ordinaria dell'intera struttura”;
12) “vero che, in occasione della riconsegna del parcheggio allo scadere della concessione, e come risulta dal verbale di riconsegna, l'area è stata descritta come agibile ed idonea all'uso per il quale è destinata (cfr. all. n. 14)”;
15) “vero che in occasione dei lavori di cui sopra è emersa la presenza di una griglia di drenaggio delle acque piovane, e relativo pozzetto, che nel corso del tempo sono stati coperti da uno strato di terra e detriti”;
17) “vero che il parcheggio gode di una discreta permeabilità alle acque meteoriche, da cui deriva che i tempi di assorbimento delle acque anche di discreta entità risultano confinati in alcune ore”.
Si indicano, in qualità di testi, da escutersi anche a prova contraria sui capitoli di prova che controparte vorrà eventualmente reiterare, i sigg.:
- Arch. , residente in [...]; Testimone_2
- Arch. presso;
Persona_4 Controparte_1
- Geom. presso;
Persona_5 Controparte_1
- Agente Scelto , presso;
CP_5 Controparte_1
- Agente Scelto , presso Comune di Caravaggio;
Testimone_1
- Dott. Geol. con studio in Bergamo, Via G. Crescenzi, n. 65/L. Persona_6
pagina 11 di 24 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite (incluse IVA, CPA e rimborso forfetario) relativi ai due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2.03.2017, Controparte_3
nonché i soci amministratori ,
[...] Parte_2 Parte_1
e proponevano innanzi al Tribunale di Bergamo Parte_3
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11.01.2027 n. 133/17
ing. (poi emendato) con cui veniva loro intimato il pagamento in favore del la somma di € 157.583,33 oltre interessi e spese in Controparte_1
dipendenza di un contratto di concessione di un servizio di parcheggio.
Gli opponenti, in via preliminare, evidenziavano che già esisteva un'altra causa preventivamente instaurata contro il avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento negativo del credito azionato in via monitoria, iscritta al N.
12876/2016 R.G., il cui oggetto era sempre dato dal contratto di concessione
inter partes.
Parte opponente spiegava:
- che, “con contratto di concessione servizio gestione parcheggio comunale
presso il santuario della B.V. di Caravaggio” del 17.09.2008, il Comune aveva affidato alla società comparente il servizio di gestione del predetto parcheggio per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30.06.2016, ma, dopo alcuni anni, a partire dal 2011, in corrispondenza di fenomeni atmosferici avversi, la zona destinata a parcheggio era soggetta a frequenti allagamenti, sì che pagina 12 di 24 l'esecuzione del servizio era divenuto impossibile con conseguente perdita di guadagno;
- che il si era impegnato ad intervenire, ma di fatto era rimasto inerte, CP_1
nonostante le numerose missive inoltrate, e quindi con lettera del 9.12.2023 la società aveva formalizzato la sua intenzione di sospendere il pagamento dei canoni;
- che il , dopo aver deliberato lavori di riqualificazione e Controparte_1
ampliamento del parcheggio del Santuario, aveva sospeso ogni forma di trattativa una volta mutata l'amministrazione e aveva chiesto il pagamento dei canoni scaduti e non pagati a decorrere dall'anno 2014;
- che invero i comparenti avevano legittimamente opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., tanto più che lo stesso ente territoriale aveva riconosciuto che da anni il parcheggio era quasi completamente inagibile.
Si costituiva con comparsa il che resisteva;
allegava che Controparte_1
il contratto di concessione, avente ad oggetto il servizio di gestione del parcheggio comunale sito presso il Controparte_11
per il periodo intercorrente dal 1.07.2008 al 30.06.2016, poi prorogato sino al
30.07.2016, era stato perfezionato all'esito di apposita gara e quindi aggiudicato alla al canone annuo di € 61.000, da versare in due rate semestrali Parte_4
anticipate aventi scadenza al 10 luglio e al 10 gennaio di ogni anno;
che al contratto era allegato il capitolato e l'apposito modulo in cui il legale rappresentatane della concessionaria aveva attestato di aver preso visione di tutte pagina 13 di 24 le condizioni e le circostanze afferenti il servizio e di ritenere il prezzo remunerativo;
che nel capitolato era stato espressamente previsto l'obbligo per il concessionario di curare la manutenzione ordinaria della struttura e in effetti, per i primi cinque anni, nessuna contestazione era stata sollevata;
che il parcheggio
de quo, ossia un'area di terra battuta cosparsa di ghiaia e disseminata di alberi per garantire l'ombreggiamento estivo, doveva essere manutenuto dal concessionario mediante il semplice riposizionamento dello stato di ghiaia in modo tale da impedire la formazione di buche;
che mai il aveva CP_1
promesso un intervento risolutore in quanto il ripristino faceva parte di un più
ampio e complesso progetto di riqualificazione complessiva dell'area; che il verbale di ispezione redatto dal Corpo di Polizia Locale in data 3.02.2014 non aveva confermato l'inagibilità dell'area, ma attestato la presenza di allagamenti in una zona di terreno inerbato impiegato solo in caso di notevole afflusso di pellegrini;
che mai l'amministrazione comunale aveva riconosciuto la fondatezza delle doglianze avversarie, come provato anche dal verbale di consegna del parcheggio alla scadenza del rapporto di concessione, sottoscritto dal concessionario del 29.07.2016, in cui era attestato che l'area non presentava alcun avvallamento, voragine o buca tali da renderlo inagibile.
A questa causa era riunita quella precedentemente iscritta al N. 12876/2016 R.G.
in cui e i suoi soci ed amministratori, per le medesime ragioni di Parte_4
fatto e di diritto, chiedevano al Tribunale che venisse accertata l'impossibilità di usare l'area di parcheggio oggetto di concessione a partire dall'anno 2011 e pagina 14 di 24 quindi determinato il minor canone di affitto in concreto dovuto.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, istruita la lite con consulenza affidata al dott. geologo e con l'escussione di Persona_7
numerosi testi, il Tribunale adito, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo. In primo luogo, il primo giudice disattendeva la domanda introdotta dalla società opponente nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di nullità del contratto di concessione per impossibilità
dell'oggetto; nel merito, assumeva che la caratteristica tipica del contratto in esame è che il rischio operativo e di gestione, anche economico, grava sempre sul concessionario, tra cui il c.d. rischio di disponibilità, connesso alla necessità
di interventi di manutenzione;
aggiungeva che la consulenza aveva accertato che il piazzale era costituito da un terreno naturale, fatta salva la presenza di uno strato superficiale di ghiaia, e che, pertanto, le zone di maggior transito, ossia quelle ubicate a nord, presentanti avvallamenti necessitavano di costante manutenzione ordinaria.
nonché i suoi soci Controparte_12 Parte_1
, interponevano appello a cui
[...] Parte_2 Parte_3
resisteva il con appello incidentale condizionato. Controparte_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.02.2025 ex art. 352 c.p.c.
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 15 di 24 Con il primo motivo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha disatteso la domanda di nullità dell'atto concessorio per impossibilità
dell'oggetto; allega che la domanda di nullità era stata circoscritta a quella “ …
parte dell'area comunale concessa in uso, ovvero quella di superficie pari a mq.
2.730, posta ad ovest oltre la strada”.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione ex art. 1460 c.c. legittimante la sospensione del pagamento dei canoni: lamenta che il primo giudice ha valorizzato singoli stralci della consulenza e non altri in cui il consulente ha riscontrato la presenza di buche non ripristinate e la mancanza di un piano e di un progetto puntuale di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche mediante griglie o caditoie.
Allega che dall'istruttoria è emersa in modo certo che vi è stata l'impossibilità di utilizzare l'intera area di parcheggio oggetto di concessione e tanto lo si può
desumere dall'ispezione condotta in data 3.02.2014 dagli agenti di Polizia locale,
dai rilievi fotografici in atti, dal riconoscimento di dette problematiche da parte dell'ente territoriale e dagli esiti della prova orale.
Il resisteva e, in via di appello incidentale condizionato, Controparte_1
ribadiva l'eccezione, già svolta in primo grado, di inammissibilità e/o di improponibilità della domanda di nullità del contratto di concessione in quanto domanda nuova formulata tardivamente.
Prima di esaminare i singoli motivi di gravame, è opportuno dare sommaria contezza dei fatti di causa.
pagina 16 di 24 Con contratto di concessione del servizio di gestione del parcheggio comunale presso il santuario della del 17.09.2008, avente durata dal CP_11
1°.07.2008 al 30.06.2016, il Comune di Caravaggio affidava alla società Pt_5
il relativo servizio alle condizioni indicate nel relativo Capitolato;
il
[...]
canone annuo era fissato in € 61.000 da versare in due rate semestrali anticipate;
nel capitolato era indicato che la superficie del parcheggio era di 14.695 mq e al punto g) delle condizioni descritte all'art. 5 il concessionario si obbligava ad
“effettuare la manutenzione ordinaria dell'intera struttura compresa la
manutenzione del verde di pertinenza, idonea segnaletica degli stalli di sosta” e al punto 7 era prevista la facoltà per il di ridurre l'area destinata al CP_1
parcheggio in una misura non superiore al 10%.
Nel modulo di offerta la società e i soci muniti di poteri di rappresentanza CP_3
attestavano di aver preso visione delle condizioni previste nel capitolato, di aver compreso la natura del servizio e di aver stimato il prezzo offerto remunerativo e tale da consentire l'esecuzione del servizio.
Per i primi anni non constano contestazioni, ma in data 8.11.2013 (a distanza di oltre cinque anni dall'inizio del rapporto concessorio) Parte_1
denunciava al lo stato in cui si trovava il parcheggio, caratterizzato da CP_1
un pessimo stato dell'asfaltatura, dalla presenza di buche e di avvallamenti tali da creare disagio all'utenza e l'impossibilità di fruire del parcheggio;
in data
9.12.2013 la concessionaria minacciava la sospensione del pagamento del canone e in data 3.02.2014 due agenti della Polizia Locale effettuavano un pagina 17 di 24 sopralluogo in loco richiesto dal gestore e davano atto che la pavimentazione della parte sud era prevalentemente inerbata, mentre la parte a nord del parcheggio presentava vaste zone di acqua piovana stagnante.
Seguivano anche delle trattative tra le parti e con delibera del 5.03.2015 il di Caravaggio deliberava di prendere atto del parere dell'arch. CP_1
per la realizzazione delle opere previste per il progetto di sistemazione Per_4
del parcheggio de quo presentato dalla società concessionaria che, tuttavia,
doveva essere adeguato ad alcune prescrizioni, ma di fatto nessun intervento veniva eseguito, nonostante la disponibilità manifestata dalla società, ma con la previsione di una sospensione prima e di una riduzione poi nel pagamento del corrispettivo.
Il in ogni caso, sollecitava più volte i pagamenti dei canoni sin dal CP_1
30.01.2014 sino alla proposizione dell'azione monitoria, preceduta da quella di accertamento negativo da parte della società concessionaria e dei suoi soci.
Vari testi escussi davano contezza della situazione del parcheggio che effettivamente, in occasione di frequenti o intense piogge, si allagava a causa di buche e di avvallamenti.
Il teste confermava la presenza di buche e riferiva che il Testimone_3
parcheggio non era dotato di un impianto di scolo in quanto trattasi di uno sterrato con una certa pendenza per effetto della quale le acque defluivano in modo naturale e attestava che le prime segnalazioni erano arrivate a partire dall'anno 2013. La teste già segretario comunale, confermava CP_7
pagina 18 di 24 che il gestore si era lamentato per la presenza delle pozzanghere che impedivano la piena capienza del parcheggio e che dagli accertamenti svolti dai vigili urbani e dal tecnico comunale sembrava che solo 5/6 posti auto fossero impraticabili;
riferiva che il non poteva spendere soldi per via del patto di stabilità e CP_1
che si era impegnato a fare i lavori scontandoli dal canone, tanto venne Parte_4
deliberato, ma poi il aveva revocato la delibera in quanto la procedura CP_1
adottata non era stata corretta;
l'arch. , dipendente del Testimone_2 CP_1
narrava che a seguito di piogge intense si formavano delle pozzanghere in quanto l'area è in terra battuta;
il teste , agente della Polizia Testimone_1
Locale, riferiva che durante il suo sopralluogo il parcheggio si presentava coperto da acqua per il 60/70% della sua superficie e che, non essendo la zona asfaltata, a causa del transito dei mezzi erano presenti dei dislivelli di alcuni centimetri in corrispondenza dei punti in cui ruotavano le autovetture (e di analogo tenore la deposizione dell'altro agente ). CP_5
Il consulente geologo dott. dopo aver decritto le due zone di cui Persona_7
si compone il parcheggio (un settore nord della strada più vasto e uno a sud di minori dimensioni), riferiva che la porzione a sud della strada comunale presentava una vegetazione erbacea continua, quasi un prato naturale, mentre quella a nord si presentava come un terreno definito dall'alternanza di alberi,
aree di sosta e relative carreggiate di collegamento della circolazione interna.
Il terreno è sostanzialmente naturale, fatta salva la presenza di uno strato superficiale di ghiaia.
pagina 19 di 24 Il c.t.u. confermava, per la porzione nord, la presenza di buche e di avvallamenti,
soprattutto nelle zone di maggior transito, e riteneva che poter fruire del parcheggio nella sua totalità era necessaria una manutenzione ordinaria del piazzale per ristabilire la sua planarità e che, tuttavia, la mancanza di un piano e di un progetto puntuale di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche mediante griglie e caditoie era tale da determinare una maggior probabilità di allagamento del piazzale;
infine, quantificava in € 16.000 il potenziale danno per l'utilizzatore, pari al 10% della capienza, comunque da provare in concreto.
Alla luce di queste risultanze, ritiene la Corte che i due motivi di appello, da valutare in modo congiunto, siano infondati.
Quanto al primo motivo, è evidente che, a prescindere dalla novità della domanda, non esiste alcuna nullità del contratto di concessione per impossibilità
totale o parziale dell'oggetto.
Il parcheggio è stato utilizzato senza alcuna contestazione da parte della società
concessionaria per oltre cinque anni nella sua interezza e poi comunque l'area è
sempre stata fruibile nel suo complesso, anche quella che si allagava a causa di piogge intense, creando pozzanghere ed avvallamenti, peraltro di modeste dimensioni. Come già rilevato dal giudice di prime cure, il concetto di impossibilità non va confuso con quello di maggior difficoltà a fruire della res e,
nel caso concreto, è evidente che la porzione sud sia stata poco usata per ragioni non imputabili all'ente territoriale (con tutta probabilità l'afflusso di pellegrini non è mai stato tale da giustificare l'utilizzo contemporaneo delle due porzioni),
pagina 20 di 24 mentre quella posta a nord è stata normalmente impiegata per tutto il corso del rapporto concessorio, nonostante fosse soggetta ad allagamenti in occasione di piogge di notevole intensità, per come si può anche desumere dai rilievi fotografici allegati alla consulenza.
Osserva tuttavia la Corte che la presenza di strati superficiali di acqua,
localizzati in presenza di buche e di avvallamenti, pur creando disagio all'utenza, non sono di certo tali da rendere il parcheggio inagibile.
Per giunta, per quanto maggiormente interessa in questa sede, il consulente ha da un lato osservato che il piazzale era privo di un piano di raccolta delle acque mediante griglie e caditoie e che dall'altro la manutenzione ordinaria, gravante sulla società concessionaria, era stata carente.
Quanto all'assenza di un piano di smaltimento delle acque, la Corte osserva che la situazione è rimasta inalterata anche dopo la cessazione della concessione e che tuttavia la società ha assunto in godimento di un bene come visto e piaciuto,
ben sapendo della sua struttura e ritenendolo comunque idoneo al servizio di parcheggio (per come è stato per oltre cinque anni) e dall'altro la principale causa degli allagamenti va ricercata proprio nella condotta della concessionaria che ha omesso di curare in modo adeguato la manutenzione del piazzale.
Come rilevato dal consulente (ma invero trattasi di dati di comune esperienza), il continuo passaggio di veicoli su un fondo in terra battura crea inevitabilmente buche e avvallamenti che necessitano di una costante manutenzione ordinaria mediante riporto di materiale ghiaioso per eliminare la depressione. È evidente pagina 21 di 24 che, mantenendo planare la superficie del terreno, di per sé comunque dotato di una naturale pendenza tale da rendere possibile lo scolo, non si sarebbero verificati i fenomeni di ristagno e le pozzanghere visibili nelle fotografie.
In altri termini, il piazzale ubicato a nord della strada non si è mai allagato in
toto in presenza di piogge intense – e tanto avrebbe indotto a ritenere inesistenti le doverose pendenze – ma si allagava a chiazze con la formazione di pozzanghere di modesta profondità (per come si può agevolmente vedere dai rilievi fotografici di cui all'allegato 2 della consulenza) e tanto lascia presumere,
con verosimile certezza, l'assenza della doverosa assenza di manutenzione ordinaria posta a carico del concessionario per espressa previsione del capitolato.
La manutenzione ordinaria, infatti, è quella diretta ad eliminare i guasti della cosa e che abbia caratteristiche di prevedibilità e ricorrenza, mentre quella straordinaria, in genere a carico della parte locatrice, consiste in riparazioni straordinarie o imprevedibili necessarie al fine di conservare o restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza.
Non si può dubitare che il riporto di ghiaia o di altro materiale nei punti di maggior transito fosse attività di manutenzione ordinaria a cui doveva provvedere la società concessionaria e che, se eseguita con la dovuta frequenza,
avrebbe di molto limitato gli inconvenienti lamentati.
Anche a voler ritenere esistente un concorso di responsabilità a carico del per non aver apprestato un sistema di scolo delle acque Controparte_1
(ma non si comprende perché nei primi anni di vigenza del rapporto concessorio pagina 22 di 24 detti inconvenienti non si siano verificati) resta il dato che non esiste alcuna prova di un danno subito dalla società.
Il consulente ha ipotizzato in via astratta una somma risarcitoria di € 16.000
(peraltro mai richiesta) connessa alla parziale inutilizzabilità del piazzale dal
2011 al 2016, ma non esiste alcuna prova che la società concessionaria abbia dovuto dirottare altrove o non abbia potuto ospitare autovetture, perdendo in tal modo il possibile incasso, proprio a causa degli allagamenti e la prova di tanto è
data dal fatto che il parcheggio posto a sud della strada è sempre stato impiegato in misura ridotta. Nessun teste ha riferito della necessità di avvalersi di altro parcheggio perché quello dato in concessione era in tutto o in parte inutilizzabile.
Il motivo di appello condizionato resta assorbito.
In definitiva, non esiste alcun motivo per procedere ad una rideterminazione ex posto del canone di concessione previsto nel contratto.
La gravata sentenza va confermata e parte appellante va condannata rifondere le spese del grado a parte appellata.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_3
da , da e da
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_6
pagina 23 di 24 avverso la sentenza n. 1221/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in Pt_4
data 5.06.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti in solido a rifondere al le spese Controparte_1
di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 24 di 24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non
ex art. 281 sexies c.p.c. ricomprese nelle altre
nella causa civile n. 764/2023 R.G. posta in decisione all'udienza materie.
collegiale del 19/02/2025, promossa
DA
(C.F. Parte_1
), con sede in Caravaggio, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
(C.F. ), tutti Parte_3 C.F._3 pagina 1 di 24 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fugazzola del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo via Brigata Lupi 7 in forza di deleghe stese in calce alla citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
dott. rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Adamo ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo via Taramelli n. 50,
giusta delega in calce alla comparsa;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: Appello alla sentenza N. 1221/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 5.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e con riforma dell'impugnata sentenza,
In via principale:
- dichiarare nullo, irrito ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale accoglimento della proposta opposizione.
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di concessione del servizio di gestione del parcheggio comunale in data 17.9.2008 per impossibilità pagina 2 di 24 dell'oggetto, con ogni conseguente statuizione.
- accertata la inutilizzabilità dell'area parcheggio oggetto di concessione a partire, quanto meno, dall'anno 2011 (o a partire dalla diversa data che verrà
accertata in corso di causa) ed il minor canone dovuto dall'attore/opponente, e tenuto conto delle somme indebitamente pretese dal convenuto/opposto (e versate dall'attore/opponente) a titolo di canone, indicare la somma eventualmente a debito di nei Controparte_3
confronti del , con ogni conseguente statuizione. Controparte_1
- condannare il a restituire le somme corrisposte da Controparte_1 [...]
, Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e in adempimento dell'ordinanza del 17.5.2018
[...] Parte_3
che ha disposto la provvisoria esecutività del decreto opposto, oltre interessi di legge e rivalutazione e ogni conseguente statuizione, nonché in adempimento della sentenza di prime cure, oltre interessi e rivalutazione;
In via istruttoria:
a) in parziale riforma dell'ordinanza del 15.5.2018, si chiede la ammissione di prova per interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Caravaggio, nonché
per testi anche sui seguenti capitoli di prova:
3) Vero che la situazione di cui al precedente capitolo di prova rendeva inutilizzabile l'area, come da documento che mi si rammostra al n. 3 del fascicolo di parte di CP_3 Controparte_4
5) Vero che, all'esito di una ispezione condotta in data 3.2.2014 dal di CP_1
pagina 3 di 24 Caravaggio, gli agenti del Corpo di Polizia Locale intervenuti davano atto che
“al momento del sopralluogo, con condizioni meteo avverse, per precipitazioni piovose intermittenti, circa il 60/70 per cento della superficie risultava interessata dalla presenza di acqua stagnante, nelle buche ivi ubicate che,
verosimilmente ristagna a causa della mancanza di possibilità di scolo. La
profondità di suddette buche varia da cm. 5 a cm. 20” (come da documento che mi si rammostra al n. 6 del fascicolo di parte Parte_4
.
[...]
6) Vero che, a partire dalla fine del 2011, anche durante periodi asciutti, si riscontravano buche profonde 5/20 cm. nel piazzale oggetto di concessione.
7) Vero che la situazione di cui al precedente capitolo rendeva, in gran parte,
inutilizzabile l'area oggetto di concessione.
8) Vero che in data 18.11.2009 il Comune di Caravaggio riconosceva, di sua iniziativa, la necessità di una “sistemazione del parcheggio comunale presso il
Santuario della B.V.”, come da documento che mi si rammostra al n. 24 del fascicolo di parte Parte_4
9) Vero che il Comune di Caravaggio, negli anni 2011, 2012 e 2013, aveva assicurato alla un proprio Parte_4
intervento risolutore anche nell'ottica di un più ampio progetto di riqualificazione dell'intera area già da tempo previsto e voluto dalla allora
Amministrazione Comunale, come da documento che mi si rammostra al n. 2 del fascicolo di parte Parte_4
pagina 4 di 24 10) Vero che a seguito di trattative, una possibile soluzione bonaria della vertenza era indicata nella realizzazione, da parte della Parte_4
e con costi e oneri a suo esclusivo carico, di una serie di
[...]
interventi intesi ad ovviare ai fenomeni predetti (e ciò fronte di una proroga della concessione, da parte del per un ulteriore periodo di tempo ad un CP_1
canone minore di quello di cui alla concessione in essere) e che tale prospettata soluzione veniva positivamente valutata dal Comune di Caravaggio ed era anche oggetto della Deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 5.3.2015, come da documenti che mi si rammostrano al n. 8, 9 e 10 del fascicolo di parte
[...]
Parte_4
11) Vero che i progetti comunali predisposti per la riqualificazione del parcheggio (che mi si rammostrano doc. 21) avevano ottenuto il nulla osta dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano e,
già nel 2009, l'intervento di “riqualificazione e ampliamento parcheggio del
Santuario” era stato indicato come rilevante intervento pubblico da realizzarsi ed oggetto di apposita delibera di approvazione (n. 127 del 4.12.2009) come da documento che mi si rammostra al n. 22 del fascicolo di parte
[...]
Parte_4
12) Vero che le trattative tra le odierne parti in causa proseguivano sino a quando, insediata una nuova Amministrazione Comunale, il Comune di
Caravaggio riteneva di interrompere ogni trattativa come da documenti che mi si rammostrano ai nn. 11, 12 e 13, 14 del fascicolo di parte Parte_4
pagina 5 di 24 Pt_4 Parte_4
13) Vero che rispetto alla superficie totale concessa ai fini del parcheggio delle autovetture dei visitatori, una superficie di mq. 2730, posta ad ovest oltre la strada, non era fruibile quale parcheggio e non è mai stata in tal modo utilizzata,
e che, in ogni caso, l'accesso a tale area, una volta scaduta la concessione, è stato fisicamente inibito dallo stesso , come da documento che Controparte_1
mi si rammostra al n. 20 del fascicolo di parte Parte_4
[...]
14) Vero che, nell'area già oggetto di concessione, nel mese di gennaio 2018,
sono iniziati lavori, appaltati dal di Caravaggio, con i quali si è inteso CP_1
procedere al posizionamento di un impianto interrato preordinato alla raccolta ed allo scolo delle acque meteoriche dell'intero parcheggio come da documenti che mi si rammostrano al n. 25, 26 e 27 del fascicolo di parte
[...]
Parte_4
15) Vero che ho predisposto la perizia geologica che mi si rammostra al documento n. 23 del fascicolo di parte Parte_4
e che ne confermo il contenuto.
[...]
16) Vero che ho predisposto, previo sopralluogo, la relazione in data 12.02.2018
che mi si rammostra al documento n. 27 del fascicolo di parte
[...]
e che ne confermo il contenuto. Parte_4
17) Vero che il Comune di Caravaggio ha recentemente iniziato una serie di lavori, aventi ad oggetto il parcheggio già oggetto di concessione, intesi al pagina 6 di 24 posizionamento di un impianto interrato preordinato alla raccolta ed allo scolo delle acque meteoriche dell'intera area, come da documenti che mi si rammostrano ai nn. 25, 26 e 27.
Si indicano quali testimoni su tutte le predette circostanze:
- , c/o Comando Polizia Locale di Caravaggio, viale Giovanni Testimone_1
Paolo XXIII, n. 17 Caravaggio (BG);
- , c/o Comando Polizia Locale di Caravaggio, viale Giovanni CP_5
Paolo XXIII, n. 17, Caravaggio (BG);
- via Emanuele Carioni n. 76, Misano Gera d'DA (BG) Controparte_6
- Dott. , via Privata Pasturana n.1, Treviglio (BG); Persona_1
- Dott. via Privata Isonzo n.6, Romano di Lombardia (BG); CP_7
- Dott. , via Crocefisso n.37e/f - Bergamo Controparte_8
via Oldrini n.18 Controparte_9 Per_2
- , via Gramsci n. 2, Misano Gera d'DA (BG) CP_10
- , via Nullo n. 28, Caravaggio (BG). Persona_3
b) Si chiede, inoltre, come già fatto all'udienza del 19.9.2019 nel corso del giudizio di prime cure, che in riforma dell'ordinanza del 24.9.2019, il CTU
nominato venga convocato a chiarimenti in relazione ai n. 5 punti riportati nel foglio depositato alla predetta udienza del 19.9.2019 (ed oggetto di specificazione anche nel presente atto di citazione in appello), ovvero, ove ritenuto necessario od opportuno, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 7 di 24 Per parte appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
produzione e difesa, così giudicare:
Nel merito in principalità:
- respingere l'impugnazione promossa da Controparte_3
nonché dai sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1221/2023 resa dal Tribunale di Bergamo Parte_3
in data 30.05.2023 e pubblicata in data 05.06.2023, a definizione della causa n.
2509/2017 R.G., in quanto infondata in fatto e diritto per le causali ed i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza medesima.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza,
anche parziale, dell'impugnativa promossa da Controparte_3
nonché dai sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1221/2023 del Tribunale di Bergamo: Parte_3
in via di appello incidentale condizionato:
- in parziale riforma della predetta sentenza n. 1221/2023 resa dal Tribunale di
Bergamo in data 30.05.2023 e pubblicata in data 05.06.2023, a definizione della causa n. 2509/2017 R.G., accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di nullità del contratto di concessione svolta da nonché da , Controparte_3 Parte_2
e per le causali e i motivi Parte_1 Parte_3
pagina 8 di 24 dedotti in atti, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito e in via principale:
- rigettare e respingere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nonché dai sig.ri Controparte_3
, e in quanto Parte_2 Parte_1 Parte_3
infondata in fatto ed in diritto, per le causali e i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo n. 133/2017 D.I. in ogni sua parte, con conseguente condanna di controparte al versamento del dovuto, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Sempre nel merito e in via principale:
- rigettare e respingere integralmente ogni e qualsivoglia ulteriore domanda,
istanza ed eccezione svolta da Controparte_3
nonché da , e nei Parte_2 Parte_1 Parte_3
confronti del , in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
per le causali e i motivi dedotti in atti, ivi compresa la domanda di nullità del contratto di concessione del 17.09.2008 ex adverso promossa, in quanto inammissibile e/o improponibile, sempre per le causali e i motivi dedotti in atti;
Nel merito ed in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 133/2017 D.I., accertare e dichiarare che le controparti, in ragione della vicenda che ci occupa, sono debitrici, nei confronti del , Controparte_1
della somma capitale di € 157.583,33, o di quella diversa che sarà accertata in pagina 9 di 24 corso di causa, e, conseguentemente, condannarle al pagamento, in favore del
, della predetta somma così accertata, oltre interessi legali Controparte_1
dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, senza ammettere alcuna inversione dell'onere della prova e previo il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si insiste, ove ritenuto necessario, per l'assunzione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., datata 16
marzo 2018, nell'interesse del , che non sono state Controparte_1
ammesse (prova per interpello e testi sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 12, 15 e
17 con testi nelle persone dei soggetti indicati nella stessa memoria istruttoria) e che, per comodità, si riportano:
1) “vero che il contratto di concessione avente ad oggetto il servizio di gestione del parcheggio comunale sito presso il Santuario della Beata Vergine di
Caravaggio è stato stipulato in data 17.09.2008 a seguito di apposita gara informale aggiudicata alla per aver offerto il miglior aumento, rispetto al CP_3
canone annuo posto a base di gara”;
2) “vero che il legale rappresentante della , nel presentare la propria offerta, CP_3
ha dichiarato, per il tramite del modulo a ciò dedicato, di aver preso visione di tutte le condizioni e circostanze afferenti il servizio ed influenti sula determinazione dell'offerta e di ritenere il prezzo offerto remunerativo (cfr. all.
n. 7)”;
3) “vero che la , al momento della sottoscrizione del contratto di CP_3
pagina 10 di 24 concessione, aveva piena conoscenza dello stato dei luoghi, che sono stati dalla stessa accettati per come si presentavano al momento della predetta stipula”;
4) “vero che, in forza dell'art. 5, lettera g) del capitolato speciale, incombeva sul concessionario l'onere di effettuare la manutenzione ordinaria dell'intera struttura”;
12) “vero che, in occasione della riconsegna del parcheggio allo scadere della concessione, e come risulta dal verbale di riconsegna, l'area è stata descritta come agibile ed idonea all'uso per il quale è destinata (cfr. all. n. 14)”;
15) “vero che in occasione dei lavori di cui sopra è emersa la presenza di una griglia di drenaggio delle acque piovane, e relativo pozzetto, che nel corso del tempo sono stati coperti da uno strato di terra e detriti”;
17) “vero che il parcheggio gode di una discreta permeabilità alle acque meteoriche, da cui deriva che i tempi di assorbimento delle acque anche di discreta entità risultano confinati in alcune ore”.
Si indicano, in qualità di testi, da escutersi anche a prova contraria sui capitoli di prova che controparte vorrà eventualmente reiterare, i sigg.:
- Arch. , residente in [...]; Testimone_2
- Arch. presso;
Persona_4 Controparte_1
- Geom. presso;
Persona_5 Controparte_1
- Agente Scelto , presso;
CP_5 Controparte_1
- Agente Scelto , presso Comune di Caravaggio;
Testimone_1
- Dott. Geol. con studio in Bergamo, Via G. Crescenzi, n. 65/L. Persona_6
pagina 11 di 24 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite (incluse IVA, CPA e rimborso forfetario) relativi ai due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2.03.2017, Controparte_3
nonché i soci amministratori ,
[...] Parte_2 Parte_1
e proponevano innanzi al Tribunale di Bergamo Parte_3
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11.01.2027 n. 133/17
ing. (poi emendato) con cui veniva loro intimato il pagamento in favore del la somma di € 157.583,33 oltre interessi e spese in Controparte_1
dipendenza di un contratto di concessione di un servizio di parcheggio.
Gli opponenti, in via preliminare, evidenziavano che già esisteva un'altra causa preventivamente instaurata contro il avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento negativo del credito azionato in via monitoria, iscritta al N.
12876/2016 R.G., il cui oggetto era sempre dato dal contratto di concessione
inter partes.
Parte opponente spiegava:
- che, “con contratto di concessione servizio gestione parcheggio comunale
presso il santuario della B.V. di Caravaggio” del 17.09.2008, il Comune aveva affidato alla società comparente il servizio di gestione del predetto parcheggio per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30.06.2016, ma, dopo alcuni anni, a partire dal 2011, in corrispondenza di fenomeni atmosferici avversi, la zona destinata a parcheggio era soggetta a frequenti allagamenti, sì che pagina 12 di 24 l'esecuzione del servizio era divenuto impossibile con conseguente perdita di guadagno;
- che il si era impegnato ad intervenire, ma di fatto era rimasto inerte, CP_1
nonostante le numerose missive inoltrate, e quindi con lettera del 9.12.2023 la società aveva formalizzato la sua intenzione di sospendere il pagamento dei canoni;
- che il , dopo aver deliberato lavori di riqualificazione e Controparte_1
ampliamento del parcheggio del Santuario, aveva sospeso ogni forma di trattativa una volta mutata l'amministrazione e aveva chiesto il pagamento dei canoni scaduti e non pagati a decorrere dall'anno 2014;
- che invero i comparenti avevano legittimamente opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., tanto più che lo stesso ente territoriale aveva riconosciuto che da anni il parcheggio era quasi completamente inagibile.
Si costituiva con comparsa il che resisteva;
allegava che Controparte_1
il contratto di concessione, avente ad oggetto il servizio di gestione del parcheggio comunale sito presso il Controparte_11
per il periodo intercorrente dal 1.07.2008 al 30.06.2016, poi prorogato sino al
30.07.2016, era stato perfezionato all'esito di apposita gara e quindi aggiudicato alla al canone annuo di € 61.000, da versare in due rate semestrali Parte_4
anticipate aventi scadenza al 10 luglio e al 10 gennaio di ogni anno;
che al contratto era allegato il capitolato e l'apposito modulo in cui il legale rappresentatane della concessionaria aveva attestato di aver preso visione di tutte pagina 13 di 24 le condizioni e le circostanze afferenti il servizio e di ritenere il prezzo remunerativo;
che nel capitolato era stato espressamente previsto l'obbligo per il concessionario di curare la manutenzione ordinaria della struttura e in effetti, per i primi cinque anni, nessuna contestazione era stata sollevata;
che il parcheggio
de quo, ossia un'area di terra battuta cosparsa di ghiaia e disseminata di alberi per garantire l'ombreggiamento estivo, doveva essere manutenuto dal concessionario mediante il semplice riposizionamento dello stato di ghiaia in modo tale da impedire la formazione di buche;
che mai il aveva CP_1
promesso un intervento risolutore in quanto il ripristino faceva parte di un più
ampio e complesso progetto di riqualificazione complessiva dell'area; che il verbale di ispezione redatto dal Corpo di Polizia Locale in data 3.02.2014 non aveva confermato l'inagibilità dell'area, ma attestato la presenza di allagamenti in una zona di terreno inerbato impiegato solo in caso di notevole afflusso di pellegrini;
che mai l'amministrazione comunale aveva riconosciuto la fondatezza delle doglianze avversarie, come provato anche dal verbale di consegna del parcheggio alla scadenza del rapporto di concessione, sottoscritto dal concessionario del 29.07.2016, in cui era attestato che l'area non presentava alcun avvallamento, voragine o buca tali da renderlo inagibile.
A questa causa era riunita quella precedentemente iscritta al N. 12876/2016 R.G.
in cui e i suoi soci ed amministratori, per le medesime ragioni di Parte_4
fatto e di diritto, chiedevano al Tribunale che venisse accertata l'impossibilità di usare l'area di parcheggio oggetto di concessione a partire dall'anno 2011 e pagina 14 di 24 quindi determinato il minor canone di affitto in concreto dovuto.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, istruita la lite con consulenza affidata al dott. geologo e con l'escussione di Persona_7
numerosi testi, il Tribunale adito, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo. In primo luogo, il primo giudice disattendeva la domanda introdotta dalla società opponente nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di nullità del contratto di concessione per impossibilità
dell'oggetto; nel merito, assumeva che la caratteristica tipica del contratto in esame è che il rischio operativo e di gestione, anche economico, grava sempre sul concessionario, tra cui il c.d. rischio di disponibilità, connesso alla necessità
di interventi di manutenzione;
aggiungeva che la consulenza aveva accertato che il piazzale era costituito da un terreno naturale, fatta salva la presenza di uno strato superficiale di ghiaia, e che, pertanto, le zone di maggior transito, ossia quelle ubicate a nord, presentanti avvallamenti necessitavano di costante manutenzione ordinaria.
nonché i suoi soci Controparte_12 Parte_1
, interponevano appello a cui
[...] Parte_2 Parte_3
resisteva il con appello incidentale condizionato. Controparte_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.02.2025 ex art. 352 c.p.c.
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 15 di 24 Con il primo motivo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha disatteso la domanda di nullità dell'atto concessorio per impossibilità
dell'oggetto; allega che la domanda di nullità era stata circoscritta a quella “ …
parte dell'area comunale concessa in uso, ovvero quella di superficie pari a mq.
2.730, posta ad ovest oltre la strada”.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione ex art. 1460 c.c. legittimante la sospensione del pagamento dei canoni: lamenta che il primo giudice ha valorizzato singoli stralci della consulenza e non altri in cui il consulente ha riscontrato la presenza di buche non ripristinate e la mancanza di un piano e di un progetto puntuale di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche mediante griglie o caditoie.
Allega che dall'istruttoria è emersa in modo certo che vi è stata l'impossibilità di utilizzare l'intera area di parcheggio oggetto di concessione e tanto lo si può
desumere dall'ispezione condotta in data 3.02.2014 dagli agenti di Polizia locale,
dai rilievi fotografici in atti, dal riconoscimento di dette problematiche da parte dell'ente territoriale e dagli esiti della prova orale.
Il resisteva e, in via di appello incidentale condizionato, Controparte_1
ribadiva l'eccezione, già svolta in primo grado, di inammissibilità e/o di improponibilità della domanda di nullità del contratto di concessione in quanto domanda nuova formulata tardivamente.
Prima di esaminare i singoli motivi di gravame, è opportuno dare sommaria contezza dei fatti di causa.
pagina 16 di 24 Con contratto di concessione del servizio di gestione del parcheggio comunale presso il santuario della del 17.09.2008, avente durata dal CP_11
1°.07.2008 al 30.06.2016, il Comune di Caravaggio affidava alla società Pt_5
il relativo servizio alle condizioni indicate nel relativo Capitolato;
il
[...]
canone annuo era fissato in € 61.000 da versare in due rate semestrali anticipate;
nel capitolato era indicato che la superficie del parcheggio era di 14.695 mq e al punto g) delle condizioni descritte all'art. 5 il concessionario si obbligava ad
“effettuare la manutenzione ordinaria dell'intera struttura compresa la
manutenzione del verde di pertinenza, idonea segnaletica degli stalli di sosta” e al punto 7 era prevista la facoltà per il di ridurre l'area destinata al CP_1
parcheggio in una misura non superiore al 10%.
Nel modulo di offerta la società e i soci muniti di poteri di rappresentanza CP_3
attestavano di aver preso visione delle condizioni previste nel capitolato, di aver compreso la natura del servizio e di aver stimato il prezzo offerto remunerativo e tale da consentire l'esecuzione del servizio.
Per i primi anni non constano contestazioni, ma in data 8.11.2013 (a distanza di oltre cinque anni dall'inizio del rapporto concessorio) Parte_1
denunciava al lo stato in cui si trovava il parcheggio, caratterizzato da CP_1
un pessimo stato dell'asfaltatura, dalla presenza di buche e di avvallamenti tali da creare disagio all'utenza e l'impossibilità di fruire del parcheggio;
in data
9.12.2013 la concessionaria minacciava la sospensione del pagamento del canone e in data 3.02.2014 due agenti della Polizia Locale effettuavano un pagina 17 di 24 sopralluogo in loco richiesto dal gestore e davano atto che la pavimentazione della parte sud era prevalentemente inerbata, mentre la parte a nord del parcheggio presentava vaste zone di acqua piovana stagnante.
Seguivano anche delle trattative tra le parti e con delibera del 5.03.2015 il di Caravaggio deliberava di prendere atto del parere dell'arch. CP_1
per la realizzazione delle opere previste per il progetto di sistemazione Per_4
del parcheggio de quo presentato dalla società concessionaria che, tuttavia,
doveva essere adeguato ad alcune prescrizioni, ma di fatto nessun intervento veniva eseguito, nonostante la disponibilità manifestata dalla società, ma con la previsione di una sospensione prima e di una riduzione poi nel pagamento del corrispettivo.
Il in ogni caso, sollecitava più volte i pagamenti dei canoni sin dal CP_1
30.01.2014 sino alla proposizione dell'azione monitoria, preceduta da quella di accertamento negativo da parte della società concessionaria e dei suoi soci.
Vari testi escussi davano contezza della situazione del parcheggio che effettivamente, in occasione di frequenti o intense piogge, si allagava a causa di buche e di avvallamenti.
Il teste confermava la presenza di buche e riferiva che il Testimone_3
parcheggio non era dotato di un impianto di scolo in quanto trattasi di uno sterrato con una certa pendenza per effetto della quale le acque defluivano in modo naturale e attestava che le prime segnalazioni erano arrivate a partire dall'anno 2013. La teste già segretario comunale, confermava CP_7
pagina 18 di 24 che il gestore si era lamentato per la presenza delle pozzanghere che impedivano la piena capienza del parcheggio e che dagli accertamenti svolti dai vigili urbani e dal tecnico comunale sembrava che solo 5/6 posti auto fossero impraticabili;
riferiva che il non poteva spendere soldi per via del patto di stabilità e CP_1
che si era impegnato a fare i lavori scontandoli dal canone, tanto venne Parte_4
deliberato, ma poi il aveva revocato la delibera in quanto la procedura CP_1
adottata non era stata corretta;
l'arch. , dipendente del Testimone_2 CP_1
narrava che a seguito di piogge intense si formavano delle pozzanghere in quanto l'area è in terra battuta;
il teste , agente della Polizia Testimone_1
Locale, riferiva che durante il suo sopralluogo il parcheggio si presentava coperto da acqua per il 60/70% della sua superficie e che, non essendo la zona asfaltata, a causa del transito dei mezzi erano presenti dei dislivelli di alcuni centimetri in corrispondenza dei punti in cui ruotavano le autovetture (e di analogo tenore la deposizione dell'altro agente ). CP_5
Il consulente geologo dott. dopo aver decritto le due zone di cui Persona_7
si compone il parcheggio (un settore nord della strada più vasto e uno a sud di minori dimensioni), riferiva che la porzione a sud della strada comunale presentava una vegetazione erbacea continua, quasi un prato naturale, mentre quella a nord si presentava come un terreno definito dall'alternanza di alberi,
aree di sosta e relative carreggiate di collegamento della circolazione interna.
Il terreno è sostanzialmente naturale, fatta salva la presenza di uno strato superficiale di ghiaia.
pagina 19 di 24 Il c.t.u. confermava, per la porzione nord, la presenza di buche e di avvallamenti,
soprattutto nelle zone di maggior transito, e riteneva che poter fruire del parcheggio nella sua totalità era necessaria una manutenzione ordinaria del piazzale per ristabilire la sua planarità e che, tuttavia, la mancanza di un piano e di un progetto puntuale di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche mediante griglie e caditoie era tale da determinare una maggior probabilità di allagamento del piazzale;
infine, quantificava in € 16.000 il potenziale danno per l'utilizzatore, pari al 10% della capienza, comunque da provare in concreto.
Alla luce di queste risultanze, ritiene la Corte che i due motivi di appello, da valutare in modo congiunto, siano infondati.
Quanto al primo motivo, è evidente che, a prescindere dalla novità della domanda, non esiste alcuna nullità del contratto di concessione per impossibilità
totale o parziale dell'oggetto.
Il parcheggio è stato utilizzato senza alcuna contestazione da parte della società
concessionaria per oltre cinque anni nella sua interezza e poi comunque l'area è
sempre stata fruibile nel suo complesso, anche quella che si allagava a causa di piogge intense, creando pozzanghere ed avvallamenti, peraltro di modeste dimensioni. Come già rilevato dal giudice di prime cure, il concetto di impossibilità non va confuso con quello di maggior difficoltà a fruire della res e,
nel caso concreto, è evidente che la porzione sud sia stata poco usata per ragioni non imputabili all'ente territoriale (con tutta probabilità l'afflusso di pellegrini non è mai stato tale da giustificare l'utilizzo contemporaneo delle due porzioni),
pagina 20 di 24 mentre quella posta a nord è stata normalmente impiegata per tutto il corso del rapporto concessorio, nonostante fosse soggetta ad allagamenti in occasione di piogge di notevole intensità, per come si può anche desumere dai rilievi fotografici allegati alla consulenza.
Osserva tuttavia la Corte che la presenza di strati superficiali di acqua,
localizzati in presenza di buche e di avvallamenti, pur creando disagio all'utenza, non sono di certo tali da rendere il parcheggio inagibile.
Per giunta, per quanto maggiormente interessa in questa sede, il consulente ha da un lato osservato che il piazzale era privo di un piano di raccolta delle acque mediante griglie e caditoie e che dall'altro la manutenzione ordinaria, gravante sulla società concessionaria, era stata carente.
Quanto all'assenza di un piano di smaltimento delle acque, la Corte osserva che la situazione è rimasta inalterata anche dopo la cessazione della concessione e che tuttavia la società ha assunto in godimento di un bene come visto e piaciuto,
ben sapendo della sua struttura e ritenendolo comunque idoneo al servizio di parcheggio (per come è stato per oltre cinque anni) e dall'altro la principale causa degli allagamenti va ricercata proprio nella condotta della concessionaria che ha omesso di curare in modo adeguato la manutenzione del piazzale.
Come rilevato dal consulente (ma invero trattasi di dati di comune esperienza), il continuo passaggio di veicoli su un fondo in terra battura crea inevitabilmente buche e avvallamenti che necessitano di una costante manutenzione ordinaria mediante riporto di materiale ghiaioso per eliminare la depressione. È evidente pagina 21 di 24 che, mantenendo planare la superficie del terreno, di per sé comunque dotato di una naturale pendenza tale da rendere possibile lo scolo, non si sarebbero verificati i fenomeni di ristagno e le pozzanghere visibili nelle fotografie.
In altri termini, il piazzale ubicato a nord della strada non si è mai allagato in
toto in presenza di piogge intense – e tanto avrebbe indotto a ritenere inesistenti le doverose pendenze – ma si allagava a chiazze con la formazione di pozzanghere di modesta profondità (per come si può agevolmente vedere dai rilievi fotografici di cui all'allegato 2 della consulenza) e tanto lascia presumere,
con verosimile certezza, l'assenza della doverosa assenza di manutenzione ordinaria posta a carico del concessionario per espressa previsione del capitolato.
La manutenzione ordinaria, infatti, è quella diretta ad eliminare i guasti della cosa e che abbia caratteristiche di prevedibilità e ricorrenza, mentre quella straordinaria, in genere a carico della parte locatrice, consiste in riparazioni straordinarie o imprevedibili necessarie al fine di conservare o restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza.
Non si può dubitare che il riporto di ghiaia o di altro materiale nei punti di maggior transito fosse attività di manutenzione ordinaria a cui doveva provvedere la società concessionaria e che, se eseguita con la dovuta frequenza,
avrebbe di molto limitato gli inconvenienti lamentati.
Anche a voler ritenere esistente un concorso di responsabilità a carico del per non aver apprestato un sistema di scolo delle acque Controparte_1
(ma non si comprende perché nei primi anni di vigenza del rapporto concessorio pagina 22 di 24 detti inconvenienti non si siano verificati) resta il dato che non esiste alcuna prova di un danno subito dalla società.
Il consulente ha ipotizzato in via astratta una somma risarcitoria di € 16.000
(peraltro mai richiesta) connessa alla parziale inutilizzabilità del piazzale dal
2011 al 2016, ma non esiste alcuna prova che la società concessionaria abbia dovuto dirottare altrove o non abbia potuto ospitare autovetture, perdendo in tal modo il possibile incasso, proprio a causa degli allagamenti e la prova di tanto è
data dal fatto che il parcheggio posto a sud della strada è sempre stato impiegato in misura ridotta. Nessun teste ha riferito della necessità di avvalersi di altro parcheggio perché quello dato in concessione era in tutto o in parte inutilizzabile.
Il motivo di appello condizionato resta assorbito.
In definitiva, non esiste alcun motivo per procedere ad una rideterminazione ex posto del canone di concessione previsto nel contratto.
La gravata sentenza va confermata e parte appellante va condannata rifondere le spese del grado a parte appellata.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_3
da , da e da
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_6
pagina 23 di 24 avverso la sentenza n. 1221/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in Pt_4
data 5.06.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti in solido a rifondere al le spese Controparte_1
di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
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