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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4787/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa DI RI, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4787/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FEDELE Parte_1 C.F._1
ALBERTI;
ATTORE contro
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CELIA P.IVA_1
CONVENUTO nonché contro
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_2 P.IVA_2
SICA
ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti a causa della caduta occorsa il giorno 28.02.2020, quantificati in euro 14.446,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
In particolare, parte attorea ha dedotto che in data 28.02.2020, alle ore 17,00 circa, all'interno del ove risiede, mentre scendeva le scale tra il Controparte_1
1 primo e il secondo piano, appena posto il piede a terra sul penultimo gradino, privo di antiscivolo, è caduto a causa della presenza sullo stesso di un liquido trasparente, non visibile stante il colore grigio del gradino, riportando la “frattura polso dx” (come da referto del 28.02.2020).
Costituitosi in giudizio il ha eccepito: 1) Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria per legge;
2) nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e che nessuna responsabilità è ascrivibile al Condominio essendo il sinistro imputabile unicamente alla condotta dell'attore; 3) nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto di essere garantito e manlevato dalla chiamata in causa, Controparte_2
da ogni e qualsiasi somma, sia a titolo di risarcimento del danno che per oneri di difesa
[...] legale.
Alla prima udienza il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, la Controparte_2
che si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha
[...] dedotto:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
- sempre in via preliminare, l'operatività solo parziale della polizza poiché il valore della preesistenza risulta superiore rispetto ai capitali assicurati;
- ancora in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del convenuto;
CP_1
- nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e che nessuna responsabilità è ascrivibile al Condominio essendo il sinistro imputabile unicamente alla condotta dell'attore;
- l'esosità del quantum debeatur, non provato e, comunque, non dovuto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto che il risarcimento sia imputato alla Compagnia entro il massimale di polizza e al netto della franchigia;
- in via subordinata, stante il mancato rispetto da parte del del patto di lite, ha CP_1 chiesto che non le vengano addebitate le spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi e consulenza medico- legale.
La causa è stata, dunque, rinviata all'udienza del 20.11.2025 per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.
2 All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1.Va rilevato che l'eccezione preliminare, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, avanzata dalla Compagnia convenuta, non è fondata.
Invero, l'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone che "per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo
VII, capo II, del codice e degli articolo da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile".
Vi sono, però, fattispecie in cui, seppur la controversia sia inerente all'ambito del condominio, l'esperimento preliminare del procedimento di mediazione non è obbligatorio.
In particolare, la domanda contro il Condomino per il risarcimento dei danni subiti da uno dei condomini, derivanti dal bene comune, non richiede l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda, visto che la stessa non rientra tra le materie di condominio ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 28/2010.
In particolare, nella fattispecie in esame, trovando applicazione l'art. 2051 c.c. e non le disposizioni civilistiche in materia di condominio, l'obbligatorietà della mediazione deve essere esclusa.
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la sua genericità e imprecisione, sollevata dalla ai sensi Controparte_2 degli artt. 163 e 164 c.p.c.
L'art. 164 c.p.c., infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto.
Ebbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo non vi è dubbio che parte attorea abbia rappresentato, in maniera sufficiente, l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
In altri termini, risulta chiaro sia il petitum che la causa petendi.
1.2 Ancora in via preliminare, è infondata anche l'eccezione di inoperatività parziale della polizza assicurativa, sollevata sempre dalla terza chiamata Controparte_2
3 Si ha la c.d. sottoassicurazione, quando le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l'intero valore.
Poiché, però, la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell'assicurazione per responsabilità civile (Cass. Civ. sez. III, sentenza 12 novembre 2013 n. 25405).
In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), né sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo. Ne consegue che in siffatto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1907 c.c.
(Cass. Civ. Sez. I, sentenza 19 agosto 1995 n. 8958).
In sostanza, la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., riguarda esclusivamente le assicurazioni contro i danni a cose, per le quali soltanto può parlarsi di sottoscrizione, e non anche l'assicurazione di responsabilità civile, nella quale il valore della cosa assicurata non può essere assunto a parametro della valutazione dei danni in quanto il rischio è in relazione con il diritto del terzo danneggiato.
1.3 Infine, va rilevato che l'eccezione di carenza legittimazione passiva del CP_1 convenuto, avanzata dal Compagnia, non è fondata.
Infatti, in quanto custode dei beni e servizi comuni, il è obbligato ad adottare CP_1 tutte le misure necessarie affinché le stesse non rechino pregiudizio ad alcuno, e viene considerato responsabile dei danni che le parti comuni cagionano al o alla CP_1 porzione di proprietà esclusiva di un CP_1
Nel caso in esame, la legittimazione passiva della convenuto si evince dalla CP_1 circostanza che il sinistro si è verificato sulle scale dell'edificio (parte comune), che rientrano nella piena custodia dello stesso.
2. Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051
c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
4 L'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, a cui questo
Giudice intende dare seguito, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass.
Civ., Sezioni Unite, n. 20943/2022; Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016; Cass. Civ. n.
9355 del 10.01.2017).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale,
e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità Cass. Civ. n. 17625 del 2016).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, questo Giudice ritiene che l'attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduto a causa della scivolosità del gradino, privo di antiscivolo e sul quale era presente un liquido trasparente, non visibile.
Le suddette circostanze, oltre che il nesso causale tra la predetta scivolosità/anomalia e il danno, hanno, infatti, trovato dimostrazione nel dichiarato dell'unico teste presente al momento della caduta, , della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, Testimone_1 attesa l'intrinseca coerenza delle relative dichiarazioni che appaiono, tra l'altro, collimanti con la dinamica dedotta nell'atto di citazione e, per taluni aspetti, con le dichiarazioni della teste di parte convenuta, . CP_3
Il teste , escusso all'udienza del 25.01.2023, ha dichiarato “…conosco Testimone_1 [...] perché sono amico della figlia… lo conoscevo già all'epoca dell'episodio Parte_1 oggetto di causa, al quale io ho assistito personalmente… questo episodio è avvenuto il 28 febbraio del 2020… rammento, innanzitutto, che il stava scendendo Parte_1 dinanzi a me lungo le scale del suddetto fabbricato… proprio stando dietro, ho visto il
[...]
[...] – pur avendo poggiata la mano sul corrimano ivi esistente – è caduto sulla rampa di Pt_2 scale che si trova tra il secondo e il primo piano, in uno degli ultimi gradini del ballatoio… preciso che essendo scivolato, il è caduto all'indietro… ho notato che sul gradino
Pt_1 sul quale era caduto… vi era una sostanza liquida trasparente… aveva un diametro di circa dieci centimetri… i gradini della scale erano di colore grigio… non presentavano strisce antiscivolo… preciso che il cadendo all'indietro col peso sulla mano destra…
Pt_1 lamentava dolori a tale mano… io personalmente ho condotto il presso l'Ospedale
Pt_1 di Battipaglia… quando il è caduto, né con me, né con lui c'erano altre persone…
Pt_1 non ricordo se nel momento in cui è avvenuto l'incidente ci fossero, o meno, in corso delle pulizie nel palazzo”.
Anche la teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 24.05.2023, ha CP_3 confermato che sui gradini della scala ove è caduto l'attore non c'erano le strisce antiscivolo.
Tale circostanza è confortata, inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta agli atti raffigurante le scale dell'edificio, ove è agevole rilevare l'assenza di strisce antiscivolo.
Come sopra emerso, non può essere messa in discussione la materialità dell'evento, risultando provato che l'attore, nelle circostanze di luogo e tempo indicate, cadeva sulla scalinata del convenuto a causa di una sostanza liquida trasparente presente sul CP_1 gradino e l'assenza di strisce antiscivolo. Tanto risulta anche nella scheda del 118 e nella lettera in cui è stata richiesta l'apertura del sinistro.
Nel caso di specie, dall'insieme delle esposte risultanze istruttorie, sussiste una situazione di pericolo occulto, qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l'aspetto oggettivo del pericolo occulto che il carattere soggettivo della imprevedibilità.
È risultato, infatti, che sullo scalino su cui l'attore è caduto vi era un liquido scivoloso trasparente e che, comunque, le scale non erano dotate di strisce antiscivolo.
Ciò detto, l'attore ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando inequivocabilmente l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e le lesioni subite, di cui alla documentazione medica in atti, deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
Dal canto suo il non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, essendo rimasti CP_1 meramente ipotetici i relativi assunti difensivi e non avendo provato che la caduta è imputabile ad un uso improprio o a una condotta negligente da parte della vittima.
Invero, affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia imprevedibile (come tale obiettivamente inverosimile) ed eccezionale
(intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come
6 normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (Cass. Civ., sentenza n. 25837/2017; Cass. Civ., sentenza n. 18856/2017).
E, allora, fermo restando, che la pericolosità intrinseca al bene oggetto di custodia deve essere valutata in un contesto relazionale che tenga conto del normale uso che si fa dello stesso, nel caso de quo non è in alcun modo ravvisabile il caso fortuito, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria una condotta di parte attrice, diversa dal normale incedere di un pedone sugli scalini, idonea a rappresentare una fonte di un pericolo imprevedibile, come tale idonea a escludere la responsabilità della parte convenuta.
Anzi nel corso dell'istruttoria è emerso che il pavimento, in condizioni di normale visibilità, non appariva in condizioni di percepibile scivolosità, essendo coperto da liquido trasparente, non facilmente visibile, e che l'attore ha prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione e ai luoghi, visto che scendeva le scale appoggiandosi al corrimano.
Il non ha neppure dimostrato, per andare esente da responsabilità, se la CP_1 sostanza trasparente scivolosa si fosse formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile, allegando elementi anche presuntivi a supporto del caso fortuito
(Cass. Civ., Sez. III, n. 7361/2019).
Ininfluente, sotto tale aspetto, è la testimonianza resa da , dato che la stessa CP_3 ha dichiarato di aver svolto le pulizie all'interno del convenuto solo fino all'anno CP_1
2018 ovvero fino due anni prima della caduta dell'attore.
3. Accertata la sussistenza della responsabilità del convenuto Ente per l'evento dannoso dedotto in giudizio, può passarsi alla valutazione delle conseguenze dannose di cui l'attore ha chiesto il risarcimento.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard»
(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011,).
Può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott.
logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono Persona_1 ragioni per discostarsene, dalla quale emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha subito “deficit algofunzionale a carico del polso destro in destrimane quale esito di frattura di Colles con frammenti non perfettamente allineati”, patendo: a) un danno biologico in
7 misura del 5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
b) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 75% per 20 giorni;
c) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 50%, per un periodo di 10 giorni;
d) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 25%, per un periodo di 10 giorni.
Per la quantificazione del danno biologico patito trovano applicazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in ultimo aggiornate, pertanto, è liquidato il seguente importo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.444,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
€ 9.031,50 Totale generale:
3.1 Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore a titolo di sofferenza soggettiva, non
è essendo stata data prova a tal riguardo.
3.2 Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 9.031,50 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al
8 verificarsi dell'evento di danno, ossia il 28/02/2020, e rivalutata anno per anno agli indici
Istat Foi ed ulteriori interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
Alle suddette voci di danno vanno aggiunte, a titolo di danno emergente, le spese mediche sostenute dall'attore alla luce della documentazione versata in atti (fatture e scontrini), che sono riconosciute congrue e pertinenti e si liquidano nella misura di 383,75.
Su tale importo, parimenti, trattandosi di debito di valore, deve essere applicata la rivalutazione monetaria, decorrente da una data intermedia dei presenti esborsi (dovendosi, altrimenti, calcolare ogni singola spesa), ossia dal 30/04/2020.
4. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, si liquidano ai medi per le fasi di studio e quella introduttiva, ai minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
5. Le spese di c.t.u. sono poste a totale carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. per i fatti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., a pagare in favore dell'attore:
- € 9.031,50, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione come indicata in motivazione;
- € 383,75 a titolo di danno patrimoniale;
B) condanna, altresì, il convenuto a rifondere alla parte attorea le spese CP_1 processuali, che si liquidano in € 237,00 per spese vive, € 3.900,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
C) pone definitivamente a carico del convenuto la spese della CTU, con CP_1 conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria;
D) condanna la chiamata in causa, a tenere indenne il convenuto Controparte_2 di quanto lo stesso è tenuto a pagare a parte attrice per capitale e interessi in CP_1 virtù della predetta sentenza, oltre che alle spese per come liquidate.
9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
DI RI
10
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa DI RI, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4787/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FEDELE Parte_1 C.F._1
ALBERTI;
ATTORE contro
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CELIA P.IVA_1
CONVENUTO nonché contro
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_2 P.IVA_2
SICA
ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti a causa della caduta occorsa il giorno 28.02.2020, quantificati in euro 14.446,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
In particolare, parte attorea ha dedotto che in data 28.02.2020, alle ore 17,00 circa, all'interno del ove risiede, mentre scendeva le scale tra il Controparte_1
1 primo e il secondo piano, appena posto il piede a terra sul penultimo gradino, privo di antiscivolo, è caduto a causa della presenza sullo stesso di un liquido trasparente, non visibile stante il colore grigio del gradino, riportando la “frattura polso dx” (come da referto del 28.02.2020).
Costituitosi in giudizio il ha eccepito: 1) Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria per legge;
2) nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e che nessuna responsabilità è ascrivibile al Condominio essendo il sinistro imputabile unicamente alla condotta dell'attore; 3) nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto di essere garantito e manlevato dalla chiamata in causa, Controparte_2
da ogni e qualsiasi somma, sia a titolo di risarcimento del danno che per oneri di difesa
[...] legale.
Alla prima udienza il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, la Controparte_2
che si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha
[...] dedotto:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
- sempre in via preliminare, l'operatività solo parziale della polizza poiché il valore della preesistenza risulta superiore rispetto ai capitali assicurati;
- ancora in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del convenuto;
CP_1
- nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e che nessuna responsabilità è ascrivibile al Condominio essendo il sinistro imputabile unicamente alla condotta dell'attore;
- l'esosità del quantum debeatur, non provato e, comunque, non dovuto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto che il risarcimento sia imputato alla Compagnia entro il massimale di polizza e al netto della franchigia;
- in via subordinata, stante il mancato rispetto da parte del del patto di lite, ha CP_1 chiesto che non le vengano addebitate le spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi e consulenza medico- legale.
La causa è stata, dunque, rinviata all'udienza del 20.11.2025 per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.
2 All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1.Va rilevato che l'eccezione preliminare, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, avanzata dalla Compagnia convenuta, non è fondata.
Invero, l'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone che "per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo
VII, capo II, del codice e degli articolo da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile".
Vi sono, però, fattispecie in cui, seppur la controversia sia inerente all'ambito del condominio, l'esperimento preliminare del procedimento di mediazione non è obbligatorio.
In particolare, la domanda contro il Condomino per il risarcimento dei danni subiti da uno dei condomini, derivanti dal bene comune, non richiede l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda, visto che la stessa non rientra tra le materie di condominio ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 28/2010.
In particolare, nella fattispecie in esame, trovando applicazione l'art. 2051 c.c. e non le disposizioni civilistiche in materia di condominio, l'obbligatorietà della mediazione deve essere esclusa.
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la sua genericità e imprecisione, sollevata dalla ai sensi Controparte_2 degli artt. 163 e 164 c.p.c.
L'art. 164 c.p.c., infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto.
Ebbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo non vi è dubbio che parte attorea abbia rappresentato, in maniera sufficiente, l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
In altri termini, risulta chiaro sia il petitum che la causa petendi.
1.2 Ancora in via preliminare, è infondata anche l'eccezione di inoperatività parziale della polizza assicurativa, sollevata sempre dalla terza chiamata Controparte_2
3 Si ha la c.d. sottoassicurazione, quando le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l'intero valore.
Poiché, però, la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell'assicurazione per responsabilità civile (Cass. Civ. sez. III, sentenza 12 novembre 2013 n. 25405).
In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), né sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo. Ne consegue che in siffatto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1907 c.c.
(Cass. Civ. Sez. I, sentenza 19 agosto 1995 n. 8958).
In sostanza, la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., riguarda esclusivamente le assicurazioni contro i danni a cose, per le quali soltanto può parlarsi di sottoscrizione, e non anche l'assicurazione di responsabilità civile, nella quale il valore della cosa assicurata non può essere assunto a parametro della valutazione dei danni in quanto il rischio è in relazione con il diritto del terzo danneggiato.
1.3 Infine, va rilevato che l'eccezione di carenza legittimazione passiva del CP_1 convenuto, avanzata dal Compagnia, non è fondata.
Infatti, in quanto custode dei beni e servizi comuni, il è obbligato ad adottare CP_1 tutte le misure necessarie affinché le stesse non rechino pregiudizio ad alcuno, e viene considerato responsabile dei danni che le parti comuni cagionano al o alla CP_1 porzione di proprietà esclusiva di un CP_1
Nel caso in esame, la legittimazione passiva della convenuto si evince dalla CP_1 circostanza che il sinistro si è verificato sulle scale dell'edificio (parte comune), che rientrano nella piena custodia dello stesso.
2. Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051
c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
4 L'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, a cui questo
Giudice intende dare seguito, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass.
Civ., Sezioni Unite, n. 20943/2022; Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016; Cass. Civ. n.
9355 del 10.01.2017).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale,
e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità Cass. Civ. n. 17625 del 2016).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, questo Giudice ritiene che l'attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduto a causa della scivolosità del gradino, privo di antiscivolo e sul quale era presente un liquido trasparente, non visibile.
Le suddette circostanze, oltre che il nesso causale tra la predetta scivolosità/anomalia e il danno, hanno, infatti, trovato dimostrazione nel dichiarato dell'unico teste presente al momento della caduta, , della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, Testimone_1 attesa l'intrinseca coerenza delle relative dichiarazioni che appaiono, tra l'altro, collimanti con la dinamica dedotta nell'atto di citazione e, per taluni aspetti, con le dichiarazioni della teste di parte convenuta, . CP_3
Il teste , escusso all'udienza del 25.01.2023, ha dichiarato “…conosco Testimone_1 [...] perché sono amico della figlia… lo conoscevo già all'epoca dell'episodio Parte_1 oggetto di causa, al quale io ho assistito personalmente… questo episodio è avvenuto il 28 febbraio del 2020… rammento, innanzitutto, che il stava scendendo Parte_1 dinanzi a me lungo le scale del suddetto fabbricato… proprio stando dietro, ho visto il
[...]
[...] – pur avendo poggiata la mano sul corrimano ivi esistente – è caduto sulla rampa di Pt_2 scale che si trova tra il secondo e il primo piano, in uno degli ultimi gradini del ballatoio… preciso che essendo scivolato, il è caduto all'indietro… ho notato che sul gradino
Pt_1 sul quale era caduto… vi era una sostanza liquida trasparente… aveva un diametro di circa dieci centimetri… i gradini della scale erano di colore grigio… non presentavano strisce antiscivolo… preciso che il cadendo all'indietro col peso sulla mano destra…
Pt_1 lamentava dolori a tale mano… io personalmente ho condotto il presso l'Ospedale
Pt_1 di Battipaglia… quando il è caduto, né con me, né con lui c'erano altre persone…
Pt_1 non ricordo se nel momento in cui è avvenuto l'incidente ci fossero, o meno, in corso delle pulizie nel palazzo”.
Anche la teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 24.05.2023, ha CP_3 confermato che sui gradini della scala ove è caduto l'attore non c'erano le strisce antiscivolo.
Tale circostanza è confortata, inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta agli atti raffigurante le scale dell'edificio, ove è agevole rilevare l'assenza di strisce antiscivolo.
Come sopra emerso, non può essere messa in discussione la materialità dell'evento, risultando provato che l'attore, nelle circostanze di luogo e tempo indicate, cadeva sulla scalinata del convenuto a causa di una sostanza liquida trasparente presente sul CP_1 gradino e l'assenza di strisce antiscivolo. Tanto risulta anche nella scheda del 118 e nella lettera in cui è stata richiesta l'apertura del sinistro.
Nel caso di specie, dall'insieme delle esposte risultanze istruttorie, sussiste una situazione di pericolo occulto, qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l'aspetto oggettivo del pericolo occulto che il carattere soggettivo della imprevedibilità.
È risultato, infatti, che sullo scalino su cui l'attore è caduto vi era un liquido scivoloso trasparente e che, comunque, le scale non erano dotate di strisce antiscivolo.
Ciò detto, l'attore ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando inequivocabilmente l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e le lesioni subite, di cui alla documentazione medica in atti, deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
Dal canto suo il non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, essendo rimasti CP_1 meramente ipotetici i relativi assunti difensivi e non avendo provato che la caduta è imputabile ad un uso improprio o a una condotta negligente da parte della vittima.
Invero, affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia imprevedibile (come tale obiettivamente inverosimile) ed eccezionale
(intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come
6 normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (Cass. Civ., sentenza n. 25837/2017; Cass. Civ., sentenza n. 18856/2017).
E, allora, fermo restando, che la pericolosità intrinseca al bene oggetto di custodia deve essere valutata in un contesto relazionale che tenga conto del normale uso che si fa dello stesso, nel caso de quo non è in alcun modo ravvisabile il caso fortuito, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria una condotta di parte attrice, diversa dal normale incedere di un pedone sugli scalini, idonea a rappresentare una fonte di un pericolo imprevedibile, come tale idonea a escludere la responsabilità della parte convenuta.
Anzi nel corso dell'istruttoria è emerso che il pavimento, in condizioni di normale visibilità, non appariva in condizioni di percepibile scivolosità, essendo coperto da liquido trasparente, non facilmente visibile, e che l'attore ha prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione e ai luoghi, visto che scendeva le scale appoggiandosi al corrimano.
Il non ha neppure dimostrato, per andare esente da responsabilità, se la CP_1 sostanza trasparente scivolosa si fosse formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile, allegando elementi anche presuntivi a supporto del caso fortuito
(Cass. Civ., Sez. III, n. 7361/2019).
Ininfluente, sotto tale aspetto, è la testimonianza resa da , dato che la stessa CP_3 ha dichiarato di aver svolto le pulizie all'interno del convenuto solo fino all'anno CP_1
2018 ovvero fino due anni prima della caduta dell'attore.
3. Accertata la sussistenza della responsabilità del convenuto Ente per l'evento dannoso dedotto in giudizio, può passarsi alla valutazione delle conseguenze dannose di cui l'attore ha chiesto il risarcimento.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard»
(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011,).
Può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott.
logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono Persona_1 ragioni per discostarsene, dalla quale emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha subito “deficit algofunzionale a carico del polso destro in destrimane quale esito di frattura di Colles con frammenti non perfettamente allineati”, patendo: a) un danno biologico in
7 misura del 5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
b) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 75% per 20 giorni;
c) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 50%, per un periodo di 10 giorni;
d) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 25%, per un periodo di 10 giorni.
Per la quantificazione del danno biologico patito trovano applicazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in ultimo aggiornate, pertanto, è liquidato il seguente importo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.444,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
€ 9.031,50 Totale generale:
3.1 Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore a titolo di sofferenza soggettiva, non
è essendo stata data prova a tal riguardo.
3.2 Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 9.031,50 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al
8 verificarsi dell'evento di danno, ossia il 28/02/2020, e rivalutata anno per anno agli indici
Istat Foi ed ulteriori interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
Alle suddette voci di danno vanno aggiunte, a titolo di danno emergente, le spese mediche sostenute dall'attore alla luce della documentazione versata in atti (fatture e scontrini), che sono riconosciute congrue e pertinenti e si liquidano nella misura di 383,75.
Su tale importo, parimenti, trattandosi di debito di valore, deve essere applicata la rivalutazione monetaria, decorrente da una data intermedia dei presenti esborsi (dovendosi, altrimenti, calcolare ogni singola spesa), ossia dal 30/04/2020.
4. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, si liquidano ai medi per le fasi di studio e quella introduttiva, ai minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
5. Le spese di c.t.u. sono poste a totale carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. per i fatti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., a pagare in favore dell'attore:
- € 9.031,50, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione come indicata in motivazione;
- € 383,75 a titolo di danno patrimoniale;
B) condanna, altresì, il convenuto a rifondere alla parte attorea le spese CP_1 processuali, che si liquidano in € 237,00 per spese vive, € 3.900,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
C) pone definitivamente a carico del convenuto la spese della CTU, con CP_1 conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria;
D) condanna la chiamata in causa, a tenere indenne il convenuto Controparte_2 di quanto lo stesso è tenuto a pagare a parte attrice per capitale e interessi in CP_1 virtù della predetta sentenza, oltre che alle spese per come liquidate.
9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
DI RI
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