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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 1583/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Parte_1
Rosaria Pasquarella
RICORRENTE
E
rappresentato e difesa dall'avv. Grazia Petrone, in virtù di CP_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: “DIVORZIO -CESSAZIONE EFFETTI CIVILI”.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE depositava, in data 14.5.24, ricorso per ottenere la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fontanarosa in data 17.10.98, con
, alle condizioni meglio indicate in atti. CP_1
pagina 1 di 3 Il resistente, costituitosi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava le richieste della ricorrente.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 con ordinanza del 15 novembre 2024, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ed invero, le parti hanno entrambe dedotto che l'affectio coniugalis non è stata mai ricostituita da quando è stata pronunciata la separazione personale.
Dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del 21.11.22, infatti, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, dovendo la causa proseguire per le determinazioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente allo stato:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Fontanarosa, in data 17.10.98 (Registro degli atti di matrimonio, anno
1998, Atto n. 16, parte II serie A) tra , nata a [...] Parte_1
(Venezuela) il 2.5.72, e nato a [...] il CP_1
13.09.67;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato,
a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile
pagina 2 di 3 del Comune in epigrafe indicato, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970,
n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n.
396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 6 marzo 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 1583/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Parte_1
Rosaria Pasquarella
RICORRENTE
E
rappresentato e difesa dall'avv. Grazia Petrone, in virtù di CP_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: “DIVORZIO -CESSAZIONE EFFETTI CIVILI”.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE depositava, in data 14.5.24, ricorso per ottenere la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fontanarosa in data 17.10.98, con
, alle condizioni meglio indicate in atti. CP_1
pagina 1 di 3 Il resistente, costituitosi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava le richieste della ricorrente.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 con ordinanza del 15 novembre 2024, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ed invero, le parti hanno entrambe dedotto che l'affectio coniugalis non è stata mai ricostituita da quando è stata pronunciata la separazione personale.
Dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del 21.11.22, infatti, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, dovendo la causa proseguire per le determinazioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente allo stato:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Fontanarosa, in data 17.10.98 (Registro degli atti di matrimonio, anno
1998, Atto n. 16, parte II serie A) tra , nata a [...] Parte_1
(Venezuela) il 2.5.72, e nato a [...] il CP_1
13.09.67;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato,
a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile
pagina 2 di 3 del Comune in epigrafe indicato, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970,
n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n.
396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 6 marzo 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 3 di 3